TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/11/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4200/2024 R.G.L. promossa da
, in proprio e n.q. di legale rappresentante della “ Parte_1 CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Gaspare Sollena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Partinico in via Principe Umberto n° 48, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_2
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Carla Maria Omodei Zorini e Delia
Cernigliaro ed elettivamente domiciliato in Palermo in Via Laurana 59 nell'ufficio legale dell' presso l'avvocato Delia Cernigliaro, giusta procura generale alle liti CP_2
in atti;
- convenuto-
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.10.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo di dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. CP_2 OI-001631199 emessa dall' di Palermo e notificata in data 25.09.2024 e delle CP_2
sanzioni accessorie.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente rilevando che con provvedimento n° 550000-25-0736 del 04/08/2025 aveva proceduto all' annullamento in Autotutela dell'ordinanza impugnata (all. 2 fascicolo parte resistente), chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza del 19.09.2025, il ricorrente, preso atto della cessata materia del contendere, insisteva nella vittoria delle spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
07.10.2025 per il deposito di note.
***
Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto che il provvedimento di annullamento in autotutela è intervenuto in data 04.08.2025, dopo il deposito del ricorso, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' a corrispondere le spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_2
liquida in €. 900,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Termini Imerese il 03.11.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4200/2024 R.G.L. promossa da
, in proprio e n.q. di legale rappresentante della “ Parte_1 CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Gaspare Sollena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Partinico in via Principe Umberto n° 48, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_2
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Carla Maria Omodei Zorini e Delia
Cernigliaro ed elettivamente domiciliato in Palermo in Via Laurana 59 nell'ufficio legale dell' presso l'avvocato Delia Cernigliaro, giusta procura generale alle liti CP_2
in atti;
- convenuto-
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.10.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo di dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. CP_2 OI-001631199 emessa dall' di Palermo e notificata in data 25.09.2024 e delle CP_2
sanzioni accessorie.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente rilevando che con provvedimento n° 550000-25-0736 del 04/08/2025 aveva proceduto all' annullamento in Autotutela dell'ordinanza impugnata (all. 2 fascicolo parte resistente), chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza del 19.09.2025, il ricorrente, preso atto della cessata materia del contendere, insisteva nella vittoria delle spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
07.10.2025 per il deposito di note.
***
Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto che il provvedimento di annullamento in autotutela è intervenuto in data 04.08.2025, dopo il deposito del ricorso, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' a corrispondere le spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_2
liquida in €. 900,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Termini Imerese il 03.11.2025 Il Giudice