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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/11/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N° 234/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 234 dell'anno 2025 e promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente in [...]51 CESENA con il C.F._1
patrocinio dell'avv. OF ES elettivamente domiciliata presso il difensore
- ricorrente
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 C.F._2 residente in [...]51 CESENA, con il patrocinio dell'avv.
OF ES elettivamente domiciliato presso il difensore
- resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui alle note scritte depositate in data
2.10.2025 per come di seguito integralmente trascritte: ''dichiarare la separazione personale pagina 1 di 4 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e ordinare al Comune di Cesena di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
assegnare definitivamente la casa coniugale alla sig.ra con impegno del sig. a lasciare la casa coniugale Parte_1 CP_1 entro e non oltre il 15 dicembre 2025; stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
spese legali integralmente compensate''.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025, ha chiesto la separazione Parte_1
giudiziale dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio civile in data 22 CP_1 settembre 2019, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cesena al n. 111 P. 1 anno 2019.
Il ricorrente ha dedotto che: i coniugi convivono presso l'immobile sito in Cesena, Via Eligio
Cacciaguerra n. 51, unità immobiliare locata alla ricorrente dall' sin dal 2013, CP_2 unitamente al figlio della sig.ra , nato a [...] il 18 novembre Pt_1 Persona_1
2003, avuto da una precedente relazione, il quale risulta economicamente autosufficiente;
entrambi i coniugi sono attualmente disoccupati, privi di conti correnti intestati e di beni mobili registrati;
il rapporto coniugale si è rivelato sin da subito problematico, per il disinteresse manifestato dal sig. nei confronti della moglie, nonché per l'assenza di assistenza CP_1 materiale e morale;
la situazione domestica è attualmente caratterizzata da un clima di tensione e paura, dovuto ai comportamenti intimidatori e prepotenti del sig. soprattutto in CP_1
occasione di richieste economiche che la moglie non è in grado di soddisfare.
In data 29 settembre 2025 si è costituito depositando istanza congiunta per la CP_1
trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale contenente accordo sottoscritto dalle parti.
All'udienza del 14.10.2025 la cui trattazione era stata disposta in modalità cartolare, il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate in data 2.10.2025 dai ricorrenti, con le quali gli stessi hanno dichiarato di confermare le condizioni – nonché conclusioni - di separazione consensuale definite di comune accordo, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
pagina 2 di 4 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ Risulta dalla documentazione prodotta che il giorno 22.9.2019 e Parte_1 CP_1
contrassero matrimonio in Cesena, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di tale
Comune all'anno 2019 Atto n° 111 Parte I^ SERIE /.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, risulta provata sulla base degli assunti delle parti che hanno sostenuto essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che caratterizza la vita coniugale.
L'esistenza di una disaffezione e di un allontanamento materiale e spirituale reciproco tra i coniugi è dunque tale da giustificare l'accoglimento della domanda di dichiarazione di separazione personale degli stessi.
Non vi sono ragioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, come sopra integralmente trascritte, che risultano non contrarie all'ordine pubblico di talché nulla osta all'accoglimento delle stesse, anche in considerazione del fatto che le parti non hanno avuto figli.
Le spese di lite devono compensarsi, così come richiesto dalle parti, in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da nei confronti di Parte_1
disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, CP_1
così dispone:
-dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
28/2/1966, e nato a [...] il [...] unitisi in matrimonio il CP_1
22.9.2019 in Cesena (FC) e ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cesena di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2019 Atto n° 111 Parte I^ SERIE /);
-prende atto delle condizioni della separazione di cui sopra;
-compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato. pagina 3 di 4 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ Forlì, così deciso nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente Il giudice rel.
Dott. Massimo Di Patria dott.ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 4 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 234 dell'anno 2025 e promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente in [...]51 CESENA con il C.F._1
patrocinio dell'avv. OF ES elettivamente domiciliata presso il difensore
- ricorrente
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 C.F._2 residente in [...]51 CESENA, con il patrocinio dell'avv.
OF ES elettivamente domiciliato presso il difensore
- resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui alle note scritte depositate in data
2.10.2025 per come di seguito integralmente trascritte: ''dichiarare la separazione personale pagina 1 di 4 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e ordinare al Comune di Cesena di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
assegnare definitivamente la casa coniugale alla sig.ra con impegno del sig. a lasciare la casa coniugale Parte_1 CP_1 entro e non oltre il 15 dicembre 2025; stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
spese legali integralmente compensate''.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025, ha chiesto la separazione Parte_1
giudiziale dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio civile in data 22 CP_1 settembre 2019, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cesena al n. 111 P. 1 anno 2019.
Il ricorrente ha dedotto che: i coniugi convivono presso l'immobile sito in Cesena, Via Eligio
Cacciaguerra n. 51, unità immobiliare locata alla ricorrente dall' sin dal 2013, CP_2 unitamente al figlio della sig.ra , nato a [...] il 18 novembre Pt_1 Persona_1
2003, avuto da una precedente relazione, il quale risulta economicamente autosufficiente;
entrambi i coniugi sono attualmente disoccupati, privi di conti correnti intestati e di beni mobili registrati;
il rapporto coniugale si è rivelato sin da subito problematico, per il disinteresse manifestato dal sig. nei confronti della moglie, nonché per l'assenza di assistenza CP_1 materiale e morale;
la situazione domestica è attualmente caratterizzata da un clima di tensione e paura, dovuto ai comportamenti intimidatori e prepotenti del sig. soprattutto in CP_1
occasione di richieste economiche che la moglie non è in grado di soddisfare.
In data 29 settembre 2025 si è costituito depositando istanza congiunta per la CP_1
trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale contenente accordo sottoscritto dalle parti.
All'udienza del 14.10.2025 la cui trattazione era stata disposta in modalità cartolare, il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate in data 2.10.2025 dai ricorrenti, con le quali gli stessi hanno dichiarato di confermare le condizioni – nonché conclusioni - di separazione consensuale definite di comune accordo, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
pagina 2 di 4 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ Risulta dalla documentazione prodotta che il giorno 22.9.2019 e Parte_1 CP_1
contrassero matrimonio in Cesena, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di tale
Comune all'anno 2019 Atto n° 111 Parte I^ SERIE /.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, risulta provata sulla base degli assunti delle parti che hanno sostenuto essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che caratterizza la vita coniugale.
L'esistenza di una disaffezione e di un allontanamento materiale e spirituale reciproco tra i coniugi è dunque tale da giustificare l'accoglimento della domanda di dichiarazione di separazione personale degli stessi.
Non vi sono ragioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, come sopra integralmente trascritte, che risultano non contrarie all'ordine pubblico di talché nulla osta all'accoglimento delle stesse, anche in considerazione del fatto che le parti non hanno avuto figli.
Le spese di lite devono compensarsi, così come richiesto dalle parti, in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da nei confronti di Parte_1
disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, CP_1
così dispone:
-dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
28/2/1966, e nato a [...] il [...] unitisi in matrimonio il CP_1
22.9.2019 in Cesena (FC) e ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cesena di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2019 Atto n° 111 Parte I^ SERIE /);
-prende atto delle condizioni della separazione di cui sopra;
-compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato. pagina 3 di 4 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ Forlì, così deciso nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente Il giudice rel.
Dott. Massimo Di Patria dott.ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 4 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$