CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
PU MA RI, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 779/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_8 Del Ricorrente_9 - CF_Ricorrente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_9 - CF_Ricorrente_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_10 - CF_Ricorrente_10
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_11 - CF_Ricorrente_11
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_12 - CF_Ricorrente_12
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_13 - CF_Ricorrente_13
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_14 - CF_Ricorrente_14
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_15 - CF_Ricorrente_15
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_16 - CF_Ricorrente_16
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N. 1dp 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 1 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
proposto da Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 3 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_11 - CF_Ricorrente_11
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 4 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 5 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 6 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_13 - CF_Ricorrente_13
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 7 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_12 - CF_Ricorrente_12
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 8 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_10 - CF_Ricorrente_10
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 9 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_14 - CF_Ricorrente_14 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 10 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_16 - CF_Ricorrente_16
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 11 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_15 - CF_Ricorrente_15
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 12 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_9 - CF_Ricorrente_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 13 IRPEF-ALTRO 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 14 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 15 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente si riporta agli atti e alla cessata materia del contendere.
Resistente: L'Ufficio si riporta agli atti ed alla cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia origina dalla richiesta di rimborso del 60% dell'IRPEF e delle addizionali comunali e regionali versate per l'anno 2017 da parte di sedici contribuenti, tutti residenti nei comuni del cratere sismico identificato dal d.l. 189/2016. I ricorrenti, pur avendo i requisiti per accedere alla "busta paga pesante" disciplinata dall'art. 48 comma 1-bis del decreto, non presentarono istanza di adesione alla misura solidaristica nella sua versione originaria.
Motivi del Ricorso
1. Diritto al rimborso per ius superveniens
I ricorrenti invocano la recente giurisprudenza di legittimità, in particolare l'ordinanza della Cassazione civile
Sez. Trib. n. 23642 del 3 settembre 2024, che ha stabilito il principio secondo cui "l'art. 8, comma 2, del d.
l. n. 123 del 2019, convertito nella legge n. 156 del 2019, deve essere inteso nel senso che dello 'sconto' fiscale, definitivamente riconosciuto ai contribuenti residenti nei comuni ricompresi nel cratere sismico individuato dagli allegati al d.l. n. 189 del 2016, pari al 60% delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del d.l. n.
189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, beneficiano anche coloro che non abbiano chiesto la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 48, comma 1-bis, del d.l. 17 ottobre 2016,
n. 189".
2. Principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza I ricorrenti invocano i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza ex artt. 3 e 53 Cost., richiamando la consolidata giurisprudenza costituzionale che censura le discipline che "in irragionevole contraddizione fra di loro, da una parte prevedono la non assoggettabilità ad un tributo e poi ne escludono la ripetibilità per la parte già versata".
3. Indebito fiscale sopravvenuto
Come stabilito dalla Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 8276 del 29 marzo 2025: "la norma sopravvenuta che riduce l'ammontare del tributo dovuto per un determinato periodo di tempo rende il tributo già versato integralmente una sorta di indebito, essendo venuta meno, benché a posteriori, la causa del versamento, con conseguente diritto ex lege del contribuente alla restituzione della differenza".
CONTRODEDUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'Amministrazione sostiene che l'art. 8 comma 2 del d.l. 123/2019 disciplina esclusivamente i tempi e modi per la restituzione delle ritenute fiscali sospese da parte di coloro che ne avevano fatto domanda, senza stabilire alcun diritto al rimborso per chi non ha aderito alla sospensione.
L'Agenzia richiama l'art. 81 Cost. in materia di equilibrio tra entrate e spese di bilancio, sostenendo che l'interpretazione estensiva proposta dai ricorrenti genererebbe un contrasto insanabile con tale principio costituzionale, non essendo stata prevista apposita copertura finanziaria per i rimborsi ai contribuenti che non avevano richiesto la sospensione.
Viene invocato il principio consolidato secondo cui le norme fiscali di agevolazione sono di "stretta interpretazione" e non sono applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale.
Questioni sul Quantum
L'Agenzia contesta la quantificazione delle somme richieste a rimborso, sostenendo che il calcolo del 60% delle ritenute subite non tiene conto delle complessive risultanze dell'Anagrafe Tributaria, inclusi eventuali rimborsi e crediti già fruiti dai contribuenti.
In data 29 gennaio 2026 sono stati depositati gli accordi conciliativi per tutti i contribuenti ed è stata chiesta dalle parti l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, considerato che le parti hanno depositato istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dando atto dell'intervenuto accordo transattivo che ha definito integralmente la controversia oggetto del presente giudizio.
Considerato che nel processo tributario, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudizio si estingue "in tutto o in parte nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere". La cessazione della materia del contendere si configura, in sostanza, come situazione processuale determinata da fatti che, influendo sul diritto sostanziale controverso, producono effetti sull'interesse delle parti alla prosecuzione del processo, facendolo venire meno, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. ord. n. 1673/2025).
Stante quanto sopra, le spese devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Macerata lì 30 Gennaio 2026
Il giudice relatore
RI RI UC
Il Presidente
DE OL
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
PU MA RI, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 779/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_8 Del Ricorrente_9 - CF_Ricorrente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_9 - CF_Ricorrente_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_10 - CF_Ricorrente_10
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_11 - CF_Ricorrente_11
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_12 - CF_Ricorrente_12
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_13 - CF_Ricorrente_13
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_14 - CF_Ricorrente_14
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_15 - CF_Ricorrente_15
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_16 - CF_Ricorrente_16
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N. 1dp 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 1 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
proposto da Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 3 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_11 - CF_Ricorrente_11
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 4 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 5 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 6 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_13 - CF_Ricorrente_13
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 7 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_12 - CF_Ricorrente_12
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 8 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_10 - CF_Ricorrente_10
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 9 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_14 - CF_Ricorrente_14 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 10 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_16 - CF_Ricorrente_16
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 11 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_15 - CF_Ricorrente_15
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 12 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_9 - CF_Ricorrente_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 13 IRPEF-ALTRO 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 14 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 15 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente si riporta agli atti e alla cessata materia del contendere.
Resistente: L'Ufficio si riporta agli atti ed alla cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia origina dalla richiesta di rimborso del 60% dell'IRPEF e delle addizionali comunali e regionali versate per l'anno 2017 da parte di sedici contribuenti, tutti residenti nei comuni del cratere sismico identificato dal d.l. 189/2016. I ricorrenti, pur avendo i requisiti per accedere alla "busta paga pesante" disciplinata dall'art. 48 comma 1-bis del decreto, non presentarono istanza di adesione alla misura solidaristica nella sua versione originaria.
Motivi del Ricorso
1. Diritto al rimborso per ius superveniens
I ricorrenti invocano la recente giurisprudenza di legittimità, in particolare l'ordinanza della Cassazione civile
Sez. Trib. n. 23642 del 3 settembre 2024, che ha stabilito il principio secondo cui "l'art. 8, comma 2, del d.
l. n. 123 del 2019, convertito nella legge n. 156 del 2019, deve essere inteso nel senso che dello 'sconto' fiscale, definitivamente riconosciuto ai contribuenti residenti nei comuni ricompresi nel cratere sismico individuato dagli allegati al d.l. n. 189 del 2016, pari al 60% delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del d.l. n.
189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, beneficiano anche coloro che non abbiano chiesto la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 48, comma 1-bis, del d.l. 17 ottobre 2016,
n. 189".
2. Principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza I ricorrenti invocano i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza ex artt. 3 e 53 Cost., richiamando la consolidata giurisprudenza costituzionale che censura le discipline che "in irragionevole contraddizione fra di loro, da una parte prevedono la non assoggettabilità ad un tributo e poi ne escludono la ripetibilità per la parte già versata".
3. Indebito fiscale sopravvenuto
Come stabilito dalla Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 8276 del 29 marzo 2025: "la norma sopravvenuta che riduce l'ammontare del tributo dovuto per un determinato periodo di tempo rende il tributo già versato integralmente una sorta di indebito, essendo venuta meno, benché a posteriori, la causa del versamento, con conseguente diritto ex lege del contribuente alla restituzione della differenza".
CONTRODEDUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'Amministrazione sostiene che l'art. 8 comma 2 del d.l. 123/2019 disciplina esclusivamente i tempi e modi per la restituzione delle ritenute fiscali sospese da parte di coloro che ne avevano fatto domanda, senza stabilire alcun diritto al rimborso per chi non ha aderito alla sospensione.
L'Agenzia richiama l'art. 81 Cost. in materia di equilibrio tra entrate e spese di bilancio, sostenendo che l'interpretazione estensiva proposta dai ricorrenti genererebbe un contrasto insanabile con tale principio costituzionale, non essendo stata prevista apposita copertura finanziaria per i rimborsi ai contribuenti che non avevano richiesto la sospensione.
Viene invocato il principio consolidato secondo cui le norme fiscali di agevolazione sono di "stretta interpretazione" e non sono applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale.
Questioni sul Quantum
L'Agenzia contesta la quantificazione delle somme richieste a rimborso, sostenendo che il calcolo del 60% delle ritenute subite non tiene conto delle complessive risultanze dell'Anagrafe Tributaria, inclusi eventuali rimborsi e crediti già fruiti dai contribuenti.
In data 29 gennaio 2026 sono stati depositati gli accordi conciliativi per tutti i contribuenti ed è stata chiesta dalle parti l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, considerato che le parti hanno depositato istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dando atto dell'intervenuto accordo transattivo che ha definito integralmente la controversia oggetto del presente giudizio.
Considerato che nel processo tributario, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudizio si estingue "in tutto o in parte nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere". La cessazione della materia del contendere si configura, in sostanza, come situazione processuale determinata da fatti che, influendo sul diritto sostanziale controverso, producono effetti sull'interesse delle parti alla prosecuzione del processo, facendolo venire meno, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. ord. n. 1673/2025).
Stante quanto sopra, le spese devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Macerata lì 30 Gennaio 2026
Il giudice relatore
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Il Presidente
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