TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 4642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4642 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 189/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 189 Ruolo Generale dell'anno 2020, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 24.09.2024, vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Frosinone, Via Firenze n. 100, presso lo studio legale dell'Avv. Marco Pizzutelli, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di citazione
Attore
E
C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, Via Massimi n. 95, Controparte_2 presso lo studio legale dell'Avv. Alessandro Cardelli, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
OGGETTO: pagamento compenso amministratore s.r.l.. Ripetizione somme.
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni,
i procuratori delle parti così concludevano:
1 R.G. n. 81298/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
• La difesa dell'attore: “Piaccia al Tribunale adìto, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie: condannare la società convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 31.806,00, già al netto delle ritenute di legge frattanto versate, per compensi di Presidente del Consiglio di amministrazione dal gennaio 2017 al dicembre
2017, oltre interessi al tasso legale dal dì di maturazione di ogni ragione di credito all'effettivo
saldo; quanto alla domanda riconvenzionale della società convenuta, dichiarare il difetto di giurisdizione o l'incompetenza stante la clausola compromissoria prevista dall'art. 26 del
vigente statuto sociale o comunque dichiarare inammissibile o improponibile la domanda ex art. 2393 c.c., o rigettare la domanda stessa poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite.”;
• La difesa della convenuta: “Piaccia all' ill.mo Tribunale di Roma ogni contraria istanza disattesa e respinta: In via pregiudiziale di rito con ogni provvedimento ritenuto opportuno allo scopo, declinare la propria giurisdizione ovvero la propria competenza a decidere la
presente controversia a favore della giurisdizione, ovvero della competenza arbitrale prevista
dall' art. 26 del vigente statuto sociale, e nella specie il Presidente pro-tempore della
[...]
Sindacato Nazionale Controparte_3
Unitario, sezione di Roma, dichiarandosi perciò privo di giurisdizione, ovvero di competenza
a decidere. Nel merito, ove procedibile la domanda ovvero nel caso di prosecuzione del
giudizio nella competente sede arbitrale: 1) dichiarare ed accertare che l' importo di Euro
31.860,00 come rivendicato dall' attore non è esigibile per liquidità in quanto postergato,
quindi non esigibile, in ultimo a mezzo verbale del cda del 29 luglio 2019 non impugnato. 2)
dichiarare ed accertare che il sig. è obbligato alla restituzione dello ammanco di Pt_1
cassa al 31 dicembre 2018 per Euro 77.306,60. 3) Ove procedibile la domanda principale e
nell' eventuale prosieguo del giudizio arbitrale, anche a mezzo di eccezione di compensazione, compensare l'importo di Euro 31.860,00 con la maggior somma dovuta alla società CP_1
di cui al punto 2) che precede, ovvero comunque sino alla concorrenza della somma effettivamente individuata. 4)Condannare, in via riconvenzionale, il sig. a versare Pt_1
alla società la somma di Euro 45.446,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria CP_1
dal 31 dicembre 2018 al saldo, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze onorari ed accessori di giudizio.”.
Premesso in fatto che
2 R.G. n. 81298/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo: Controparte_1
- che era socio e membro del CdA del quale era stato presidente sino al 09.01.2018;
- che l'assemblea sociale aveva deliberato in suo favore compensi per la carica di presidente ricoperta per l'importo lordo di € 48.000,00, afferenti all'attività svolta per il 2017, corrispondenti, al netto delle ritenute, ad € 31.806,00;
- che, tuttavia, nonostante il versamento delle ritenute, nulla gli era stato corrisposto a titolo di compensi, al contrario di quelli inerenti all'anno 2018;
- che, dunque, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di €
31.806,00.
Concludeva nei seguenti termini: “Piaccia al Tribunale adìto, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie, condannare la società convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 31.806,00, già al netto delle ritenute di legge frattanto versate, per compensi di Presidente del Consiglio di amministrazione dal gennaio 2017 al dicembre
2017, oltre interessi al tasso legale dal dì di maturazione di ogni ragione di credito all'effettivo saldo. Con vittoria delle spese di lite.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1
esponeva:
- che sussisteva il difetto di giurisdizione ordinaria o di competenza del Tribunale adito, in forza dell'inserimento nello Statuto di una clausola compromissoria, a seguito di una modifica statutaria deliberata in data 25.11.2019;
- che il credito vantato dall'attore era inesigibile, in quanto, con verbale del CdA del
29.07.2019, erano stati sospesi tutti i crediti vantati dagli amministratori e dai soci, i quali erano stati sottoposti all'istituto della postergazione;
- che, in via riconvenzionale, eccepiva il proprio controcredito a titolo di ammanco di cassa riconducibile all'attore, il quale, previa compensazione dei crediti, doveva essere condannato alla restituzione dell'importo di € 45.446,60.
Concludeva chiedendo: “Piaccia all' ill.mo Tribunale di Roma ogni contraria istanza disattesa e respinta: In via pregiudiziale di rito con ogni provvedimento ritenuto opportuno allo scopo, declinare la propria giurisdizione ovvero la propria competenza a decidere la
presente controversia a favore della giurisdizione, ovvero della competenza arbitrale prevista dall' art. 26 del vigente statuto sociale, e nella specie il Presidente pro-tempore della ADC-
3 R.G. n. 81298/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sindacato Nazionale Controparte_3
Unitario, sezione di Roma, dichiarandosi perciò privo di giurisdizione, ovvero di competenza
a decidere. Nel merito, ove procedibile la domanda ovvero nel caso di prosecuzione del
giudizio nella competente sede arbitrale: 1)dichiarare ed accertare che l' importo di Euro
31.860,00 come rivendicato dall' attore non è esigibile per liquidità in quanto postergato, in
ultimo a mezzo verbale del cda del 29 luglio 2019 non impugnato. 2)dichiarare ed accertare che il sig. è obbligato alla restituzione dello ammanco di cassa al 31 dicembre 2018 Pt_1
per Euro 77.306,60. 3)Ove procedibile la domanda principale e nell' eventuale prosieguo del giudizio arbitrale, anche a mezzo di eccezione di compensazione, compensare l'importo di
Euro 31.860,00 con la maggior somma dovuta alla società di cui al punto 2) che CP_1
precede, ovvero comunque sino alla concorrenza della somma effettivamente individuata. 4)
Condannare, in via riconvenzionale, il si . a versare alla società la somma Pt_1 CP_1
di Euro 45.446,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31 dicembre 2018 al saldo, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, interessi e rivalutazione monetaria.”.
Con note di trattazione scritta del 16.09.2020, l'attore, previa contestazione dell'eccezione compromissoria avversaria, formulava disconoscimento del doc. n. 5, allegato alla comparsa di costituzione e risposta, in quanto non conforme all'originale e da lui mai sottoscritto.
Attesa l'istanza di verificazione avanzata dalla convenuta, veniva disposta CTU grafologica in merito alla sottoscrizione apposta in calce alla scrittura prodotta (doc. 5) con la comparsa di costituzione e risposta della convenuta (“Nota di restituzione cassa Sig. ). Pt_1
La causa veniva poi istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, a seguito dell'udienza cartolare del 24.09.2024, veniva rimessa per la decisione al collegio, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla società convenuta di difetto di giurisdizione/competenza del giudice ordinario in favore dell'arbitro indicato dallo statuto della società, così come modificato a seguito della delibera assembleare straordinaria del 25.11.2019 (doc. 1 parte convenuta), che ha introdotto l'art. 26, il quale prevede la competenza arbitrale per tutte le controversie compromettibili, comprese quelle tra
4 R.G. n. 81298/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
amministratori e società, escluse solo quelle per cui la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero (doc. 2 parte convenuta).
Come è noto, infatti, la norma di cui all'art. 2436 quinto comma c.c. ricollega all'iscrizione presso il Registro delle Imprese delle delibere di modifica statutaria effetti di pubblicità costitutiva, rappresentando l'iscrizione non solo il momento a partire dal quale la deliberazione è opponibile ai terzi, ma anche quello a partire dal quale essa ha effetto nei rapporti interni tra i soci.
D'altro canto che il richiamato quinto comma dell'art. 2436 c.c. contempli una fattispecie di pubblicità costitutiva - tale per cui la deliberazione di modifica dello statuto, prima della relativa iscrizione nel registro delle imprese, non può produrre effetto alcuno, neppure nei rapporti tra soci e società – trova conferma nel disposto del terzo comma del medesimo art. 2436 c.c. ; invero tale ultima norma, specificando che in presenza di ritenuta non iscrivibilità
della deliberazione da parte del notaio e di inerzia da parte degli amministratori, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione del notaio agli amministratori, la deliberazione medesima è
“definitivamente inefficace”, chiarisce che, fino alla relativa iscrizione nel registro delle imprese, le delibere modificative dello statuto sociale non producono alcun effetto, neppure per la società o nei rapporti con i soci.
La delibera di modifica statutaria non è idonea, pertanto, a produrre effetti neanche nei confronti dei soci che ne siano a conoscenza, qualora non sia stata iscritta nel Registro delle
Imprese (cfr., Trib. Roma, ord. 11 marzo 2018; Trib. Roma, sent. 15.2.2011; Trib. Verona
8.4.2005).
Nel caso di specie, dunque, ai fini dell'opponibilità all'attore, quale socio e consigliere di amministrazione della società della clausola compromissoria statutaria Controparte_1
adottata con la delibera del 25.11.2019, la società convenuta avrebbe dovuto provare che l'iscrizione della deliberazione modificativa dello statuto nel registro delle imprese sia avvenuta prima della data della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ossia prima del 9.12.2019.
Per contro, è pacifico tra le parti che l'iscrizione non sia avvenuta prima dell'11.12.2019, data dell'ultimo protocollo, privo di oggetto, iscritto presso il registro delle imprese risultante dalla visura camerale prodotta dalla convenuta (doc. 3), non essendo dunque la delibera modificativa dello statuto ancora efficace alla data di instaurazione del presente giudizio.
Né può comunque condividersi la tesi della convenuta fondata sulla produzione di effetti
5 R.G. n. 81298/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
retroattivi della iscrizione, in quanto condizionante sospensivamente l'efficacia della delibera, tenuto conto che lo statuto, come la legge, regola il funzionamento della società, sia nei rapporti interni che nei confronti dei terzi e, quindi, le posizioni giuridiche formatesi in pendenza della condizione sarebbero, in ogni caso, disciplinate dalla regola statutaria in vigore al momento della relativa formazione.
Quanto al merito, la domanda proposta dall'attore è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Ed invero, nella presente sede, ha chiesto la condanna della società Parte_1
convenuta al pagamento del compenso asseritamente spettantegli per aver ricoperto la carica di Presidente del C.d.A. nel 2017, per l'importo pari, al netto delle ritenute di legge, a complessivi € 31.806,00.
Per contro, la società convenuta non ha chiesto solo il rigetto delle domande attoree, ma ha anche chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'obbligo dell'attore alla restituzione di un ammanco di cassa al 31 dicembre 2018, per € 77.306,60, della compensazione di tale credito con quello azionato in giudizio dal e la condanna Pt_1 dell'attore al pagamento della differenza.
Orbene, con riferimento al compenso spettante all'amministratore di società a responsabilità limitata, giova premettere che dal contenuto dell'art. 2389 c.c. si desume che l'ordinamento riconosce agli amministratori delle società di capitali il diritto ad un compenso per l'attività da essi svolta per conto della società in adempimento del mandato ricevuto
(naturalmente oneroso, ex art. 1709 c.c.): in tal senso è del tutto pacifica la giurisprudenza
(cfr., fra le altre, Cass. sez. lav., 19/03/1991 n. 2895; Cass. 22 luglio 1969, n. 2755; Cass. 22 giugno 1987, n. 1489) la quale ha correttamente qualificato in termini di diritto soggettivo perfetto la pretesa dell'amministratore di una società al compenso per l'opera prestata (così,
Cass., sez. lav., 09/08/2005, n. 16764), dovendosi presumere che l'attività professionale sia svolta a titolo oneroso.
Legittimato passivo rispetto a tale domanda di determinazione del compenso di cui si discute è, ovviamente, la società nel cui interesse l'amministratore assume di avere agito mediante il compimento delle prestazioni, tipiche del rapporto gestorio, inerenti all'esercizio dell'impresa costituente l'oggetto della società.
Tanto chiarito in via generale, il Tribunale osserva che il disposto normativo di cui all'art. 2389 c.c., dettato in materia di società per azioni, nella parte in cui sancisce che i compensi
6 R.G. n. 81298/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea, in mancanza di specifiche previsioni pattizie, può
trovare applicazione anche riguardo alle società a responsabilità limitata. In difetto delle richiamate manifestazioni formali il compenso deve intendersi non definito, così che il compenso medesimo deve essere giudizialmente determinato, su domanda dell'amministratore, in applicazione del richiamato art. 1709 c.c., anche mediante liquidazione equitativa (cfr. Cass. 16 aprile 2014 n. 8897; Cass. 24 febbraio 1997, n. 1647; Cass. 19 marzo
1991, n. 2895; Cass. 21 febbraio 1979, n. 1113).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non esiste un compenso minimo,
tanto è vero che gli amministratori possono accettare di essere retribuiti in modo oggettivamente inadeguato al lavoro svolto, anche se, in tali ipotesi, vi deve essere il loro consenso, ancorché tacito (cfr., Cassazione civile, sez. II, 17/03/1981, n. 1554). Del resto, il diritto al compenso degli amministratori è disponibile e, come tale, può costituire oggetto di rinuncia, pure tacita, purché inequivoca. Al riguardo, la Suprema Corte ha anche affermato che: 'In tema di compenso in favore dell'amministratore di una società di capitali, che abbia agito come organo, legato da un rapporto interno alla società, e non nella veste di mandatario
libero professionista, la facoltà dell'amministratore di insorgere avverso una liquidazione effettuata dall'assemblea della società in misura inadeguata, per chiedere al giudice la
quantificazione delle proprie spettanze, viene meno, vertendosi in materia di diritti disponibili,
qualora detta delibera assembleare sia stata accettata e posta in esecuzione senza riserve.
(Cass. sez. lav., sentenza n. 12592 del 24/05/2010).
Va, poi, rammentato che, ove lo statuto nulla disponga in merito al compenso dell'amministratore, competente per la relativa determinazione è l'assemblea dei soci, che può provvedervi sia con la medesima delibera di nomina dei soggetti preposti alle funzioni gestorie, sia con autonoma e separata deliberazione. Sicchè, ove nulla disponga al riguardo lo statuto ovvero l'assemblea si rifiuti o ometta di procedere alla relativa liquidazione o, ancora, lo determini in misura assolutamente inadeguata, l'amministratore ben potrà ricorrere all'Autorità giudiziaria per la relativa determinazione.
Fatte le considerazioni di cui sopra e passando al vaglio della fattispecie concreta, devesi evidenziare che risulta per tabulas che l'assemblea dei soci della in data Controparte_1
28.6.2017, ha deliberato all'unanimità la conferma del compenso al presidente del C.d.A. per l'importo di euro 48.000,00 annui, al lordo delle ritenute di legge (doc. 1 parte attrice). In data
7 R.G. n. 81298/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
9.1.2018, poi, l'assemblea della società ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal Pt_1
quale Presidente del C.d.A., le ha ratificate e ha deliberato la nomina del nuovo C.d.A., in cui il ha ricoperto la carica di consigliere. Pt_1
Non è oggetto di contestazione da parte della società, poi, quanto allegato dall'attore in ordine al fatto che il compenso spettante al Presidente del C.d.A. per il 2017, al netto delle ritenute di legge, è pari a complessivi € 31.806,00, che le ritenute di legge esposte nei prospetti allegati dall'attore (doc. 3) sono state versate dalla società e che, invece, nulla ha versato quest'ultima nel 2017 per i compensi netti spettanti all'attore, mentre per l'anno 2018 i compensi dovuti al sono stati regolarmente corrisposti. Pt_1
In virtù della succitata delibera assembleare del 28.6.2017, dunque, deve ritenersi accertato il diritto dell'attore alla percezione, quale Presidente del C.d.A. sino al 9.1.2018, dei compensi maturati per tutto l'esercizio 2017, per l'importo, al netto delle ritenute di legge, di
€ 31.806,00.
Ciò posto la società convenuta ha eccepito, in primo luogo, la non debenza di tale compenso in ragione della sua postergazione che sarebbe stata deliberata dal C.d.A., in assenza dell'attore, in data 29.7.2019.
L'eccezione è infondata. Premessa la tardività dell'eccezione, a sua volta sollevata dall'attore, soltanto in comparsa conclusionale, di nullità della delibera in quanto non sarebbe stata trascritta nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A. – a nulla rilevando l'eventuale rilevabilità d'ufficio della nullità, in quanto è escluso, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., che fatti oggetto della decisione (in questo caso, l'avvenuta omessa trascrizione) possano essere introdotti in giudizio d'ufficio da parte del giudice o allegati tardivamente dalle parti – occorre tuttavia rilevare che la delibera de qua, sebbene non impugnata, nel “sospendere sino
a contrario provvedimento l'unico emolumento speso per la carica a favore del sig.
[...]
risultando in tal modo l'ufficio di tutti gli amministratori e del CdA nel suo intero, Pt_1
completamente gratuito ed a tal proposito precisa che qualsivoglia emolumento dovuto a soci in quanto finanziatori della società ovvero dovuto per compensi di consigliere di amministrazione verrà considerato postergato come per legge”, non contiene alcuna previsione valevole retroattivamente. In altri termini, quindi, il diritto al compenso quale presidente del C.d.A., maturato dal in virtù della delibera assembleare del 28.6.2017, Pt_1
non è stato intaccato dalla delibera del C.d.A. del 29.7.2019, che ha disposto solo per il futuro, né avrebbe potuto riferirsi – tanto meno nella forma della postergazione del credito, non
8 R.G. n. 81298/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
trattandosi di un finanziamento di un socio - ad un diritto oramai acquisito ed entrato nella sfera patrimoniale del beneficiario (Cass. Sez. Lav., 16/04/2014, n. 8897), senza il suo consenso.
Parimenti infondate sono, poi, l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale formulate sempre dalla società convenuta. Premessa, anche in tal caso, la tardività dell'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale, sul presupposto del difetto dell'autorizzazione assembleare per l'azione di responsabilità esercitata dalla società, in quanto sollevata dall'attore, per la prima volta, solo nella comparsa conclusionale, la pretesa, meramente redibitoria e non risarcitoria, fatta valere dalla convenuta è comunque infondata nel merito.
Invero la si è limitata ad allegare nella comparsa di costituzione che il CP_1 Pt_1
1) prima quale presidente del C.d.A., poi quale consigliere di amministrazione, aveva la responsabilità della tenuta della cassa sociale, del suo aggiornamento e del corretto appostamento contabile e della sua integrale restituzione alla società; 2) che la nota di restituzione della cassa del 13-14 febbraio 2019 vergata di pugno dal medesimo al Pt_1
momento della restituzione, riferisce un dato contabile a quella data di euro 89.701,12 (doc. 5
parte convenuta); 3) che la società, in virtù della prospettica necessità di nominare un revisore contabile, fatte le opportune verifiche, aveva potuto accertare che il dato contabile di cassa differiva dal dato indicato dal e di cui lo stesso avrebbe dovuto consegnare il relativo Pt_1
importo, per cui già al 31 dicembre 2018 aveva dovuto effettuare la svalutazione per un importo pari ad euro 77.306,60; 4) che tale importo, “inter alia oggetto di svalutazione, ha
indotto la società a successiva ricapitalizzazione con dedicate assemblee e procedimento relativo che non sono state impugnate per cui il dato di svalutazione della è stabile ed Pt_2 efficace per tutti i soci”.
A dimostrazione di tali assunti, la società si è limitata a produrre un foglio scritto a penna, indicato come “foglio cassa il 13.02.19”, privo di intestazione, riportante una serie di Pt_1
cifre in colonna, con accanto dei riferimenti non meglio identificabili, le quali, sommate, fanno un totale di 89.701,12. In calce al foglio è poi riportata una data (13/2/19) ed un segno di
“visto” con una sigla che l'espletata CTU grafologica ha accertato essere riconducibile alla mano dell'attore.
Tale documento, tuttavia, a fronte della recisa contestazione del sulla fondatezza Pt_1
degli addebiti della convenuta (“difetta ogni prospettazione in proposito, non potendo in alcun
9 R.G. n. 81298/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
modo ricondursi, come invece vorrebbe controparte, all'attore alcun profilo di Parte_1 responsabilità fondato su un anonimo ed informe brogliaccio, prodotto in copia”: cfr. pag. 4 memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. parte attrice), non è idoneo a comprovare le deduzioni della convenuta, né in ordine alla condotta di mala gestio ascritta all'attore, né con riferimento ad un ipotetico danno arrecato al patrimonio sociale quale conseguenza della condotta dell'organo gestorio. E ciò in assenza di altre risultanze, che era onere della convenuta, quale attrice in riconvenzionale, fornire, a fondamento dei propri assunti relativi ad un ipotetico ammanco di cassa, oggetto di svalutazione e di successiva necessità di intervento di ricapitalizzazione patrimoniale (quali, ad esempio, gli estratti dei libri contabili,
gli esiti contabili degli accertamenti compiuti in sede di revisione di cassa, i successivi bilanci della società in cui sarebbero state annotate tali risultanze, la delibera di ricapitalizzazione,
ecc.). In assenza, dunque, di elementi probatori idonei a supportare le deduzioni della convenuta, i profili di responsabilità posti a fondamento della domanda redibitoria oggetto dell'eccezione di compensazione e della domanda riconvenzionale formulata dalla CP_1
sono rimasti confinati al livello di mere allegazioni difensive, con conseguente rigetto sia dell'eccezione di compensazione che della domanda riconvenzionale.
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, in accoglimento della domanda attorea la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore, per le Controparte_1
ragioni sin qui spiegate, della somma di € 31.806,00, maggiorata degli interessi, nella misura legale, dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022 (media tra i valori minimi e medi). Per contro, le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell'attore, atteso che il suo espletamento è stato determinato dal disconoscimento del documento in verifica da quest'ultimo effettuato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttoria, così
provvede:
1) RIGETTA l'eccezione sollevata dalla convenuta di difetto di giurisdizione o di competenza in favore di quella arbitrale;
2) CONDANNA la al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1
10 R.G. n. 81298/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
somma di € 31.806,00, oltre agli interessi, nella misura legale, dalla domanda giudiziale al soddisfo;
3) RIGETTA l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale formulate dalla Controparte_1
4) CONDANNA la alla rifusione, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida in € 545,00 per spese ed € 5.715,00 per compensi ex D.M. 147/2022, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
5) PONE definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico della parte attrice.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Goggi Dott. Giuseppe Di Salvo
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 189 Ruolo Generale dell'anno 2020, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 24.09.2024, vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Frosinone, Via Firenze n. 100, presso lo studio legale dell'Avv. Marco Pizzutelli, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di citazione
Attore
E
C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, Via Massimi n. 95, Controparte_2 presso lo studio legale dell'Avv. Alessandro Cardelli, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
OGGETTO: pagamento compenso amministratore s.r.l.. Ripetizione somme.
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni,
i procuratori delle parti così concludevano:
1 R.G. n. 81298/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
• La difesa dell'attore: “Piaccia al Tribunale adìto, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie: condannare la società convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 31.806,00, già al netto delle ritenute di legge frattanto versate, per compensi di Presidente del Consiglio di amministrazione dal gennaio 2017 al dicembre
2017, oltre interessi al tasso legale dal dì di maturazione di ogni ragione di credito all'effettivo
saldo; quanto alla domanda riconvenzionale della società convenuta, dichiarare il difetto di giurisdizione o l'incompetenza stante la clausola compromissoria prevista dall'art. 26 del
vigente statuto sociale o comunque dichiarare inammissibile o improponibile la domanda ex art. 2393 c.c., o rigettare la domanda stessa poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite.”;
• La difesa della convenuta: “Piaccia all' ill.mo Tribunale di Roma ogni contraria istanza disattesa e respinta: In via pregiudiziale di rito con ogni provvedimento ritenuto opportuno allo scopo, declinare la propria giurisdizione ovvero la propria competenza a decidere la
presente controversia a favore della giurisdizione, ovvero della competenza arbitrale prevista
dall' art. 26 del vigente statuto sociale, e nella specie il Presidente pro-tempore della
[...]
Sindacato Nazionale Controparte_3
Unitario, sezione di Roma, dichiarandosi perciò privo di giurisdizione, ovvero di competenza
a decidere. Nel merito, ove procedibile la domanda ovvero nel caso di prosecuzione del
giudizio nella competente sede arbitrale: 1) dichiarare ed accertare che l' importo di Euro
31.860,00 come rivendicato dall' attore non è esigibile per liquidità in quanto postergato,
quindi non esigibile, in ultimo a mezzo verbale del cda del 29 luglio 2019 non impugnato. 2)
dichiarare ed accertare che il sig. è obbligato alla restituzione dello ammanco di Pt_1
cassa al 31 dicembre 2018 per Euro 77.306,60. 3) Ove procedibile la domanda principale e
nell' eventuale prosieguo del giudizio arbitrale, anche a mezzo di eccezione di compensazione, compensare l'importo di Euro 31.860,00 con la maggior somma dovuta alla società CP_1
di cui al punto 2) che precede, ovvero comunque sino alla concorrenza della somma effettivamente individuata. 4)Condannare, in via riconvenzionale, il sig. a versare Pt_1
alla società la somma di Euro 45.446,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria CP_1
dal 31 dicembre 2018 al saldo, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze onorari ed accessori di giudizio.”.
Premesso in fatto che
2 R.G. n. 81298/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo: Controparte_1
- che era socio e membro del CdA del quale era stato presidente sino al 09.01.2018;
- che l'assemblea sociale aveva deliberato in suo favore compensi per la carica di presidente ricoperta per l'importo lordo di € 48.000,00, afferenti all'attività svolta per il 2017, corrispondenti, al netto delle ritenute, ad € 31.806,00;
- che, tuttavia, nonostante il versamento delle ritenute, nulla gli era stato corrisposto a titolo di compensi, al contrario di quelli inerenti all'anno 2018;
- che, dunque, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di €
31.806,00.
Concludeva nei seguenti termini: “Piaccia al Tribunale adìto, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie, condannare la società convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 31.806,00, già al netto delle ritenute di legge frattanto versate, per compensi di Presidente del Consiglio di amministrazione dal gennaio 2017 al dicembre
2017, oltre interessi al tasso legale dal dì di maturazione di ogni ragione di credito all'effettivo saldo. Con vittoria delle spese di lite.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1
esponeva:
- che sussisteva il difetto di giurisdizione ordinaria o di competenza del Tribunale adito, in forza dell'inserimento nello Statuto di una clausola compromissoria, a seguito di una modifica statutaria deliberata in data 25.11.2019;
- che il credito vantato dall'attore era inesigibile, in quanto, con verbale del CdA del
29.07.2019, erano stati sospesi tutti i crediti vantati dagli amministratori e dai soci, i quali erano stati sottoposti all'istituto della postergazione;
- che, in via riconvenzionale, eccepiva il proprio controcredito a titolo di ammanco di cassa riconducibile all'attore, il quale, previa compensazione dei crediti, doveva essere condannato alla restituzione dell'importo di € 45.446,60.
Concludeva chiedendo: “Piaccia all' ill.mo Tribunale di Roma ogni contraria istanza disattesa e respinta: In via pregiudiziale di rito con ogni provvedimento ritenuto opportuno allo scopo, declinare la propria giurisdizione ovvero la propria competenza a decidere la
presente controversia a favore della giurisdizione, ovvero della competenza arbitrale prevista dall' art. 26 del vigente statuto sociale, e nella specie il Presidente pro-tempore della ADC-
3 R.G. n. 81298/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sindacato Nazionale Controparte_3
Unitario, sezione di Roma, dichiarandosi perciò privo di giurisdizione, ovvero di competenza
a decidere. Nel merito, ove procedibile la domanda ovvero nel caso di prosecuzione del
giudizio nella competente sede arbitrale: 1)dichiarare ed accertare che l' importo di Euro
31.860,00 come rivendicato dall' attore non è esigibile per liquidità in quanto postergato, in
ultimo a mezzo verbale del cda del 29 luglio 2019 non impugnato. 2)dichiarare ed accertare che il sig. è obbligato alla restituzione dello ammanco di cassa al 31 dicembre 2018 Pt_1
per Euro 77.306,60. 3)Ove procedibile la domanda principale e nell' eventuale prosieguo del giudizio arbitrale, anche a mezzo di eccezione di compensazione, compensare l'importo di
Euro 31.860,00 con la maggior somma dovuta alla società di cui al punto 2) che CP_1
precede, ovvero comunque sino alla concorrenza della somma effettivamente individuata. 4)
Condannare, in via riconvenzionale, il si . a versare alla società la somma Pt_1 CP_1
di Euro 45.446,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31 dicembre 2018 al saldo, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, interessi e rivalutazione monetaria.”.
Con note di trattazione scritta del 16.09.2020, l'attore, previa contestazione dell'eccezione compromissoria avversaria, formulava disconoscimento del doc. n. 5, allegato alla comparsa di costituzione e risposta, in quanto non conforme all'originale e da lui mai sottoscritto.
Attesa l'istanza di verificazione avanzata dalla convenuta, veniva disposta CTU grafologica in merito alla sottoscrizione apposta in calce alla scrittura prodotta (doc. 5) con la comparsa di costituzione e risposta della convenuta (“Nota di restituzione cassa Sig. ). Pt_1
La causa veniva poi istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, a seguito dell'udienza cartolare del 24.09.2024, veniva rimessa per la decisione al collegio, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla società convenuta di difetto di giurisdizione/competenza del giudice ordinario in favore dell'arbitro indicato dallo statuto della società, così come modificato a seguito della delibera assembleare straordinaria del 25.11.2019 (doc. 1 parte convenuta), che ha introdotto l'art. 26, il quale prevede la competenza arbitrale per tutte le controversie compromettibili, comprese quelle tra
4 R.G. n. 81298/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
amministratori e società, escluse solo quelle per cui la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero (doc. 2 parte convenuta).
Come è noto, infatti, la norma di cui all'art. 2436 quinto comma c.c. ricollega all'iscrizione presso il Registro delle Imprese delle delibere di modifica statutaria effetti di pubblicità costitutiva, rappresentando l'iscrizione non solo il momento a partire dal quale la deliberazione è opponibile ai terzi, ma anche quello a partire dal quale essa ha effetto nei rapporti interni tra i soci.
D'altro canto che il richiamato quinto comma dell'art. 2436 c.c. contempli una fattispecie di pubblicità costitutiva - tale per cui la deliberazione di modifica dello statuto, prima della relativa iscrizione nel registro delle imprese, non può produrre effetto alcuno, neppure nei rapporti tra soci e società – trova conferma nel disposto del terzo comma del medesimo art. 2436 c.c. ; invero tale ultima norma, specificando che in presenza di ritenuta non iscrivibilità
della deliberazione da parte del notaio e di inerzia da parte degli amministratori, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione del notaio agli amministratori, la deliberazione medesima è
“definitivamente inefficace”, chiarisce che, fino alla relativa iscrizione nel registro delle imprese, le delibere modificative dello statuto sociale non producono alcun effetto, neppure per la società o nei rapporti con i soci.
La delibera di modifica statutaria non è idonea, pertanto, a produrre effetti neanche nei confronti dei soci che ne siano a conoscenza, qualora non sia stata iscritta nel Registro delle
Imprese (cfr., Trib. Roma, ord. 11 marzo 2018; Trib. Roma, sent. 15.2.2011; Trib. Verona
8.4.2005).
Nel caso di specie, dunque, ai fini dell'opponibilità all'attore, quale socio e consigliere di amministrazione della società della clausola compromissoria statutaria Controparte_1
adottata con la delibera del 25.11.2019, la società convenuta avrebbe dovuto provare che l'iscrizione della deliberazione modificativa dello statuto nel registro delle imprese sia avvenuta prima della data della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ossia prima del 9.12.2019.
Per contro, è pacifico tra le parti che l'iscrizione non sia avvenuta prima dell'11.12.2019, data dell'ultimo protocollo, privo di oggetto, iscritto presso il registro delle imprese risultante dalla visura camerale prodotta dalla convenuta (doc. 3), non essendo dunque la delibera modificativa dello statuto ancora efficace alla data di instaurazione del presente giudizio.
Né può comunque condividersi la tesi della convenuta fondata sulla produzione di effetti
5 R.G. n. 81298/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
retroattivi della iscrizione, in quanto condizionante sospensivamente l'efficacia della delibera, tenuto conto che lo statuto, come la legge, regola il funzionamento della società, sia nei rapporti interni che nei confronti dei terzi e, quindi, le posizioni giuridiche formatesi in pendenza della condizione sarebbero, in ogni caso, disciplinate dalla regola statutaria in vigore al momento della relativa formazione.
Quanto al merito, la domanda proposta dall'attore è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Ed invero, nella presente sede, ha chiesto la condanna della società Parte_1
convenuta al pagamento del compenso asseritamente spettantegli per aver ricoperto la carica di Presidente del C.d.A. nel 2017, per l'importo pari, al netto delle ritenute di legge, a complessivi € 31.806,00.
Per contro, la società convenuta non ha chiesto solo il rigetto delle domande attoree, ma ha anche chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'obbligo dell'attore alla restituzione di un ammanco di cassa al 31 dicembre 2018, per € 77.306,60, della compensazione di tale credito con quello azionato in giudizio dal e la condanna Pt_1 dell'attore al pagamento della differenza.
Orbene, con riferimento al compenso spettante all'amministratore di società a responsabilità limitata, giova premettere che dal contenuto dell'art. 2389 c.c. si desume che l'ordinamento riconosce agli amministratori delle società di capitali il diritto ad un compenso per l'attività da essi svolta per conto della società in adempimento del mandato ricevuto
(naturalmente oneroso, ex art. 1709 c.c.): in tal senso è del tutto pacifica la giurisprudenza
(cfr., fra le altre, Cass. sez. lav., 19/03/1991 n. 2895; Cass. 22 luglio 1969, n. 2755; Cass. 22 giugno 1987, n. 1489) la quale ha correttamente qualificato in termini di diritto soggettivo perfetto la pretesa dell'amministratore di una società al compenso per l'opera prestata (così,
Cass., sez. lav., 09/08/2005, n. 16764), dovendosi presumere che l'attività professionale sia svolta a titolo oneroso.
Legittimato passivo rispetto a tale domanda di determinazione del compenso di cui si discute è, ovviamente, la società nel cui interesse l'amministratore assume di avere agito mediante il compimento delle prestazioni, tipiche del rapporto gestorio, inerenti all'esercizio dell'impresa costituente l'oggetto della società.
Tanto chiarito in via generale, il Tribunale osserva che il disposto normativo di cui all'art. 2389 c.c., dettato in materia di società per azioni, nella parte in cui sancisce che i compensi
6 R.G. n. 81298/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea, in mancanza di specifiche previsioni pattizie, può
trovare applicazione anche riguardo alle società a responsabilità limitata. In difetto delle richiamate manifestazioni formali il compenso deve intendersi non definito, così che il compenso medesimo deve essere giudizialmente determinato, su domanda dell'amministratore, in applicazione del richiamato art. 1709 c.c., anche mediante liquidazione equitativa (cfr. Cass. 16 aprile 2014 n. 8897; Cass. 24 febbraio 1997, n. 1647; Cass. 19 marzo
1991, n. 2895; Cass. 21 febbraio 1979, n. 1113).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non esiste un compenso minimo,
tanto è vero che gli amministratori possono accettare di essere retribuiti in modo oggettivamente inadeguato al lavoro svolto, anche se, in tali ipotesi, vi deve essere il loro consenso, ancorché tacito (cfr., Cassazione civile, sez. II, 17/03/1981, n. 1554). Del resto, il diritto al compenso degli amministratori è disponibile e, come tale, può costituire oggetto di rinuncia, pure tacita, purché inequivoca. Al riguardo, la Suprema Corte ha anche affermato che: 'In tema di compenso in favore dell'amministratore di una società di capitali, che abbia agito come organo, legato da un rapporto interno alla società, e non nella veste di mandatario
libero professionista, la facoltà dell'amministratore di insorgere avverso una liquidazione effettuata dall'assemblea della società in misura inadeguata, per chiedere al giudice la
quantificazione delle proprie spettanze, viene meno, vertendosi in materia di diritti disponibili,
qualora detta delibera assembleare sia stata accettata e posta in esecuzione senza riserve.
(Cass. sez. lav., sentenza n. 12592 del 24/05/2010).
Va, poi, rammentato che, ove lo statuto nulla disponga in merito al compenso dell'amministratore, competente per la relativa determinazione è l'assemblea dei soci, che può provvedervi sia con la medesima delibera di nomina dei soggetti preposti alle funzioni gestorie, sia con autonoma e separata deliberazione. Sicchè, ove nulla disponga al riguardo lo statuto ovvero l'assemblea si rifiuti o ometta di procedere alla relativa liquidazione o, ancora, lo determini in misura assolutamente inadeguata, l'amministratore ben potrà ricorrere all'Autorità giudiziaria per la relativa determinazione.
Fatte le considerazioni di cui sopra e passando al vaglio della fattispecie concreta, devesi evidenziare che risulta per tabulas che l'assemblea dei soci della in data Controparte_1
28.6.2017, ha deliberato all'unanimità la conferma del compenso al presidente del C.d.A. per l'importo di euro 48.000,00 annui, al lordo delle ritenute di legge (doc. 1 parte attrice). In data
7 R.G. n. 81298/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
9.1.2018, poi, l'assemblea della società ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal Pt_1
quale Presidente del C.d.A., le ha ratificate e ha deliberato la nomina del nuovo C.d.A., in cui il ha ricoperto la carica di consigliere. Pt_1
Non è oggetto di contestazione da parte della società, poi, quanto allegato dall'attore in ordine al fatto che il compenso spettante al Presidente del C.d.A. per il 2017, al netto delle ritenute di legge, è pari a complessivi € 31.806,00, che le ritenute di legge esposte nei prospetti allegati dall'attore (doc. 3) sono state versate dalla società e che, invece, nulla ha versato quest'ultima nel 2017 per i compensi netti spettanti all'attore, mentre per l'anno 2018 i compensi dovuti al sono stati regolarmente corrisposti. Pt_1
In virtù della succitata delibera assembleare del 28.6.2017, dunque, deve ritenersi accertato il diritto dell'attore alla percezione, quale Presidente del C.d.A. sino al 9.1.2018, dei compensi maturati per tutto l'esercizio 2017, per l'importo, al netto delle ritenute di legge, di
€ 31.806,00.
Ciò posto la società convenuta ha eccepito, in primo luogo, la non debenza di tale compenso in ragione della sua postergazione che sarebbe stata deliberata dal C.d.A., in assenza dell'attore, in data 29.7.2019.
L'eccezione è infondata. Premessa la tardività dell'eccezione, a sua volta sollevata dall'attore, soltanto in comparsa conclusionale, di nullità della delibera in quanto non sarebbe stata trascritta nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A. – a nulla rilevando l'eventuale rilevabilità d'ufficio della nullità, in quanto è escluso, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., che fatti oggetto della decisione (in questo caso, l'avvenuta omessa trascrizione) possano essere introdotti in giudizio d'ufficio da parte del giudice o allegati tardivamente dalle parti – occorre tuttavia rilevare che la delibera de qua, sebbene non impugnata, nel “sospendere sino
a contrario provvedimento l'unico emolumento speso per la carica a favore del sig.
[...]
risultando in tal modo l'ufficio di tutti gli amministratori e del CdA nel suo intero, Pt_1
completamente gratuito ed a tal proposito precisa che qualsivoglia emolumento dovuto a soci in quanto finanziatori della società ovvero dovuto per compensi di consigliere di amministrazione verrà considerato postergato come per legge”, non contiene alcuna previsione valevole retroattivamente. In altri termini, quindi, il diritto al compenso quale presidente del C.d.A., maturato dal in virtù della delibera assembleare del 28.6.2017, Pt_1
non è stato intaccato dalla delibera del C.d.A. del 29.7.2019, che ha disposto solo per il futuro, né avrebbe potuto riferirsi – tanto meno nella forma della postergazione del credito, non
8 R.G. n. 81298/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
trattandosi di un finanziamento di un socio - ad un diritto oramai acquisito ed entrato nella sfera patrimoniale del beneficiario (Cass. Sez. Lav., 16/04/2014, n. 8897), senza il suo consenso.
Parimenti infondate sono, poi, l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale formulate sempre dalla società convenuta. Premessa, anche in tal caso, la tardività dell'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale, sul presupposto del difetto dell'autorizzazione assembleare per l'azione di responsabilità esercitata dalla società, in quanto sollevata dall'attore, per la prima volta, solo nella comparsa conclusionale, la pretesa, meramente redibitoria e non risarcitoria, fatta valere dalla convenuta è comunque infondata nel merito.
Invero la si è limitata ad allegare nella comparsa di costituzione che il CP_1 Pt_1
1) prima quale presidente del C.d.A., poi quale consigliere di amministrazione, aveva la responsabilità della tenuta della cassa sociale, del suo aggiornamento e del corretto appostamento contabile e della sua integrale restituzione alla società; 2) che la nota di restituzione della cassa del 13-14 febbraio 2019 vergata di pugno dal medesimo al Pt_1
momento della restituzione, riferisce un dato contabile a quella data di euro 89.701,12 (doc. 5
parte convenuta); 3) che la società, in virtù della prospettica necessità di nominare un revisore contabile, fatte le opportune verifiche, aveva potuto accertare che il dato contabile di cassa differiva dal dato indicato dal e di cui lo stesso avrebbe dovuto consegnare il relativo Pt_1
importo, per cui già al 31 dicembre 2018 aveva dovuto effettuare la svalutazione per un importo pari ad euro 77.306,60; 4) che tale importo, “inter alia oggetto di svalutazione, ha
indotto la società a successiva ricapitalizzazione con dedicate assemblee e procedimento relativo che non sono state impugnate per cui il dato di svalutazione della è stabile ed Pt_2 efficace per tutti i soci”.
A dimostrazione di tali assunti, la società si è limitata a produrre un foglio scritto a penna, indicato come “foglio cassa il 13.02.19”, privo di intestazione, riportante una serie di Pt_1
cifre in colonna, con accanto dei riferimenti non meglio identificabili, le quali, sommate, fanno un totale di 89.701,12. In calce al foglio è poi riportata una data (13/2/19) ed un segno di
“visto” con una sigla che l'espletata CTU grafologica ha accertato essere riconducibile alla mano dell'attore.
Tale documento, tuttavia, a fronte della recisa contestazione del sulla fondatezza Pt_1
degli addebiti della convenuta (“difetta ogni prospettazione in proposito, non potendo in alcun
9 R.G. n. 81298/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
modo ricondursi, come invece vorrebbe controparte, all'attore alcun profilo di Parte_1 responsabilità fondato su un anonimo ed informe brogliaccio, prodotto in copia”: cfr. pag. 4 memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. parte attrice), non è idoneo a comprovare le deduzioni della convenuta, né in ordine alla condotta di mala gestio ascritta all'attore, né con riferimento ad un ipotetico danno arrecato al patrimonio sociale quale conseguenza della condotta dell'organo gestorio. E ciò in assenza di altre risultanze, che era onere della convenuta, quale attrice in riconvenzionale, fornire, a fondamento dei propri assunti relativi ad un ipotetico ammanco di cassa, oggetto di svalutazione e di successiva necessità di intervento di ricapitalizzazione patrimoniale (quali, ad esempio, gli estratti dei libri contabili,
gli esiti contabili degli accertamenti compiuti in sede di revisione di cassa, i successivi bilanci della società in cui sarebbero state annotate tali risultanze, la delibera di ricapitalizzazione,
ecc.). In assenza, dunque, di elementi probatori idonei a supportare le deduzioni della convenuta, i profili di responsabilità posti a fondamento della domanda redibitoria oggetto dell'eccezione di compensazione e della domanda riconvenzionale formulata dalla CP_1
sono rimasti confinati al livello di mere allegazioni difensive, con conseguente rigetto sia dell'eccezione di compensazione che della domanda riconvenzionale.
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, in accoglimento della domanda attorea la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore, per le Controparte_1
ragioni sin qui spiegate, della somma di € 31.806,00, maggiorata degli interessi, nella misura legale, dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022 (media tra i valori minimi e medi). Per contro, le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell'attore, atteso che il suo espletamento è stato determinato dal disconoscimento del documento in verifica da quest'ultimo effettuato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttoria, così
provvede:
1) RIGETTA l'eccezione sollevata dalla convenuta di difetto di giurisdizione o di competenza in favore di quella arbitrale;
2) CONDANNA la al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1
10 R.G. n. 81298/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
somma di € 31.806,00, oltre agli interessi, nella misura legale, dalla domanda giudiziale al soddisfo;
3) RIGETTA l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale formulate dalla Controparte_1
4) CONDANNA la alla rifusione, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida in € 545,00 per spese ed € 5.715,00 per compensi ex D.M. 147/2022, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
5) PONE definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico della parte attrice.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Goggi Dott. Giuseppe Di Salvo
11