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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 7583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7583 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 22/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 11237/2024 R.G. promossa da:
con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. URSOMANNO EMILIO, con elezione di domicilio in VIA MONTENUOVO LICOLA PATRIA, 90 POZZUOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio Controparte_2 dell'avv.to OLIMPIA DE LUCIA, con elezione di domicilio in VIALE FARNESE 61, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: opp ex art. 24 dlgs 46/99 CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13-5-2024, la ricorrente in epigrafe, premesso che in data 23-4-2024 aveva ricevuto intimazione di pagamento n. 071 2023 9029434821 000, relativa all'avviso di addebito n. 371 2022 0011736329 000 contenente l'iscrizione a ruolo per contributi previdenziali per l'anno 2019/2020, per l'importo di € 9456,37, eccepiva che l'atto impositivo non le era mai stato notificato e che, nel merito, la pretesa era infondata. Pertanto conveniva innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l' , e l' per sentir accertare la nullità degli CP_3 Controparte_4 stessi e l'inesistenza del credito di cui all'intimazione di pagamento. Instauratosi il contraddittorio nei confronti della sola società di riscossione, questa eccepiva preliminarmente, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva e l' “inammissibilità” dell'opposizione perché tardiva. Il giudizio veniva, invece, dichiarato estinto nei confronti dell' per CP_3 omessa rinnovazione della notificazione ex art. 291 cpc.
***** Va, preliminarmente, affermata la sussistenza dell'interesse ad agire trattandosi di giudizio di impugnazione avverso atto di intimazione di pagamento, sull'assunto della mancata notifica dell'avviso di addebito. Si rammenta che, in ordine all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, la Suprema Corte (prima del recente intervento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022) aveva espresso il principio secondo cui (Cass. nn. 29294 del 2019; 15603 del 2020) in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice. In particolare, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella. E' evidente che la necessità di conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, comporta il necessario superamento di quanto affermato con la citata Cass. n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell'azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto L'intervento delle Sezioni Unite è derivato dalla introduzione nell'ordinamento dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021).
2 La norma reca la tipizzazione dell'interesse ad agire in subiecta materia, nel senso che questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.); inoltre, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini Orbene, per quanto più rileva nella fattispecie in esame, le Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sent. n. 6283 del 2022 cit. e Cass. n. 10595 del 20/04/2023) dopo aver operato una ricognizione dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva
3 dal divieto di impugnare l'estratto di ruolo, in quanto, “ in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.). Nel solco di tale insegnamento, nella fattispecie in esame, deve, senz'altro, escludersi che si verta dell'ipotesi di cui all'art. 12, comma 4- bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che il ricorso alla tutela giurisdizione è conseguente non già alla conoscenza dell'esistenza di crediti contributivi attraverso il mero esame dell'estratto di ruolo quanto a seguito della notifica dell'atto di intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.E. 602/1973. Nodo della controversia, al fine di ritenere la sussistenza dell'interesse ad agire, nell'accezione di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite, è chiarire la natura e la portata dell'atto di intimazione. Ora, è noto che, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella di pagamento ovvero l'avviso di addebito assolvono, ad un tempo, quello della notifica del titolo esecutivo (costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 d.P.R. n. 602/1973) e del precetto (v. Cass. n. 3021/2018; Cass. n. 6526/2018). Pertanto, non può revocarsi in dubbio che la cartella abbia (anche) l'intrinseca funzione di preannunciare l'azione espropriativa nelle forme di cui agli artt. 62 ss. d.P.R. cit., ossia mediante pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare.
4 Va poi evidenziato che, se entro un anno dalla notifica della cartella stessa, non sia avviata l'azione esecutiva, mediante il pignoramento (ex art. 491 c.p.c.), l'agente della riscossione, prima di procedervi, deve notificare l'intimazione ex art. 50 d.P.R. cit. Nella sostanza, dunque, detta intimazione finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al c.d. precetto "in rinnovazione", ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace. Alla stregua della ricostruzione della natura e della funzione dell'atto di intimazione ex art. 50, deve ritenersi che esso si caratterizzi per essere prodromico all'esecuzione e, in via successiva, rappresenti la minaccia concreta di procedere all'esecuzione forzata, situazione che, come chiarito dalla Suprema Corte, integra l'interesse ad agire rispetto al ricorso alla tutela giurisdizionale nella forma dell'azione di opposizione tardiva recuperatoria ex art. 24 del d.lgs 46/99, come, per l'appunto, fatto valere nel caso di specie.
Quanto al legittimato passivo, in controversie del tutto analoghe alla presente, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. SS.UU. n. 7514 del 08/03/2022), “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” Il disposto del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, non è, per contro, applicabile ove l'opponente non abbia prospettato alcun vizio formale degli atti esecutivi, se non quello, proposto in via incidentale, relativo alla notifica della cartella al fine di impedire la pronuncia di decadenza, ed abbia chiesto l'accertamento negativo del diritto di credito oggetto della riscossione.
5 Da ciò consegue che laddove, sia convenuto in giudizio anche il concessionario, unitamente all'ente previdenziale, è legittimato passivo unicamente quest'ultimo. L'affidare la riscossione al concessionario non importa, invero, che l'ente impositore si spogli del proprio credito, nè ancora, si può confondere, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne la legittimazione passiva del concessionario.
Nella fattispecie in esame, l'istante, come si è detto, ha eccepito, unicamente, la omessa notifica dell'avviso di addebito al fine di recuperare l'azione di merito per contestare la fondatezza della pretesa. Il ricorso è qualificabile come opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dall'avviso di addebito del quale è stata omessa la notificazione. L'unico soggetto legittimato passivo è, pertanto, l'ente impositore. Gli è, però, che nei confronti dell' è stata dichiarata l'estinzione CP_3 del giudizio ex art. 291 cpc, non avendo parte ricorrente provveduto alla mancata rinnovazione della notifica risultata irregolare. In proposito è appena il caso di evidenziare che, nella specie, nella relata di notifica in atti risultava omessa l'indicazione dell'elenco da cui era stato estratto l'indirizzo PEC del destinatario della notifica;
tale indicazione è prescritta dalla lettera f) dell'art. 3 bis L. n. 53/1994 e la relativa mancanza determina quindi nullità ai sensi dell'art. 11 della stessa legge, non potendo operare la sanatoria del vizio per il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto, attesa la non costituzione della parte. Poiché il soggetto convenuto in giudizio, nel caso in esame, quindi, è unicamente l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), va rilevato il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.
6 Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e comporta il rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione, circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della società di riscossione, liquidate in complessivi euro 1500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa se dovute per legge.
Così deciso in data 22/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 22/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 11237/2024 R.G. promossa da:
con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. URSOMANNO EMILIO, con elezione di domicilio in VIA MONTENUOVO LICOLA PATRIA, 90 POZZUOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio Controparte_2 dell'avv.to OLIMPIA DE LUCIA, con elezione di domicilio in VIALE FARNESE 61, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: opp ex art. 24 dlgs 46/99 CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13-5-2024, la ricorrente in epigrafe, premesso che in data 23-4-2024 aveva ricevuto intimazione di pagamento n. 071 2023 9029434821 000, relativa all'avviso di addebito n. 371 2022 0011736329 000 contenente l'iscrizione a ruolo per contributi previdenziali per l'anno 2019/2020, per l'importo di € 9456,37, eccepiva che l'atto impositivo non le era mai stato notificato e che, nel merito, la pretesa era infondata. Pertanto conveniva innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l' , e l' per sentir accertare la nullità degli CP_3 Controparte_4 stessi e l'inesistenza del credito di cui all'intimazione di pagamento. Instauratosi il contraddittorio nei confronti della sola società di riscossione, questa eccepiva preliminarmente, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva e l' “inammissibilità” dell'opposizione perché tardiva. Il giudizio veniva, invece, dichiarato estinto nei confronti dell' per CP_3 omessa rinnovazione della notificazione ex art. 291 cpc.
***** Va, preliminarmente, affermata la sussistenza dell'interesse ad agire trattandosi di giudizio di impugnazione avverso atto di intimazione di pagamento, sull'assunto della mancata notifica dell'avviso di addebito. Si rammenta che, in ordine all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, la Suprema Corte (prima del recente intervento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022) aveva espresso il principio secondo cui (Cass. nn. 29294 del 2019; 15603 del 2020) in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice. In particolare, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella. E' evidente che la necessità di conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, comporta il necessario superamento di quanto affermato con la citata Cass. n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell'azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto L'intervento delle Sezioni Unite è derivato dalla introduzione nell'ordinamento dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021).
2 La norma reca la tipizzazione dell'interesse ad agire in subiecta materia, nel senso che questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.); inoltre, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini Orbene, per quanto più rileva nella fattispecie in esame, le Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sent. n. 6283 del 2022 cit. e Cass. n. 10595 del 20/04/2023) dopo aver operato una ricognizione dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva
3 dal divieto di impugnare l'estratto di ruolo, in quanto, “ in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.). Nel solco di tale insegnamento, nella fattispecie in esame, deve, senz'altro, escludersi che si verta dell'ipotesi di cui all'art. 12, comma 4- bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che il ricorso alla tutela giurisdizione è conseguente non già alla conoscenza dell'esistenza di crediti contributivi attraverso il mero esame dell'estratto di ruolo quanto a seguito della notifica dell'atto di intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.E. 602/1973. Nodo della controversia, al fine di ritenere la sussistenza dell'interesse ad agire, nell'accezione di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite, è chiarire la natura e la portata dell'atto di intimazione. Ora, è noto che, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella di pagamento ovvero l'avviso di addebito assolvono, ad un tempo, quello della notifica del titolo esecutivo (costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 d.P.R. n. 602/1973) e del precetto (v. Cass. n. 3021/2018; Cass. n. 6526/2018). Pertanto, non può revocarsi in dubbio che la cartella abbia (anche) l'intrinseca funzione di preannunciare l'azione espropriativa nelle forme di cui agli artt. 62 ss. d.P.R. cit., ossia mediante pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare.
4 Va poi evidenziato che, se entro un anno dalla notifica della cartella stessa, non sia avviata l'azione esecutiva, mediante il pignoramento (ex art. 491 c.p.c.), l'agente della riscossione, prima di procedervi, deve notificare l'intimazione ex art. 50 d.P.R. cit. Nella sostanza, dunque, detta intimazione finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al c.d. precetto "in rinnovazione", ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace. Alla stregua della ricostruzione della natura e della funzione dell'atto di intimazione ex art. 50, deve ritenersi che esso si caratterizzi per essere prodromico all'esecuzione e, in via successiva, rappresenti la minaccia concreta di procedere all'esecuzione forzata, situazione che, come chiarito dalla Suprema Corte, integra l'interesse ad agire rispetto al ricorso alla tutela giurisdizionale nella forma dell'azione di opposizione tardiva recuperatoria ex art. 24 del d.lgs 46/99, come, per l'appunto, fatto valere nel caso di specie.
Quanto al legittimato passivo, in controversie del tutto analoghe alla presente, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. SS.UU. n. 7514 del 08/03/2022), “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” Il disposto del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, non è, per contro, applicabile ove l'opponente non abbia prospettato alcun vizio formale degli atti esecutivi, se non quello, proposto in via incidentale, relativo alla notifica della cartella al fine di impedire la pronuncia di decadenza, ed abbia chiesto l'accertamento negativo del diritto di credito oggetto della riscossione.
5 Da ciò consegue che laddove, sia convenuto in giudizio anche il concessionario, unitamente all'ente previdenziale, è legittimato passivo unicamente quest'ultimo. L'affidare la riscossione al concessionario non importa, invero, che l'ente impositore si spogli del proprio credito, nè ancora, si può confondere, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne la legittimazione passiva del concessionario.
Nella fattispecie in esame, l'istante, come si è detto, ha eccepito, unicamente, la omessa notifica dell'avviso di addebito al fine di recuperare l'azione di merito per contestare la fondatezza della pretesa. Il ricorso è qualificabile come opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dall'avviso di addebito del quale è stata omessa la notificazione. L'unico soggetto legittimato passivo è, pertanto, l'ente impositore. Gli è, però, che nei confronti dell' è stata dichiarata l'estinzione CP_3 del giudizio ex art. 291 cpc, non avendo parte ricorrente provveduto alla mancata rinnovazione della notifica risultata irregolare. In proposito è appena il caso di evidenziare che, nella specie, nella relata di notifica in atti risultava omessa l'indicazione dell'elenco da cui era stato estratto l'indirizzo PEC del destinatario della notifica;
tale indicazione è prescritta dalla lettera f) dell'art. 3 bis L. n. 53/1994 e la relativa mancanza determina quindi nullità ai sensi dell'art. 11 della stessa legge, non potendo operare la sanatoria del vizio per il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto, attesa la non costituzione della parte. Poiché il soggetto convenuto in giudizio, nel caso in esame, quindi, è unicamente l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), va rilevato il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.
6 Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e comporta il rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione, circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della società di riscossione, liquidate in complessivi euro 1500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa se dovute per legge.
Così deciso in data 22/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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