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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/12/2025, n. 3431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3431 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. RI IA ED Presidente rel.
dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
dr. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 105/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AO IA LA, elettivamente domiciliata in VIA FONTANA, 28 20122 MILANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv. VIVIANA RUCCI, elettivamente domiciliati in VIA NAPO TORRIANI, 32 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO presso il difensore APPELLATI
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIAN CP_3 C.F._4
TO GI, elettivamente domiciliata in VIA ANGUISSOLA, 2 20146 MILANO presso il difensore
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE n. r.g. 105/2025
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, sia di merito sia istruttoria, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano N. 10571/2024, nel merito, accertato che il tetto comune dell'edificio sito in OL Via Parini 9 è vetusto ed è necessario un urgente intervento di rifacimento come ritenuto dal CTU, previa autorizzazione dell'attrice ad appaltare il rifacimento del tetto alla ditta condannare il signor e la RA , in Controparte_4 CP_1 CP_2 via solidale tra loro, a pagare direttamente alla ditta o altra individuata in CP_4 corso di causa, ovvero a rifondere la rag. l'importo pari al 50% della Parte_1 somma di € 25.743,04, oltre IVA e oneri di legge, o quella minore o maggiore somma che risulterà di giustizia, e complessivi costi sostenuti e/o sostenendi per il rifacimento del tetto, nei tempi che la ditta appaltatrice riterrà, oltre il risarcimento dei danni quantificati anche in via equitativa derivanti dall'inadempimento dei convenuti nella misura che verrà accertata in corso di causa;
rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare i convenuti e alla CP_1 CP_2 rifusione delle spese e competenze legali, di primo e di secondo grado, nonché alla rifusione dell'importo complessivo di € 2.114,67, anticipatamente ed in via provvisoria corrisposto dalla RA al CTU ing. , come da ordinanza del 9 Pt_1 Per_1 ottobre 2023, a titolo di onorario della CTU, come risulta dalla fattura n. 38/2023 del 24 febbraio 2023 e dalla fattura n. 172/2023 del 19 ottobre 2023; in ogni caso condannare parte convenuta – signori e - anche ai sensi dell'art. 92 c.p.c. CP_1 CP_2 tenuto conto della loro di fatto mancata disponibilità al procedimento di mediazione, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; condannare i convenuti appellati e la terza chiamata appellata alla restituzione di tutti gli importi pagati loro dalla RA , senza che Pt_1 ciò abbia costituito acquiescenza, al solo fine di evitare l'esecuzione, in ottemperanza alla sentenza di primo grado.
Qualora la Corte d'Appello di Milano ritenesse la vertenza non istruita, ammettere le istanze istruttorie formulate in sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata in data 8 novembre 2022, come qui di seguito richiamate:
ammettere prove per testi e per interrogatorio formale della RA e Controparte_2 del signor sulle seguenti circostanze da intendersi precedute dalla Controparte_1 locuzione è vero che:
1) in data 22 giugno 2019, a seguito di abbondanti piogge, l'acqua scendeva dal soffitto dell'appartamento della rag. – sito in OL via Parini n. 9 – ed allagava Pt_1
pagina 2 di 39 n. r.g. 105/2025
entrambe le camere da letto (DOC. 8; testi: , Testimone_1 Testimone_2 [...]
; interrogatorio formale: e ); Controparte_5 CP_1 CP_2
2) nell'immediatezza, la rag. informava i signori e Pt_1 Controparte_2 [...]
all'epoca del fatto comproprietari delle parti comuni del fabbricato (testi: CP_1
, ; interrogatorio formale: Testimone_1 Testimone_2 Controparte_5
e ); CP_1 CP_2
3) le parti concordemente si rivolgevano alla ditta , che dopo aver Controparte_5 visionato lo stato dei luoghi, il 10 luglio 2019 redigeva il preventivo (DOC. 2) precisando che le opere ivi indicate e cioè la posa di una guaina avente lo scopo di far scivolare verso l'esterno l'acqua che si infiltra, erano volte a tamponare la situazione per un breve periodo in quanto lo stato dei luoghi rendeva necessario un intervento sostanziale (DOC.3; testi:
di ; interrogatorio formale: e ); Testimone_2 Controparte_5 CP_1 CP_2
4) i signori e in data 29 luglio 2019 accettavano il suddetto CP_1 Pt_1 preventivo, come risulta dalla sottoscrizione apposta dalle parti stesse (DOC.2; testi:
[...]
di ; interrogatorio formale: e ); Tes_2 Controparte_5 CP_1 CP_2
5) dal 7 al 9 agosto 2019, la eseguiva i lavori di manutenzione del Controparte_6 tetto dell'immobile sito in OL via Parini n. 9 e con mail del 13 agosto 2019 ribadiva che tali opere, rientranti nella manutenzione necessaria di un immobile, avevano un carattere provvisorio, in quanto sarebbe comunque stato necessario rifare completamente il tetto (DOC. 3; teste: di;
interrogatorio formale: Testimone_2 Controparte_5
); CP_1 CP_2
6) nel luglio 2020, la rag. chiedeva alla (società collegata Pt_1 Controparte_4 alla ) un preventivo aggiornato finalizzato alla sostituzione/rifacimento Controparte_7 del tetto, in quanto opera ritenuta necessaria per la salvaguardia dell'immobile, come già era stato evidenziato al termine dei lavori posti in essere nel luglio 2019 (DOC. 4; testi:
di 3A ; interrogatorio formale: e ); Testimone_2 Controparte_5 CP_1 CP_2
7) la rag. ha invitato parte convenuta ad accordarsi per effettuare il rifacimento del Pt_1 tetto, ma il signor ha procrastinato il momento di conferimento dell'incarico CP_1
- adducendo le motivazioni più varie- da ultimo quella di effettuare i lavori usufruendo del bonus del 110% (testi: Geom. di 3A ; Tes_3 Testimone_2 Controparte_5 interrogatorio formale: e ); CP_1 CP_2
8) al fine di procedere con le opere nei termini imposti dal in data 4 agosto CP_1
2020 le parti - e sottoscrivevano il contratto d'appalto CP_1 CP_2 Pt_1
(DOC. 9), che al punto c) prevedeva la sanatoria del box, necessaria per ottenere le pagina 3 di 39 n. r.g. 105/2025
agevolazioni del 110% nonché il preventivo (DOC. 10) quale allegato 1 del suddetto contratto (testi: Geom. di;
interrogatorio Tes_3 Testimone_2 Controparte_5 formale: e ); CP_1 CP_2
9) il 7 agosto 2020 le parti conferivano incarico al geom. per presentare Controparte_8 la domanda in sanatoria dell'autorimessa, di proprietà comune, necessaria per usufruire delle suddette detrazioni e il progetto delle opere straordinarie, tra le quali il cappotto e il rifacimento del tetto, utilizzando i benefici fiscali del 110%; (DOC. 11; testi: Geom.
; interrogatorio formale: e Tes_3 Tes_2 CP_9 Controparte_5 CP_1
); CP_2
10) nel frattempo, in data 11 ottobre 2020, il signor della Tes_2 Controparte_5 segnalava che l'incarico per lo svolgimento dei lavori non era ancora stato sottoscritto dal signor a differenza della rag. che aveva già ottemperato a tale CP_1 Pt_1 passaggio, necessario per procedere con le diverse opere di ristrutturazione (DOC. 12; teste: di;
interrogatorio formale: Testimone_2 Controparte_5 CP_1
); CP_2
11) in data 11 ottobre 2020 il signor riscontrava CP_1 Controparte_5 affermando che la mancanza della sua firma all'incarico del Geom. fosse dovuto Tes_3 ad una distrazione sua e del Geom. e si dichiarava disponibile a firmare l'incarico Tes_3
(DOC. 12; testi: Geom. ; interrogatorio Tes_3 Testimone_2 Controparte_5 formale: e ); CP_1 CP_2
12) in data 2 dicembre 2020 il Geom. comunicava alle parti le opere ed i costi Tes_3 necessari per sanare il box sito in OL via Parini n. 9 (DOC. 13; testi: Geom. Tes_3 interrogatorio formale: e ); CP_1 CP_2
13) in data 15 dicembre 2020 il Geom. chiedeva alle parti di fissare un incontro al Tes_3 fine di formalizzare l'incarico necessario per procedere con le opere di sanatoria del box e rendere valido il contratto d'appalto; (DOC. 14; teste: Geom. interrogatorio Tes_3 formale: e ); CP_1 CP_2
14) in data 15 dicembre 2020 la rag. comunicava al geom. la propria Pt_1 Tes_3 disponibilità al conferimento dell'incarico, mentre i signori i signori e CP_1
si opponevano ad un incontro congiunto per il conferimento dell'incarico, che CP_2 non sottoscrivevano;
(DOC. 14; teste: Geom. interrogatorio formale: Tes_3
e ); CP_1 CP_2
15) in data 10 novembre 2021 alle ore 14 la RA impediva all'arch. CP_2 Tes_4
incaricato dalla rag. , di accedere nelle parti comuni dell'edificio in
[...] Pt_1
pagina 4 di 39 n. r.g. 105/2025
OL via Parini 9, al fine di effettuare un sopralluogo per redigere un preventivo volto alla definizione stragiudiziale della vertenza (teste arch. interrogatorio Testimone_4 formale: ). CP_2
Con i testi già indicati:
- , residente in [...] Testimone_2
(capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11);
- Geom. , con Studio in 20021 - OL(MI), via IV Novembre n. 92 Controparte_8
(capp. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14);
- Arch. , con Studio in 20143 - Milano, via Carlo Darwin n. 19 (cap. 15); Testimone_4
- , residente in [...] (capp. 1 e 2)” Testimone_1
Per gli Appellati e : Controparte_1 Controparte_2
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla sig.ra (tra l'altro portante domande Parte_1 nuove e diverse rispetto al giudizio di primo grado) e l'appello incidentale anche tardivamente proposto dalla terza chiamata sig.ra , avversi alla sentenza n. CP_3
10571/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 4.12.2024 e pubblicata il 6.12.2024 e notificata il 13.12.2024, dunque:
Nel merito:
Confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto respingere ogni richiesta/domanda avanzata da parte attrice appellante e/o dalla terza chiamata appellante incidentale, nei confronti dei convenuti e per qualunque titolo Controparte_1 Controparte_2
o ragione, poiché non provata in fatto e non supportata in diritto;
Conseguentemente respingere ogni richiesta di risarcimento e/o rimborso somme avanzata da parte attrice e/o dalla terza chiamata nei confronti dei convenuti Controparte_1
e poiché inammissibile, non dovuto, non eseguito o comunque non Controparte_2 provato.
In ogni caso:
Condannare la parte attrice appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
Condannare la parte attrice appellante e/o la terza chiamata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni, quantificato eventualmente anche in via equitativa. pagina 5 di 39 n. r.g. 105/2025
In via istruttoria:
Nell'ipotesi in cui si ritenesse necessario procedere allo svolgimento della fase istruttoria, i convenuti chiedono l'ammissione dei mezzi di prova come esattamente richiesto con le memorie istruttorie del primo grado di giudizio, di seguito ritrascritte:
“Dalla memoria n. 2)
Sulla prova testimoniale e interrogatorio formale.
I convenuti chiedono che vengano ammessi i capitoli di prova che seguono, tutti preceduti dalla locuzione VERO CHE:
1) i sig.ri e e la sig.ra hanno dato incarico al geom. CP_1 CP_2 Pt_1 per seguire le pratiche amministrative al fine di sanare il box parzialmente Tes_3 abusivo;
2) in data 22.02.2021 l'amministrazione locale di OL rifiutava la sanatoria del box, per come proposta dal geom. LE;
3) a seguito del diniego di sanatoria i sig.ri e e la sig.ra CP_1 CP_2 Pt_1 si incontravano nel giardino condominiale con il geom. ed anche col sig. – Tes_3 Tes_2 artigiano che avrebbe dovuto svolgere i lavori sul box - al fine di valutare come procedere;
4) all'incontro nel giardino condominiale a seguito del diniego di sanatoria, la sig.ra rifiutava qualunque soluzione, seppur legale e legittima;
Pt_1
5) per la posizione di chiusura della sig.ra ad ogni soluzione relativa al box dopo Pt_1 il diniego di sanatoria del Comune di OL, l'incarico del geom. LE terminava senza aver concluso l'incarico ricevuto.
Si chiede che sui capitoli 1, 2, 3, 4 e 5 sopra riportati venga sentito in qualità di testimone il geom. con studio in OL (Mi) alla Via IV Novembre 92. Controparte_8
6) la relazione datata 20.07.2020 (mostrarsi il doc. n. 9A fascicolo convenuti;
doc. n. 4 fascicolo attrice) a firma è stata richiesta dalla sig.ra Controparte_10
e fatta pervenire esclusivamente alla sig.ra ; Pt_1 Pt_1
7) il preventivo n. 94 del 26.11.2020 (mostrarsi il doc. n. 4 fascicolo attrice) a firma
è stato richiesto dalla sig.ra e fatto pervenire Controparte_10 Pt_1 esclusivamente alla sig.ra ; Pt_1
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8) il sig. è di fatto il titolare della e anche della 3A Tes_2 Controparte_10
Interior design srls (mostrarsi i docc. n. 9B e 9C fascicolo convenuti);
9) la 3A Interior design srls ha svolto nell'anno 2019 un intervento sul tetto dell'immobile sito in OL (Mi) alla via Parini n. 9, avente eliminato i problemi d'infiltrazione della sig.ra (mostrarsi il doc. n. 3 fascicolo attrice); Pt_1
10) successivamente all'intervento riparativo dell'anno 2019 e successivamente al diniego di sanatoria del box del febbraio 2021, il sig. e la sig.ra hanno CP_1 CP_2 conferito incarico scritto alla 3A Interior design srls e/o alla , Controparte_10 per il rifacimento integrale del tetto dell'immobile sito in OL alla via Parini n. 9.
Si chiede che sui capitoli 6, 7, 8, 9 e 10 sopra riportati, vengano sentiti i seguenti testimoni:
- il sig. c/o con sede in Boviso Testimone_2 Controparte_10
GO (MB) al Corso Milano 141, con res. in TE (MB) alla via G. Marconi n. 89;
- la sig.ra c/o 3A Interior design srls con sede in Boviso GO Controparte_11
(MB) al Corso Milano 141, con res. in TE (MB) alla via G. Marconi n. 89.
11) i sig.ri e hanno acquistato l'immobile sito in OL (Mi) alla CP_1 CP_2 via Parini n. 8, ritenendolo quello definitivo;
12) i sig.ri e hanno svolto numerosi lavori sulle parti comuni, CP_1 CP_2 sopportati economicamente solo da loro;
13) la sig.ra nei confronti dei convenuti sig.ri e e dei di Pt_1 CP_1 CP_2 loro parenti ed amici ha mantenuto comportamenti prevaricatori e di sfida;
14) la sig.ra in numerose occasioni ha chiuso i sig.ri e e Pt_1 CP_1 CP_2
i loro amici, parenti o conoscenti, tra i due cancelli d'ingresso dell'immobile;
15) la sig.ra in numerose occasioni ha volontariamente spento le luci sulle scale Pt_1 ai sig.ri e;
CP_1 CP_2
16) la sig.ra ha continuato a scattare immagini fotografiche ai convenuti, ai loro Pt_1 famigliari e ai loro nipotini, nonostante il divieto manifestato dai sig.ri e CP_1
, durante la di loro intimità; CP_2
17) i sig.ri e hanno sporto denuncia-querela nei confronti della CP_2 CP_1 sig.ra per il reato di stalking condominiale;
Pt_1
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18) i sig.ri e hanno dovuto ricorrere alle cure mediche e sanitarie CP_2 CP_1
a causa delle condotte realizzate dalla sig.ra ; Pt_1
19) i sig.ri e sono stati obbligati a vendere l'immobile a causa dei CP_2 CP_1 rapporti di vicinato.
Si chiede che sui capitoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sopra riportati vengano sentiti i seguenti testimoni:
- l'avvocato con studio legale in Milano al Largo Augusto n. Testimone_5
7;
- il sig. residente in [...]; Tes_6
- la sig.ra residente in [...]; Testimone_7
- i sig.ri e residenti in [...] Parte_3
Manzoni n. 3;
- dott.ssa con studio in Milano alla via Guerrini n. 14. 20) nel gennaio Testimone_8 dell'anno 2021 il sig. si è rivolto all'Agenzia Immobiliare CR Immobili RE CP_1
Srl al fine di mettere in vendita l'immobile sito in OL (Mi) alla via Parini n. 9;
21) hanno visitato l'immobile del sig. in vendita numerosi ipotetici CP_1 compratori;
22) alcuni ipotetici compratori si sono lamentati del comportamento mantenuto dalla vicina sig.ra nei loro confronti durante gli accessi all'immobile sito in OL Pt_1
(Mi) alla via Parini n. 9;
23) la proposta di acquisto datata 6.02.2021 e accettata dai sig.ri e CP_1
è andata a buon fine (mostrare il doc. n. 5 fascicolo convenuti); CP_2
24) alla sig.ra è stata correttamente riferita la condizione dell'immobile e del CP_3 box sito in OL (Mi) alla via Parini n. 9;
25) la sig.ra è stata messa a conoscenza del fatto che avrebbe potuto eseguire i CP_3 lavori necessari usufruendo del 110%; Parte_4
26) la scrittura privata datata 15.11.2021 (mostrarsi il doc. n. 6 fascicolo terza chiamata) è stata firmata separatamente dai venditori sig.ri e e dalla CP_1 CP_2 compratrice sig.ra , presso l'Agenzia Immobiliare CR Immobili RE Srl. CP_3
pagina 8 di 39 n. r.g. 105/2025
Si chiede che sui capitoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sopra riportati venga sentito in qualità di testimone il sig. titolare della CR IMMOBILI RE SRL con sede Testimone_9 in OL (Mi) alla Piazza Solferino n. 10.
27) i sig.ri e hanno informato la sig.ra della effettiva CP_1 CP_2 CP_3 condizione dell'immobile sito in OL (Mi) alla via Parini n. 9, specificando che ci sarebbero stati dei lavori da svolgere che potevano rientrare nel 110% e che il Parte_4 box presentava parziale difformità;
28) la sig.ra visionava l'immobile sito in OL (Mi) alla Via Parini n. 9, plurime CP_3 volte;
29) la sig.ra ha firmato la scrittura privata datata 15.11.2021 presso l'Agenzia CP_3
Immobiliare CR IMMOBILI RE SRL in assenza dei convenuti.
Si chiede che sui capitoli 27, 28, 29 sopra riportati venga sentita ad interrogatorio formale la terza chiamata sig.ra . convenuti chiedono sin d'ora di essere CP_3 autorizzati alla prova contraria diretta e indiretta relativamente ai capitoli di prova articolati dalle altre parti processuali qualora ammessi e in relazione ai testimoni indicati dalle parti avverse”.
“Dalla memoria n. 3)
SULLA MEMORIA N. 2) DI PARTE ATTRICE.
Sulla CTU.
Qualora ammessa la CTU, i convenuti chiedono di essere autorizzati a nominare propri consulenti sino all'inizio delle operazioni peritali.
Sulla prova testimoniale e interrogatorio formale.
Preliminarmente si eccepisce che i capitoli di prova di parte attrice indicati nella memoria n. 2, vertendo su circostanze non indicate in atto di citazione, debbano ritenersi tutti inammissibili.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, i convenuti eccepiscono che le capitolazioni dell'attrice siano inammissibili per i seguenti motivi:
• il Cap. 1 inammissibile in quanto valutativo e inconferente con l'oggetto della causa;
• il Cap. 2 inammissibile in quanto inconferente con l'oggetto di causa e comunque generico in quanto non si comprende “nell'immediatezza” di cosa;
pagina 9 di 39 n. r.g. 105/2025
• il Cap. 3) inammissibile in quanto inconferente e valutativo;
• il Cap. 4) non contestato;
• il Cap. 5) inammissibile in quanto valutativo;
• il Cap. 6) inammissibile in quanto inconferente e documentale;
• il Cap. 7) inammissibile in quanto valutativo e inconferente;
• il Cap. 8) inammissibile in quanto valutativo (“imposti”) e documentale;
• il Cap. 9) inammissibile in quanto confonde il teste, non distinguendo tra l'incarico per la sanatoria del box e l'incarico per altre opere;
• il Cap. 10) inammissibile in quanto generico, non specificando di quale incarico parte attrice intenda, il teste potrebbe cadere in errore;
• il Cap. 11) inammissibile in quanto generico non specificando di quale incarico parte attrice intenda, il teste potrebbe cadere in errore;
• il Cap. 12) inammissibile in quanto inconferente con l'oggetto di causa;
• il Cap. 13) inammissibile in quanto inconferente con l'oggetto di causa;
• il Cap. 14) inammissibile in quanto generico e non specificando di quale incarico parte attrice intenda, il teste potrebbe cadere in errore;
• il Cap. 15) inammissibile in quanto inconferente.
Sui testi indicati.
Il sig. , relativamente alle capitolazioni allo stesso sottoposte, può Testimone_2 rispondere solo quale teste de relato per non essere stato presente ai fatti indicati, per averli appresi da terzi, se non riferitigli addirittura da parte attrice.
L'arch. è stato chiamato a testimoniare su un'unica capitolazione (la n. Persona_2
15), inconferente all'oggetto della presente causa.
non era presente ai fatti, pertanto potrebbe essere esclusivamente un teste Testimone_1 de relato, essendo l'attuale fidanzata del figlio dell'attrice sig.ra . Pt_1
A prova contraria.
pagina 10 di 39 n. r.g. 105/2025
• Qualora il teste arch. fosse ammesso a testimoniare sull'unica Persona_2 capitolazione di parte attrice (n. 15), la presente difesa chiede che risponda a controprova alla seguente capitolazione:
a) “vero che in data 10.11.2021 alle ore 14 in OL alla Via Parini n. 9, la sig.ra lamentava la mancata informazione del sopralluogo sul tetto, essendo pendenti CP_2 controversie, e proponeva di fissare altro sopralluogo anche alla presenza di un proprio consulente tecnico”;
• Qualora il teste sig.ra fosse ammessa a testimoniare sulle due Testimone_1 capitolazioni di parte attrice (n. 1 e n. 2), la presente difesa chiede che risponda a controprova alla seguente capitolazione:
b) “vero che il giorno 22 giugno 2019 lei ha visionato personalmente l'immobile sito in OL alla Via Parini n. 9, alla presenza del sig. Controparte_1 CP_2
e del sig. ”. SULLA MEMORIA N. 2) DELLA TERZA
[...] Testimone_2
CHIAMATA.
Sulla CTU.
Qualora ammessa la CTU, i convenuti chiedono di essere autorizzati a nominare propri consulenti sino all'inizio delle operazioni peritali.
Sulla prova testimoniale e interrogatorio formale.
I convenuti eccepiscono che le capitolazioni della terza chiamata siano inammissibili per i seguenti motivi:
• il Cap.
1. inammissibile in quanto documentale;
• il Cap.
2. inammissibile in quanto eccessivamente generico;
• il Cap.
3. inammissibile in quanto valutativo;
• il Cap.
4. inammissibile in quanto generico, non si comprende quali siano “tutte le contestazioni”;
• il Cap.
5. inammissibile in quanto inconferente;
• il Cap.
6. inammissibile in quanto valutativo.
Sui testi indicati.
pagina 11 di 39 n. r.g. 105/2025
Relativamente al sig. si riporta che lo stesso mai era presente ai fatti Parte_5 indicati nelle capitolazioni della terza chiamata, pertanto potrebbe essere solo un teste de relato per averli appresi direttamente dalla terza chiamata, di cui però è il marito/convivente, pertanto deve essere ritenuto incapace ex art. 246 c.p.c., poiché soggetto interessato all'esito del presente giudizio, dunque si chiede che non venga ammesso a testimonio.
Relativamente ai testi sig. e sig. si osserva che siano Testimone_10 Testimone_11 anch'essi testi de relato per non essere mai stati presenti ai fatti di cui alle capitolazioni, dunque possono averli appresi direttamente dalla terza chiamata o dal di lei marito/compagno.
A prova contraria.
• La difesa nella non creduta ipotesi di ammissione delle capitolazioni della terza chiamata e dei testi indicati, chiede che vengano svolte le seguenti capitolazioni a controprova a tutti i testi della terza chiamata ammessi, oltre che ad interrogatorio formale della sig.ra : CP_3
c) “vero che la sig.ra era informata del fatto che i proprietari e CP_3 CP_1
avrebbero potuto ottenere il Superbonus 110%, per svolgere i necessari CP_2 interventi di adeguamento ed efficientamento energetico dell'immobile sito in OL (Mi) alla Via Parini n.9”; d) “vero che la sig.ra , in caso di compravendita CP_3 dell'immobile sito in OL (Mi) alla Via Parini n.9, era a conoscenza che lei si sarebbe dovuta sostituire ai sig.ri e nei diritti derivanti dal Superbonus CP_1 CP_2
110%”;
e) “vero che la sig.ra era informata del fatto che il box andava parzialmente CP_3 adeguato, per essere stato realizzato fuori misura dai precedenti proprietari”.
Per l'Appellata e Appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale
• RIGETTARE tutte le domande avverse;
• Con appello incidentale RIFORMARE la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità delle domande proposte dalla NO in primo CP_3 grado. In riforma si chiede di:
pagina 12 di 39 n. r.g. 105/2025
➢ Accertato quanto riferito, descritto e documentato in atti circa il comportamento illecito dei IGi e (omissione di informazioni CP_1 CP_2 sull'esistenza dell'odierno contenzioso e sui vizi dell'immobile per cui è causa), CONDANNARE gli stessi a tenere la NO manlevata da qualsivoglia CP_3 domanda/pretesa (anche in forza degli effetti ex art. 111, quarto comma c.p.c.) avanzata dalla NO nella presente vicenda giudiziale e che verrà Pt_1 eventualmente accolta;
➢ In ogni caso, accertata l'esistenza dei vizi al tetto contestati dalla NO , Pt_1
DICHIARARE la responsabilità dei IGi e (venditori) CP_1 CP_2 nei confronti della NO (acquirente) ex artt. 1490 e 1494 c.c. e, per CP_3
l'effetto CONDANNARE gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi all'esponente, con riguardo in primis ai costi da sostenere per il rifacimento e/o ripristino del tetto, come quantificati dal CTU ridotti alla metà (€ 12.871,52 oltre IVA) o che verràdeterminato dal Giudice;
➢ In ogni caso, accertata l'obbligazione assunta dai IGi e CP_1 CP_2 circa il rifacimento integrale della copertura dello stabile prima della compravendita stipulata con la NO (come dedotto in atti), CP_3
CONDANNARE gli stessi convenuti, in solido tra loro e in favore dell'esponente, alla refusione di tutti i costi da sostenere per le predette opere;
➢ ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità dei IGi e CP_1
(venditori) nei confronti della NO (acquirente) ex artt. 1480, CP_2 CP_3
1489, 1483 e 1484, 1490 c.c. e, per l'effetto, CONDANNARE gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi, in quanto riferiti all'immobile box compravenduto, il tutto come quantificati dal CTU ridotto alla metà (€ 10.720,28, oltre IVA) o che verrà determinato dal Giudice;
➢ In ogni caso ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei IGi e (venditori) nei confronti CP_1 CP_12 della NO (acquirente), per aver omesso, sia in fase di trattativa che in CP_3 fase di rogito, di fornire all'acquirente tutte le corrette informazioni che riguardano l'immobile oggetto della compravendita compresa l'odierna vertenza e, per l'effetto CONDANNARLI, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi all'esponente sia in relazione al tetto, sia in relazione al box, sia in relazione alla chiamata nell'odierna causa, nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia.
In via istruttoria pagina 13 di 39 n. r.g. 105/2025
• Senza alcuna intenzione di invertire la ripartizione dell'onere di prova sancito dall'art. 2697 c.c., se ritenuto dalla Corte, si chiede di essere ammessi alla prova orale per interrogatorio formale di parte attrice e dei convenuti e per testimoni con i seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, in data 15 novembre 2021, la NO acquistò dai IGi CP_3
e l'appartamento al piano terra dello stabile sito in OL, Via CP_1 CP_2
Parini n. 9, e parte venditrice garantì espressamente l'assenza di qualsivoglia vizio dei beni compravenduti: “…articolo quinto … garantisce inoltre parte venditrice: che quanto venduto è immune da vizi che lo rendano inidoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore …” (doc. 1);
2. Vero che sin dall'inizio delle trattative, intercorse tra il mese di giugno2021 e l'atto di compravendita del 15 novembre 2021, i IGi e omisero di CP_1 CP_2 fornire all'esponente informazioni circa i vizi manutentivi e circa le infiltrazioni a carico della copertura del tetto, informazioni a loro ben note anche alla luce delle contestazioni della vicina condomina;
Parte_6
3. Vero che sin dall'inizio delle trattative, intercorse tra il mese di giugno 2021 e l'atto di compravendita del 15 novembre 2021, i IGi e omisero di CP_1 CP_2 fornire all'esponente informazioni circa l'abuso edilizio del box compravenduto nonché circa l'espressa comunicazione con cui il Comune di OL (doc. 4B fascicolo convenuti) sanciva l'impossibilità di sanare la difformità;
4. Vero che sin dall'inizio delle trattative, intercorse tra il mese di giugno 2021 e l'atto di compravendita del 15 novembre 2021, i IGi e omisero di CP_1 CP_2 fornire all'esponente informazioni circa tutte le contestazioni che, a far data dal 2019, erano state avanzate dalla vicina MI , in quanto riferite alle Pt_6 Pt_1 problematiche insorte a carico delle parti comuni dell'edificio, nonché circa la pendenza dell'odierna causa;
5. Vero che solo con comunicazione del 25 novembre 2021 (si rammostra doc. 2), la NO , proprietaria dell'appartamento al primo piano del medesimo stabile, Pt_1 rendeva edotta la NO della pendenza del contenzioso giudiziario de quo CP_3 avente a oggetto un asserito ammaloramento del tetto comune e la necessità del suo rifacimento;
6. Vero che la NO ebbe conoscenza dell'abuso edilizio del box acquistato e CP_3 della comunicazione del Comune di OL (doc. 4B fascicolo convenuti) circa l'impossibilità di sanare la difformità, solo a seguito della chiamata in causa e dell'esame degli atti e dei documenti avversati prodotti.
pagina 14 di 39 n. r.g. 105/2025
Si indicano a testimoni: a) il IG residente in [...]
Monte RO n. 51; b) il IG , residente in [...]
51; c) la NO residente in [...]. Testimone_11
In ogni caso
• Con condanna delle controparti all'integrale refusione delle spese di liteprocessuali e tecniche di primo e secondo grado”.
Per gli Appellati e : Controparte_1 Controparte_2
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla sig.ra (tra l'altro portante domande Parte_1 nuove e diverse rispetto al giudizio di primo grado) e l'appello incidentale anche tardivamente proposto dalla terza chiamata sig.ra , avversi alla sentenza n. CP_3
10571/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 4.12.2024 e pubblicata il 6.12.2024 e notificata il 13.12.2024, dunque:
Nel merito:
Confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto respingere ogni richiesta/domanda avanzata da parte attrice appellante e/o dalla terza chiamata appellante incidentale, nei confronti dei convenuti e per qualunque titolo Controparte_1 Controparte_2
o ragione, poiché non provata in fatto e non supportata in diritto;
Conseguentemente respingere ogni richiesta di risarcimento e/o rimborso somme avanzata da parte attrice e/o dalla terza chiamata nei confronti dei convenuti Controparte_1
e poiché inammissibile, non dovuto, non eseguito o comunque non Controparte_2 provato.
In ogni caso:
Condannare la parte attrice appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
Condannare la parte attrice appellante e/o la terza chiamata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni, quantificato eventualmente anche in via equitativa.
In via istruttoria:
Nell'ipotesi in cui si ritenesse necessario procedere allo svolgimento della fase istruttoria, i convenuti chiedono l'ammissione dei mezzi di prova come esattamente richiesto con le memorie istruttorie del primo grado di giudizio, di seguito ritrascritte:
pagina 15 di 39 n. r.g. 105/2025
“Dalla memoria n. 2)
Sulla prova testimoniale e interrogatorio formale.
I convenuti chiedono che vengano ammessi i capitoli di prova che seguono, tutti preceduti dalla locuzione VERO CHE:
1) i sig.ri e e la sig.ra hanno dato incarico al geom. CP_1 CP_2 Pt_1 per seguire le pratiche amministrative al fine di sanare il box parzialmente Tes_3 abusivo;
2) in data 22.02.2021 l'amministrazione locale di OL rifiutava la sanatoria del box, per come proposta dal geom. LE;
3) a seguito del diniego di sanatoria i sig.ri e e la sig.ra CP_1 CP_2 Pt_1 si incontravano nel giardino condominiale con il geom. ed anche col sig. – Tes_3 Tes_2 artigiano che avrebbe dovuto svolgere i lavori sul box - al fine di valutare come procedere;
4) all'incontro nel giardino condominiale a seguito del diniego di sanatoria, la sig.ra rifiutava qualunque soluzione, seppur legale e legittima;
Pt_1
5) per la posizione di chiusura della sig.ra ad ogni soluzione relativa al box dopo Pt_1 il diniego di sanatoria del Comune di OL, l'incarico del geom. LE terminava senza aver concluso l'incarico ricevuto.
Si chiede che sui capitoli 1, 2, 3, 4 e 5 sopra riportati venga sentito in qualità di testimone il geom. con studio in OL (Mi) alla Via IV Novembre 92. Controparte_8
6) la relazione datata 20.07.2020 (mostrarsi il doc. n. 9A fascicolo convenuti;
doc. n. 4 fascicolo attrice) a firma è stata richiesta dalla sig.ra Controparte_10
e fatta pervenire esclusivamente alla sig.ra ; Pt_1 Pt_1
7) il preventivo n. 94 del 26.11.2020 (mostrarsi il doc. n. 4 fascicolo attrice) a firma
è stato richiesto dalla sig.ra e fatto pervenire Controparte_10 Pt_1 esclusivamente alla sig.ra ; Pt_1
8) il sig. è di fatto il titolare della e anche della 3A Tes_2 Controparte_10
Interior design srls (mostrarsi i docc. n. 9B e 9C fascicolo convenuti);
9) la 3A Interior design srls ha svolto nell'anno 2019 un intervento sul tetto dell'immobile sito in OL (Mi) alla via Parini n. 9, avente eliminato i problemi d'infiltrazione della sig.ra (mostrarsi il doc. n. 3 fascicolo attrice); Pt_1
pagina 16 di 39 n. r.g. 105/2025
10) successivamente all'intervento riparativo dell'anno 2019 e successivamente al diniego di sanatoria del box del febbraio 2021, il sig. e la sig.ra hanno CP_1 CP_2 conferito incarico scritto alla 3A Interior design srls e/o alla , Controparte_10 per il rifacimento integrale del tetto dell'immobile sito in OL alla via Parini n. 9.
Si chiede che sui capitoli 6, 7, 8, 9 e 10 sopra riportati, vengano sentiti i seguenti testimoni:
- il sig. c/o con sede in Boviso Testimone_2 Controparte_10
GO (MB) al Corso Milano 141, con res. in TE (MB) alla via G. Marconi n. 89;
- la sig.ra c/o 3A Interior design srls con sede in Boviso GO Controparte_11
(MB) al Corso Milano 141, con res. in TE (MB) alla via G. Marconi n. 89.
11) i sig.ri e hanno acquistato l'immobile sito in OL (Mi) alla CP_1 CP_2 via Parini n. 8, ritenendolo quello definitivo;
12) i sig.ri e hanno svolto numerosi lavori sulle parti comuni, CP_1 CP_2 sopportati economicamente solo da loro;
13) la sig.ra nei confronti dei convenuti sig.ri e e dei di Pt_1 CP_1 CP_2 loro parenti ed amici ha mantenuto comportamenti prevaricatori e di sfida;
14) la sig.ra in numerose occasioni ha chiuso i sig.ri e e Pt_1 CP_1 CP_2
i loro amici, parenti o conoscenti, tra i due cancelli d'ingresso dell'immobile;
15) la sig.ra in numerose occasioni ha volontariamente spento le luci sulle scale Pt_1 ai sig.ri e;
CP_1 CP_2
16) la sig.ra ha continuato a scattare immagini fotografiche ai convenuti, ai loro Pt_1 famigliari e ai loro nipotini, nonostante il divieto manifestato dai sig.ri e CP_1
, durante la di loro intimità; CP_2
17) i sig.ri e hanno sporto denuncia-querela nei confronti della CP_2 CP_1 sig.ra per il reato di stalking condominiale;
Pt_1
18) i sig.ri e hanno dovuto ricorrere alle cure mediche e sanitarie CP_2 CP_1
a causa delle condotte realizzate dalla sig.ra ; Pt_1
19) i sig.ri e sono stati obbligati a vendere l'immobile a causa dei CP_2 CP_1 rapporti di vicinato.
Si chiede che sui capitoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sopra riportati vengano sentiti i seguenti testimoni:
pagina 17 di 39 n. r.g. 105/2025
- l'avvocato con studio legale in Milano al Largo Augusto n. Testimone_5
7;
- il sig. residente in [...]; Tes_6
- la sig.ra residente in [...]; Testimone_7
- i sig.ri e residenti in [...] Parte_3
Manzoni n. 3;
- dott.ssa con studio in Milano alla via Guerrini n. 14. 20) nel gennaio Testimone_8 dell'anno 2021 il sig. si è rivolto all'Agenzia Immobiliare CR Immobili RE CP_1
Srl al fine di mettere in vendita l'immobile sito in OL (Mi) alla via Parini n. 9;
21) hanno visitato l'immobile del sig. in vendita numerosi ipotetici CP_1 compratori;
22) alcuni ipotetici compratori si sono lamentati del comportamento mantenuto dalla vicina sig.ra nei loro confronti durante gli accessi all'immobile sito in OL Pt_1
(Mi) alla via Parini n. 9;
23) la proposta di acquisto datata 6.02.2021 e accettata dai sig.ri e CP_1
è andata a buon fine (mostrare il doc. n. 5 fascicolo convenuti); CP_2
24) alla sig.ra è stata correttamente riferita la condizione dell'immobile e del CP_3 box sito in OL (Mi) alla via Parini n. 9;
25) la sig.ra è stata messa a conoscenza del fatto che avrebbe potuto eseguire i CP_3 lavori necessari usufruendo del 110%; Parte_4
26) la scrittura privata datata 15.11.2021 (mostrarsi il doc. n. 6 fascicolo terza chiamata) è stata firmata separatamente dai venditori sig.ri e e dalla CP_1 CP_2 compratrice sig.ra , presso l'Agenzia Immobiliare CR Immobili RE Srl. CP_3
Si chiede che sui capitoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sopra riportati venga sentito in qualità di testimone il sig. titolare della CR IMMOBILI RE SRL con sede Testimone_9 in OL (Mi) alla Piazza Solferino n. 10.
27) i sig.ri e hanno informato la sig.ra della effettiva CP_1 CP_2 CP_3 condizione dell'immobile sito in OL (Mi) alla via Parini n. 9, specificando che ci sarebbero stati dei lavori da svolgere che potevano rientrare nel 110% e che il Parte_4 box presentava parziale difformità;
pagina 18 di 39 n. r.g. 105/2025
28) la sig.ra visionava l'immobile sito in OL (Mi) alla Via Parini n. 9, plurime CP_3 volte;
29) la sig.ra ha firmato la scrittura privata datata 15.11.2021 presso l'Agenzia CP_3
Immobiliare CR IMMOBILI RE SRL in assenza dei convenuti.
Si chiede che sui capitoli 27, 28, 29 sopra riportati venga sentita ad interrogatorio formale la terza chiamata sig.ra . convenuti chiedono sin d'ora di essere CP_3 autorizzati alla prova contraria diretta e indiretta relativamente ai capitoli di prova articolati dalle altre parti processuali qualora ammessi e in relazione ai testimoni indicati dalle parti avverse”.
“Dalla memoria n. 3)
SULLA MEMORIA N. 2) DI PARTE ATTRICE.
Sulla CTU.
Qualora ammessa la CTU, i convenuti chiedono di essere autorizzati a nominare propri consulenti sino all'inizio delle operazioni peritali.
Sulla prova testimoniale e interrogatorio formale.
Preliminarmente si eccepisce che i capitoli di prova di parte attrice indicati nella memoria n. 2, vertendo su circostanze non indicate in atto di citazione, debbano ritenersi tutti inammissibili.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, i convenuti eccepiscono che le capitolazioni dell'attrice siano inammissibili per i seguenti motivi:
• il Cap. 1 inammissibile in quanto valutativo e inconferente con l'oggetto della causa;
• il Cap. 2 inammissibile in quanto inconferente con l'oggetto di causa e comunque generico in quanto non si comprende “nell'immediatezza” di cosa;
• il Cap. 3) inammissibile in quanto inconferente e valutativo;
• il Cap. 4) non contestato;
• il Cap. 5) inammissibile in quanto valutativo;
• il Cap. 6) inammissibile in quanto inconferente e documentale;
• il Cap. 7) inammissibile in quanto valutativo e inconferente;
pagina 19 di 39 n. r.g. 105/2025
• il Cap. 8) inammissibile in quanto valutativo (“imposti”) e documentale;
• il Cap. 9) inammissibile in quanto confonde il teste, non distinguendo tra l'incarico per la sanatoria del box e l'incarico per altre opere;
• il Cap. 10) inammissibile in quanto generico, non specificando di quale incarico parte attrice intenda, il teste potrebbe cadere in errore;
• il Cap. 11) inammissibile in quanto generico non specificando di quale incarico parte attrice intenda, il teste potrebbe cadere in errore;
• il Cap. 12) inammissibile in quanto inconferente con l'oggetto di causa;
• il Cap. 13) inammissibile in quanto inconferente con l'oggetto di causa;
• il Cap. 14) inammissibile in quanto generico e non specificando di quale incarico parte attrice intenda, il teste potrebbe cadere in errore;
• il Cap. 15) inammissibile in quanto inconferente.
Sui testi indicati.
Il sig. , relativamente alle capitolazioni allo stesso sottoposte, può Testimone_2 rispondere solo quale teste de relato per non essere stato presente ai fatti indicati, per averli appresi da terzi, se non riferitigli addirittura da parte attrice.
L'arch. è stato chiamato a testimoniare su un'unica capitolazione (la n. Persona_2
15), inconferente all'oggetto della presente causa.
non era presente ai fatti, pertanto potrebbe essere esclusivamente un teste Testimone_1 de relato, essendo l'attuale fidanzata del figlio dell'attrice sig.ra . Pt_1
A prova contraria.
• Qualora il teste arch. fosse ammesso a testimoniare sull'unica Persona_2 capitolazione di parte attrice (n. 15), la presente difesa chiede che risponda a controprova alla seguente capitolazione:
a) “vero che in data 10.11.2021 alle ore 14 in OL alla Via Parini n. 9, la sig.ra lamentava la mancata informazione del sopralluogo sul tetto, essendo pendenti CP_2 controversie, e proponeva di fissare altro sopralluogo anche alla presenza di un proprio consulente tecnico”;
pagina 20 di 39 n. r.g. 105/2025
• Qualora il teste sig.ra fosse ammessa a testimoniare sulle due Testimone_1 capitolazioni di parte attrice (n. 1 e n. 2), la presente difesa chiede che risponda a controprova alla seguente capitolazione:
b) “vero che il giorno 22 giugno 2019 lei ha visionato personalmente l'immobile sito in OL alla Via Parini n. 9, alla presenza del sig. Controparte_1 CP_2
e del sig. ”. SULLA MEMORIA N. 2) DELLA TERZA
[...] Testimone_2
CHIAMATA.
Sulla CTU.
Qualora ammessa la CTU, i convenuti chiedono di essere autorizzati a nominare propri consulenti sino all'inizio delle operazioni peritali.
Sulla prova testimoniale e interrogatorio formale.
I convenuti eccepiscono che le capitolazioni della terza chiamata siano inammissibili per i seguenti motivi:
• il Cap.
1. inammissibile in quanto documentale;
• il Cap.
2. inammissibile in quanto eccessivamente generico;
• il Cap.
3. inammissibile in quanto valutativo;
• il Cap.
4. inammissibile in quanto generico, non si comprende quali siano “tutte le contestazioni”;
• il Cap.
5. inammissibile in quanto inconferente;
• il Cap.
6. inammissibile in quanto valutativo.
Sui testi indicati.
Relativamente al sig. si riporta che lo stesso mai era presente ai fatti Parte_5 indicati nelle capitolazioni della terza chiamata, pertanto potrebbe essere solo un teste de relato per averli appresi direttamente dalla terza chiamata, di cui però è il marito/convivente, pertanto deve essere ritenuto incapace ex art. 246 c.p.c., poiché soggetto interessato all'esito del presente giudizio, dunque si chiede che non venga ammesso a testimonio.
Relativamente ai testi sig. e sig. si osserva che siano Testimone_10 Testimone_11 anch'essi testi de relato per non essere mai stati presenti ai fatti di cui alle capitolazioni,
pagina 21 di 39 n. r.g. 105/2025
dunque possono averli appresi direttamente dalla terza chiamata o dal di lei marito/compagno.
A prova contraria.
• La difesa nella non creduta ipotesi di ammissione delle capitolazioni della terza chiamata e dei testi indicati, chiede che vengano svolte le seguenti capitolazioni a controprova a tutti i testi della terza chiamata ammessi, oltre che ad interrogatorio formale della sig.ra : CP_3
c) “vero che la sig.ra era informata del fatto che i proprietari e CP_3 CP_1
avrebbero potuto ottenere il Superbonus 110%, per svolgere i necessari CP_2 interventi di adeguamento ed efficientamento energetico dell'immobile sito in OL (Mi) alla Via Parini n.9”; d) “vero che la sig.ra , in caso di compravendita CP_3 dell'immobile sito in OL (Mi) alla Via Parini n.9, era a conoscenza che lei si sarebbe dovuta sostituire ai sig.ri e nei diritti derivanti dal Superbonus CP_1 CP_2
110%”;
e) “vero che la sig.ra era informata del fatto che il box andava parzialmente CP_3 adeguato, per essere stato realizzato fuori misura dai precedenti proprietari”.
Per l'Appellata e Appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale
• RIGETTARE tutte le domande avverse;
• Con appello incidentale RIFORMARE la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità delle domande proposte dalla NO in primo CP_3 grado. In riforma si chiede di:
➢ Accertato quanto riferito, descritto e documentato in atti circa il comportamento illecito dei IGi e (omissione di informazioni CP_1 CP_2 sull'esistenza dell'odierno contenzioso e sui vizi dell'immobile per cui è causa), CONDANNARE gli stessi a tenere la NO manlevata da qualsivoglia CP_3 domanda/pretesa (anche in forza degli effetti ex art. 111, quarto comma c.p.c.) avanzata dalla NO nella presente vicenda giudiziale e che verrà Pt_1 eventualmente accolta;
➢ In ogni caso, accertata l'esistenza dei vizi al tetto contestati dalla NO , Pt_1
DICHIARARE la responsabilità dei IGi e (venditori) CP_1 CP_2
pagina 22 di 39 n. r.g. 105/2025
nei confronti della NO (acquirente) ex artt. 1490 e 1494 c.c. e, per CP_3
l'effetto CONDANNARE gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi all'esponente, con riguardo in primis ai costi da sostenere per il rifacimento e/o ripristino del tetto, come quantificati dal CTU ridotti alla metà (€ 12.871,52 oltre IVA) o che verràdeterminato dal Giudice;
➢ In ogni caso, accertata l'obbligazione assunta dai IGi e CP_1 CP_2 circa il rifacimento integrale della copertura dello stabile prima della compravendita stipulata con la NO (come dedotto in atti), CP_3
CONDANNARE gli stessi convenuti, in solido tra loro e in favore dell'esponente, alla refusione di tutti i costi da sostenere per le predette opere;
➢ ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità dei IGi e CP_1
(venditori) nei confronti della NO (acquirente) ex artt. 1480, CP_2 CP_3
1489, 1483 e 1484, 1490 c.c. e, per l'effetto, CONDANNARE gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi, in quanto riferiti all'immobile box compravenduto, il tutto come quantificati dal CTU ridotto alla metà (€ 10.720,28, oltre IVA) o che verrà determinato dal Giudice;
➢ In ogni caso ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei IGi e (venditori) nei confronti CP_1 CP_12 della NO (acquirente), per aver omesso, sia in fase di trattativa che in CP_3 fase di rogito, di fornire all'acquirente tutte le corrette informazioni che riguardano l'immobile oggetto della compravendita compresa l'odierna vertenza e, per l'effetto CONDANNARLI, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi all'esponente sia in relazione al tetto, sia in relazione al box, sia in relazione alla chiamata nell'odierna causa, nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia.
In via istruttoria
• Senza alcuna intenzione di invertire la ripartizione dell'onere di prova sancito dall'art. 2697 c.c., se ritenuto dalla Corte, si chiede di essere ammessi alla prova orale per interrogatorio formale di parte attrice e dei convenuti e per testimoni con i seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, in data 15 novembre 2021, la NO acquistò dai IGi CP_3
e l'appartamento al piano terra dello stabile sito in OL, Via CP_1 CP_2
Parini n. 9, e parte venditrice garantì espressamente l'assenza di qualsivoglia vizio dei beni compravenduti: “…articolo quinto … garantisce inoltre parte venditrice: che quanto venduto è immune da vizi che lo rendano inidoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore …” (doc. 1);
pagina 23 di 39 n. r.g. 105/2025
2. Vero che sin dall'inizio delle trattative, intercorse tra il mese di giugno2021 e l'atto di compravendita del 15 novembre 2021, i IGi e omisero di CP_1 CP_2 fornire all'esponente informazioni circa i vizi manutentivi e circa le infiltrazioni a carico della copertura del tetto, informazioni a loro ben note anche alla luce delle contestazioni della vicina condomina;
Parte_6
3. Vero che sin dall'inizio delle trattative, intercorse tra il mese di giugno 2021 e l'atto di compravendita del 15 novembre 2021, i IGi e omisero di CP_1 CP_2 fornire all'esponente informazioni circa l'abuso edilizio del box compravenduto nonché circa l'espressa comunicazione con cui il Comune di OL (doc. 4B fascicolo convenuti) sanciva l'impossibilità di sanare la difformità;
4. Vero che sin dall'inizio delle trattative, intercorse tra il mese di giugno 2021 e l'atto di compravendita del 15 novembre 2021, i IGi e omisero di CP_1 CP_2 fornire all'esponente informazioni circa tutte le contestazioni che, a far data dal 2019, erano state avanzate dalla vicina MI , in quanto riferite alle Pt_6 Pt_1 problematiche insorte a carico delle parti comuni dell'edificio, nonché circa la pendenza dell'odierna causa;
5. Vero che solo con comunicazione del 25 novembre 2021 (si rammostra doc. 2), la NO , proprietaria dell'appartamento al primo piano del medesimo stabile, Pt_1 rendeva edotta la NO della pendenza del contenzioso giudiziario de quo CP_3 avente a oggetto un asserito ammaloramento del tetto comune e la necessità del suo rifacimento;
6. Vero che la NO ebbe conoscenza dell'abuso edilizio del box acquistato e CP_3 della comunicazione del Comune di OL (doc. 4B fascicolo convenuti) circa l'impossibilità di sanare la difformità, solo a seguito della chiamata in causa e dell'esame degli atti e dei documenti avversati prodotti.
Si indicano a testimoni: a) il IG residente in [...]
Monte RO n. 51; b) il IG , residente in [...]
51; c) la NO residente in [...]. Testimone_11
In ogni caso
• Con condanna delle controparti all'integrale refusione delle spese di liteprocessuali e tecniche di primo e secondo grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I fatti oggetto di causa sono così riassunti nella sentenza oggetto di gravame:
pagina 24 di 39 n. r.g. 105/2025
“Il presente procedimento è stato introdotto da con atto di citazione, Parte_1 regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio i coniugi
[...]
e , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 Controparte_2
“Voglia l'Ill. mo Giudice Unico del Tribunale, nel merito, accertato che il tetto comune dell'edificio sito in OL Via Parini 9 è vetusto ed è necessario un tempestivo intervento di rifacimento, previa autorizzazione dell'attrice ad appaltare il rifacimento del tetto alla ditta come da preventivo in atti, condannare il signor e la CP_4 CP_1 RA , in via solidale tra loro, a pagare direttamente alla ditta CP_2 CP_10
o ad altra individuata in corso di causa, ovvero a rifondere la rag. Parte_1
l'importo pari al 50% dei complessivi costi sostenuti per il rifacimento del tetto, nei tempi che la ditta appaltatrice riterrà, oltre il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dei convenuti nella misura che verrà accertata in corso di causa, con il favore delle spese e competenze legali. Ammettersi prove per interpello e testi con riserva di formulare i capitoli nei termini di cui alla seconda memoria ex art, 183 VI comma C.p.c.; in caso di contestazione circa lo stato del tetto, disporsi CTU volta a stabilire la necessità di esecuzione delle opere”.
Si costituivano regolarmente in giudizio i convenuti contestando le deduzioni di parte attrice sia in fatto che in diritto, chiedendo:“: In Via preliminare (eccezioni rilevabili d'ufficio): - Ritenere la presente azione improcedibile non avendo radicato in via propedeutica l'azione di mediazione come previsto ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs n. 28/2010, trattandosi di materia condominiale, per tale ragione si insiste affinché il Giudicante emetta i provvedimenti conseguenti - Ritenere ai sensi dell'art. 102 c.p.c. il sig.
comproprietario con l'attrice dell'immobile sito in OL (Mi) alla Parte_7
Via G. Parini n. 9 piano primo, litisconsorzio necessario (coniugi separati/divorziati), per l'effetto provvedere con ordinanza, all'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. medesimo, fissando all'uopo termine all'attrice per eseguire la Parte_7 citazione anche nei di lui confronti;
- Ritenere la nullità dell'atto di citazione per vizi dell'editio actionis, conseguentemente si chiede al Giudicante di fissare un termine all'attrice al fine di integrare la propria domanda, con ulteriore termine per i convenuti al fine di poter correttamente difendersi. In Via principale: - Respingere ogni domanda ed istanza avanzata da parte attrice nei confronti dei convenuti e Controparte_1
, per qualunque titolo o ragione, poiché non provata in fatto e non Controparte_2 supportata in diritto;
- Conseguentemente respingere ogni richiesta di risarcimento economico o di rimborso somme avanzata da parte attrice nei confronti dei convenuti e , poiché non dovuto, non eseguito o Controparte_1 Controparte_2 comunque non provato. In Via istruttoria: Con riserva di indicare, precisare, modificare ed integrare difese, domande ed eccezioni e conclusioni, nonché spiegare gli ulteriori mezzi di prova e le produzioni, di cui i termini ex art. 183 VI co c.p.c., i convenuti pagina 25 di 39 n. r.g. 105/2025
richiedono sin d'ora la concessione. Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse di non dover far integrare il contraddittorio e nemmeno di far integrare la domanda attorea, la presente difesa preannuncia la richiesta di CTU sui luoghi. In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari oltre accessori di legge del presente giudizio”.
All'udienza di prima comparizione del 14.7.2021, dopo che le parti rappresentavano che pendeva il procedimento di mediazione, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti al 1.12.2021. All'udienza del 1.12.2021 stante l'esito negativo della mediazione il procuratore di parte attrice dava atto che nelle more i convenuti avevano venduto il proprio immobile e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la nuova proprietaria, . Il procuratore di parte convenuta chiedeva l'estromissione dei CP_3 sig. e . Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa di , rinviando la causa per CP_3
l'incombente all'udienza del 11.4.2022. Si costituiva così in giudizio CP_3 depositando comparsa di risposta con contestuali domande riconvenzionali con la quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: In preliminare Ci si OPPONE alla richiesta di estromissione dal presente giudizio avanzata dai convenuti IGi e CP_1
. In via principale Accertato quanto riferito, descritto e documentato nel CP_2 presente atto, CONDANNARE i IGi e a tenere la NO CP_1 CP_2
manlevata da qualsivoglia domanda/pretesa (anche in forza degli effetti ex art. CP_3
111, quarto comma c.p.c.) avanzata dalla NO nella presente vicenda Pt_1 giudiziale. In ogni caso, accertata l'esistenza dei vizi al tetto contestati dalla NO
, DICHIARARE la responsabilità dei IGi e Pt_1 CP_1 CP_12
(venditori) nei confronti della NO (acquirente) ex artt. 1490 e 1494 c.c. e, per CP_3
l'effetto, CONDANNARE gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi, con riguardo in primis ai costi da sostenere per il rifacimento del tetto, da quantificare in corso di causa;
In ogni caso, accertata l'obbligazione assunta dai IGi e circa il rifacimento integrale della copertura dello stabile CP_1 CP_2 prima della compravendita avvenuta con la NO (come dedotto in atti), CP_3
CONDANNARE gli stessi convenuti in solido tra loro e in favore dell'esponente, alla refusione di tutti i costi da sostenere per le predette opere, il tutto da quantificare in corso di causa;
ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità dei IGi e CP_1
(venditori) nei confronti della NO (acquirente) ex artt. 1480, 1489, CP_12 CP_3
1483 e 1484 c.c. e, per l'effetto, CONDANNARE gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi, in quanto riferiti all'immobile box compravenduto, il tutto come descritto in atti e da quantificare in corso di causa;
ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei pagina 26 di 39 n. r.g. 105/2025
IGi e (venditori) nei confronti della NO CP_1 CP_12 CP_3
(acquirente), per aver omesso, sia in fase di trattativa che in fase di rogito, di fornire all'acquirente tutte le corrette informazioni che riguardano l'immobile oggetto della compravendita e, per l'effetto CONDANNARLI, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi all'esponente sia in relazione al tetto, sia in relazione al box, sia in relazione alla chiamata nell'odierna causa, il tutto come descritto in atti, danni da quantificare, salva miglior determinazione in corso di causa, in € 25.000,00.In via istruttoria Senza alcuna intenzione di invertire la ripartizione dell'onere di prova sancito dall'art. 2697 c.c., si chiede di essere ammessi alla prova orale per interrogatorio formale e per testimoni con i capitoli di prova da articolare sulle circostanze di fatto dedotte in parte narrativa, eliminati giudizi, valutazioni, suggestioni, riservandosi di indicare i relativi testi. Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare mezzi di prova, produrre altri documenti e indicare testi anche alla luce delle avverse deduzioni, nonché in base alla Legge e al Giudice. In ogni caso Con vittoria di diritti, spese e onorari di causa”.
All'udienza del 11.4.2022 le parti chiedevano la concessione dei termini per deposito di memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. ma il Giudice disponeva che venisse introdotta la procedura di mediazione tra tutte le parti in giudizio, rinviando la causa per la valutazione sull'esito della mediazione all'udienza del 9.9.2022.
Stante l'esito negativo della mediazione all'udienza del 9.9.2022, il giudice concedeva i richiesti termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.; in esito al deposito delle memorie, all'udienza del 22.12.2022 il Giudice, dopo aver ammesso la richiesta CTU, nominava per l'incombente l'ingegnere , rinviando la causa per il giuramento e per la Persona_3 formulazione del quesito all'udienza del 2.2.2023.
All'udienza del 2.2.2023 il Tribunale conferiva l'incarico al nominato CTU, formulando il seguente quesito “avvalendosi delle facoltà di cui all'art.194 c.p.c., esaminati gli atti ed i documenti di causa, tenuto conto delle deduzioni ed eccezioni rese dalle parti in atti di causa, della documentazione depositata in atti, esperita ogni eventuale ulteriore indagine descriva lo stato e le condizioni del tetto dello stabile, dica se lo stesso abbia bisogno di lavori urgenti e nel caso indici quali lavori debbano essere eseguiti ed i relativi costi, verifichi la congruità del preventivo in atti della tenuto conto dell'aumento CP_4 dei costi nelle more avvenuto esperisca ogni eventuale indagine per accertare l'abuso edilizio riferito al box ,gli interventi ed i costi per porre rimedio alla eventuale violazione urbanistica”.
In esito al deposito dell'elaborato peritale, con ordinanza del 16.10.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.10.2023, il Tribunale, ritenuti superflui ai fini della decisione gli altri mezzi istruttori dedotti dalle parti e ritenuta la causa matura per la pagina 27 di 39 n. r.g. 105/2025
decisione, rinviava la stessa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.5.2024 ove le parti precisavano le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente, che qui si ritrascrivono ad eccezione delle istanze istruttorie:
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale, in via preliminare rigettare la domanda di improcedibilità formulata dai convenuti signor e CP_1
in quanto la mediazione è stata esperita;
rigettare la domanda di integrazione CP_2 del contraddittorio nei confronti del signor in quanto infondata in Parte_7 fatto ed in diritto;
rigettare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per asseriti vizi dell'editio actionis in quanto infondata in fatto ed in diritto;
nel merito, accertato che il tetto comune dell'edificio sito in OL Via Parini 9 è vetusto ed è necessario un tempestivo intervento di rifacimento come ritenuto dal CTU, previa autorizzazione dell'attrice ad appaltare il rifacimento del tetto alla ditta Controparte_4 condannare il signor e la RA , in via solidale tra loro, a CP_1 CP_2 pagare direttamente alla ditta o altra individuata in corso di causa, ovvero CP_4
a rifondere la rag. l'importo pari al 50% della somma di € 25.743,04, Parte_1 oltre IVA e oneri di legge, o quella minore o maggiore somma che risulterà di giustizia, e complessivi costi sostenuti e/o sostenendi per il rifacimento del tetto, nei tempi che la ditta appaltatrice riterrà, oltre il risarcimento dei danni quantificati anche in via equitativa derivanti dall'inadempimento dei convenuti nella misura che verrà accertata in corso di causa;
rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare i convenuti e alla rifusione delle spese e CP_1 CP_2 competenze legali, nonché alla rifusione dell'importo complessivo di € 2.114,67, anticipatamente ed in via provvisoria corrisposto dalla RA al CTU ing. Pt_1
, come da ordinanza del 9 ottobre 2023, a titolo di onorario della CTU, come Per_1 risulta dalla fattura n. 38/2023 del 24 febbraio 2023 e dalla fattura n. 172/2023 del 19 ottobre 2023; in ogni caso condannare parte convenuta – signori e CP_1
- anche ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tenuto conto della loro di fatto mancata CP_2 disponibilità al procedimento di mediazione, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”;
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così giudicare:
In Via preliminare (eccezioni rilevabili d'ufficio): - Ritenere la presente azione improcedibile non avendo radicato in via propedeutica l'azione di mediazione come previsto ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs n. 28/2010, trattandosi di materia condominiale, per tale ragione si insiste affinché il Giudicante emetta i provvedimenti conseguenti (eccezione superata, avendo radicato nelle more del presente giudizio il pagina 28 di 39 n. r.g. 105/2025
procedimento di mediazione obbligatoria); - Ritenere ai sensi dell'art. 102 c.p.c. il sig.
comproprietario con l'attrice dell'immobile sito in OL (Mi) alla Parte_7
Via G. Parini n. 9 piano primo, litisconsorzio necessario (coniugi separati/divorziati), per l'effetto provvedere con ordinanza, all'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. medesimo, fissando all'uopo termine all'attrice per eseguire la Parte_7 citazione anche nei di lui confronti (eccezione superata, avendo il sig. ceduto Parte_7 la propria quota dell'immobile a parte attrice); - Ritenere la nullità dell'atto di citazione per vizi dell'editio actionis, conseguentemente si chiede al Giudicante di fissare un termine all'attrice al fine di integrare la propria domanda, con ulteriore termine per i convenuti al fine di poter correttamente difendersi. In Via principale: - Respingere ogni domanda, richiesta ed istanza avanzata da parte attrice e/o dalla terza chiamata nei confronti dei convenuti e , per qualunque titolo o ragione, Controparte_1 Controparte_2 poiché non provata in fatto e non supportata in diritto;
- Conseguentemente respingere ogni richiesta di risarcimento o di rimborso somme avanzata da parte attrice e/o dalla terza chiamata nei confronti dei convenuti e , Controparte_1 Controparte_2 poiché inammissibile, non dovuto, non eseguito o comunque non provato.
In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti, onorari oltre accessori di legge del presente giudizio, rimborso spese già versate per la CTU;
- con condanna di parte attrice e/o della terza chiamata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni, quantificati eventualmente anche in via equitativa dal Giudice”.
Per la terza chiamata in causa: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così giudicare: In preliminare • RIGETTARE la richiesta di estromissione dal presente giudizio avanzata dai convenuti IGi e . In via principale • CP_1 CP_2
Accertato quanto riferito, descritto e documentato in atti circa il comportamento illecito dei IGi e (omissione di informazioni sull'esistenza CP_1 CP_2 dell'odierno contenzioso e sui vizi dell'immobile per cui è causa), CONDANNARE i IGi e a tenere la NO manlevata da qualsivoglia CP_1 CP_2 CP_3 domanda/pretesa (anche in forza degli effetti ex art. 111, quarto comma c.p.c.) avanzata dalla NO nella presente vicenda giudiziale e che verrà eventualmente accolta. Pt_1
• In ogni caso, accertata l'esistenza dei vizi al tetto contestati dalla NO , Pt_1
DICHIARARE la responsabilità dei IGi e (venditori) nei CP_1 CP_12 confronti della NO (acquirente) ex artt. 1490 e 1494 c.c. e, per l'effetto, CP_3
CONDANNARE gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi all'esponente, con riguardo in primis ai costi da sostenere per il rifacimento e/o ripristino del tetto, come quantificati dal CTU (€ 25.743,04 oltre IVA) o che verrà determinato dal Giudice;
• In ogni caso, accertata l'obbligazione assunta dai IGi e CP_1
circa il rifacimento integrale della copertura dello stabile prima della CP_2
pagina 29 di 39 n. r.g. 105/2025
compravendita avvenuta con la NO (come dedotto in atti), CONDANNARE gli CP_3 stessi convenuti in solido tra loro e in favore dell'esponente, alla refusione di tutti i costi da sostenere per le predette opere;
• ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità dei IGi e (venditori) nei confronti della NO CP_1 CP_12 CP_3
(acquirente) ex artt. 1480, 1489, 1483 e 1484, 1490 c.c. e, per l'effetto, CONDANNARE gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi, in quanto riferiti all'immobile box compravenduto, il tutto come quantificati dal CTU (€ 21.440,57 oltre IVA) o che verrà determinato dal Giudice;
• In ogni caso ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei IGi e CP_1 CP_12
(venditori) nei confronti della NO (acquirente), per aver omesso, sia in fase di CP_3 trattativa che in fase di rogito, di fornire all'acquirente tutte le corrette informazioni che riguardano l'immobile oggetto della compravendita e, per l'effetto CONDANNARLI, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi all'esponente sia in relazione al tetto, sia in relazione al box, sia in relazione alla chiamata nell'odierna causa, che si stima in € 60.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia”.
Il giudice rinviava la causa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 27.9.2024 le parti si riportavano ai propri atti e il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.”.
Con sentenza n. 10571/2024 pubblicata il 6.12.2024, il Tribunale di Milano, ritenute
“inammissibili le domande svolte dalla ”, essendo quest'ultima intervenuta ex art. CP_3
111 co. c.p.c. come successore a titolo particolare dei IGi e e CP_2 CP_1 trovandosi quindi in una posizione processuale che non le consentiva di “proporre domande nuove, salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire”, ha respinto la domanda attorea, con la motivazione di doversi escludere “che il CP_13 possa agire in giudizio mediante azione ordinaria al fine di sentir condannare la controparte ad eseguire ovvero a contribuire all'esecuzione di lavori che assume urgenti, sotto forma di condanna ad un facere” ed ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese sia in favore dei convenuti che in favore della terza intervenuta.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello, deducendo (così Parte_1 testualmente le rubriche):
1. “Errata ricostruzione dei fatti”;
2. “Violazione di legge: errata applicazione dell'art. 1134 c.c.”;
3. “Errore sulle risultanze della CTU e mancata motivazione circa la diversa valutazione del giudice”;
4. “Errata indicazione di spesa autonomamente sostenuta”; pagina 30 di 39 n. r.g. 105/2025
5. “Errore nella qualificazione della domanda”;
6. “Errore sulla disamina della domanda e delle risultanze della CTU e conseguente errore sulla condanna di parte attrice alle spese di lite”.
Sviluppando tali motivi, ha rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si sono costituiti e ed hanno insistito per il Controparte_2 Controparte_1 rigetto del gravame in quanto infondato.
Si è altresì costituita , dichiarando di rimettersi al giudizio della Corte “sui CP_3 motivi di impugnazione della NO ” e proponendo appello incidentale per la Pt_1 ritenuta erroneità della sentenza nella parte in cui “sono stata ritenute inammissibili tutte le domande da lei promosse”, che ha quindi reiterato, chiedendone l'accoglimento in sede di gravame.
Alla prima udienza del 20.5.2025, il Consigliere Istruttore, dopo aver invano tentato la conciliazione della lite in presenza delle parti personalmente, ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 2.12.2025, con contestuale assegnazione dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
Con il primo motivo di appello, deduce l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto che la domanda svolta nei confronti dei IGi e fosse esclusivamente diretta ad ottenere CP_2 CP_1
l'autorizzazione in via coattiva “all'esecuzione delle opere necessarie di rifacimento del
[tetto] e la relativa ripartizione delle spese nella quota del 50% per unità immobiliare”, facendo riferimento all'ipotesi “in cui un condomino anticipa spese urgenti e ne richiede giudizialmente il rimborso”, mentre era stato chiesto sia che fosse accertata “la necessità del rifacimento del tetto”, sia la condanna degli appellati a rifondere in proprio favore “il 50% delle spese anticipate”, in modo da “ottenere, per economia processuale, una sentenza di accertamento circa l'urgenza delle opere da eseguire e la condanna al rimborso, ex art. 1134 c.c., delle spese che … avrebbe anticipato per le opere urgenti”.
Con il secondo motivo, l'appellante denuncia un vizio consistito in violazione di legge per errata applicazione dell'art. 1134 c.c., non avendo ella anticipato alcuna spesa e non avendo quindi agito per il rimborso delle spese urgenti sostenute, ma essendosi rivolta al Tribunale, affinché quest'ultimo “accertasse l'urgenza di eseguire le opere di rifacimento del tetto – circostanza confermata dalla consulenza espletata nel corso del giudizio di pagina 31 di 39 n. r.g. 105/2025
primo grado – e quindi condannasse parte convenuta al pagamento diretto alla ditta esecutrice ovvero a rifondere [in proprio favore] l'importo pari al 50% dei complessivi costi sostenuti e/o sostenendi per il rifacimento del tetto”.
Con il terzo mezzo, la NO lamenta poi che il Tribunale, dopo avere disposto Pt_1 una CTU per accertare quali fossero le condizioni del tetto della palazzina condominiale e se vi fosse necessità di interventi urgenti (con richiesta indicazione, in caso positivo, dei lavori da eseguire e della congruità del preventivo prodotto dall'), si sarebbe immotivatamente discostato dalla consulenza tecnica, ponendo a base della decisione gravata il riferimento al disposto dell'art. 1134 c.c., quando la domanda era rivolta al solo
“accertamento dello stato grave in cui si trovava la copertura dello stabile” e, in caso di positiva verifica, quale risultata all'esito della CTU, ad ottenere l'autorizzazione ad anticipare la spesa necessaria per l'esecuzione delle opere e quindi a conseguire il relativo rimborso.
Con il quarto motivo, oggetto di denuncia è il reiterato richiamo in sentenza all'art. 1134 c.c., essendo tale nome relativa a “fattispecie ben differente rispetto a quella rappresentata dall'attrice appellante che non ha in alcun modo sostenuto autonomamente le spese per il rifacimento del tetto, ma anzi si è rivolta al giudice al fine di sentir accertare l'urgenza delle spese da affrontare e l'autorizzazione al rimborso”.
Con il quinto motivo, ulteriormente si censura l'affermazione del Tribunale, secondo cui la NO , “a fronte dell'allegata necessità ed urgenza di eseguire lavori di Pt_1 sistemazione dello stabile e del correlato rifiuto di partecipare alle spese da parte dell'altro comproprietario, avrebbe potuto da un lato eseguire i lavori ritenuti urgenti e successivamente agire in giudizio onde ottenere la condanna della controparte alla restituzione della quota di spettanza o, dall'altro, instaurare il procedimento camerale ex art. 1105 comma 4 c.c.”: al riguardo, l'appellante afferma di non avere chiesto “una condanna dei signori e ad un facere”, ma di avere “concluso con CP_2 CP_1 la richiesta di accertamento circa la necessità di eseguire le opere ed in caso positivo, anticipata la spesa, di ottenere il rimborso da questi ultimi”, risultando anche sotto tale profilo del tutto fuorviante il richiamo all'art. 1134 c.c. cit.
Il sesto motivo di gravame riguarda infine il regolamento delle spese di lire, poste dal Tribunale integralmente a proprio carico “senza considerare il comportamento processuale delle parti convenute e l'adesione alla posizione della RA da parte della terza Pt_1 chiamata e la sua domanda riconvenzionale spiegata nei confronti dei CP_3 convenuti e non dell'attrice”.
I primi cinque mezzi di impugnazione, suscettibili di trattazione unitaria per ragioni di stretta connessione, sono infondati. pagina 32 di 39 n. r.g. 105/2025
Con essi, censura in buona sostanza la decisione del Tribunale, sul rilievo Parte_1 che quest'ultimo avrebbe erroneamente interpretato la propria domanda riconducendola all'ambito di previsione dell'art. 1134 c.c., norma tuttavia affatto inconferente, in quanto il petitum doveva individuarsi esclusivamente nelle richiesta di accertamento del proprio diritto a provvedere, in qualità di MI, alla riparazione del tetto della palazzina comprendente due unità immobiliari, costituenti condominio minimo, la prima (collocata al primo piano) di sua proprietà e la seconda, al piano terreno, già di proprietà dei signori e trasferita in pendenza del giudizio di primo grado alla RA CP_2 CP_1
. CP_3
L'assunto non è condivisibile.
Le conclusioni formulate dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado risultano in realtà finalizzate non solo accertamento del diritto della NO a provvedere ai Pt_1 lavori di rifacimento del manto di copertura dello stabile condominiale, con appalto delle opere “alla ditta come da preventivo in atti”, ma anche alla condanna dei CP_4 signori e , “in via solidale tra loro, a pagare direttamente alla CP_1 CP_2 ditta o ad altra individuata in corso di causa, ovvero a rifondere la rag. CP_4
l'importo pari al 50% dei complessivi costi sostenuti per il rifacimento Parte_1 del tetto, nei tempi che la ditta appaltatrice riterrà, oltre il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dei convenuti nella misura che verrà accertata in corso di causa”.
Fatta questa precisazione, è vero che l'art. 1134 c.c. non trova applicazione nel caso in esame, ma è altrettanto evidente che il Giudice di prime cure non ha operato alcuna qualificazione della domanda con riferimento alla fattispecie regolata da tale norma, essendosi limitato a puntualizzare che, ove il rifacimento del tetto fosse stato effettivamente urgente, al punto da risultare indispensabile per evitare un danno imminente e grave alle parti comuni o alle singole unità immobiliari, avrebbe potuto la MI NO farsene carico e anticipare le spese, con diritto al relativo rimborso pro Pt_1 quota da parte dei proprietari dell'unità immobiliare sottostante.
Esclusa la ricorrenza di tale situazione nel caso in esame, correttamente il Tribunale ha quindi puntualizzato che lo strumento processuale utilmente esperibile, salvo la ricorrenza dei presupposti per un eventuale ricorso ai procedimenti cautelari di cui all'art. 700 e ss. c.p.c., avrebbe dovuto essere quello regolato dall'art. 1105 c.c., certamente applicabile anche nel caso – qui ricorrente – di condominio minimo.
Si rammenta, al riguardo, che secondo le Sezioni Unite della Cassazione, la disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in ipotesi di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con pagina 33 di 39 n. r.g. 105/2025
riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, quanto, a fortiori, con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni (Cass. Sez. U, n. 2046 del 31/01/2006; v. anche Cass., Ordinanza n. 5288 del 03/04/2012).
Più recentemente, con riferimento ad ipotesi di mancanza di accordo tra le parti, si è anche ritenuto che, nel caso di condominio minimo, non trovano applicazione le norme sul funzionamento dell'assemblea condominiale, ma quelle relative all'amministrazione di beni oggetto di comunione in generale (Cass., n. 7457 del 14/04/2015).
Da tali principi discende che nel condominio cd. minimo (formato, come detto, da due partecipanti con diritti di comproprietà sui beni comuni nella stessa proporzione), le regole codicistiche sul funzionamento dell'assemblea si applicano allorché l'assemblea si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i condomini e deliberi validamente con decisione unanime.
Nella diversa ipotesi in cui non si raggiunga invece l'unanimità e non si decida, in quanto la maggioranza si trovi nell'impossibilità di formarsi concretamente, diventa necessario ricorrere all'Autorità giudiziaria, ai sensi del collegato disposto degli artt. 1105 e 1139 c.c. cit.
Nel caso in esame, non risulta neppure allegato che si sia tentato di costituire l'assemblea, ma è comunque evidente che sia risultato impossibile pervenire ad una decisione unanime sul rifacimento del tetto, ancorché giustificata dagli odierni appellati non con una propria volontà contraria, ma per la necessità di provvedere in via prioritaria al risanamento di un abuso relativo al box, così da poter accedere al c.d. con cessione del CP_14 credito.
Nella descritta situazione di stallo, non v'è dubbio che la soluzione praticabile per la NO fosse quella di ricorrere al procedimento camerale previsto dall'art. 1105 Pt_1
c.c., investendo l'Autorità giudiziaria dell'adozione degli opportuni provvedimenti del caso, non esclusa la nomina di un amministratore, eventualmente ad acta.
I comproprietari, infatti, possono ricorrere all'intervento sostitutivo dell'Autorità giudiziaria nell'interesse della res, ai sensi dell'art. 1105, comma 4, c.c., se intendono evitare il pregiudizio che possa derivare alla cosa comune in presenza di una paralisi gestionale legata al fatto che non si prendano i provvedimenti necessari per l'amministrazione della stessa, o non si formi una maggioranza, o la deliberazione adottata non venga eseguita.
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In ogni caso, la previsione, ad opera del menzionato art. 1105, comma 4 cod. civ., dello specifico rimedio del ricorso all'Autorità giudiziaria perché adotti gli opportuni provvedimenti è limitata alla sede della volontaria giurisdizione (ivi compresi gli atti di conservazione), e preclude, dunque, al singolo partecipante alla comunione di rivolgersi al Giudice in sede contenziosa per ottenere provvedimenti di utilizzo della res, ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti (Cass., n. 18038 del 28/08/2020; Cass., n. 11802 del 18/06/2020; Cass., n. 8876 del 08/09/1998; Cass. Sez. U, 19/07/1982, n. 4213).
Correttamente dunque il Tribunale, in applicazione di tali principi, e senza manifestamente equivocare sulla domanda proposta, ha omesso l'adozione dei provvedimenti richiesti dall'odierna appellante, che avrebbero dovuto essere semmai adottati in sede di volontaria giurisdizione e non di contenzioso, trattandosi di superare la situazione di blocco determinata dall'inerzia dei condomini per garantire la manutenzione dello stabile comune e non di risolvere dispute su diritti soggettivi.
Alla luce di tali considerazioni l'appello va dunque respinto, con conseguente conferma in parte qua della decisione oggetto di gravame.
Riservando a tal punto l'esame del sesto motivo alla decisione sul regolamento delle spese di lite, e passando ad esaminare l'appello incidentale svolto da , deve in primo CP_3 luogo ritenersi che lo stesso sia ammissibile, in contrasto con quanto eccepito sul punto dagli appellati e i quali ne hanno viceversa Controparte_2 Controparte_1 sostenuto la tardività per intervenuto deposito dello stesso in data 30.4.2025, dopo ampia scadenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza, avvenuta il 13.12.2024, non essendo l'impugnazione incidentale tardiva ammissibile ove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto – come nella specie – per effetto della impugnazione principale.
Ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, con richiamo al disposto dell'art. 334 c.p.c., che l'impugnazione incidentale tardiva è ammessa anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nella norma citata e la ratio del sistema è quella di ritenere consentito alla parte parzialmente soccombente di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata (Cass. n. 1879 del 2018), garantendo, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse, nella ottica della pagina 35 di 39 n. r.g. 105/2025
cosiddetta parità delle armi e al fine di evitare un'inutile moltiplicazione dei giudizi (v. Cass., n. 1409/2020).
Nel caso in esame, risulta che l'odierna appellante incidentale è stata chiamata in causa da
, su autorizzazione del Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Parte_1 con reiterazione delle “domande di accertamento e di condanna proposte nei confronti dei IGi e ” e con richiesta “che gli effetti della emananda sentenza CP_1 CP_2 si producessero anche nei confronti della NO , quale successore a titolo CP_3 particolare degli originari convenuti ...”.
Trovandosi nella stessa posizione dei danti causa (sebbene non estromessi), e operando quindi nei suoi confronti gli effetti della decisione come se fosse stata parte del giudizio fin dall'inizio, analogamente ai IGi e è Controparte_2 Controparte_1 evidente che debba considerarsi destinataria al pari di questi ultimi CP_3 dell'appello principale e debba esserle perciò riconosciuta la possibilità di proporre appello incidentale senza limiti oggettivi, con riferimento a qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto a quello aggredito.
L'appello principale proposto da è infatti rivolto ad ottenere il Parte_1 pagamento, pro quota, di somma relativa al rifacimento del tetto condominiale, previo accertamento dell'urgenza dell'intervento, e non v'è dubbio che debba dunque riconoscersi ad la legittimazione a proporre appello incidentale tardivo per evitare di CP_3 subire le conseguenze economiche sfavorevoli suscettibili di derivare a suo carico dall'eventuale mutamento della decisione assunta al riguardo dal primo Giudice.
Ancorché ammissibile, l'appello incidentale deve essere tuttavia disatteso.
si duole del fatto che il Tribunale abbia considerato inammissibili le domande CP_3 contro i propri danti causa di “garanzia per i vizi del bene compravenduto ex art. 1490 c.c.”, per avere i IGi e “omesso del tutto di informare CP_2 CP_1
l'esponente circa l'importante vizio della copertura” e “circa il contenzioso in essere con la NO ”, oltre che “sull'abuso edilizio del box”. Reitera quindi la domanda di Pt_1 risarcimento dei danni relativi ai costi da sostenere – da un lato – “per il rifacimento e/o ripristino del tetto come quantificati dal CTU ridotti alla metà (€ 12.871,52 oltre IVA)” e – dall'altro – per il risanamento della situazione di abuso del box nell'importo quantificato dal CTU “ridotto alla metà (€ 10.720,28 oltre IVA)”.
Attesa tuttavia la posizione processuale della NO , vale il principio, evocato dal CP_3
Giudice di prime cure, secondo cui l'intervenuto ex art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, non può introdurre domande nuove estranee all'oggetto del giudizio.
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L'intervento ex art. 111 c.p.c. determina infatti un subentro nel medesimo rapporto sostanziale controverso, con la conseguenza che il successore a titolo particolare assume la posizione del suo dante causa e non può alterare il thema decidendum già delineato dalle parti originarie mediante l'introduzione di nuove pretese od eccezioni in grado di modificare il petitum o la causa petendi, dovendo essergli esclusivamente riconosciuto il diritto di compiere tutte le attività processuali utili alla tutela del diritto oggetto della successione, ma entro i limiti dell'originario giudizio, mentre le domande nuove non connesse andranno fatte inevitabilmente valere con l'introduzione di autonomo giudizio.
Tali principi sono stati chiariti dalla Suprema Corte in una recente pronuncia correttamente evocata dal Tribunale, e alla quale ritiene la Corte di dover dare continuità, a mente della quale “[i]l disposto dell'art. 111, commi 1 e 3, cod. proc. civ. - a norma del quale se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie ma il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo - fa sì che l'intervento del successore a titolo particolare possa liberamente avvenire nel corso del giudizio di primo grado e in sede di appello. Questi, nello spiegare intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, essendo succeduto nella titolarità del diritto in contestazione;
pertanto il suo intervento - che è regolato dall'art. 111 cod. proc. civ. e non dall'art. 105 cod. proc. civ. e dà luogo, una volta avvenuto, ad una fattispecie di litisconsorzio necessario -, non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente (Cass. 18767/2017) o autonomo, come vorrebbe l'odierno ricorrente. Questa coincidenza di posizione processuale assunta dal successore a titolo particolare e dal suo dante causa comporta che il primo non possa proporre domande nuove, salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una delle parti originarie (Cass. 10490/2001)” (Cass. n. 996/2021).
Su questa linea il Giudice di primo grado ha correttamente pronunciato, rilevando che CP_3
era subentrata nella posizione sostanziale e processuale di e
[...] Controparte_2
convenuti con domanda di autorizzazione all'esecuzione di opere Controparte_1 di conservazione di un bene condominiale, e dunque l'indagine non poteva estendersi all'apprezzamento di una domanda, affatto autonoma, di garanzia per i vizi di immobili compravenduti formulata dalla NO nei confronti dei suoi danti causa. CP_3
Per tali ragioni l'appello incidentale deve essere respinto.
Riguardo, dal ultimo, al regolamento delle spese di lite, è in parte fondato il sesto motivo dell'appello principale, con cui ha lamentato di essere stata condannata Parte_1 alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado sia nei confronti degli originari convenuti e che nei confronti dell'interveniente . CP_2 CP_1 CP_3
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Il fatto che quest'ultima non si sia opposta all'accoglimento delle domande proposte dalla NO innanzi al Tribunale ed abbia anche dichiarato di rimettersi al giudizio Pt_1 della Corte sui motivi di impugnazione dalla medesima proposti, induce ad escludere l'esistenza di un sostanziale contrasto di posizione tra attrice e terza intervenuta, tanto da doversi considerare inapplicabile nei loro rapporti il principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. e da doversi disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi tra le medesime parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Il rigetto, invece, della domanda proposta da e l'affermata Parte_1 inammissibilità delle domande proposte da nei confronti di CP_3 CP_2
e con conferma delle relative statuizioni in grado di
[...] Controparte_1 appello, comporta la condanna di tali parti alla solidale rifusione a favore degli appellati delle spese di primo grado (in parziale riforma sul punto della sentenza gravata), nonché delle spese di secondo grado, che si liquidano, rispettivamente, come da sentenza gravata e nota spese, siccome redatta in conformità al DM n. 147/2022, con la sola riduzione ai minimi dell'importo relativo alla fase di trattazione per il mancato svolgimento di attività istruttoria in appello.
Correttamente le spese di CTU sono state poste a carico dell'appellante, in considerazione dell'erronea scelta da parte di quest'ultima dello strumento processuale utile per sopperire all'inerzia dei condomini nella deliberazione di opere ritenute necessarie e indifferibili.
Va infine dato atto che a carico di , risultata totalmente soccombente nel CP_3 presente grado, grava, ex art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Non si ravvisano i presupposti per l'applicabilità nel caso in esame dell'art. 96 c.p.c., non sussistendo malafede o colpa grave delle appellanti, principale e incidentale, né essendo la condotta processuale delle stesse apprezzabile in termini di antigiuridicità per mancato rispetto dei canoni di lealtà e di probità processuale (art. 88 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_3
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2) in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da , e in Parte_1 conseguente parziale riforma della sentenza n. 10571/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 4/6 dicembre 2024, che nel resto conferma,
- condanna ed a rifondere solidalmente in favore di Parte_1 CP_3
e le spese del giudizio di primo grado, Controparte_2 Controparte_1 come liquidate dal Tribunale in complessivi € 3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA;
- dichiara le spese del giudizio di primo grado interamente compensate tra Pt_1
ed ;
[...] CP_3
3) condanna ed a rifondere solidalmente in favore di Parte_1 CP_3
e le spese del presente grado di Controparte_2 Controparte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 6.354,00 per compensi professionali (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.911,00 per la fase decisionale ed € 1.466,40 per aumento del 30% legato alla presenza di più parti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA;
4) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a CP_3 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 9 Dicembre 2025
Il Presidente
RI IA ED
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. RI IA ED Presidente rel.
dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
dr. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 105/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AO IA LA, elettivamente domiciliata in VIA FONTANA, 28 20122 MILANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv. VIVIANA RUCCI, elettivamente domiciliati in VIA NAPO TORRIANI, 32 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO presso il difensore APPELLATI
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIAN CP_3 C.F._4
TO GI, elettivamente domiciliata in VIA ANGUISSOLA, 2 20146 MILANO presso il difensore
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE n. r.g. 105/2025
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, sia di merito sia istruttoria, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano N. 10571/2024, nel merito, accertato che il tetto comune dell'edificio sito in OL Via Parini 9 è vetusto ed è necessario un urgente intervento di rifacimento come ritenuto dal CTU, previa autorizzazione dell'attrice ad appaltare il rifacimento del tetto alla ditta condannare il signor e la RA , in Controparte_4 CP_1 CP_2 via solidale tra loro, a pagare direttamente alla ditta o altra individuata in CP_4 corso di causa, ovvero a rifondere la rag. l'importo pari al 50% della Parte_1 somma di € 25.743,04, oltre IVA e oneri di legge, o quella minore o maggiore somma che risulterà di giustizia, e complessivi costi sostenuti e/o sostenendi per il rifacimento del tetto, nei tempi che la ditta appaltatrice riterrà, oltre il risarcimento dei danni quantificati anche in via equitativa derivanti dall'inadempimento dei convenuti nella misura che verrà accertata in corso di causa;
rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare i convenuti e alla CP_1 CP_2 rifusione delle spese e competenze legali, di primo e di secondo grado, nonché alla rifusione dell'importo complessivo di € 2.114,67, anticipatamente ed in via provvisoria corrisposto dalla RA al CTU ing. , come da ordinanza del 9 Pt_1 Per_1 ottobre 2023, a titolo di onorario della CTU, come risulta dalla fattura n. 38/2023 del 24 febbraio 2023 e dalla fattura n. 172/2023 del 19 ottobre 2023; in ogni caso condannare parte convenuta – signori e - anche ai sensi dell'art. 92 c.p.c. CP_1 CP_2 tenuto conto della loro di fatto mancata disponibilità al procedimento di mediazione, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; condannare i convenuti appellati e la terza chiamata appellata alla restituzione di tutti gli importi pagati loro dalla RA , senza che Pt_1 ciò abbia costituito acquiescenza, al solo fine di evitare l'esecuzione, in ottemperanza alla sentenza di primo grado.
Qualora la Corte d'Appello di Milano ritenesse la vertenza non istruita, ammettere le istanze istruttorie formulate in sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata in data 8 novembre 2022, come qui di seguito richiamate:
ammettere prove per testi e per interrogatorio formale della RA e Controparte_2 del signor sulle seguenti circostanze da intendersi precedute dalla Controparte_1 locuzione è vero che:
1) in data 22 giugno 2019, a seguito di abbondanti piogge, l'acqua scendeva dal soffitto dell'appartamento della rag. – sito in OL via Parini n. 9 – ed allagava Pt_1
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entrambe le camere da letto (DOC. 8; testi: , Testimone_1 Testimone_2 [...]
; interrogatorio formale: e ); Controparte_5 CP_1 CP_2
2) nell'immediatezza, la rag. informava i signori e Pt_1 Controparte_2 [...]
all'epoca del fatto comproprietari delle parti comuni del fabbricato (testi: CP_1
, ; interrogatorio formale: Testimone_1 Testimone_2 Controparte_5
e ); CP_1 CP_2
3) le parti concordemente si rivolgevano alla ditta , che dopo aver Controparte_5 visionato lo stato dei luoghi, il 10 luglio 2019 redigeva il preventivo (DOC. 2) precisando che le opere ivi indicate e cioè la posa di una guaina avente lo scopo di far scivolare verso l'esterno l'acqua che si infiltra, erano volte a tamponare la situazione per un breve periodo in quanto lo stato dei luoghi rendeva necessario un intervento sostanziale (DOC.3; testi:
di ; interrogatorio formale: e ); Testimone_2 Controparte_5 CP_1 CP_2
4) i signori e in data 29 luglio 2019 accettavano il suddetto CP_1 Pt_1 preventivo, come risulta dalla sottoscrizione apposta dalle parti stesse (DOC.2; testi:
[...]
di ; interrogatorio formale: e ); Tes_2 Controparte_5 CP_1 CP_2
5) dal 7 al 9 agosto 2019, la eseguiva i lavori di manutenzione del Controparte_6 tetto dell'immobile sito in OL via Parini n. 9 e con mail del 13 agosto 2019 ribadiva che tali opere, rientranti nella manutenzione necessaria di un immobile, avevano un carattere provvisorio, in quanto sarebbe comunque stato necessario rifare completamente il tetto (DOC. 3; teste: di;
interrogatorio formale: Testimone_2 Controparte_5
); CP_1 CP_2
6) nel luglio 2020, la rag. chiedeva alla (società collegata Pt_1 Controparte_4 alla ) un preventivo aggiornato finalizzato alla sostituzione/rifacimento Controparte_7 del tetto, in quanto opera ritenuta necessaria per la salvaguardia dell'immobile, come già era stato evidenziato al termine dei lavori posti in essere nel luglio 2019 (DOC. 4; testi:
di 3A ; interrogatorio formale: e ); Testimone_2 Controparte_5 CP_1 CP_2
7) la rag. ha invitato parte convenuta ad accordarsi per effettuare il rifacimento del Pt_1 tetto, ma il signor ha procrastinato il momento di conferimento dell'incarico CP_1
- adducendo le motivazioni più varie- da ultimo quella di effettuare i lavori usufruendo del bonus del 110% (testi: Geom. di 3A ; Tes_3 Testimone_2 Controparte_5 interrogatorio formale: e ); CP_1 CP_2
8) al fine di procedere con le opere nei termini imposti dal in data 4 agosto CP_1
2020 le parti - e sottoscrivevano il contratto d'appalto CP_1 CP_2 Pt_1
(DOC. 9), che al punto c) prevedeva la sanatoria del box, necessaria per ottenere le pagina 3 di 39 n. r.g. 105/2025
agevolazioni del 110% nonché il preventivo (DOC. 10) quale allegato 1 del suddetto contratto (testi: Geom. di;
interrogatorio Tes_3 Testimone_2 Controparte_5 formale: e ); CP_1 CP_2
9) il 7 agosto 2020 le parti conferivano incarico al geom. per presentare Controparte_8 la domanda in sanatoria dell'autorimessa, di proprietà comune, necessaria per usufruire delle suddette detrazioni e il progetto delle opere straordinarie, tra le quali il cappotto e il rifacimento del tetto, utilizzando i benefici fiscali del 110%; (DOC. 11; testi: Geom.
; interrogatorio formale: e Tes_3 Tes_2 CP_9 Controparte_5 CP_1
); CP_2
10) nel frattempo, in data 11 ottobre 2020, il signor della Tes_2 Controparte_5 segnalava che l'incarico per lo svolgimento dei lavori non era ancora stato sottoscritto dal signor a differenza della rag. che aveva già ottemperato a tale CP_1 Pt_1 passaggio, necessario per procedere con le diverse opere di ristrutturazione (DOC. 12; teste: di;
interrogatorio formale: Testimone_2 Controparte_5 CP_1
); CP_2
11) in data 11 ottobre 2020 il signor riscontrava CP_1 Controparte_5 affermando che la mancanza della sua firma all'incarico del Geom. fosse dovuto Tes_3 ad una distrazione sua e del Geom. e si dichiarava disponibile a firmare l'incarico Tes_3
(DOC. 12; testi: Geom. ; interrogatorio Tes_3 Testimone_2 Controparte_5 formale: e ); CP_1 CP_2
12) in data 2 dicembre 2020 il Geom. comunicava alle parti le opere ed i costi Tes_3 necessari per sanare il box sito in OL via Parini n. 9 (DOC. 13; testi: Geom. Tes_3 interrogatorio formale: e ); CP_1 CP_2
13) in data 15 dicembre 2020 il Geom. chiedeva alle parti di fissare un incontro al Tes_3 fine di formalizzare l'incarico necessario per procedere con le opere di sanatoria del box e rendere valido il contratto d'appalto; (DOC. 14; teste: Geom. interrogatorio Tes_3 formale: e ); CP_1 CP_2
14) in data 15 dicembre 2020 la rag. comunicava al geom. la propria Pt_1 Tes_3 disponibilità al conferimento dell'incarico, mentre i signori i signori e CP_1
si opponevano ad un incontro congiunto per il conferimento dell'incarico, che CP_2 non sottoscrivevano;
(DOC. 14; teste: Geom. interrogatorio formale: Tes_3
e ); CP_1 CP_2
15) in data 10 novembre 2021 alle ore 14 la RA impediva all'arch. CP_2 Tes_4
incaricato dalla rag. , di accedere nelle parti comuni dell'edificio in
[...] Pt_1
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OL via Parini 9, al fine di effettuare un sopralluogo per redigere un preventivo volto alla definizione stragiudiziale della vertenza (teste arch. interrogatorio Testimone_4 formale: ). CP_2
Con i testi già indicati:
- , residente in [...] Testimone_2
(capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11);
- Geom. , con Studio in 20021 - OL(MI), via IV Novembre n. 92 Controparte_8
(capp. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14);
- Arch. , con Studio in 20143 - Milano, via Carlo Darwin n. 19 (cap. 15); Testimone_4
- , residente in [...] (capp. 1 e 2)” Testimone_1
Per gli Appellati e : Controparte_1 Controparte_2
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla sig.ra (tra l'altro portante domande Parte_1 nuove e diverse rispetto al giudizio di primo grado) e l'appello incidentale anche tardivamente proposto dalla terza chiamata sig.ra , avversi alla sentenza n. CP_3
10571/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 4.12.2024 e pubblicata il 6.12.2024 e notificata il 13.12.2024, dunque:
Nel merito:
Confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto respingere ogni richiesta/domanda avanzata da parte attrice appellante e/o dalla terza chiamata appellante incidentale, nei confronti dei convenuti e per qualunque titolo Controparte_1 Controparte_2
o ragione, poiché non provata in fatto e non supportata in diritto;
Conseguentemente respingere ogni richiesta di risarcimento e/o rimborso somme avanzata da parte attrice e/o dalla terza chiamata nei confronti dei convenuti Controparte_1
e poiché inammissibile, non dovuto, non eseguito o comunque non Controparte_2 provato.
In ogni caso:
Condannare la parte attrice appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
Condannare la parte attrice appellante e/o la terza chiamata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni, quantificato eventualmente anche in via equitativa. pagina 5 di 39 n. r.g. 105/2025
In via istruttoria:
Nell'ipotesi in cui si ritenesse necessario procedere allo svolgimento della fase istruttoria, i convenuti chiedono l'ammissione dei mezzi di prova come esattamente richiesto con le memorie istruttorie del primo grado di giudizio, di seguito ritrascritte:
“Dalla memoria n. 2)
Sulla prova testimoniale e interrogatorio formale.
I convenuti chiedono che vengano ammessi i capitoli di prova che seguono, tutti preceduti dalla locuzione VERO CHE:
1) i sig.ri e e la sig.ra hanno dato incarico al geom. CP_1 CP_2 Pt_1 per seguire le pratiche amministrative al fine di sanare il box parzialmente Tes_3 abusivo;
2) in data 22.02.2021 l'amministrazione locale di OL rifiutava la sanatoria del box, per come proposta dal geom. LE;
3) a seguito del diniego di sanatoria i sig.ri e e la sig.ra CP_1 CP_2 Pt_1 si incontravano nel giardino condominiale con il geom. ed anche col sig. – Tes_3 Tes_2 artigiano che avrebbe dovuto svolgere i lavori sul box - al fine di valutare come procedere;
4) all'incontro nel giardino condominiale a seguito del diniego di sanatoria, la sig.ra rifiutava qualunque soluzione, seppur legale e legittima;
Pt_1
5) per la posizione di chiusura della sig.ra ad ogni soluzione relativa al box dopo Pt_1 il diniego di sanatoria del Comune di OL, l'incarico del geom. LE terminava senza aver concluso l'incarico ricevuto.
Si chiede che sui capitoli 1, 2, 3, 4 e 5 sopra riportati venga sentito in qualità di testimone il geom. con studio in OL (Mi) alla Via IV Novembre 92. Controparte_8
6) la relazione datata 20.07.2020 (mostrarsi il doc. n. 9A fascicolo convenuti;
doc. n. 4 fascicolo attrice) a firma è stata richiesta dalla sig.ra Controparte_10
e fatta pervenire esclusivamente alla sig.ra ; Pt_1 Pt_1
7) il preventivo n. 94 del 26.11.2020 (mostrarsi il doc. n. 4 fascicolo attrice) a firma
è stato richiesto dalla sig.ra e fatto pervenire Controparte_10 Pt_1 esclusivamente alla sig.ra ; Pt_1
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8) il sig. è di fatto il titolare della e anche della 3A Tes_2 Controparte_10
Interior design srls (mostrarsi i docc. n. 9B e 9C fascicolo convenuti);
9) la 3A Interior design srls ha svolto nell'anno 2019 un intervento sul tetto dell'immobile sito in OL (Mi) alla via Parini n. 9, avente eliminato i problemi d'infiltrazione della sig.ra (mostrarsi il doc. n. 3 fascicolo attrice); Pt_1
10) successivamente all'intervento riparativo dell'anno 2019 e successivamente al diniego di sanatoria del box del febbraio 2021, il sig. e la sig.ra hanno CP_1 CP_2 conferito incarico scritto alla 3A Interior design srls e/o alla , Controparte_10 per il rifacimento integrale del tetto dell'immobile sito in OL alla via Parini n. 9.
Si chiede che sui capitoli 6, 7, 8, 9 e 10 sopra riportati, vengano sentiti i seguenti testimoni:
- il sig. c/o con sede in Boviso Testimone_2 Controparte_10
GO (MB) al Corso Milano 141, con res. in TE (MB) alla via G. Marconi n. 89;
- la sig.ra c/o 3A Interior design srls con sede in Boviso GO Controparte_11
(MB) al Corso Milano 141, con res. in TE (MB) alla via G. Marconi n. 89.
11) i sig.ri e hanno acquistato l'immobile sito in OL (Mi) alla CP_1 CP_2 via Parini n. 8, ritenendolo quello definitivo;
12) i sig.ri e hanno svolto numerosi lavori sulle parti comuni, CP_1 CP_2 sopportati economicamente solo da loro;
13) la sig.ra nei confronti dei convenuti sig.ri e e dei di Pt_1 CP_1 CP_2 loro parenti ed amici ha mantenuto comportamenti prevaricatori e di sfida;
14) la sig.ra in numerose occasioni ha chiuso i sig.ri e e Pt_1 CP_1 CP_2
i loro amici, parenti o conoscenti, tra i due cancelli d'ingresso dell'immobile;
15) la sig.ra in numerose occasioni ha volontariamente spento le luci sulle scale Pt_1 ai sig.ri e;
CP_1 CP_2
16) la sig.ra ha continuato a scattare immagini fotografiche ai convenuti, ai loro Pt_1 famigliari e ai loro nipotini, nonostante il divieto manifestato dai sig.ri e CP_1
, durante la di loro intimità; CP_2
17) i sig.ri e hanno sporto denuncia-querela nei confronti della CP_2 CP_1 sig.ra per il reato di stalking condominiale;
Pt_1
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18) i sig.ri e hanno dovuto ricorrere alle cure mediche e sanitarie CP_2 CP_1
a causa delle condotte realizzate dalla sig.ra ; Pt_1
19) i sig.ri e sono stati obbligati a vendere l'immobile a causa dei CP_2 CP_1 rapporti di vicinato.
Si chiede che sui capitoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sopra riportati vengano sentiti i seguenti testimoni:
- l'avvocato con studio legale in Milano al Largo Augusto n. Testimone_5
7;
- il sig. residente in [...]; Tes_6
- la sig.ra residente in [...]; Testimone_7
- i sig.ri e residenti in [...] Parte_3
Manzoni n. 3;
- dott.ssa con studio in Milano alla via Guerrini n. 14. 20) nel gennaio Testimone_8 dell'anno 2021 il sig. si è rivolto all'Agenzia Immobiliare CR Immobili RE CP_1
Srl al fine di mettere in vendita l'immobile sito in OL (Mi) alla via Parini n. 9;
21) hanno visitato l'immobile del sig. in vendita numerosi ipotetici CP_1 compratori;
22) alcuni ipotetici compratori si sono lamentati del comportamento mantenuto dalla vicina sig.ra nei loro confronti durante gli accessi all'immobile sito in OL Pt_1
(Mi) alla via Parini n. 9;
23) la proposta di acquisto datata 6.02.2021 e accettata dai sig.ri e CP_1
è andata a buon fine (mostrare il doc. n. 5 fascicolo convenuti); CP_2
24) alla sig.ra è stata correttamente riferita la condizione dell'immobile e del CP_3 box sito in OL (Mi) alla via Parini n. 9;
25) la sig.ra è stata messa a conoscenza del fatto che avrebbe potuto eseguire i CP_3 lavori necessari usufruendo del 110%; Parte_4
26) la scrittura privata datata 15.11.2021 (mostrarsi il doc. n. 6 fascicolo terza chiamata) è stata firmata separatamente dai venditori sig.ri e e dalla CP_1 CP_2 compratrice sig.ra , presso l'Agenzia Immobiliare CR Immobili RE Srl. CP_3
pagina 8 di 39 n. r.g. 105/2025
Si chiede che sui capitoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sopra riportati venga sentito in qualità di testimone il sig. titolare della CR IMMOBILI RE SRL con sede Testimone_9 in OL (Mi) alla Piazza Solferino n. 10.
27) i sig.ri e hanno informato la sig.ra della effettiva CP_1 CP_2 CP_3 condizione dell'immobile sito in OL (Mi) alla via Parini n. 9, specificando che ci sarebbero stati dei lavori da svolgere che potevano rientrare nel 110% e che il Parte_4 box presentava parziale difformità;
28) la sig.ra visionava l'immobile sito in OL (Mi) alla Via Parini n. 9, plurime CP_3 volte;
29) la sig.ra ha firmato la scrittura privata datata 15.11.2021 presso l'Agenzia CP_3
Immobiliare CR IMMOBILI RE SRL in assenza dei convenuti.
Si chiede che sui capitoli 27, 28, 29 sopra riportati venga sentita ad interrogatorio formale la terza chiamata sig.ra . convenuti chiedono sin d'ora di essere CP_3 autorizzati alla prova contraria diretta e indiretta relativamente ai capitoli di prova articolati dalle altre parti processuali qualora ammessi e in relazione ai testimoni indicati dalle parti avverse”.
“Dalla memoria n. 3)
SULLA MEMORIA N. 2) DI PARTE ATTRICE.
Sulla CTU.
Qualora ammessa la CTU, i convenuti chiedono di essere autorizzati a nominare propri consulenti sino all'inizio delle operazioni peritali.
Sulla prova testimoniale e interrogatorio formale.
Preliminarmente si eccepisce che i capitoli di prova di parte attrice indicati nella memoria n. 2, vertendo su circostanze non indicate in atto di citazione, debbano ritenersi tutti inammissibili.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, i convenuti eccepiscono che le capitolazioni dell'attrice siano inammissibili per i seguenti motivi:
• il Cap. 1 inammissibile in quanto valutativo e inconferente con l'oggetto della causa;
• il Cap. 2 inammissibile in quanto inconferente con l'oggetto di causa e comunque generico in quanto non si comprende “nell'immediatezza” di cosa;
pagina 9 di 39 n. r.g. 105/2025
• il Cap. 3) inammissibile in quanto inconferente e valutativo;
• il Cap. 4) non contestato;
• il Cap. 5) inammissibile in quanto valutativo;
• il Cap. 6) inammissibile in quanto inconferente e documentale;
• il Cap. 7) inammissibile in quanto valutativo e inconferente;
• il Cap. 8) inammissibile in quanto valutativo (“imposti”) e documentale;
• il Cap. 9) inammissibile in quanto confonde il teste, non distinguendo tra l'incarico per la sanatoria del box e l'incarico per altre opere;
• il Cap. 10) inammissibile in quanto generico, non specificando di quale incarico parte attrice intenda, il teste potrebbe cadere in errore;
• il Cap. 11) inammissibile in quanto generico non specificando di quale incarico parte attrice intenda, il teste potrebbe cadere in errore;
• il Cap. 12) inammissibile in quanto inconferente con l'oggetto di causa;
• il Cap. 13) inammissibile in quanto inconferente con l'oggetto di causa;
• il Cap. 14) inammissibile in quanto generico e non specificando di quale incarico parte attrice intenda, il teste potrebbe cadere in errore;
• il Cap. 15) inammissibile in quanto inconferente.
Sui testi indicati.
Il sig. , relativamente alle capitolazioni allo stesso sottoposte, può Testimone_2 rispondere solo quale teste de relato per non essere stato presente ai fatti indicati, per averli appresi da terzi, se non riferitigli addirittura da parte attrice.
L'arch. è stato chiamato a testimoniare su un'unica capitolazione (la n. Persona_2
15), inconferente all'oggetto della presente causa.
non era presente ai fatti, pertanto potrebbe essere esclusivamente un teste Testimone_1 de relato, essendo l'attuale fidanzata del figlio dell'attrice sig.ra . Pt_1
A prova contraria.
pagina 10 di 39 n. r.g. 105/2025
• Qualora il teste arch. fosse ammesso a testimoniare sull'unica Persona_2 capitolazione di parte attrice (n. 15), la presente difesa chiede che risponda a controprova alla seguente capitolazione:
a) “vero che in data 10.11.2021 alle ore 14 in OL alla Via Parini n. 9, la sig.ra lamentava la mancata informazione del sopralluogo sul tetto, essendo pendenti CP_2 controversie, e proponeva di fissare altro sopralluogo anche alla presenza di un proprio consulente tecnico”;
• Qualora il teste sig.ra fosse ammessa a testimoniare sulle due Testimone_1 capitolazioni di parte attrice (n. 1 e n. 2), la presente difesa chiede che risponda a controprova alla seguente capitolazione:
b) “vero che il giorno 22 giugno 2019 lei ha visionato personalmente l'immobile sito in OL alla Via Parini n. 9, alla presenza del sig. Controparte_1 CP_2
e del sig. ”. SULLA MEMORIA N. 2) DELLA TERZA
[...] Testimone_2
CHIAMATA.
Sulla CTU.
Qualora ammessa la CTU, i convenuti chiedono di essere autorizzati a nominare propri consulenti sino all'inizio delle operazioni peritali.
Sulla prova testimoniale e interrogatorio formale.
I convenuti eccepiscono che le capitolazioni della terza chiamata siano inammissibili per i seguenti motivi:
• il Cap.
1. inammissibile in quanto documentale;
• il Cap.
2. inammissibile in quanto eccessivamente generico;
• il Cap.
3. inammissibile in quanto valutativo;
• il Cap.
4. inammissibile in quanto generico, non si comprende quali siano “tutte le contestazioni”;
• il Cap.
5. inammissibile in quanto inconferente;
• il Cap.
6. inammissibile in quanto valutativo.
Sui testi indicati.
pagina 11 di 39 n. r.g. 105/2025
Relativamente al sig. si riporta che lo stesso mai era presente ai fatti Parte_5 indicati nelle capitolazioni della terza chiamata, pertanto potrebbe essere solo un teste de relato per averli appresi direttamente dalla terza chiamata, di cui però è il marito/convivente, pertanto deve essere ritenuto incapace ex art. 246 c.p.c., poiché soggetto interessato all'esito del presente giudizio, dunque si chiede che non venga ammesso a testimonio.
Relativamente ai testi sig. e sig. si osserva che siano Testimone_10 Testimone_11 anch'essi testi de relato per non essere mai stati presenti ai fatti di cui alle capitolazioni, dunque possono averli appresi direttamente dalla terza chiamata o dal di lei marito/compagno.
A prova contraria.
• La difesa nella non creduta ipotesi di ammissione delle capitolazioni della terza chiamata e dei testi indicati, chiede che vengano svolte le seguenti capitolazioni a controprova a tutti i testi della terza chiamata ammessi, oltre che ad interrogatorio formale della sig.ra : CP_3
c) “vero che la sig.ra era informata del fatto che i proprietari e CP_3 CP_1
avrebbero potuto ottenere il Superbonus 110%, per svolgere i necessari CP_2 interventi di adeguamento ed efficientamento energetico dell'immobile sito in OL (Mi) alla Via Parini n.9”; d) “vero che la sig.ra , in caso di compravendita CP_3 dell'immobile sito in OL (Mi) alla Via Parini n.9, era a conoscenza che lei si sarebbe dovuta sostituire ai sig.ri e nei diritti derivanti dal Superbonus CP_1 CP_2
110%”;
e) “vero che la sig.ra era informata del fatto che il box andava parzialmente CP_3 adeguato, per essere stato realizzato fuori misura dai precedenti proprietari”.
Per l'Appellata e Appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale
• RIGETTARE tutte le domande avverse;
• Con appello incidentale RIFORMARE la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità delle domande proposte dalla NO in primo CP_3 grado. In riforma si chiede di:
pagina 12 di 39 n. r.g. 105/2025
➢ Accertato quanto riferito, descritto e documentato in atti circa il comportamento illecito dei IGi e (omissione di informazioni CP_1 CP_2 sull'esistenza dell'odierno contenzioso e sui vizi dell'immobile per cui è causa), CONDANNARE gli stessi a tenere la NO manlevata da qualsivoglia CP_3 domanda/pretesa (anche in forza degli effetti ex art. 111, quarto comma c.p.c.) avanzata dalla NO nella presente vicenda giudiziale e che verrà Pt_1 eventualmente accolta;
➢ In ogni caso, accertata l'esistenza dei vizi al tetto contestati dalla NO , Pt_1
DICHIARARE la responsabilità dei IGi e (venditori) CP_1 CP_2 nei confronti della NO (acquirente) ex artt. 1490 e 1494 c.c. e, per CP_3
l'effetto CONDANNARE gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi all'esponente, con riguardo in primis ai costi da sostenere per il rifacimento e/o ripristino del tetto, come quantificati dal CTU ridotti alla metà (€ 12.871,52 oltre IVA) o che verràdeterminato dal Giudice;
➢ In ogni caso, accertata l'obbligazione assunta dai IGi e CP_1 CP_2 circa il rifacimento integrale della copertura dello stabile prima della compravendita stipulata con la NO (come dedotto in atti), CP_3
CONDANNARE gli stessi convenuti, in solido tra loro e in favore dell'esponente, alla refusione di tutti i costi da sostenere per le predette opere;
➢ ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità dei IGi e CP_1
(venditori) nei confronti della NO (acquirente) ex artt. 1480, CP_2 CP_3
1489, 1483 e 1484, 1490 c.c. e, per l'effetto, CONDANNARE gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi, in quanto riferiti all'immobile box compravenduto, il tutto come quantificati dal CTU ridotto alla metà (€ 10.720,28, oltre IVA) o che verrà determinato dal Giudice;
➢ In ogni caso ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei IGi e (venditori) nei confronti CP_1 CP_12 della NO (acquirente), per aver omesso, sia in fase di trattativa che in CP_3 fase di rogito, di fornire all'acquirente tutte le corrette informazioni che riguardano l'immobile oggetto della compravendita compresa l'odierna vertenza e, per l'effetto CONDANNARLI, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi all'esponente sia in relazione al tetto, sia in relazione al box, sia in relazione alla chiamata nell'odierna causa, nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia.
In via istruttoria pagina 13 di 39 n. r.g. 105/2025
• Senza alcuna intenzione di invertire la ripartizione dell'onere di prova sancito dall'art. 2697 c.c., se ritenuto dalla Corte, si chiede di essere ammessi alla prova orale per interrogatorio formale di parte attrice e dei convenuti e per testimoni con i seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, in data 15 novembre 2021, la NO acquistò dai IGi CP_3
e l'appartamento al piano terra dello stabile sito in OL, Via CP_1 CP_2
Parini n. 9, e parte venditrice garantì espressamente l'assenza di qualsivoglia vizio dei beni compravenduti: “…articolo quinto … garantisce inoltre parte venditrice: che quanto venduto è immune da vizi che lo rendano inidoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore …” (doc. 1);
2. Vero che sin dall'inizio delle trattative, intercorse tra il mese di giugno2021 e l'atto di compravendita del 15 novembre 2021, i IGi e omisero di CP_1 CP_2 fornire all'esponente informazioni circa i vizi manutentivi e circa le infiltrazioni a carico della copertura del tetto, informazioni a loro ben note anche alla luce delle contestazioni della vicina condomina;
Parte_6
3. Vero che sin dall'inizio delle trattative, intercorse tra il mese di giugno 2021 e l'atto di compravendita del 15 novembre 2021, i IGi e omisero di CP_1 CP_2 fornire all'esponente informazioni circa l'abuso edilizio del box compravenduto nonché circa l'espressa comunicazione con cui il Comune di OL (doc. 4B fascicolo convenuti) sanciva l'impossibilità di sanare la difformità;
4. Vero che sin dall'inizio delle trattative, intercorse tra il mese di giugno 2021 e l'atto di compravendita del 15 novembre 2021, i IGi e omisero di CP_1 CP_2 fornire all'esponente informazioni circa tutte le contestazioni che, a far data dal 2019, erano state avanzate dalla vicina MI , in quanto riferite alle Pt_6 Pt_1 problematiche insorte a carico delle parti comuni dell'edificio, nonché circa la pendenza dell'odierna causa;
5. Vero che solo con comunicazione del 25 novembre 2021 (si rammostra doc. 2), la NO , proprietaria dell'appartamento al primo piano del medesimo stabile, Pt_1 rendeva edotta la NO della pendenza del contenzioso giudiziario de quo CP_3 avente a oggetto un asserito ammaloramento del tetto comune e la necessità del suo rifacimento;
6. Vero che la NO ebbe conoscenza dell'abuso edilizio del box acquistato e CP_3 della comunicazione del Comune di OL (doc. 4B fascicolo convenuti) circa l'impossibilità di sanare la difformità, solo a seguito della chiamata in causa e dell'esame degli atti e dei documenti avversati prodotti.
pagina 14 di 39 n. r.g. 105/2025
Si indicano a testimoni: a) il IG residente in [...]
Monte RO n. 51; b) il IG , residente in [...]
51; c) la NO residente in [...]. Testimone_11
In ogni caso
• Con condanna delle controparti all'integrale refusione delle spese di liteprocessuali e tecniche di primo e secondo grado”.
Per gli Appellati e : Controparte_1 Controparte_2
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla sig.ra (tra l'altro portante domande Parte_1 nuove e diverse rispetto al giudizio di primo grado) e l'appello incidentale anche tardivamente proposto dalla terza chiamata sig.ra , avversi alla sentenza n. CP_3
10571/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 4.12.2024 e pubblicata il 6.12.2024 e notificata il 13.12.2024, dunque:
Nel merito:
Confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto respingere ogni richiesta/domanda avanzata da parte attrice appellante e/o dalla terza chiamata appellante incidentale, nei confronti dei convenuti e per qualunque titolo Controparte_1 Controparte_2
o ragione, poiché non provata in fatto e non supportata in diritto;
Conseguentemente respingere ogni richiesta di risarcimento e/o rimborso somme avanzata da parte attrice e/o dalla terza chiamata nei confronti dei convenuti Controparte_1
e poiché inammissibile, non dovuto, non eseguito o comunque non Controparte_2 provato.
In ogni caso:
Condannare la parte attrice appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
Condannare la parte attrice appellante e/o la terza chiamata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni, quantificato eventualmente anche in via equitativa.
In via istruttoria:
Nell'ipotesi in cui si ritenesse necessario procedere allo svolgimento della fase istruttoria, i convenuti chiedono l'ammissione dei mezzi di prova come esattamente richiesto con le memorie istruttorie del primo grado di giudizio, di seguito ritrascritte:
pagina 15 di 39 n. r.g. 105/2025
“Dalla memoria n. 2)
Sulla prova testimoniale e interrogatorio formale.
I convenuti chiedono che vengano ammessi i capitoli di prova che seguono, tutti preceduti dalla locuzione VERO CHE:
1) i sig.ri e e la sig.ra hanno dato incarico al geom. CP_1 CP_2 Pt_1 per seguire le pratiche amministrative al fine di sanare il box parzialmente Tes_3 abusivo;
2) in data 22.02.2021 l'amministrazione locale di OL rifiutava la sanatoria del box, per come proposta dal geom. LE;
3) a seguito del diniego di sanatoria i sig.ri e e la sig.ra CP_1 CP_2 Pt_1 si incontravano nel giardino condominiale con il geom. ed anche col sig. – Tes_3 Tes_2 artigiano che avrebbe dovuto svolgere i lavori sul box - al fine di valutare come procedere;
4) all'incontro nel giardino condominiale a seguito del diniego di sanatoria, la sig.ra rifiutava qualunque soluzione, seppur legale e legittima;
Pt_1
5) per la posizione di chiusura della sig.ra ad ogni soluzione relativa al box dopo Pt_1 il diniego di sanatoria del Comune di OL, l'incarico del geom. LE terminava senza aver concluso l'incarico ricevuto.
Si chiede che sui capitoli 1, 2, 3, 4 e 5 sopra riportati venga sentito in qualità di testimone il geom. con studio in OL (Mi) alla Via IV Novembre 92. Controparte_8
6) la relazione datata 20.07.2020 (mostrarsi il doc. n. 9A fascicolo convenuti;
doc. n. 4 fascicolo attrice) a firma è stata richiesta dalla sig.ra Controparte_10
e fatta pervenire esclusivamente alla sig.ra ; Pt_1 Pt_1
7) il preventivo n. 94 del 26.11.2020 (mostrarsi il doc. n. 4 fascicolo attrice) a firma
è stato richiesto dalla sig.ra e fatto pervenire Controparte_10 Pt_1 esclusivamente alla sig.ra ; Pt_1
8) il sig. è di fatto il titolare della e anche della 3A Tes_2 Controparte_10
Interior design srls (mostrarsi i docc. n. 9B e 9C fascicolo convenuti);
9) la 3A Interior design srls ha svolto nell'anno 2019 un intervento sul tetto dell'immobile sito in OL (Mi) alla via Parini n. 9, avente eliminato i problemi d'infiltrazione della sig.ra (mostrarsi il doc. n. 3 fascicolo attrice); Pt_1
pagina 16 di 39 n. r.g. 105/2025
10) successivamente all'intervento riparativo dell'anno 2019 e successivamente al diniego di sanatoria del box del febbraio 2021, il sig. e la sig.ra hanno CP_1 CP_2 conferito incarico scritto alla 3A Interior design srls e/o alla , Controparte_10 per il rifacimento integrale del tetto dell'immobile sito in OL alla via Parini n. 9.
Si chiede che sui capitoli 6, 7, 8, 9 e 10 sopra riportati, vengano sentiti i seguenti testimoni:
- il sig. c/o con sede in Boviso Testimone_2 Controparte_10
GO (MB) al Corso Milano 141, con res. in TE (MB) alla via G. Marconi n. 89;
- la sig.ra c/o 3A Interior design srls con sede in Boviso GO Controparte_11
(MB) al Corso Milano 141, con res. in TE (MB) alla via G. Marconi n. 89.
11) i sig.ri e hanno acquistato l'immobile sito in OL (Mi) alla CP_1 CP_2 via Parini n. 8, ritenendolo quello definitivo;
12) i sig.ri e hanno svolto numerosi lavori sulle parti comuni, CP_1 CP_2 sopportati economicamente solo da loro;
13) la sig.ra nei confronti dei convenuti sig.ri e e dei di Pt_1 CP_1 CP_2 loro parenti ed amici ha mantenuto comportamenti prevaricatori e di sfida;
14) la sig.ra in numerose occasioni ha chiuso i sig.ri e e Pt_1 CP_1 CP_2
i loro amici, parenti o conoscenti, tra i due cancelli d'ingresso dell'immobile;
15) la sig.ra in numerose occasioni ha volontariamente spento le luci sulle scale Pt_1 ai sig.ri e;
CP_1 CP_2
16) la sig.ra ha continuato a scattare immagini fotografiche ai convenuti, ai loro Pt_1 famigliari e ai loro nipotini, nonostante il divieto manifestato dai sig.ri e CP_1
, durante la di loro intimità; CP_2
17) i sig.ri e hanno sporto denuncia-querela nei confronti della CP_2 CP_1 sig.ra per il reato di stalking condominiale;
Pt_1
18) i sig.ri e hanno dovuto ricorrere alle cure mediche e sanitarie CP_2 CP_1
a causa delle condotte realizzate dalla sig.ra ; Pt_1
19) i sig.ri e sono stati obbligati a vendere l'immobile a causa dei CP_2 CP_1 rapporti di vicinato.
Si chiede che sui capitoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sopra riportati vengano sentiti i seguenti testimoni:
pagina 17 di 39 n. r.g. 105/2025
- l'avvocato con studio legale in Milano al Largo Augusto n. Testimone_5
7;
- il sig. residente in [...]; Tes_6
- la sig.ra residente in [...]; Testimone_7
- i sig.ri e residenti in [...] Parte_3
Manzoni n. 3;
- dott.ssa con studio in Milano alla via Guerrini n. 14. 20) nel gennaio Testimone_8 dell'anno 2021 il sig. si è rivolto all'Agenzia Immobiliare CR Immobili RE CP_1
Srl al fine di mettere in vendita l'immobile sito in OL (Mi) alla via Parini n. 9;
21) hanno visitato l'immobile del sig. in vendita numerosi ipotetici CP_1 compratori;
22) alcuni ipotetici compratori si sono lamentati del comportamento mantenuto dalla vicina sig.ra nei loro confronti durante gli accessi all'immobile sito in OL Pt_1
(Mi) alla via Parini n. 9;
23) la proposta di acquisto datata 6.02.2021 e accettata dai sig.ri e CP_1
è andata a buon fine (mostrare il doc. n. 5 fascicolo convenuti); CP_2
24) alla sig.ra è stata correttamente riferita la condizione dell'immobile e del CP_3 box sito in OL (Mi) alla via Parini n. 9;
25) la sig.ra è stata messa a conoscenza del fatto che avrebbe potuto eseguire i CP_3 lavori necessari usufruendo del 110%; Parte_4
26) la scrittura privata datata 15.11.2021 (mostrarsi il doc. n. 6 fascicolo terza chiamata) è stata firmata separatamente dai venditori sig.ri e e dalla CP_1 CP_2 compratrice sig.ra , presso l'Agenzia Immobiliare CR Immobili RE Srl. CP_3
Si chiede che sui capitoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sopra riportati venga sentito in qualità di testimone il sig. titolare della CR IMMOBILI RE SRL con sede Testimone_9 in OL (Mi) alla Piazza Solferino n. 10.
27) i sig.ri e hanno informato la sig.ra della effettiva CP_1 CP_2 CP_3 condizione dell'immobile sito in OL (Mi) alla via Parini n. 9, specificando che ci sarebbero stati dei lavori da svolgere che potevano rientrare nel 110% e che il Parte_4 box presentava parziale difformità;
pagina 18 di 39 n. r.g. 105/2025
28) la sig.ra visionava l'immobile sito in OL (Mi) alla Via Parini n. 9, plurime CP_3 volte;
29) la sig.ra ha firmato la scrittura privata datata 15.11.2021 presso l'Agenzia CP_3
Immobiliare CR IMMOBILI RE SRL in assenza dei convenuti.
Si chiede che sui capitoli 27, 28, 29 sopra riportati venga sentita ad interrogatorio formale la terza chiamata sig.ra . convenuti chiedono sin d'ora di essere CP_3 autorizzati alla prova contraria diretta e indiretta relativamente ai capitoli di prova articolati dalle altre parti processuali qualora ammessi e in relazione ai testimoni indicati dalle parti avverse”.
“Dalla memoria n. 3)
SULLA MEMORIA N. 2) DI PARTE ATTRICE.
Sulla CTU.
Qualora ammessa la CTU, i convenuti chiedono di essere autorizzati a nominare propri consulenti sino all'inizio delle operazioni peritali.
Sulla prova testimoniale e interrogatorio formale.
Preliminarmente si eccepisce che i capitoli di prova di parte attrice indicati nella memoria n. 2, vertendo su circostanze non indicate in atto di citazione, debbano ritenersi tutti inammissibili.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, i convenuti eccepiscono che le capitolazioni dell'attrice siano inammissibili per i seguenti motivi:
• il Cap. 1 inammissibile in quanto valutativo e inconferente con l'oggetto della causa;
• il Cap. 2 inammissibile in quanto inconferente con l'oggetto di causa e comunque generico in quanto non si comprende “nell'immediatezza” di cosa;
• il Cap. 3) inammissibile in quanto inconferente e valutativo;
• il Cap. 4) non contestato;
• il Cap. 5) inammissibile in quanto valutativo;
• il Cap. 6) inammissibile in quanto inconferente e documentale;
• il Cap. 7) inammissibile in quanto valutativo e inconferente;
pagina 19 di 39 n. r.g. 105/2025
• il Cap. 8) inammissibile in quanto valutativo (“imposti”) e documentale;
• il Cap. 9) inammissibile in quanto confonde il teste, non distinguendo tra l'incarico per la sanatoria del box e l'incarico per altre opere;
• il Cap. 10) inammissibile in quanto generico, non specificando di quale incarico parte attrice intenda, il teste potrebbe cadere in errore;
• il Cap. 11) inammissibile in quanto generico non specificando di quale incarico parte attrice intenda, il teste potrebbe cadere in errore;
• il Cap. 12) inammissibile in quanto inconferente con l'oggetto di causa;
• il Cap. 13) inammissibile in quanto inconferente con l'oggetto di causa;
• il Cap. 14) inammissibile in quanto generico e non specificando di quale incarico parte attrice intenda, il teste potrebbe cadere in errore;
• il Cap. 15) inammissibile in quanto inconferente.
Sui testi indicati.
Il sig. , relativamente alle capitolazioni allo stesso sottoposte, può Testimone_2 rispondere solo quale teste de relato per non essere stato presente ai fatti indicati, per averli appresi da terzi, se non riferitigli addirittura da parte attrice.
L'arch. è stato chiamato a testimoniare su un'unica capitolazione (la n. Persona_2
15), inconferente all'oggetto della presente causa.
non era presente ai fatti, pertanto potrebbe essere esclusivamente un teste Testimone_1 de relato, essendo l'attuale fidanzata del figlio dell'attrice sig.ra . Pt_1
A prova contraria.
• Qualora il teste arch. fosse ammesso a testimoniare sull'unica Persona_2 capitolazione di parte attrice (n. 15), la presente difesa chiede che risponda a controprova alla seguente capitolazione:
a) “vero che in data 10.11.2021 alle ore 14 in OL alla Via Parini n. 9, la sig.ra lamentava la mancata informazione del sopralluogo sul tetto, essendo pendenti CP_2 controversie, e proponeva di fissare altro sopralluogo anche alla presenza di un proprio consulente tecnico”;
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• Qualora il teste sig.ra fosse ammessa a testimoniare sulle due Testimone_1 capitolazioni di parte attrice (n. 1 e n. 2), la presente difesa chiede che risponda a controprova alla seguente capitolazione:
b) “vero che il giorno 22 giugno 2019 lei ha visionato personalmente l'immobile sito in OL alla Via Parini n. 9, alla presenza del sig. Controparte_1 CP_2
e del sig. ”. SULLA MEMORIA N. 2) DELLA TERZA
[...] Testimone_2
CHIAMATA.
Sulla CTU.
Qualora ammessa la CTU, i convenuti chiedono di essere autorizzati a nominare propri consulenti sino all'inizio delle operazioni peritali.
Sulla prova testimoniale e interrogatorio formale.
I convenuti eccepiscono che le capitolazioni della terza chiamata siano inammissibili per i seguenti motivi:
• il Cap.
1. inammissibile in quanto documentale;
• il Cap.
2. inammissibile in quanto eccessivamente generico;
• il Cap.
3. inammissibile in quanto valutativo;
• il Cap.
4. inammissibile in quanto generico, non si comprende quali siano “tutte le contestazioni”;
• il Cap.
5. inammissibile in quanto inconferente;
• il Cap.
6. inammissibile in quanto valutativo.
Sui testi indicati.
Relativamente al sig. si riporta che lo stesso mai era presente ai fatti Parte_5 indicati nelle capitolazioni della terza chiamata, pertanto potrebbe essere solo un teste de relato per averli appresi direttamente dalla terza chiamata, di cui però è il marito/convivente, pertanto deve essere ritenuto incapace ex art. 246 c.p.c., poiché soggetto interessato all'esito del presente giudizio, dunque si chiede che non venga ammesso a testimonio.
Relativamente ai testi sig. e sig. si osserva che siano Testimone_10 Testimone_11 anch'essi testi de relato per non essere mai stati presenti ai fatti di cui alle capitolazioni,
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dunque possono averli appresi direttamente dalla terza chiamata o dal di lei marito/compagno.
A prova contraria.
• La difesa nella non creduta ipotesi di ammissione delle capitolazioni della terza chiamata e dei testi indicati, chiede che vengano svolte le seguenti capitolazioni a controprova a tutti i testi della terza chiamata ammessi, oltre che ad interrogatorio formale della sig.ra : CP_3
c) “vero che la sig.ra era informata del fatto che i proprietari e CP_3 CP_1
avrebbero potuto ottenere il Superbonus 110%, per svolgere i necessari CP_2 interventi di adeguamento ed efficientamento energetico dell'immobile sito in OL (Mi) alla Via Parini n.9”; d) “vero che la sig.ra , in caso di compravendita CP_3 dell'immobile sito in OL (Mi) alla Via Parini n.9, era a conoscenza che lei si sarebbe dovuta sostituire ai sig.ri e nei diritti derivanti dal Superbonus CP_1 CP_2
110%”;
e) “vero che la sig.ra era informata del fatto che il box andava parzialmente CP_3 adeguato, per essere stato realizzato fuori misura dai precedenti proprietari”.
Per l'Appellata e Appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale
• RIGETTARE tutte le domande avverse;
• Con appello incidentale RIFORMARE la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità delle domande proposte dalla NO in primo CP_3 grado. In riforma si chiede di:
➢ Accertato quanto riferito, descritto e documentato in atti circa il comportamento illecito dei IGi e (omissione di informazioni CP_1 CP_2 sull'esistenza dell'odierno contenzioso e sui vizi dell'immobile per cui è causa), CONDANNARE gli stessi a tenere la NO manlevata da qualsivoglia CP_3 domanda/pretesa (anche in forza degli effetti ex art. 111, quarto comma c.p.c.) avanzata dalla NO nella presente vicenda giudiziale e che verrà Pt_1 eventualmente accolta;
➢ In ogni caso, accertata l'esistenza dei vizi al tetto contestati dalla NO , Pt_1
DICHIARARE la responsabilità dei IGi e (venditori) CP_1 CP_2
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nei confronti della NO (acquirente) ex artt. 1490 e 1494 c.c. e, per CP_3
l'effetto CONDANNARE gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi all'esponente, con riguardo in primis ai costi da sostenere per il rifacimento e/o ripristino del tetto, come quantificati dal CTU ridotti alla metà (€ 12.871,52 oltre IVA) o che verràdeterminato dal Giudice;
➢ In ogni caso, accertata l'obbligazione assunta dai IGi e CP_1 CP_2 circa il rifacimento integrale della copertura dello stabile prima della compravendita stipulata con la NO (come dedotto in atti), CP_3
CONDANNARE gli stessi convenuti, in solido tra loro e in favore dell'esponente, alla refusione di tutti i costi da sostenere per le predette opere;
➢ ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità dei IGi e CP_1
(venditori) nei confronti della NO (acquirente) ex artt. 1480, CP_2 CP_3
1489, 1483 e 1484, 1490 c.c. e, per l'effetto, CONDANNARE gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi, in quanto riferiti all'immobile box compravenduto, il tutto come quantificati dal CTU ridotto alla metà (€ 10.720,28, oltre IVA) o che verrà determinato dal Giudice;
➢ In ogni caso ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei IGi e (venditori) nei confronti CP_1 CP_12 della NO (acquirente), per aver omesso, sia in fase di trattativa che in CP_3 fase di rogito, di fornire all'acquirente tutte le corrette informazioni che riguardano l'immobile oggetto della compravendita compresa l'odierna vertenza e, per l'effetto CONDANNARLI, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi all'esponente sia in relazione al tetto, sia in relazione al box, sia in relazione alla chiamata nell'odierna causa, nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia.
In via istruttoria
• Senza alcuna intenzione di invertire la ripartizione dell'onere di prova sancito dall'art. 2697 c.c., se ritenuto dalla Corte, si chiede di essere ammessi alla prova orale per interrogatorio formale di parte attrice e dei convenuti e per testimoni con i seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, in data 15 novembre 2021, la NO acquistò dai IGi CP_3
e l'appartamento al piano terra dello stabile sito in OL, Via CP_1 CP_2
Parini n. 9, e parte venditrice garantì espressamente l'assenza di qualsivoglia vizio dei beni compravenduti: “…articolo quinto … garantisce inoltre parte venditrice: che quanto venduto è immune da vizi che lo rendano inidoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore …” (doc. 1);
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2. Vero che sin dall'inizio delle trattative, intercorse tra il mese di giugno2021 e l'atto di compravendita del 15 novembre 2021, i IGi e omisero di CP_1 CP_2 fornire all'esponente informazioni circa i vizi manutentivi e circa le infiltrazioni a carico della copertura del tetto, informazioni a loro ben note anche alla luce delle contestazioni della vicina condomina;
Parte_6
3. Vero che sin dall'inizio delle trattative, intercorse tra il mese di giugno 2021 e l'atto di compravendita del 15 novembre 2021, i IGi e omisero di CP_1 CP_2 fornire all'esponente informazioni circa l'abuso edilizio del box compravenduto nonché circa l'espressa comunicazione con cui il Comune di OL (doc. 4B fascicolo convenuti) sanciva l'impossibilità di sanare la difformità;
4. Vero che sin dall'inizio delle trattative, intercorse tra il mese di giugno 2021 e l'atto di compravendita del 15 novembre 2021, i IGi e omisero di CP_1 CP_2 fornire all'esponente informazioni circa tutte le contestazioni che, a far data dal 2019, erano state avanzate dalla vicina MI , in quanto riferite alle Pt_6 Pt_1 problematiche insorte a carico delle parti comuni dell'edificio, nonché circa la pendenza dell'odierna causa;
5. Vero che solo con comunicazione del 25 novembre 2021 (si rammostra doc. 2), la NO , proprietaria dell'appartamento al primo piano del medesimo stabile, Pt_1 rendeva edotta la NO della pendenza del contenzioso giudiziario de quo CP_3 avente a oggetto un asserito ammaloramento del tetto comune e la necessità del suo rifacimento;
6. Vero che la NO ebbe conoscenza dell'abuso edilizio del box acquistato e CP_3 della comunicazione del Comune di OL (doc. 4B fascicolo convenuti) circa l'impossibilità di sanare la difformità, solo a seguito della chiamata in causa e dell'esame degli atti e dei documenti avversati prodotti.
Si indicano a testimoni: a) il IG residente in [...]
Monte RO n. 51; b) il IG , residente in [...]
51; c) la NO residente in [...]. Testimone_11
In ogni caso
• Con condanna delle controparti all'integrale refusione delle spese di liteprocessuali e tecniche di primo e secondo grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I fatti oggetto di causa sono così riassunti nella sentenza oggetto di gravame:
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“Il presente procedimento è stato introdotto da con atto di citazione, Parte_1 regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio i coniugi
[...]
e , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 Controparte_2
“Voglia l'Ill. mo Giudice Unico del Tribunale, nel merito, accertato che il tetto comune dell'edificio sito in OL Via Parini 9 è vetusto ed è necessario un tempestivo intervento di rifacimento, previa autorizzazione dell'attrice ad appaltare il rifacimento del tetto alla ditta come da preventivo in atti, condannare il signor e la CP_4 CP_1 RA , in via solidale tra loro, a pagare direttamente alla ditta CP_2 CP_10
o ad altra individuata in corso di causa, ovvero a rifondere la rag. Parte_1
l'importo pari al 50% dei complessivi costi sostenuti per il rifacimento del tetto, nei tempi che la ditta appaltatrice riterrà, oltre il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dei convenuti nella misura che verrà accertata in corso di causa, con il favore delle spese e competenze legali. Ammettersi prove per interpello e testi con riserva di formulare i capitoli nei termini di cui alla seconda memoria ex art, 183 VI comma C.p.c.; in caso di contestazione circa lo stato del tetto, disporsi CTU volta a stabilire la necessità di esecuzione delle opere”.
Si costituivano regolarmente in giudizio i convenuti contestando le deduzioni di parte attrice sia in fatto che in diritto, chiedendo:“: In Via preliminare (eccezioni rilevabili d'ufficio): - Ritenere la presente azione improcedibile non avendo radicato in via propedeutica l'azione di mediazione come previsto ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs n. 28/2010, trattandosi di materia condominiale, per tale ragione si insiste affinché il Giudicante emetta i provvedimenti conseguenti - Ritenere ai sensi dell'art. 102 c.p.c. il sig.
comproprietario con l'attrice dell'immobile sito in OL (Mi) alla Parte_7
Via G. Parini n. 9 piano primo, litisconsorzio necessario (coniugi separati/divorziati), per l'effetto provvedere con ordinanza, all'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. medesimo, fissando all'uopo termine all'attrice per eseguire la Parte_7 citazione anche nei di lui confronti;
- Ritenere la nullità dell'atto di citazione per vizi dell'editio actionis, conseguentemente si chiede al Giudicante di fissare un termine all'attrice al fine di integrare la propria domanda, con ulteriore termine per i convenuti al fine di poter correttamente difendersi. In Via principale: - Respingere ogni domanda ed istanza avanzata da parte attrice nei confronti dei convenuti e Controparte_1
, per qualunque titolo o ragione, poiché non provata in fatto e non Controparte_2 supportata in diritto;
- Conseguentemente respingere ogni richiesta di risarcimento economico o di rimborso somme avanzata da parte attrice nei confronti dei convenuti e , poiché non dovuto, non eseguito o Controparte_1 Controparte_2 comunque non provato. In Via istruttoria: Con riserva di indicare, precisare, modificare ed integrare difese, domande ed eccezioni e conclusioni, nonché spiegare gli ulteriori mezzi di prova e le produzioni, di cui i termini ex art. 183 VI co c.p.c., i convenuti pagina 25 di 39 n. r.g. 105/2025
richiedono sin d'ora la concessione. Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse di non dover far integrare il contraddittorio e nemmeno di far integrare la domanda attorea, la presente difesa preannuncia la richiesta di CTU sui luoghi. In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari oltre accessori di legge del presente giudizio”.
All'udienza di prima comparizione del 14.7.2021, dopo che le parti rappresentavano che pendeva il procedimento di mediazione, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti al 1.12.2021. All'udienza del 1.12.2021 stante l'esito negativo della mediazione il procuratore di parte attrice dava atto che nelle more i convenuti avevano venduto il proprio immobile e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la nuova proprietaria, . Il procuratore di parte convenuta chiedeva l'estromissione dei CP_3 sig. e . Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa di , rinviando la causa per CP_3
l'incombente all'udienza del 11.4.2022. Si costituiva così in giudizio CP_3 depositando comparsa di risposta con contestuali domande riconvenzionali con la quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: In preliminare Ci si OPPONE alla richiesta di estromissione dal presente giudizio avanzata dai convenuti IGi e CP_1
. In via principale Accertato quanto riferito, descritto e documentato nel CP_2 presente atto, CONDANNARE i IGi e a tenere la NO CP_1 CP_2
manlevata da qualsivoglia domanda/pretesa (anche in forza degli effetti ex art. CP_3
111, quarto comma c.p.c.) avanzata dalla NO nella presente vicenda Pt_1 giudiziale. In ogni caso, accertata l'esistenza dei vizi al tetto contestati dalla NO
, DICHIARARE la responsabilità dei IGi e Pt_1 CP_1 CP_12
(venditori) nei confronti della NO (acquirente) ex artt. 1490 e 1494 c.c. e, per CP_3
l'effetto, CONDANNARE gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi, con riguardo in primis ai costi da sostenere per il rifacimento del tetto, da quantificare in corso di causa;
In ogni caso, accertata l'obbligazione assunta dai IGi e circa il rifacimento integrale della copertura dello stabile CP_1 CP_2 prima della compravendita avvenuta con la NO (come dedotto in atti), CP_3
CONDANNARE gli stessi convenuti in solido tra loro e in favore dell'esponente, alla refusione di tutti i costi da sostenere per le predette opere, il tutto da quantificare in corso di causa;
ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità dei IGi e CP_1
(venditori) nei confronti della NO (acquirente) ex artt. 1480, 1489, CP_12 CP_3
1483 e 1484 c.c. e, per l'effetto, CONDANNARE gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi, in quanto riferiti all'immobile box compravenduto, il tutto come descritto in atti e da quantificare in corso di causa;
ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei pagina 26 di 39 n. r.g. 105/2025
IGi e (venditori) nei confronti della NO CP_1 CP_12 CP_3
(acquirente), per aver omesso, sia in fase di trattativa che in fase di rogito, di fornire all'acquirente tutte le corrette informazioni che riguardano l'immobile oggetto della compravendita e, per l'effetto CONDANNARLI, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi all'esponente sia in relazione al tetto, sia in relazione al box, sia in relazione alla chiamata nell'odierna causa, il tutto come descritto in atti, danni da quantificare, salva miglior determinazione in corso di causa, in € 25.000,00.In via istruttoria Senza alcuna intenzione di invertire la ripartizione dell'onere di prova sancito dall'art. 2697 c.c., si chiede di essere ammessi alla prova orale per interrogatorio formale e per testimoni con i capitoli di prova da articolare sulle circostanze di fatto dedotte in parte narrativa, eliminati giudizi, valutazioni, suggestioni, riservandosi di indicare i relativi testi. Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare mezzi di prova, produrre altri documenti e indicare testi anche alla luce delle avverse deduzioni, nonché in base alla Legge e al Giudice. In ogni caso Con vittoria di diritti, spese e onorari di causa”.
All'udienza del 11.4.2022 le parti chiedevano la concessione dei termini per deposito di memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. ma il Giudice disponeva che venisse introdotta la procedura di mediazione tra tutte le parti in giudizio, rinviando la causa per la valutazione sull'esito della mediazione all'udienza del 9.9.2022.
Stante l'esito negativo della mediazione all'udienza del 9.9.2022, il giudice concedeva i richiesti termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.; in esito al deposito delle memorie, all'udienza del 22.12.2022 il Giudice, dopo aver ammesso la richiesta CTU, nominava per l'incombente l'ingegnere , rinviando la causa per il giuramento e per la Persona_3 formulazione del quesito all'udienza del 2.2.2023.
All'udienza del 2.2.2023 il Tribunale conferiva l'incarico al nominato CTU, formulando il seguente quesito “avvalendosi delle facoltà di cui all'art.194 c.p.c., esaminati gli atti ed i documenti di causa, tenuto conto delle deduzioni ed eccezioni rese dalle parti in atti di causa, della documentazione depositata in atti, esperita ogni eventuale ulteriore indagine descriva lo stato e le condizioni del tetto dello stabile, dica se lo stesso abbia bisogno di lavori urgenti e nel caso indici quali lavori debbano essere eseguiti ed i relativi costi, verifichi la congruità del preventivo in atti della tenuto conto dell'aumento CP_4 dei costi nelle more avvenuto esperisca ogni eventuale indagine per accertare l'abuso edilizio riferito al box ,gli interventi ed i costi per porre rimedio alla eventuale violazione urbanistica”.
In esito al deposito dell'elaborato peritale, con ordinanza del 16.10.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.10.2023, il Tribunale, ritenuti superflui ai fini della decisione gli altri mezzi istruttori dedotti dalle parti e ritenuta la causa matura per la pagina 27 di 39 n. r.g. 105/2025
decisione, rinviava la stessa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.5.2024 ove le parti precisavano le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente, che qui si ritrascrivono ad eccezione delle istanze istruttorie:
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale, in via preliminare rigettare la domanda di improcedibilità formulata dai convenuti signor e CP_1
in quanto la mediazione è stata esperita;
rigettare la domanda di integrazione CP_2 del contraddittorio nei confronti del signor in quanto infondata in Parte_7 fatto ed in diritto;
rigettare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per asseriti vizi dell'editio actionis in quanto infondata in fatto ed in diritto;
nel merito, accertato che il tetto comune dell'edificio sito in OL Via Parini 9 è vetusto ed è necessario un tempestivo intervento di rifacimento come ritenuto dal CTU, previa autorizzazione dell'attrice ad appaltare il rifacimento del tetto alla ditta Controparte_4 condannare il signor e la RA , in via solidale tra loro, a CP_1 CP_2 pagare direttamente alla ditta o altra individuata in corso di causa, ovvero CP_4
a rifondere la rag. l'importo pari al 50% della somma di € 25.743,04, Parte_1 oltre IVA e oneri di legge, o quella minore o maggiore somma che risulterà di giustizia, e complessivi costi sostenuti e/o sostenendi per il rifacimento del tetto, nei tempi che la ditta appaltatrice riterrà, oltre il risarcimento dei danni quantificati anche in via equitativa derivanti dall'inadempimento dei convenuti nella misura che verrà accertata in corso di causa;
rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare i convenuti e alla rifusione delle spese e CP_1 CP_2 competenze legali, nonché alla rifusione dell'importo complessivo di € 2.114,67, anticipatamente ed in via provvisoria corrisposto dalla RA al CTU ing. Pt_1
, come da ordinanza del 9 ottobre 2023, a titolo di onorario della CTU, come Per_1 risulta dalla fattura n. 38/2023 del 24 febbraio 2023 e dalla fattura n. 172/2023 del 19 ottobre 2023; in ogni caso condannare parte convenuta – signori e CP_1
- anche ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tenuto conto della loro di fatto mancata CP_2 disponibilità al procedimento di mediazione, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”;
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così giudicare:
In Via preliminare (eccezioni rilevabili d'ufficio): - Ritenere la presente azione improcedibile non avendo radicato in via propedeutica l'azione di mediazione come previsto ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs n. 28/2010, trattandosi di materia condominiale, per tale ragione si insiste affinché il Giudicante emetta i provvedimenti conseguenti (eccezione superata, avendo radicato nelle more del presente giudizio il pagina 28 di 39 n. r.g. 105/2025
procedimento di mediazione obbligatoria); - Ritenere ai sensi dell'art. 102 c.p.c. il sig.
comproprietario con l'attrice dell'immobile sito in OL (Mi) alla Parte_7
Via G. Parini n. 9 piano primo, litisconsorzio necessario (coniugi separati/divorziati), per l'effetto provvedere con ordinanza, all'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. medesimo, fissando all'uopo termine all'attrice per eseguire la Parte_7 citazione anche nei di lui confronti (eccezione superata, avendo il sig. ceduto Parte_7 la propria quota dell'immobile a parte attrice); - Ritenere la nullità dell'atto di citazione per vizi dell'editio actionis, conseguentemente si chiede al Giudicante di fissare un termine all'attrice al fine di integrare la propria domanda, con ulteriore termine per i convenuti al fine di poter correttamente difendersi. In Via principale: - Respingere ogni domanda, richiesta ed istanza avanzata da parte attrice e/o dalla terza chiamata nei confronti dei convenuti e , per qualunque titolo o ragione, Controparte_1 Controparte_2 poiché non provata in fatto e non supportata in diritto;
- Conseguentemente respingere ogni richiesta di risarcimento o di rimborso somme avanzata da parte attrice e/o dalla terza chiamata nei confronti dei convenuti e , Controparte_1 Controparte_2 poiché inammissibile, non dovuto, non eseguito o comunque non provato.
In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti, onorari oltre accessori di legge del presente giudizio, rimborso spese già versate per la CTU;
- con condanna di parte attrice e/o della terza chiamata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni, quantificati eventualmente anche in via equitativa dal Giudice”.
Per la terza chiamata in causa: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così giudicare: In preliminare • RIGETTARE la richiesta di estromissione dal presente giudizio avanzata dai convenuti IGi e . In via principale • CP_1 CP_2
Accertato quanto riferito, descritto e documentato in atti circa il comportamento illecito dei IGi e (omissione di informazioni sull'esistenza CP_1 CP_2 dell'odierno contenzioso e sui vizi dell'immobile per cui è causa), CONDANNARE i IGi e a tenere la NO manlevata da qualsivoglia CP_1 CP_2 CP_3 domanda/pretesa (anche in forza degli effetti ex art. 111, quarto comma c.p.c.) avanzata dalla NO nella presente vicenda giudiziale e che verrà eventualmente accolta. Pt_1
• In ogni caso, accertata l'esistenza dei vizi al tetto contestati dalla NO , Pt_1
DICHIARARE la responsabilità dei IGi e (venditori) nei CP_1 CP_12 confronti della NO (acquirente) ex artt. 1490 e 1494 c.c. e, per l'effetto, CP_3
CONDANNARE gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi all'esponente, con riguardo in primis ai costi da sostenere per il rifacimento e/o ripristino del tetto, come quantificati dal CTU (€ 25.743,04 oltre IVA) o che verrà determinato dal Giudice;
• In ogni caso, accertata l'obbligazione assunta dai IGi e CP_1
circa il rifacimento integrale della copertura dello stabile prima della CP_2
pagina 29 di 39 n. r.g. 105/2025
compravendita avvenuta con la NO (come dedotto in atti), CONDANNARE gli CP_3 stessi convenuti in solido tra loro e in favore dell'esponente, alla refusione di tutti i costi da sostenere per le predette opere;
• ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità dei IGi e (venditori) nei confronti della NO CP_1 CP_12 CP_3
(acquirente) ex artt. 1480, 1489, 1483 e 1484, 1490 c.c. e, per l'effetto, CONDANNARE gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi, in quanto riferiti all'immobile box compravenduto, il tutto come quantificati dal CTU (€ 21.440,57 oltre IVA) o che verrà determinato dal Giudice;
• In ogni caso ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei IGi e CP_1 CP_12
(venditori) nei confronti della NO (acquirente), per aver omesso, sia in fase di CP_3 trattativa che in fase di rogito, di fornire all'acquirente tutte le corrette informazioni che riguardano l'immobile oggetto della compravendita e, per l'effetto CONDANNARLI, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati e arrecandi all'esponente sia in relazione al tetto, sia in relazione al box, sia in relazione alla chiamata nell'odierna causa, che si stima in € 60.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia”.
Il giudice rinviava la causa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 27.9.2024 le parti si riportavano ai propri atti e il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.”.
Con sentenza n. 10571/2024 pubblicata il 6.12.2024, il Tribunale di Milano, ritenute
“inammissibili le domande svolte dalla ”, essendo quest'ultima intervenuta ex art. CP_3
111 co. c.p.c. come successore a titolo particolare dei IGi e e CP_2 CP_1 trovandosi quindi in una posizione processuale che non le consentiva di “proporre domande nuove, salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire”, ha respinto la domanda attorea, con la motivazione di doversi escludere “che il CP_13 possa agire in giudizio mediante azione ordinaria al fine di sentir condannare la controparte ad eseguire ovvero a contribuire all'esecuzione di lavori che assume urgenti, sotto forma di condanna ad un facere” ed ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese sia in favore dei convenuti che in favore della terza intervenuta.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello, deducendo (così Parte_1 testualmente le rubriche):
1. “Errata ricostruzione dei fatti”;
2. “Violazione di legge: errata applicazione dell'art. 1134 c.c.”;
3. “Errore sulle risultanze della CTU e mancata motivazione circa la diversa valutazione del giudice”;
4. “Errata indicazione di spesa autonomamente sostenuta”; pagina 30 di 39 n. r.g. 105/2025
5. “Errore nella qualificazione della domanda”;
6. “Errore sulla disamina della domanda e delle risultanze della CTU e conseguente errore sulla condanna di parte attrice alle spese di lite”.
Sviluppando tali motivi, ha rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si sono costituiti e ed hanno insistito per il Controparte_2 Controparte_1 rigetto del gravame in quanto infondato.
Si è altresì costituita , dichiarando di rimettersi al giudizio della Corte “sui CP_3 motivi di impugnazione della NO ” e proponendo appello incidentale per la Pt_1 ritenuta erroneità della sentenza nella parte in cui “sono stata ritenute inammissibili tutte le domande da lei promosse”, che ha quindi reiterato, chiedendone l'accoglimento in sede di gravame.
Alla prima udienza del 20.5.2025, il Consigliere Istruttore, dopo aver invano tentato la conciliazione della lite in presenza delle parti personalmente, ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 2.12.2025, con contestuale assegnazione dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
Con il primo motivo di appello, deduce l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto che la domanda svolta nei confronti dei IGi e fosse esclusivamente diretta ad ottenere CP_2 CP_1
l'autorizzazione in via coattiva “all'esecuzione delle opere necessarie di rifacimento del
[tetto] e la relativa ripartizione delle spese nella quota del 50% per unità immobiliare”, facendo riferimento all'ipotesi “in cui un condomino anticipa spese urgenti e ne richiede giudizialmente il rimborso”, mentre era stato chiesto sia che fosse accertata “la necessità del rifacimento del tetto”, sia la condanna degli appellati a rifondere in proprio favore “il 50% delle spese anticipate”, in modo da “ottenere, per economia processuale, una sentenza di accertamento circa l'urgenza delle opere da eseguire e la condanna al rimborso, ex art. 1134 c.c., delle spese che … avrebbe anticipato per le opere urgenti”.
Con il secondo motivo, l'appellante denuncia un vizio consistito in violazione di legge per errata applicazione dell'art. 1134 c.c., non avendo ella anticipato alcuna spesa e non avendo quindi agito per il rimborso delle spese urgenti sostenute, ma essendosi rivolta al Tribunale, affinché quest'ultimo “accertasse l'urgenza di eseguire le opere di rifacimento del tetto – circostanza confermata dalla consulenza espletata nel corso del giudizio di pagina 31 di 39 n. r.g. 105/2025
primo grado – e quindi condannasse parte convenuta al pagamento diretto alla ditta esecutrice ovvero a rifondere [in proprio favore] l'importo pari al 50% dei complessivi costi sostenuti e/o sostenendi per il rifacimento del tetto”.
Con il terzo mezzo, la NO lamenta poi che il Tribunale, dopo avere disposto Pt_1 una CTU per accertare quali fossero le condizioni del tetto della palazzina condominiale e se vi fosse necessità di interventi urgenti (con richiesta indicazione, in caso positivo, dei lavori da eseguire e della congruità del preventivo prodotto dall'), si sarebbe immotivatamente discostato dalla consulenza tecnica, ponendo a base della decisione gravata il riferimento al disposto dell'art. 1134 c.c., quando la domanda era rivolta al solo
“accertamento dello stato grave in cui si trovava la copertura dello stabile” e, in caso di positiva verifica, quale risultata all'esito della CTU, ad ottenere l'autorizzazione ad anticipare la spesa necessaria per l'esecuzione delle opere e quindi a conseguire il relativo rimborso.
Con il quarto motivo, oggetto di denuncia è il reiterato richiamo in sentenza all'art. 1134 c.c., essendo tale nome relativa a “fattispecie ben differente rispetto a quella rappresentata dall'attrice appellante che non ha in alcun modo sostenuto autonomamente le spese per il rifacimento del tetto, ma anzi si è rivolta al giudice al fine di sentir accertare l'urgenza delle spese da affrontare e l'autorizzazione al rimborso”.
Con il quinto motivo, ulteriormente si censura l'affermazione del Tribunale, secondo cui la NO , “a fronte dell'allegata necessità ed urgenza di eseguire lavori di Pt_1 sistemazione dello stabile e del correlato rifiuto di partecipare alle spese da parte dell'altro comproprietario, avrebbe potuto da un lato eseguire i lavori ritenuti urgenti e successivamente agire in giudizio onde ottenere la condanna della controparte alla restituzione della quota di spettanza o, dall'altro, instaurare il procedimento camerale ex art. 1105 comma 4 c.c.”: al riguardo, l'appellante afferma di non avere chiesto “una condanna dei signori e ad un facere”, ma di avere “concluso con CP_2 CP_1 la richiesta di accertamento circa la necessità di eseguire le opere ed in caso positivo, anticipata la spesa, di ottenere il rimborso da questi ultimi”, risultando anche sotto tale profilo del tutto fuorviante il richiamo all'art. 1134 c.c. cit.
Il sesto motivo di gravame riguarda infine il regolamento delle spese di lire, poste dal Tribunale integralmente a proprio carico “senza considerare il comportamento processuale delle parti convenute e l'adesione alla posizione della RA da parte della terza Pt_1 chiamata e la sua domanda riconvenzionale spiegata nei confronti dei CP_3 convenuti e non dell'attrice”.
I primi cinque mezzi di impugnazione, suscettibili di trattazione unitaria per ragioni di stretta connessione, sono infondati. pagina 32 di 39 n. r.g. 105/2025
Con essi, censura in buona sostanza la decisione del Tribunale, sul rilievo Parte_1 che quest'ultimo avrebbe erroneamente interpretato la propria domanda riconducendola all'ambito di previsione dell'art. 1134 c.c., norma tuttavia affatto inconferente, in quanto il petitum doveva individuarsi esclusivamente nelle richiesta di accertamento del proprio diritto a provvedere, in qualità di MI, alla riparazione del tetto della palazzina comprendente due unità immobiliari, costituenti condominio minimo, la prima (collocata al primo piano) di sua proprietà e la seconda, al piano terreno, già di proprietà dei signori e trasferita in pendenza del giudizio di primo grado alla RA CP_2 CP_1
. CP_3
L'assunto non è condivisibile.
Le conclusioni formulate dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado risultano in realtà finalizzate non solo accertamento del diritto della NO a provvedere ai Pt_1 lavori di rifacimento del manto di copertura dello stabile condominiale, con appalto delle opere “alla ditta come da preventivo in atti”, ma anche alla condanna dei CP_4 signori e , “in via solidale tra loro, a pagare direttamente alla CP_1 CP_2 ditta o ad altra individuata in corso di causa, ovvero a rifondere la rag. CP_4
l'importo pari al 50% dei complessivi costi sostenuti per il rifacimento Parte_1 del tetto, nei tempi che la ditta appaltatrice riterrà, oltre il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dei convenuti nella misura che verrà accertata in corso di causa”.
Fatta questa precisazione, è vero che l'art. 1134 c.c. non trova applicazione nel caso in esame, ma è altrettanto evidente che il Giudice di prime cure non ha operato alcuna qualificazione della domanda con riferimento alla fattispecie regolata da tale norma, essendosi limitato a puntualizzare che, ove il rifacimento del tetto fosse stato effettivamente urgente, al punto da risultare indispensabile per evitare un danno imminente e grave alle parti comuni o alle singole unità immobiliari, avrebbe potuto la MI NO farsene carico e anticipare le spese, con diritto al relativo rimborso pro Pt_1 quota da parte dei proprietari dell'unità immobiliare sottostante.
Esclusa la ricorrenza di tale situazione nel caso in esame, correttamente il Tribunale ha quindi puntualizzato che lo strumento processuale utilmente esperibile, salvo la ricorrenza dei presupposti per un eventuale ricorso ai procedimenti cautelari di cui all'art. 700 e ss. c.p.c., avrebbe dovuto essere quello regolato dall'art. 1105 c.c., certamente applicabile anche nel caso – qui ricorrente – di condominio minimo.
Si rammenta, al riguardo, che secondo le Sezioni Unite della Cassazione, la disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in ipotesi di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con pagina 33 di 39 n. r.g. 105/2025
riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, quanto, a fortiori, con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni (Cass. Sez. U, n. 2046 del 31/01/2006; v. anche Cass., Ordinanza n. 5288 del 03/04/2012).
Più recentemente, con riferimento ad ipotesi di mancanza di accordo tra le parti, si è anche ritenuto che, nel caso di condominio minimo, non trovano applicazione le norme sul funzionamento dell'assemblea condominiale, ma quelle relative all'amministrazione di beni oggetto di comunione in generale (Cass., n. 7457 del 14/04/2015).
Da tali principi discende che nel condominio cd. minimo (formato, come detto, da due partecipanti con diritti di comproprietà sui beni comuni nella stessa proporzione), le regole codicistiche sul funzionamento dell'assemblea si applicano allorché l'assemblea si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i condomini e deliberi validamente con decisione unanime.
Nella diversa ipotesi in cui non si raggiunga invece l'unanimità e non si decida, in quanto la maggioranza si trovi nell'impossibilità di formarsi concretamente, diventa necessario ricorrere all'Autorità giudiziaria, ai sensi del collegato disposto degli artt. 1105 e 1139 c.c. cit.
Nel caso in esame, non risulta neppure allegato che si sia tentato di costituire l'assemblea, ma è comunque evidente che sia risultato impossibile pervenire ad una decisione unanime sul rifacimento del tetto, ancorché giustificata dagli odierni appellati non con una propria volontà contraria, ma per la necessità di provvedere in via prioritaria al risanamento di un abuso relativo al box, così da poter accedere al c.d. con cessione del CP_14 credito.
Nella descritta situazione di stallo, non v'è dubbio che la soluzione praticabile per la NO fosse quella di ricorrere al procedimento camerale previsto dall'art. 1105 Pt_1
c.c., investendo l'Autorità giudiziaria dell'adozione degli opportuni provvedimenti del caso, non esclusa la nomina di un amministratore, eventualmente ad acta.
I comproprietari, infatti, possono ricorrere all'intervento sostitutivo dell'Autorità giudiziaria nell'interesse della res, ai sensi dell'art. 1105, comma 4, c.c., se intendono evitare il pregiudizio che possa derivare alla cosa comune in presenza di una paralisi gestionale legata al fatto che non si prendano i provvedimenti necessari per l'amministrazione della stessa, o non si formi una maggioranza, o la deliberazione adottata non venga eseguita.
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In ogni caso, la previsione, ad opera del menzionato art. 1105, comma 4 cod. civ., dello specifico rimedio del ricorso all'Autorità giudiziaria perché adotti gli opportuni provvedimenti è limitata alla sede della volontaria giurisdizione (ivi compresi gli atti di conservazione), e preclude, dunque, al singolo partecipante alla comunione di rivolgersi al Giudice in sede contenziosa per ottenere provvedimenti di utilizzo della res, ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti (Cass., n. 18038 del 28/08/2020; Cass., n. 11802 del 18/06/2020; Cass., n. 8876 del 08/09/1998; Cass. Sez. U, 19/07/1982, n. 4213).
Correttamente dunque il Tribunale, in applicazione di tali principi, e senza manifestamente equivocare sulla domanda proposta, ha omesso l'adozione dei provvedimenti richiesti dall'odierna appellante, che avrebbero dovuto essere semmai adottati in sede di volontaria giurisdizione e non di contenzioso, trattandosi di superare la situazione di blocco determinata dall'inerzia dei condomini per garantire la manutenzione dello stabile comune e non di risolvere dispute su diritti soggettivi.
Alla luce di tali considerazioni l'appello va dunque respinto, con conseguente conferma in parte qua della decisione oggetto di gravame.
Riservando a tal punto l'esame del sesto motivo alla decisione sul regolamento delle spese di lite, e passando ad esaminare l'appello incidentale svolto da , deve in primo CP_3 luogo ritenersi che lo stesso sia ammissibile, in contrasto con quanto eccepito sul punto dagli appellati e i quali ne hanno viceversa Controparte_2 Controparte_1 sostenuto la tardività per intervenuto deposito dello stesso in data 30.4.2025, dopo ampia scadenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza, avvenuta il 13.12.2024, non essendo l'impugnazione incidentale tardiva ammissibile ove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto – come nella specie – per effetto della impugnazione principale.
Ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, con richiamo al disposto dell'art. 334 c.p.c., che l'impugnazione incidentale tardiva è ammessa anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nella norma citata e la ratio del sistema è quella di ritenere consentito alla parte parzialmente soccombente di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata (Cass. n. 1879 del 2018), garantendo, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse, nella ottica della pagina 35 di 39 n. r.g. 105/2025
cosiddetta parità delle armi e al fine di evitare un'inutile moltiplicazione dei giudizi (v. Cass., n. 1409/2020).
Nel caso in esame, risulta che l'odierna appellante incidentale è stata chiamata in causa da
, su autorizzazione del Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Parte_1 con reiterazione delle “domande di accertamento e di condanna proposte nei confronti dei IGi e ” e con richiesta “che gli effetti della emananda sentenza CP_1 CP_2 si producessero anche nei confronti della NO , quale successore a titolo CP_3 particolare degli originari convenuti ...”.
Trovandosi nella stessa posizione dei danti causa (sebbene non estromessi), e operando quindi nei suoi confronti gli effetti della decisione come se fosse stata parte del giudizio fin dall'inizio, analogamente ai IGi e è Controparte_2 Controparte_1 evidente che debba considerarsi destinataria al pari di questi ultimi CP_3 dell'appello principale e debba esserle perciò riconosciuta la possibilità di proporre appello incidentale senza limiti oggettivi, con riferimento a qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto a quello aggredito.
L'appello principale proposto da è infatti rivolto ad ottenere il Parte_1 pagamento, pro quota, di somma relativa al rifacimento del tetto condominiale, previo accertamento dell'urgenza dell'intervento, e non v'è dubbio che debba dunque riconoscersi ad la legittimazione a proporre appello incidentale tardivo per evitare di CP_3 subire le conseguenze economiche sfavorevoli suscettibili di derivare a suo carico dall'eventuale mutamento della decisione assunta al riguardo dal primo Giudice.
Ancorché ammissibile, l'appello incidentale deve essere tuttavia disatteso.
si duole del fatto che il Tribunale abbia considerato inammissibili le domande CP_3 contro i propri danti causa di “garanzia per i vizi del bene compravenduto ex art. 1490 c.c.”, per avere i IGi e “omesso del tutto di informare CP_2 CP_1
l'esponente circa l'importante vizio della copertura” e “circa il contenzioso in essere con la NO ”, oltre che “sull'abuso edilizio del box”. Reitera quindi la domanda di Pt_1 risarcimento dei danni relativi ai costi da sostenere – da un lato – “per il rifacimento e/o ripristino del tetto come quantificati dal CTU ridotti alla metà (€ 12.871,52 oltre IVA)” e – dall'altro – per il risanamento della situazione di abuso del box nell'importo quantificato dal CTU “ridotto alla metà (€ 10.720,28 oltre IVA)”.
Attesa tuttavia la posizione processuale della NO , vale il principio, evocato dal CP_3
Giudice di prime cure, secondo cui l'intervenuto ex art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, non può introdurre domande nuove estranee all'oggetto del giudizio.
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L'intervento ex art. 111 c.p.c. determina infatti un subentro nel medesimo rapporto sostanziale controverso, con la conseguenza che il successore a titolo particolare assume la posizione del suo dante causa e non può alterare il thema decidendum già delineato dalle parti originarie mediante l'introduzione di nuove pretese od eccezioni in grado di modificare il petitum o la causa petendi, dovendo essergli esclusivamente riconosciuto il diritto di compiere tutte le attività processuali utili alla tutela del diritto oggetto della successione, ma entro i limiti dell'originario giudizio, mentre le domande nuove non connesse andranno fatte inevitabilmente valere con l'introduzione di autonomo giudizio.
Tali principi sono stati chiariti dalla Suprema Corte in una recente pronuncia correttamente evocata dal Tribunale, e alla quale ritiene la Corte di dover dare continuità, a mente della quale “[i]l disposto dell'art. 111, commi 1 e 3, cod. proc. civ. - a norma del quale se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie ma il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo - fa sì che l'intervento del successore a titolo particolare possa liberamente avvenire nel corso del giudizio di primo grado e in sede di appello. Questi, nello spiegare intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, essendo succeduto nella titolarità del diritto in contestazione;
pertanto il suo intervento - che è regolato dall'art. 111 cod. proc. civ. e non dall'art. 105 cod. proc. civ. e dà luogo, una volta avvenuto, ad una fattispecie di litisconsorzio necessario -, non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente (Cass. 18767/2017) o autonomo, come vorrebbe l'odierno ricorrente. Questa coincidenza di posizione processuale assunta dal successore a titolo particolare e dal suo dante causa comporta che il primo non possa proporre domande nuove, salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una delle parti originarie (Cass. 10490/2001)” (Cass. n. 996/2021).
Su questa linea il Giudice di primo grado ha correttamente pronunciato, rilevando che CP_3
era subentrata nella posizione sostanziale e processuale di e
[...] Controparte_2
convenuti con domanda di autorizzazione all'esecuzione di opere Controparte_1 di conservazione di un bene condominiale, e dunque l'indagine non poteva estendersi all'apprezzamento di una domanda, affatto autonoma, di garanzia per i vizi di immobili compravenduti formulata dalla NO nei confronti dei suoi danti causa. CP_3
Per tali ragioni l'appello incidentale deve essere respinto.
Riguardo, dal ultimo, al regolamento delle spese di lite, è in parte fondato il sesto motivo dell'appello principale, con cui ha lamentato di essere stata condannata Parte_1 alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado sia nei confronti degli originari convenuti e che nei confronti dell'interveniente . CP_2 CP_1 CP_3
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Il fatto che quest'ultima non si sia opposta all'accoglimento delle domande proposte dalla NO innanzi al Tribunale ed abbia anche dichiarato di rimettersi al giudizio Pt_1 della Corte sui motivi di impugnazione dalla medesima proposti, induce ad escludere l'esistenza di un sostanziale contrasto di posizione tra attrice e terza intervenuta, tanto da doversi considerare inapplicabile nei loro rapporti il principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. e da doversi disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi tra le medesime parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Il rigetto, invece, della domanda proposta da e l'affermata Parte_1 inammissibilità delle domande proposte da nei confronti di CP_3 CP_2
e con conferma delle relative statuizioni in grado di
[...] Controparte_1 appello, comporta la condanna di tali parti alla solidale rifusione a favore degli appellati delle spese di primo grado (in parziale riforma sul punto della sentenza gravata), nonché delle spese di secondo grado, che si liquidano, rispettivamente, come da sentenza gravata e nota spese, siccome redatta in conformità al DM n. 147/2022, con la sola riduzione ai minimi dell'importo relativo alla fase di trattazione per il mancato svolgimento di attività istruttoria in appello.
Correttamente le spese di CTU sono state poste a carico dell'appellante, in considerazione dell'erronea scelta da parte di quest'ultima dello strumento processuale utile per sopperire all'inerzia dei condomini nella deliberazione di opere ritenute necessarie e indifferibili.
Va infine dato atto che a carico di , risultata totalmente soccombente nel CP_3 presente grado, grava, ex art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Non si ravvisano i presupposti per l'applicabilità nel caso in esame dell'art. 96 c.p.c., non sussistendo malafede o colpa grave delle appellanti, principale e incidentale, né essendo la condotta processuale delle stesse apprezzabile in termini di antigiuridicità per mancato rispetto dei canoni di lealtà e di probità processuale (art. 88 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_3
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2) in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da , e in Parte_1 conseguente parziale riforma della sentenza n. 10571/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 4/6 dicembre 2024, che nel resto conferma,
- condanna ed a rifondere solidalmente in favore di Parte_1 CP_3
e le spese del giudizio di primo grado, Controparte_2 Controparte_1 come liquidate dal Tribunale in complessivi € 3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA;
- dichiara le spese del giudizio di primo grado interamente compensate tra Pt_1
ed ;
[...] CP_3
3) condanna ed a rifondere solidalmente in favore di Parte_1 CP_3
e le spese del presente grado di Controparte_2 Controparte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 6.354,00 per compensi professionali (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.911,00 per la fase decisionale ed € 1.466,40 per aumento del 30% legato alla presenza di più parti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA;
4) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a CP_3 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 9 Dicembre 2025
Il Presidente
RI IA ED
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