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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/02/2024, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Maria Carla Daga Giudice relatore dott.ssa Antonella Belgeri Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8051/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: procedimento di separazione su domanda congiunta, promosso da:
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SCHIANO C.F._2
PAOLA, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso depositato in data 21/12/2023, e hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso il padre al rimarrà assegnata la casa coniugale, sita in
Trescore Balneario (BG), Via Dei Partigiani n.6/24, unitamente agli arredi, corredi ed ornamenti che la compongono;
3) La signora attualmente è ospitata dai propri genitori residenti in [...]Parte_2
1 di 5 di Sotto, Via Aminella n.3, ma ha già reperito una diversa abitazione, ove si trasferirà a breve;
[... 4) L'autovettura modello Fiat 500L, targata FD895LK, intestata alla società CP_1
resterà in uso alla signora mentre l'autovettura tipo Parte_3 Pt_2
Citroen C5, targata GP965CP, parimenti intestata alla società Parte_4
[...
rimarrà in uso al signor . Parte_1
5) Lo scooter tipo Suzuki BURGMAN, targato DA30347, di proprietà del signor Parte_1
resterà in uso esclusivo del medesimo, mentre lo scooter tipo YAMAHA BOOSTER,
[...]
targato X9SX9N, di proprietà della signora resterà in uso al figlio Parte_2
; Per_1
6) Il camper modello CI MIZAR, targato EG567VS, acquistato nell'anno 2019 con un contratto di prestito avente scadenza a marzo 2024 e ratei mensili di € 396,00 intestato al signor resterà in uso allo stesso;
Parte_1
7) Quanto alle visite con i figli, considerata la loro età adolescenziale, le parti concordano che la madre potrà vederli e tenerli con sé tutte le volte che vorrà, previo accordo con i medesimi e compatibilmente con i loro impegni. Attualmente, la madre li vede quotidianamente dall'uscita di scuola sino al termine della giornata di lavoro del marito. In ogni caso, la madre avrà facoltà di tenerli con sé a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera. Quanto alle vacanze estive, la madre trascorrerà con i figli un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con il signor entro e non oltre il Parte_1
31 maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie, la madre potrà trascorrere con i figli alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o quello di Capodanno. Quanto alle festività pasquali, la madre potrà tenere con sé i figli secondo gli accordi che di volta in volta prenderà con il signor e, in ogni caso, il giorno di Pasqua dovrà essere Parte_1
trascorso alternativamente con i genitori in modo che, se un anno i giovani trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre, l'anno successivo rimarranno con la madre. Parimenti in modo alternato, la madre potrà trascorrere con i figli le ulteriori festività infra-annuali;
8) Entrambi i genitori, economicamente indipendenti, provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario dei figli, salvo la previsione del contributo mensile di€ 300,00 che il signor verserà alla signora entro il giorno quindici di Parte_1 Parte_2
ogni mese a mezzo bonifico bancario a decorrere dal giorno in cui la signora si Pt_2
trasferirà nel nuovo appartamento e sino a quando EL avrà reperito una diversa occupazione lavorativa e/o comunque fino a che i figli non avranno raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica. Detto assegno verrà rivalutato annualmente secondo gli
2 di 5 indici , con inizio dal giorno e mese successivi alla data di comparizione dei coniugi Org_1
avanti il Presidente del Tribunale.
9) I coniugi concordano che le spese straordinarie per i figli saranno ripartite nella misura del
50% tra i genitori, come da protocollo adottato dal Tribunale di Bergamo che di seguito si riproduce:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal;
Organizzazione_2
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal;
Organizzazione_2
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
10) La signora si impegna a cedere ai figli e la propria quota Pt_2 Per_1 Per_2
societaria del 49% della società con sede in Trescore Parte_4
3 di 5 Balneario (BG), Via Dei Partigiani n.6/24;
11) I coniugi concordano di disinvestire entro la fine del mese di gennaio 2024, salvo diverso accordo, il fondo di investimento di cui sono contitolari del valore attuale di € Org_3
29803,76, dividendosi il ricavato in parti uguali;
12) L'assegno unico verrà diviso al 50% tra i coniugi;
13) I signori e dichiarano di aver così regolato ogni loro Parte_1 Parte_2
rapporto economico e patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente;
14) Le parti chiedono congiuntamente che l'adito Giudice Voglia, ai sensi dell'art. 10 della L.
n.898/70, disporre che a cura della Cancelleria sia data comunicazione all'Ufficiale dello
Stato Civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione del decreto di omologazione e le ulteriori incombenze.
Ebbene, la domanda di separazione personale è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dagli atti del procedimento che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 10/10/1998 a TRESCORE BALNEARIO, unione dalla quale sono nati i figli (nata a Per_3
Seriate, il 15.01.2001), (nato a [...], il [...]), (nata a [...], il Per_1 Per_2
25.03.2008), e che la convivenza è divenuta intollerabile.
Il Tribunale, pertanto, considerato che le condizioni di separazione, riportate nel ricorso e che si intendono qui integralmente trascritte, non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi all'interesse dei figli minori, ritiene di poterle porre a base della presente decisione, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, manifestamente superfluo (art. 337 octies c.c.), tenuto conto della congruità dei contenuti dell'accordo.
Il Tribunale, infine, prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti che trovano solo occasione nella separazione.
Trattandosi di procedimento su ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, su conforme parere del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmesso a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato
4 di 5 civile) all'ufficiale dello stato civile del comune di Trescore Balneario (Atto n. 27 Parte II
Serie A Anno 1998).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 15.2.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Carla Daga dott.ssa Veronica Marrapodi
5 di 5