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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3475/2022 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 4.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3475/2022 promossa da
, rappresentata e difeso dall' avv. Apollonio Parte_1
Marcello
RICORRENTE
contro
in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall' avv Marta Settimo
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 24.3.2022, la parte istante in epigrafe adiva il giudice del lavoro al fine di accertare l' illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro adottato dalla con nota prot n 0198860 del 15.12.2021 per inosservanza dell' CP_1 obbligo vaccinale come previsto dal DL 172/2021.
A fondamento del ricorso eccepiva l' illegittimità del provvedimento di sospensione a) per violazione dell' iter procedurale previsto dal d.l.
172/2021; b) per non aver contemplato la possibilità di ricollocamento;
c) per mancata previsione dell' assegno alimentare ex art 82 DPR n 3/1957; d) per illegittimità costituzionale dell' art 2 del DL 172/2021; e) per violazione del principio di precauzione di cui alla direttiva n 2000/54/CE;
f) per violazione del diritto comunitario. Tanto premesso chiedeva ordinare alla resistente l' immediata reintegra nel posto di lavoro e la corresponsione alla ricorrente della retribuzione maturata dal giorno della sospensione sino al provvedimento di reintegra;
in subordine chiedeva procedersi al versamento del 50% del dovuto quale assegno alimentare ai sensi dell' art 82 del DPR n 3/1957 nonché condannare parte resistente al risarcimento del danno morale per lesione del diritto all' onore e alla reputazione e del danno esistenziale conseguente alla modifica delle proprie abitudini di vita per poter sopravvivere in assenza delle entrate derivanti dall' attività lavorativa.
La , costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
All' odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Preliminarmente appare opportuno riportare la normativa che disciplina la presente fattispecie contenuta nel d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n.
76/2021), nella versione vigente alla data del 15.12.2021.
In particolare l'art. 4 del D.L. 44/2021 prevede:
“
1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-
CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita…”.
L'art.
4-ter del D.L. 44/2021 prevede altresì: “(…) 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 e del comma 1-bis.
I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma
1, lettera a), e comma 1-bis) i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. (…) 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma
2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. (…)”.
Così ricostruito il quadro normativo vigente all'epoca dell'emissione del provvedimento del 15.12.2021, parte ricorrente si duole innanzitutto del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, della procedura prevista dall' art 4 ter del Dl 44/2021 al fine di verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore.
Ciò posto le doglianze di parte ricorrente non appaiono sufficienti a ritenere la illegittimità del provvedimento di sospensione del 15.12.2021.
Invero, dalla lettura del dato normativo sopra riportato non sembra potersi evincere che il rispetto del procedimento previsto dall' art 4-ter sia richiesto a pena di nullità del provvedimento di sospensione adottato dal datore di lavoro. Il procedimento descritto, infatti, appare finalizzato all'accertamento dell'adempimento dell'obbligo vaccinale, garantendo, al contempo, al lavoratore interessato, di chiarire la propria posizione ed eventualmente a regolarizzarla, pervenendo alla adozione del provvedimento di sospensione solo a fronte di un acclarato inadempimento;
in tal senso depongono i termini della scansione procedimentale descritta nella norma, finalizzata a consentire al lavoratore di dimostrare l'adempimento dell'obbligo vaccinale o di giustificarne il mancato adempimento.
Nel caso di specie, tuttavia, risulta che la ricorrente già in data 7
Cont ottobre 2021 aveva chiesto alla un rinvio dell' obbligo vaccinale in quanto erano in corso alcuni accertamenti sulle proprie condizioni di salute.
Cont Inoltre nonostante nei successivi provvedimenti la abbia espressamente informato che l'assolvimento dell'obbligo vaccinale costituiva una condizione necessaria per l'espletamento dell'attività lavorativa- la lavoratrice non ha mai informato il datore di lavoro dell'esistenza di circostanze che potessero giustificare il proprio inadempimento.
In considerazione di tanto, deve allora ritenersi che l'osservanza dell'iter procedurale descritto nelle norme richiamate non avrebbe conferito alcuna ulteriore garanzia al lavoratore, ma avrebbe rappresentato un mero formalismo non essenziale alle finalità della norma, che è quella di accertare l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
Tanto è sufficiente a ritenere la legittimità, allo stato, del provvedimento di sospensione adottato il 15.12.2021.
* Quanto agli ulteriori motivi di contestazione relativi alla insussistenza dell'obbligo vaccinale e al mancato assolvimento del repechage, deve rilevarsi quanto segue.
In particolare, quanto all'obbligo vaccinale, si è già detto che l'art. 4 del DL 44/2021 ha previsto che “
1. Al fine di tutelare la salute pubblica
e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma
1 e la vaccinazione può essere omessa o differita…”.
Nella specie la ricorrente svolge la propria attività alle dipendenze della
Cont
con mansioni di fisioterapista;
allo stato degli atti, Pt_2 siffatta circostanza è sufficiente ad integrare i presupposti in presenza dei quali è richiesto al lavoratore l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
Quanto, poi, al mancato assolvimento, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di repechage, deve rilevarsi che tale obbligo è stato previsto dall'art. 4, comma 7, cit. esclusivamente rispetto al personale di cui al comma 2 (ovvero per coloro esonerati dall'obbligo vaccinale “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”). Deve dunque escludersi che siffatto obbligo possa trovare applicazione anche nel caso di specie (in cui non è stata allegata alcuna circostanza che giustifichi l'esonero in questone),
e ciò anche in considerazione della finalità propria dell'obbligo di repechage, che è previsto dell'ordinamento a tutela del diritto al lavoro a fronte di un atto espulsivo, laddove, nella specie, il ricorrente è destinatario di un provvedimento temporaneo di sospensione, immediatamente revocabile a fronte della sua decisione di adeguarsi alle prescrizioni normative vigenti.
*
Quanto alla domanda subordinata, con cui il ricorrente ha richiesto “il riconoscimento di un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, in favore della ricorrente, a far data dal 15 dicembre 2021”, deve evidenziarsi che tale domanda è fondata su una inammissibile disapplicazione della normativa vigente che, all'art.
4-ter, comma 3, espressamente prevede che “Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
*
Quanto ai profili di illegittimità della richiamata normativa sollevati da parte ricorrente appare pienamente esaustivo quanto recentemente espresso dalla Corte Costituzionale nelle note sentenze nn.
14, 15 e 16 del 09.02.2023, che hanno ritenuto infondate tutte le questioni sollevate in materia di legittimità dell'obbligo vaccinale. La Consulta, in primo luogo, ha ritenuto che tale obbligo, "come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività", costituisca una misura "sufficientemente validata sul piano scientifico" di contrasto della pandemia e, come tale, "attuazione dell'art. 32 Cost., inteso quest'ultimo come comprensivo del dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui" (par. 11.1 e 11.2 sent. n. 15/2023). Sulla base di una simile argomentazione, la Corte ha escluso che la norma impositiva possa considerarsi discriminatoria o lesiva dei diritti fondamentali, e che le conseguenze derivanti dall'inosservanza di tale obbligo (sospensione della prestazione lavorativa e della retribuzione) possano ritenersi sproporzionate: se da un lato, il sacrificio del diritto del lavoratore "non ha la natura e gli effetti di una sanzione […], non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine"(cfr. par.11.4), dall'altro, "la vaccinazione (è) elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati" (ivi, par. 12.1). In un simile contesto normativo, secondo la Consulta, "il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale", considerato, tra l'altro, che "la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art.
18 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della L.
3 agosto2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro" e che, con riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione "ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del
D. Lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività". La Corte osserva, inoltre, che anche il rischio remoto e certamente non eliminabile che si possano verificare eventi avversi - anche gravi - sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, costituendo semmai titolo per un indennizzo, dovendosi ritenere leciti i trattamenti sanitari, tra cui le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possono comportare il rischio di conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile. Sulla questione della necessità del consenso all'inoculazione del vaccino, la Corte ha rilevato -anche in riferimento ai diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2,13,32 Cost. e dagli artt.
1,2 e 3 della Carta Dei Diritti Fondamentali Dell'Unione Europea- che
"l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge", mentre "qualora (…) il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino" (cfr. Corte cost., sent. n. 14/2023, par. 16.1.). Con specifico riferimento al diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa, ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. Non è dunque in discussione il diritto del lavoratore che non abbia inteso assolvere all'obbligo vaccinale di rendere la propria prestazione lavorativa;
piuttosto è da tenere in considerazione che il legislatore, disponendo la sospensione del lavoratore dal servizio fino all'assolvimento di detto obbligo o fino al completamento del piano vaccinale nazionale o ancora fino al termine stabilito dalla stessa normativa, pur nell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone al fine di dettare i tempi ed i modi del bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., non ha certamente trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza.
*
Quanto poi alla legittimità della sospensione dalla retribuzione e da qualsiasi emolumento comunque determinato (compreso l'assegno alimentare) la medesima pronuncia ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Brescia e dal Tribunale di
Catania, entrambi in funzione di giudici del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, comma 2, Cost., degli artt.
4-ter, comma 4, e 4, comma 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, con le seguenti considerazioni:
“la mancata sottoposizione a vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni,
e la sospensione del medesimo lavoratore rappresenta per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, giustifica, quale conseguenza del principio generale di corrispettività, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile;
né rileva il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente e perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità.
Neppure configura una soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa”.
*
Del pari infondati appaiono i profili attinenti alla dedotta violazione degli artt 3 e 21 CDFUE.
Secondo la ricorrente la normativa contestata violerebbe quanto stabilito dall'art. 3 della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, secondo cui «ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica».
Parimenti sarebbe violato l'art. 21 della Carta che prevede che «E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle o l' origine etnica ecc».
Tanto premesso e venendo ad esaminare i rilevi sollevati dalla ricorrente vi è ragione anzitutto di dubitare che l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione sia applicabile in una materia come questa, inerente all'intervento sanitario delle autorità nazionali e, nello specifico, alle vaccinazioni obbligatorie, che non rientra propriamente ed
«esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione», come prevede l'art. 51 della Carta stessa nel fissare i limiti della propria applicazione, ma è riservata alla discrezionalità dei singoli Stati seppure nel coordinamento, quanto alla profilassi internazionale, con il diritto e le istituzioni dell'Unione per l'uniforme attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale.
Anche prescindendo da questi rilievi preliminari e venendo al merito della censura, si deve rilevare che la sicurezza e l'efficacia dei vaccini in uso, giova ripeterlo ancora una volta, sono state accertate in sede di autorizzazione condizionata, all'esito di rigorose procedure rispettose di tutti gli standard di ricerca e di sperimentazione condivisi dalla comunità scientifica internazionale, e non vi è ragione alcuna per ritenere che il sacrificio imposto alla ricorrente, con la vaccinazione obbligatoria, sia eccessivo, sproporzionato, nella doverosa valutazione scientifica del rapporto tra rischi e benefici e, comunque, che questo rischio, per quanto sconti, come si è più volte precisato, un margine di c.d. ignoto irriducibile (insito, nel resto, nell'utilizzo di un qualsivoglia farmaco), non rientri nella media, tollerabile, degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni.
Inoltre, quanto alla violazione del principio di precauzione, la ricorrente evidenzia che l' imposizione di un determinato trattamento sanitario obbligatorio non può prescindere dalla garanzia delle condizioni di sicurezza ed efficacia del trattamento medesimo.
Le censure della ricorrente muovono da un presupposto scientifico errato, secondo cui le vaccinazioni non sarebbero efficaci e sicure, mentre esse sono state autorizzate all' esito di procedure rigorose e sperimentazioni solide;
come dimostrano i dati più recenti e la comparazione delle diverse evidenze della malattia tra soggetti vaccinati e non vaccinati, si sono dimostrati efficaci nel contenimento della malattia sia quanto ai sintomi più gravi che nella diffusione della malattia.
In particolare i dati ufficiali dell' ISS relativi al periodo aprile-agosto
2021 attestano un' efficacia dei vaccini in caso di ciclo vaccinale completo pari al 78% e in caso di una sola dose somministrata pari al
63,2%; per una analisi più approfondita dei dati sull' efficacia del vaccino si rinvia anche alla pronuncia del Consiglio di Stato n 7045/20211.
*
In ultimo, rispetto alla ritenuta necessaria disapplicazione della normativa vigente in forza del Regolamento UE 953/2021 che, ad avviso del ricorrente, “vieta espressamente la discriminazione di chi, per scelta, non intenda sottoporsi al trattamento vaccinale anti Covid”, si condivide quanto evidenziato da questo Tribunale nell'ordinanza cautelare n. 38673 del 26.07.2022 (resa nel procedimento iscritto al n. 6049/2002 RG, estensore dott. Notarangelo), in cui si rileva che “… il considerando 36), nel testo rettificato, prevede: “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate.
Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti
o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo
a essere vaccinati”. Non vi è quindi un generale divieto di discriminazione di chi non sia stato vaccinato, perché tale divieto di discriminazione viene espressamente limitato alla sola libertà di circolazione (materia di competenza esclusiva dell'Unione Europea), come peraltro ribadito espressamente dall'art. 1 del Regolamento, senza alcun riferimento alle condizioni per l'esercizio delle professioni mediche o sanitarie. Inoltre, pur essendo vero che il Regolamento UE “non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”, esso non impedisce ai singoli Stati membri di prevedere specifici obblighi in tal senso, senza limitazioni alla libertà di circolazione. Nel caso di specie, si tratta di un obbligo vaccinale imposto soltanto agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, espressamente previsto al fine di tutelare la salute pubblica “e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza”; si tratta di materie che esulano dall'ambito di applicazione del Regolamento UE citato e rientrano nella competenza dei singoli Stati membri. Per quanto esposto, la normativa nazionale applicabile non è in contrasto con il suddetto Regolamento UE e, pertanto, non vi sono i presupposti per disapplicarla”.
*
In conclusione, la sospensione della ricorrente appare legittimamente adottata sulla base di una normativa esente da profili di incostituzionalità.
La controvertibilità della materia (quantomeno al tempo della proposizione del ricorso) induce alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 4.06.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 4.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3475/2022 promossa da
, rappresentata e difeso dall' avv. Apollonio Parte_1
Marcello
RICORRENTE
contro
in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall' avv Marta Settimo
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 24.3.2022, la parte istante in epigrafe adiva il giudice del lavoro al fine di accertare l' illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro adottato dalla con nota prot n 0198860 del 15.12.2021 per inosservanza dell' CP_1 obbligo vaccinale come previsto dal DL 172/2021.
A fondamento del ricorso eccepiva l' illegittimità del provvedimento di sospensione a) per violazione dell' iter procedurale previsto dal d.l.
172/2021; b) per non aver contemplato la possibilità di ricollocamento;
c) per mancata previsione dell' assegno alimentare ex art 82 DPR n 3/1957; d) per illegittimità costituzionale dell' art 2 del DL 172/2021; e) per violazione del principio di precauzione di cui alla direttiva n 2000/54/CE;
f) per violazione del diritto comunitario. Tanto premesso chiedeva ordinare alla resistente l' immediata reintegra nel posto di lavoro e la corresponsione alla ricorrente della retribuzione maturata dal giorno della sospensione sino al provvedimento di reintegra;
in subordine chiedeva procedersi al versamento del 50% del dovuto quale assegno alimentare ai sensi dell' art 82 del DPR n 3/1957 nonché condannare parte resistente al risarcimento del danno morale per lesione del diritto all' onore e alla reputazione e del danno esistenziale conseguente alla modifica delle proprie abitudini di vita per poter sopravvivere in assenza delle entrate derivanti dall' attività lavorativa.
La , costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
All' odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Preliminarmente appare opportuno riportare la normativa che disciplina la presente fattispecie contenuta nel d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n.
76/2021), nella versione vigente alla data del 15.12.2021.
In particolare l'art. 4 del D.L. 44/2021 prevede:
“
1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-
CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita…”.
L'art.
4-ter del D.L. 44/2021 prevede altresì: “(…) 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 e del comma 1-bis.
I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma
1, lettera a), e comma 1-bis) i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. (…) 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma
2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. (…)”.
Così ricostruito il quadro normativo vigente all'epoca dell'emissione del provvedimento del 15.12.2021, parte ricorrente si duole innanzitutto del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, della procedura prevista dall' art 4 ter del Dl 44/2021 al fine di verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore.
Ciò posto le doglianze di parte ricorrente non appaiono sufficienti a ritenere la illegittimità del provvedimento di sospensione del 15.12.2021.
Invero, dalla lettura del dato normativo sopra riportato non sembra potersi evincere che il rispetto del procedimento previsto dall' art 4-ter sia richiesto a pena di nullità del provvedimento di sospensione adottato dal datore di lavoro. Il procedimento descritto, infatti, appare finalizzato all'accertamento dell'adempimento dell'obbligo vaccinale, garantendo, al contempo, al lavoratore interessato, di chiarire la propria posizione ed eventualmente a regolarizzarla, pervenendo alla adozione del provvedimento di sospensione solo a fronte di un acclarato inadempimento;
in tal senso depongono i termini della scansione procedimentale descritta nella norma, finalizzata a consentire al lavoratore di dimostrare l'adempimento dell'obbligo vaccinale o di giustificarne il mancato adempimento.
Nel caso di specie, tuttavia, risulta che la ricorrente già in data 7
Cont ottobre 2021 aveva chiesto alla un rinvio dell' obbligo vaccinale in quanto erano in corso alcuni accertamenti sulle proprie condizioni di salute.
Cont Inoltre nonostante nei successivi provvedimenti la abbia espressamente informato che l'assolvimento dell'obbligo vaccinale costituiva una condizione necessaria per l'espletamento dell'attività lavorativa- la lavoratrice non ha mai informato il datore di lavoro dell'esistenza di circostanze che potessero giustificare il proprio inadempimento.
In considerazione di tanto, deve allora ritenersi che l'osservanza dell'iter procedurale descritto nelle norme richiamate non avrebbe conferito alcuna ulteriore garanzia al lavoratore, ma avrebbe rappresentato un mero formalismo non essenziale alle finalità della norma, che è quella di accertare l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
Tanto è sufficiente a ritenere la legittimità, allo stato, del provvedimento di sospensione adottato il 15.12.2021.
* Quanto agli ulteriori motivi di contestazione relativi alla insussistenza dell'obbligo vaccinale e al mancato assolvimento del repechage, deve rilevarsi quanto segue.
In particolare, quanto all'obbligo vaccinale, si è già detto che l'art. 4 del DL 44/2021 ha previsto che “
1. Al fine di tutelare la salute pubblica
e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma
1 e la vaccinazione può essere omessa o differita…”.
Nella specie la ricorrente svolge la propria attività alle dipendenze della
Cont
con mansioni di fisioterapista;
allo stato degli atti, Pt_2 siffatta circostanza è sufficiente ad integrare i presupposti in presenza dei quali è richiesto al lavoratore l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
Quanto, poi, al mancato assolvimento, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di repechage, deve rilevarsi che tale obbligo è stato previsto dall'art. 4, comma 7, cit. esclusivamente rispetto al personale di cui al comma 2 (ovvero per coloro esonerati dall'obbligo vaccinale “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”). Deve dunque escludersi che siffatto obbligo possa trovare applicazione anche nel caso di specie (in cui non è stata allegata alcuna circostanza che giustifichi l'esonero in questone),
e ciò anche in considerazione della finalità propria dell'obbligo di repechage, che è previsto dell'ordinamento a tutela del diritto al lavoro a fronte di un atto espulsivo, laddove, nella specie, il ricorrente è destinatario di un provvedimento temporaneo di sospensione, immediatamente revocabile a fronte della sua decisione di adeguarsi alle prescrizioni normative vigenti.
*
Quanto alla domanda subordinata, con cui il ricorrente ha richiesto “il riconoscimento di un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, in favore della ricorrente, a far data dal 15 dicembre 2021”, deve evidenziarsi che tale domanda è fondata su una inammissibile disapplicazione della normativa vigente che, all'art.
4-ter, comma 3, espressamente prevede che “Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
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Quanto ai profili di illegittimità della richiamata normativa sollevati da parte ricorrente appare pienamente esaustivo quanto recentemente espresso dalla Corte Costituzionale nelle note sentenze nn.
14, 15 e 16 del 09.02.2023, che hanno ritenuto infondate tutte le questioni sollevate in materia di legittimità dell'obbligo vaccinale. La Consulta, in primo luogo, ha ritenuto che tale obbligo, "come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività", costituisca una misura "sufficientemente validata sul piano scientifico" di contrasto della pandemia e, come tale, "attuazione dell'art. 32 Cost., inteso quest'ultimo come comprensivo del dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui" (par. 11.1 e 11.2 sent. n. 15/2023). Sulla base di una simile argomentazione, la Corte ha escluso che la norma impositiva possa considerarsi discriminatoria o lesiva dei diritti fondamentali, e che le conseguenze derivanti dall'inosservanza di tale obbligo (sospensione della prestazione lavorativa e della retribuzione) possano ritenersi sproporzionate: se da un lato, il sacrificio del diritto del lavoratore "non ha la natura e gli effetti di una sanzione […], non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine"(cfr. par.11.4), dall'altro, "la vaccinazione (è) elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati" (ivi, par. 12.1). In un simile contesto normativo, secondo la Consulta, "il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale", considerato, tra l'altro, che "la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art.
18 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della L.
3 agosto2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro" e che, con riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione "ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del
D. Lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività". La Corte osserva, inoltre, che anche il rischio remoto e certamente non eliminabile che si possano verificare eventi avversi - anche gravi - sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, costituendo semmai titolo per un indennizzo, dovendosi ritenere leciti i trattamenti sanitari, tra cui le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possono comportare il rischio di conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile. Sulla questione della necessità del consenso all'inoculazione del vaccino, la Corte ha rilevato -anche in riferimento ai diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2,13,32 Cost. e dagli artt.
1,2 e 3 della Carta Dei Diritti Fondamentali Dell'Unione Europea- che
"l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge", mentre "qualora (…) il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino" (cfr. Corte cost., sent. n. 14/2023, par. 16.1.). Con specifico riferimento al diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa, ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. Non è dunque in discussione il diritto del lavoratore che non abbia inteso assolvere all'obbligo vaccinale di rendere la propria prestazione lavorativa;
piuttosto è da tenere in considerazione che il legislatore, disponendo la sospensione del lavoratore dal servizio fino all'assolvimento di detto obbligo o fino al completamento del piano vaccinale nazionale o ancora fino al termine stabilito dalla stessa normativa, pur nell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone al fine di dettare i tempi ed i modi del bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., non ha certamente trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza.
*
Quanto poi alla legittimità della sospensione dalla retribuzione e da qualsiasi emolumento comunque determinato (compreso l'assegno alimentare) la medesima pronuncia ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Brescia e dal Tribunale di
Catania, entrambi in funzione di giudici del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, comma 2, Cost., degli artt.
4-ter, comma 4, e 4, comma 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, con le seguenti considerazioni:
“la mancata sottoposizione a vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni,
e la sospensione del medesimo lavoratore rappresenta per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, giustifica, quale conseguenza del principio generale di corrispettività, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile;
né rileva il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente e perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità.
Neppure configura una soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa”.
*
Del pari infondati appaiono i profili attinenti alla dedotta violazione degli artt 3 e 21 CDFUE.
Secondo la ricorrente la normativa contestata violerebbe quanto stabilito dall'art. 3 della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, secondo cui «ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica».
Parimenti sarebbe violato l'art. 21 della Carta che prevede che «E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle o l' origine etnica ecc».
Tanto premesso e venendo ad esaminare i rilevi sollevati dalla ricorrente vi è ragione anzitutto di dubitare che l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione sia applicabile in una materia come questa, inerente all'intervento sanitario delle autorità nazionali e, nello specifico, alle vaccinazioni obbligatorie, che non rientra propriamente ed
«esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione», come prevede l'art. 51 della Carta stessa nel fissare i limiti della propria applicazione, ma è riservata alla discrezionalità dei singoli Stati seppure nel coordinamento, quanto alla profilassi internazionale, con il diritto e le istituzioni dell'Unione per l'uniforme attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale.
Anche prescindendo da questi rilievi preliminari e venendo al merito della censura, si deve rilevare che la sicurezza e l'efficacia dei vaccini in uso, giova ripeterlo ancora una volta, sono state accertate in sede di autorizzazione condizionata, all'esito di rigorose procedure rispettose di tutti gli standard di ricerca e di sperimentazione condivisi dalla comunità scientifica internazionale, e non vi è ragione alcuna per ritenere che il sacrificio imposto alla ricorrente, con la vaccinazione obbligatoria, sia eccessivo, sproporzionato, nella doverosa valutazione scientifica del rapporto tra rischi e benefici e, comunque, che questo rischio, per quanto sconti, come si è più volte precisato, un margine di c.d. ignoto irriducibile (insito, nel resto, nell'utilizzo di un qualsivoglia farmaco), non rientri nella media, tollerabile, degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni.
Inoltre, quanto alla violazione del principio di precauzione, la ricorrente evidenzia che l' imposizione di un determinato trattamento sanitario obbligatorio non può prescindere dalla garanzia delle condizioni di sicurezza ed efficacia del trattamento medesimo.
Le censure della ricorrente muovono da un presupposto scientifico errato, secondo cui le vaccinazioni non sarebbero efficaci e sicure, mentre esse sono state autorizzate all' esito di procedure rigorose e sperimentazioni solide;
come dimostrano i dati più recenti e la comparazione delle diverse evidenze della malattia tra soggetti vaccinati e non vaccinati, si sono dimostrati efficaci nel contenimento della malattia sia quanto ai sintomi più gravi che nella diffusione della malattia.
In particolare i dati ufficiali dell' ISS relativi al periodo aprile-agosto
2021 attestano un' efficacia dei vaccini in caso di ciclo vaccinale completo pari al 78% e in caso di una sola dose somministrata pari al
63,2%; per una analisi più approfondita dei dati sull' efficacia del vaccino si rinvia anche alla pronuncia del Consiglio di Stato n 7045/20211.
*
In ultimo, rispetto alla ritenuta necessaria disapplicazione della normativa vigente in forza del Regolamento UE 953/2021 che, ad avviso del ricorrente, “vieta espressamente la discriminazione di chi, per scelta, non intenda sottoporsi al trattamento vaccinale anti Covid”, si condivide quanto evidenziato da questo Tribunale nell'ordinanza cautelare n. 38673 del 26.07.2022 (resa nel procedimento iscritto al n. 6049/2002 RG, estensore dott. Notarangelo), in cui si rileva che “… il considerando 36), nel testo rettificato, prevede: “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate.
Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti
o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo
a essere vaccinati”. Non vi è quindi un generale divieto di discriminazione di chi non sia stato vaccinato, perché tale divieto di discriminazione viene espressamente limitato alla sola libertà di circolazione (materia di competenza esclusiva dell'Unione Europea), come peraltro ribadito espressamente dall'art. 1 del Regolamento, senza alcun riferimento alle condizioni per l'esercizio delle professioni mediche o sanitarie. Inoltre, pur essendo vero che il Regolamento UE “non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”, esso non impedisce ai singoli Stati membri di prevedere specifici obblighi in tal senso, senza limitazioni alla libertà di circolazione. Nel caso di specie, si tratta di un obbligo vaccinale imposto soltanto agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, espressamente previsto al fine di tutelare la salute pubblica “e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza”; si tratta di materie che esulano dall'ambito di applicazione del Regolamento UE citato e rientrano nella competenza dei singoli Stati membri. Per quanto esposto, la normativa nazionale applicabile non è in contrasto con il suddetto Regolamento UE e, pertanto, non vi sono i presupposti per disapplicarla”.
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In conclusione, la sospensione della ricorrente appare legittimamente adottata sulla base di una normativa esente da profili di incostituzionalità.
La controvertibilità della materia (quantomeno al tempo della proposizione del ricorso) induce alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 4.06.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa