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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/06/2025, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
SEZIONE specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Giudice Onorario Dott. Luca Trognacara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 24002 /2024 del ruolo generale promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. TESSARI
ALESSANDRO, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo
Telematico
Parte_2 rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. TESSARI
ALESSANDRO, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo telematico
ricorrenti contro
Controparte_1
resistente - contumace in punto: Riconoscimento diritto di soggiorno cittadini UE (art.
8. Dlgs
30/2007) conclusione ricorrenti:
-accertarsi e dichiararsi il diritto del minore , nato a [...] Persona_1
(Algeria) il 16/08/2018, in persona degli affidatari e rappresentanti legali per kafalah giudiziale, signori e , cittadini Parte_1 Parte_2
1 italiani, a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare;
-per l'effetto, ordinare alla Questura di - Ufficio CP_1
Immigrazione - di porre in essere ogni adempimento e/o adottare ogni provvedimento necessario all'accoglimento e al completamento della pratica amministrativa succitata (istanza n. 23VI014809 come indicata nella comunicazione ex art.10 bis legge 241/1990);
- spese e competenze di causa integralmente rifuse, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del legale che si dichiara anticipatario
Motivi in fatto e diritto della decisione
1)I ricorrenti hanno proposto il presente giudizio esponendo:
-che sono cittadini italiani di origine algerina e di essere affidatari in regime di kafalach del minore nato a [...] il Persona_1
16.08.2018 in forza del decreto del Tribunale di Skikda del 4.11.2018 per quanto concerne il Sig. e sempre a fronte del decreto giudiziale dello Pt_1
stesso Tribunale del 6.8.2024 per quanto riguarda la moglie;
che a Pt_2 seguito dell'accoglimento dell'istanza di ricongiungimento familiare presentato dall' alla Questura di Venezia il 21.05.2029, il minore ha Pt_1
fatto ingresso in Italia il 20.08.2019, munito di visto consolare rilasciato il
26.06.2019 dall' Ambasciata Italiana di Algeri per la durata di un anno;
che il
21.08.2019 veniva protocollata agli atti del comune di residenza degli affidatari la comunicazione di ospitalità dello straniero, successivamente iscritto ai registri d'anagrafe dal giorno seguente;
che in data 21.0.2020 la
Questura di rilasciava il permesso di soggiorno n. per 5 CP_1 Numero_1
anni, avente scadenza al 20.07.2025; che in data 18.03.2023 il Sig. Pt_1
dava impulso alla pratica amministrativa per il rinnovo della carta di soggiorno ma l' Ufficio Immigrazione della Questura di con CP_1
determina ex art. 10 bis legge 241790 comunicava il preavviso di diniego dal rilascio del pds in mancanza di allegazione/esibizione di un “atto di affidamento c/o Tribunale civile;
che da lì iniziava uno scambio di corrispondenza tra il legale dei ricorrenti che culminava con la comunicazione da parte della questura che la pratica era in stato di sospensione in attesa del decreto di affidamento del Tribunale dei Minori. I ricorrenti, ritenendo a questo punto di poter valer fare il diritto alla coesione familiare solo per via giudiziaria adivano il presente Tribunale richiedendo le
2 conclusioni sopra emarginate. Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza il non si costituiva e quindi ne va CP_1 dichiarata la contumacia. All'udienza del 12.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Preliminarmente va rilevato che la “kafalah” è un istituto giuridico del diritto islamico che trova la sua origine nel Corano, che vieta l'adozione ma che, al contempo, soddisfa il dovere solidaristico obbligando ogni buon musulmano ad aiutare i bisognosi e gli orfani. Esistono due modi per pronunciare la kafalah: quella consensuale (detta anche convenzionale o notarile), basata su un accordo tra la famiglia di origine e quella di accoglienza, siglata davanti ad un giudice o ad un notaio (la successiva omologazione è facoltativa); quella giudiziale o pubblicistica, pronunciata dall'Autorità giudiziaria, come nel caso di specie. In entrambi i casi, un soggetto ( promette dinnanzi a un giudice o ad un notaio di curare e CP_2
mantenere un minore ( , provvedendo a tutte le sue esigenze, fino al Per_2
raggiungimento della sua maggiore età; tra e makfou non sorge alcun CP_2
vincolo di filiazione, né si interrompono i rapporti giuridici tra il minore e la famiglia di origine. Peraltro, tale istituto è riconosciuto da fonti di diritto internazionale ed in particolare dall'art. 20 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, quale forma di "protezione sostitutiva" dei minori privati del loro ambiente familiare, e dagli artt. 3, lett. e), e 33 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione del minore, ratificata dall'Italia e resa esecutiva con l. n. 101/15. Sul punto la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che sia la kafalah "pubblicistica" che la kafalah "negoziale" costituiscono presupposto giuridico del diritto al ricongiungimento familiare, ai sensi della normativa in materia di libera circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari (Cass. Civ. SS.UU. n. 21108/13, Cass. Civ. n. 1843/15 e
Cass. Civ. n. 28154/17), dovendosi ritenere compreso il minore “affidato” in base a tale istituto fra i familiari aventi diritto all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale.
3) Purtuttavia la domanda dei ricorrenti non può essere accolta per difetto di procedibilità. Nel caso di specie è infatti previsto uno specifico rimedio
3 giurisdizionale costituito dalla legge 218/1995 che prevede, di regola,
l'automatico ingresso e riconoscimento delle sentenze straniere nel nostro ordinamento, tranne che in alcune ipotesi espressamente stabilite. In via generale l'art. 64 della legge 218/1995 ha previsto il riconoscimento della sentenza straniera in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando sussistono i requisiti di cui al citato articolo e, quindi, quando la sentenza è stata pronunciata da un Giudice che avrebbe potuto conoscere la causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale dell'ordinamento italiano, sono stati salvaguardati i diritti di difesa e la regolare instaurazione del contraddittorio, le parti si sono costituite regolarmente in giudizio o è stata pronunciata la dichiarazione di contumacia, in conformità alla legge del luogo in cui è svolto il giudizio, la sentenza è passata in giudicato (secondo le regole dell'ordinamento di provenienza); inoltre, la sentenza non deve essere in contrasto con altra contraria pronunciata da un giudice italiano, non deve esserci pendenza di un processo davanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, il processo straniero deve essere iniziato prima e la pronuncia non deve contenere elementi di contrarietà tra gli effetti della sentenza straniera e l'ordine pubblico. In costanza dei requisiti analiticamente indicati dal citato art. 64 la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza necessità di fare ricorso a procedure particolari. Ciò nonostante pur in presenza dei succitati requisiti, qualora il provvedimento giurisdizionale sia contestato ovvero sussistono impedimenti per l'adempimento spontaneo della sentenza con conseguente necessità di procedere ad esecuzione forzata, il rimedio giurisdizionale specifico è previsto e disciplinato dall' art. 67 legge 218/1995 secondo cui chiunque abbia interesse all'esecuzione della sentenza straniera potrà chiedere, alla Corte d'Appello del luogo in cui la sentenza dovrà essere eseguita, l'accertamento dei requisiti del riconoscimento. Nella specie si è appunto verificato che la convocata Questura optando per la sospensione della pratica per subordinarla al decreto di affidamento del Tribunale dei
Minori abbia de facto impedito che entrambi i decreti del Tribunale di Skikda
(Algeria) potessero avere concreta attuazione, con la conseguenza che i ricorrenti avrebbero dovuto adire la competente Corte di Appello di Venezia per chiedere il rilascio del provvedimento di exequatur relativamente ad entrambi i decreti sopra menzionati per renderli produttivi di effetti civili
4 nell'ambito del territorio italiano e così consentire al minore Persona_1
di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di
[...] coesione familiare senza costringere gli istanti a ricorrere all'istituto della adozione.
* * *
Alla luce di quanto premesso e rilevato, il ricorso va dunque rigettato per mancato difetto di procedibilità. Nulla deve disporsi per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di immigrazione –
Giudice Monocratico Dott. Luca Trognacara definitivamente pronunciando in ordine al ricorso da proposto dai ricorrenti sopra generalizzati così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso;
.
- nulla per le spese di causa.
-manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Venezia, il 07/06/2025
Il Got
Dott. Luca Trognacara
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
SEZIONE specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Giudice Onorario Dott. Luca Trognacara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 24002 /2024 del ruolo generale promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. TESSARI
ALESSANDRO, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo
Telematico
Parte_2 rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. TESSARI
ALESSANDRO, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo telematico
ricorrenti contro
Controparte_1
resistente - contumace in punto: Riconoscimento diritto di soggiorno cittadini UE (art.
8. Dlgs
30/2007) conclusione ricorrenti:
-accertarsi e dichiararsi il diritto del minore , nato a [...] Persona_1
(Algeria) il 16/08/2018, in persona degli affidatari e rappresentanti legali per kafalah giudiziale, signori e , cittadini Parte_1 Parte_2
1 italiani, a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare;
-per l'effetto, ordinare alla Questura di - Ufficio CP_1
Immigrazione - di porre in essere ogni adempimento e/o adottare ogni provvedimento necessario all'accoglimento e al completamento della pratica amministrativa succitata (istanza n. 23VI014809 come indicata nella comunicazione ex art.10 bis legge 241/1990);
- spese e competenze di causa integralmente rifuse, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del legale che si dichiara anticipatario
Motivi in fatto e diritto della decisione
1)I ricorrenti hanno proposto il presente giudizio esponendo:
-che sono cittadini italiani di origine algerina e di essere affidatari in regime di kafalach del minore nato a [...] il Persona_1
16.08.2018 in forza del decreto del Tribunale di Skikda del 4.11.2018 per quanto concerne il Sig. e sempre a fronte del decreto giudiziale dello Pt_1
stesso Tribunale del 6.8.2024 per quanto riguarda la moglie;
che a Pt_2 seguito dell'accoglimento dell'istanza di ricongiungimento familiare presentato dall' alla Questura di Venezia il 21.05.2029, il minore ha Pt_1
fatto ingresso in Italia il 20.08.2019, munito di visto consolare rilasciato il
26.06.2019 dall' Ambasciata Italiana di Algeri per la durata di un anno;
che il
21.08.2019 veniva protocollata agli atti del comune di residenza degli affidatari la comunicazione di ospitalità dello straniero, successivamente iscritto ai registri d'anagrafe dal giorno seguente;
che in data 21.0.2020 la
Questura di rilasciava il permesso di soggiorno n. per 5 CP_1 Numero_1
anni, avente scadenza al 20.07.2025; che in data 18.03.2023 il Sig. Pt_1
dava impulso alla pratica amministrativa per il rinnovo della carta di soggiorno ma l' Ufficio Immigrazione della Questura di con CP_1
determina ex art. 10 bis legge 241790 comunicava il preavviso di diniego dal rilascio del pds in mancanza di allegazione/esibizione di un “atto di affidamento c/o Tribunale civile;
che da lì iniziava uno scambio di corrispondenza tra il legale dei ricorrenti che culminava con la comunicazione da parte della questura che la pratica era in stato di sospensione in attesa del decreto di affidamento del Tribunale dei Minori. I ricorrenti, ritenendo a questo punto di poter valer fare il diritto alla coesione familiare solo per via giudiziaria adivano il presente Tribunale richiedendo le
2 conclusioni sopra emarginate. Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza il non si costituiva e quindi ne va CP_1 dichiarata la contumacia. All'udienza del 12.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Preliminarmente va rilevato che la “kafalah” è un istituto giuridico del diritto islamico che trova la sua origine nel Corano, che vieta l'adozione ma che, al contempo, soddisfa il dovere solidaristico obbligando ogni buon musulmano ad aiutare i bisognosi e gli orfani. Esistono due modi per pronunciare la kafalah: quella consensuale (detta anche convenzionale o notarile), basata su un accordo tra la famiglia di origine e quella di accoglienza, siglata davanti ad un giudice o ad un notaio (la successiva omologazione è facoltativa); quella giudiziale o pubblicistica, pronunciata dall'Autorità giudiziaria, come nel caso di specie. In entrambi i casi, un soggetto ( promette dinnanzi a un giudice o ad un notaio di curare e CP_2
mantenere un minore ( , provvedendo a tutte le sue esigenze, fino al Per_2
raggiungimento della sua maggiore età; tra e makfou non sorge alcun CP_2
vincolo di filiazione, né si interrompono i rapporti giuridici tra il minore e la famiglia di origine. Peraltro, tale istituto è riconosciuto da fonti di diritto internazionale ed in particolare dall'art. 20 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, quale forma di "protezione sostitutiva" dei minori privati del loro ambiente familiare, e dagli artt. 3, lett. e), e 33 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione del minore, ratificata dall'Italia e resa esecutiva con l. n. 101/15. Sul punto la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che sia la kafalah "pubblicistica" che la kafalah "negoziale" costituiscono presupposto giuridico del diritto al ricongiungimento familiare, ai sensi della normativa in materia di libera circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari (Cass. Civ. SS.UU. n. 21108/13, Cass. Civ. n. 1843/15 e
Cass. Civ. n. 28154/17), dovendosi ritenere compreso il minore “affidato” in base a tale istituto fra i familiari aventi diritto all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale.
3) Purtuttavia la domanda dei ricorrenti non può essere accolta per difetto di procedibilità. Nel caso di specie è infatti previsto uno specifico rimedio
3 giurisdizionale costituito dalla legge 218/1995 che prevede, di regola,
l'automatico ingresso e riconoscimento delle sentenze straniere nel nostro ordinamento, tranne che in alcune ipotesi espressamente stabilite. In via generale l'art. 64 della legge 218/1995 ha previsto il riconoscimento della sentenza straniera in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando sussistono i requisiti di cui al citato articolo e, quindi, quando la sentenza è stata pronunciata da un Giudice che avrebbe potuto conoscere la causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale dell'ordinamento italiano, sono stati salvaguardati i diritti di difesa e la regolare instaurazione del contraddittorio, le parti si sono costituite regolarmente in giudizio o è stata pronunciata la dichiarazione di contumacia, in conformità alla legge del luogo in cui è svolto il giudizio, la sentenza è passata in giudicato (secondo le regole dell'ordinamento di provenienza); inoltre, la sentenza non deve essere in contrasto con altra contraria pronunciata da un giudice italiano, non deve esserci pendenza di un processo davanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, il processo straniero deve essere iniziato prima e la pronuncia non deve contenere elementi di contrarietà tra gli effetti della sentenza straniera e l'ordine pubblico. In costanza dei requisiti analiticamente indicati dal citato art. 64 la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza necessità di fare ricorso a procedure particolari. Ciò nonostante pur in presenza dei succitati requisiti, qualora il provvedimento giurisdizionale sia contestato ovvero sussistono impedimenti per l'adempimento spontaneo della sentenza con conseguente necessità di procedere ad esecuzione forzata, il rimedio giurisdizionale specifico è previsto e disciplinato dall' art. 67 legge 218/1995 secondo cui chiunque abbia interesse all'esecuzione della sentenza straniera potrà chiedere, alla Corte d'Appello del luogo in cui la sentenza dovrà essere eseguita, l'accertamento dei requisiti del riconoscimento. Nella specie si è appunto verificato che la convocata Questura optando per la sospensione della pratica per subordinarla al decreto di affidamento del Tribunale dei
Minori abbia de facto impedito che entrambi i decreti del Tribunale di Skikda
(Algeria) potessero avere concreta attuazione, con la conseguenza che i ricorrenti avrebbero dovuto adire la competente Corte di Appello di Venezia per chiedere il rilascio del provvedimento di exequatur relativamente ad entrambi i decreti sopra menzionati per renderli produttivi di effetti civili
4 nell'ambito del territorio italiano e così consentire al minore Persona_1
di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di
[...] coesione familiare senza costringere gli istanti a ricorrere all'istituto della adozione.
* * *
Alla luce di quanto premesso e rilevato, il ricorso va dunque rigettato per mancato difetto di procedibilità. Nulla deve disporsi per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di immigrazione –
Giudice Monocratico Dott. Luca Trognacara definitivamente pronunciando in ordine al ricorso da proposto dai ricorrenti sopra generalizzati così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso;
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- nulla per le spese di causa.
-manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Venezia, il 07/06/2025
Il Got
Dott. Luca Trognacara
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