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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 03/12/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG 481/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO
Sezione Unica Civile
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa AR Rosa Palladino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 481 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2025, riservata in decisione all'esito di udienza sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cpc, e vertente
TRA cf ), rappresentato e difeso, congiuntamente Parte_1 C.F._1
e disgiuntamente dagli Avv.ti nel cui studio in Parte_2
Termoli alla Via E. De Nicola n. 2/B,è elettivamente domiciliato
Ricorrente
E
, in persona del titolare (C.F. Controparte_1 CP_1
- P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe C.F._2 P.IVA_1
Muzi ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio legale sito in Senigallia (AN) Via
Marchetti n. 46
Resistente/convenuta
OGGETTO: risoluzione contrattuale- inadempimento;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: 1) Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per intervenuto inadempimento della
[...]
sedente in Senigaglia alla Via Foce Cesano n. 2/4, (P. Iva n. Controparte_1
), in persona del suo omonimo titolare Sig. e per l'effetto condannare P.IVA_1 CP_1 quest'ultimo alla, immediata, restituzione degli importi versati dal Sig. pari Parte_1 ad euro 24.000,00, oltre all'importo di euro 2.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria da quest'ultimo versata, ovvero l'importo complessivo di € 26.000,00 o in quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia. 2) Condannare, altresì, per le causali innanzi esposte, il Sig. titolare dell'impresa CP_1
1 individuale TI LA sedente in Senigaglia alla Via Foce Cesano n. 2/4, (P. Iva Controparte_1 n. ), al pagamento delle spese tutte del presente giudizio, con competenze di avvocato da P.IVA_1 distrarsi antistatariamente in favore dei sottoscritti procuratore dichiaratosi antistatario.
Per parte convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
- in via preliminare: dichiarare l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria stante la sussistenza di clausola compromissoria in arbitri come da contratto di vendita oggetto di causa.
- in via ulteriormente preliminare: dichiarare l'Improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della Negoziazione Assistita obbligatoria.
- nel merito: - respingere il ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. nonché qualsiasi altra domanda ad essa subordinata e/o collegata in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'intervenuto inadempimento contrattuale dell'acquirente sig. e pertanto, dichiarare la risoluzione del contratto di Parte_1 vendita natante del 05.05.2024 oggetto del presente procedimento, con condanna del ricorrente a versare alla la somma di € 11.600,00 a titolo di risarcimento del danno come da clausola penale, CP_1 oltre al diritto a trattenere gli acconti di € 25.000,00 già versati e spettanti al venditore a titolo di caparra confirmatoria, così come contemplato dal contratto, per le motivazioni tutte esposte in narrativa.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
con ricorso ex art. 281 undecies cpc depositato il 19.6.2025 tempestivamente Parte_1 notificato unitamente al pedissequo decreto, ha convenuto in giudizio quale titolare CP_1 della ditta individuale TI LA di Senigallia al fine di ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto col quale, in data 5.5.2024, esso ricorrente aveva acquistato il natante marca modello Cabin 23 al prezzo pattuito di € 58.000,00 Iva compresa. CP_2
Nel costituirsi in giudizio, in via preliminare la ditta resistente ha eccepito l'omessa negoziazione assistita e l'incompetenza del Giudice adito evidenziando che nel contratto intercorso tra le parti, all'art. 16, era stato espressamente previsto che “Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato dalla Camera Arbitrale
Italiana (CAI), secondo il proprio Regolamento”.
Tale eccezione è stata avversata dal ricorrente ritenendo che il contratto de quo fosse stato da lui sottoscritto in veste di mero “consumatore” con conseguente vessatorietà della clausola arbitrale.
Alla prima udienza di comparizione questo giudice, succeduto nelle more al precedente assegnatario, concedeva alle parti termine sino alla successiva udienza per dedurre in merito all'eccezione di incompetenza e per precisare le rispettive conclusioni sul punto.
La causa è stata quindi rinviata per la discussione e decisione in ordine a siffatta questione di natura preliminare.
L'eccezione di compromesso è fondata e deve essere accolta.
Va preliminarmente osservato che l'ultimo comma dell'art. 38 c.p.c. dispone che le questioni di competenza sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte
2 sommarie informazioni. Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, “l'eccezione di incompetenza non introduce nel processo un tema sul quale sia possibile lo svolgimento di una istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito” per cui “deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuati con essi o, in replica o in controreplica, alla prima udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.” (Cass.civ. Ordin. N.ri 1202/2025, 30836/2024)
Fatta tale premessa, rileva il giudicante che al fine di dirimere la controversia è necessario accertare la natura consumeristica o meno dell'odierno ricorrente, in relazione alla conclusione del contratto di compravendita dedotto in giudizio.
Sul punto, deve innanzitutto essere richiamato l'art. 3 d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) il quale definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, mentre il professionista come “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.
Ciò che viene in rilievo è quindi la finalità perseguita da una parte, persona fisica, che stipuli un contratto e non la semplice circostanza che non è una persona giuridica.
Ne deriva, come naturale corollario, che non tutte le persone fisiche possono, per ciò solo, dirsi consumatori in quanto sono tali solo quelle che, sottoscrivendo un determinato contratto, perseguono finalità “estranee” all'attività imprenditoriale eventualmente svolta (sul punto si veda
Cass. Civ. n. 116/2024 secondo la quale “l'accertamento della qualità di consumatore deve compiersi con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale (cfr. Corte Giust. UE 21 marzo 2019, causa C-590/17,
Pouvin and Dijoux;
Corte Giust. UE 14 settembre 2016, causa C-534/15, Corte Giust. Per_1
UE 19 novembre 2015, causa C-74/15, Tarcău), non assumendo, dunque, rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto”).
Secondo la Suprema Corte, poi, va considerato professionista anche la persona fisica che utilizza il contratto sia nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, sia per scopi connessi a tale attività (Cass. N. 1202/2025 cit., N. 8419/2019).
Sulla scorta dei sopra richiamati principi, informatori e regolatori della materia, si rivelano infondate le argomentazioni del ricorrente nel sostenere la sua natura di consumatore.
Egli, infatti, si è limitato apoditticamente a sostenere di aver agito nella veste di consumatore, evidenziando unicamente la propria natura di persona fisica e la circostanza che nel contratto era stato indicato solo il suo codice fiscale in quanto non avrebbe mai richiesto una partita Iva.
3 Tali argomentazioni hanno tuttavia trovato diretta smentita nelle allegazioni e nelle produzioni della ditta convenuta, la quale ha documentato che non solo è titolare di partita Parte_1
Iva n. dal 20.05.2024 per attività di “trasporto marittimo e costiero di passeggeri” P.IVA_2
(vedi certificato Agenzia delle Entrate prodotto il 16.10.2025), ma soprattutto che l'acquisto del natante era finalizzato proprio allo svolgimento di tale attività.
Tanto si desume chiaramente dalla trascrizione delle chat tra le parti in causa, prodotta dalla convenuta e non disconosciuta dal ricorrente (doc. 3 fascicolo p. convenuta), nella quale si legge della richiesta da parte della dei dati aziendali dell'acquirente: dati che CP_1 verosimilmente sono stati forniti in quanto riportati nelle fatture allegate pur esse al fascicolo della
(doc. 2). CP_1
Precipuo rilievo, ai fini dell'accertamento della effettiva natura dell' nella vicenda Pt_1 contrattuale che qui interessa, va dato al messaggio da lui inviato alla in data CP_1
27.03.2025 alle ore 09.42 (dopo reiterate trattative per sostituire con altro il natante acquistato con il contratto del 5.5.2024) nel quale è testualmente scritto: “Buongiorno mi sono informato e CP_1 con la barca in questione non riuscirei a svolgere il mio lavoro in quanto troppo datata. Siccome
a Termoli per lavorare le agenzie vogliono barche più fresche e ho proposto la Allegra che hai, per me sarebbe ottimo visto che è già da te” (doc. 3 cit.)
Il tenore letterale del sopra riportato messaggio ed il considerevole prezzo pattuito per l'acquisto del natante, sono chiari elementi che inducono escludere che, nel contratto di compravendita de quo, il ricorrente abbia agito nella qualità di consumatore.
Né può sottacersi che egli si è limitato ad affermare la propria natura consumeristica, senza tuttavia chiarire quale fosse l'obiettivo, diverso da quello imprenditoriale ricollegabile all'attività svolta sotto forma di ditta individuale, che egli avrebbe perseguito con l'acquisto del natante presso la ditta di Senigallia.
Alcun rilievo, poi, assume la mera affermazione, da parte sua, di non essere titolare di Partita Iva posto che la Suprema Corte ha più volte affermato che “ai fini dell'assunzione della veste di consumatore l'elemento significativo non è il “non possesso”, da parte della “persona fisica” che ha contratto con un “operatore commerciale”, della qualifica di “imprenditore commerciale” (Cass. 6578/2021).
Ne consegue che, avendo parte convenuta ritualmente e tempestivamente sollevato l'eccezione di compromesso e dovendo riconoscersi piena validità alla clausola compromissoria pattuita tra le parti, il giudice adito deve declinare la propria competenza a conoscere della controversia in favore degli arbitri.
4 Stante l'accoglimento della eccezione preliminare sollevata dall'opponente, si ritiene assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria (Valore indeterminabile - complessità bassa;
fasi di studio, introduttiva e decisionale;
riduzione del 50% art. 4, comma 9).
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso ex art. 281 undecies cpc del 19.6.2025, nei confronti della Parte_1 [...]
assorbita e/o rigettata ogni diversa istanza, così dispone: Controparte_1
1) Visto l'art. 819 ter cpc dichiara l'improponibilità della domanda avanzata dalla parte ricorrente per essere, la decisione, devoluta agli arbitri;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.905,00 per compensi professionali oltre Iva e cap , se dovuti, come per legge e rimborso spese forfetario nella misura del 15%
Così deciso in Larino, lì 2.12.2025
Il Giudice
Dott. AR Rosa Palladino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO
Sezione Unica Civile
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa AR Rosa Palladino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 481 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2025, riservata in decisione all'esito di udienza sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cpc, e vertente
TRA cf ), rappresentato e difeso, congiuntamente Parte_1 C.F._1
e disgiuntamente dagli Avv.ti nel cui studio in Parte_2
Termoli alla Via E. De Nicola n. 2/B,è elettivamente domiciliato
Ricorrente
E
, in persona del titolare (C.F. Controparte_1 CP_1
- P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe C.F._2 P.IVA_1
Muzi ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio legale sito in Senigallia (AN) Via
Marchetti n. 46
Resistente/convenuta
OGGETTO: risoluzione contrattuale- inadempimento;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: 1) Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per intervenuto inadempimento della
[...]
sedente in Senigaglia alla Via Foce Cesano n. 2/4, (P. Iva n. Controparte_1
), in persona del suo omonimo titolare Sig. e per l'effetto condannare P.IVA_1 CP_1 quest'ultimo alla, immediata, restituzione degli importi versati dal Sig. pari Parte_1 ad euro 24.000,00, oltre all'importo di euro 2.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria da quest'ultimo versata, ovvero l'importo complessivo di € 26.000,00 o in quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia. 2) Condannare, altresì, per le causali innanzi esposte, il Sig. titolare dell'impresa CP_1
1 individuale TI LA sedente in Senigaglia alla Via Foce Cesano n. 2/4, (P. Iva Controparte_1 n. ), al pagamento delle spese tutte del presente giudizio, con competenze di avvocato da P.IVA_1 distrarsi antistatariamente in favore dei sottoscritti procuratore dichiaratosi antistatario.
Per parte convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
- in via preliminare: dichiarare l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria stante la sussistenza di clausola compromissoria in arbitri come da contratto di vendita oggetto di causa.
- in via ulteriormente preliminare: dichiarare l'Improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della Negoziazione Assistita obbligatoria.
- nel merito: - respingere il ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. nonché qualsiasi altra domanda ad essa subordinata e/o collegata in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'intervenuto inadempimento contrattuale dell'acquirente sig. e pertanto, dichiarare la risoluzione del contratto di Parte_1 vendita natante del 05.05.2024 oggetto del presente procedimento, con condanna del ricorrente a versare alla la somma di € 11.600,00 a titolo di risarcimento del danno come da clausola penale, CP_1 oltre al diritto a trattenere gli acconti di € 25.000,00 già versati e spettanti al venditore a titolo di caparra confirmatoria, così come contemplato dal contratto, per le motivazioni tutte esposte in narrativa.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
con ricorso ex art. 281 undecies cpc depositato il 19.6.2025 tempestivamente Parte_1 notificato unitamente al pedissequo decreto, ha convenuto in giudizio quale titolare CP_1 della ditta individuale TI LA di Senigallia al fine di ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto col quale, in data 5.5.2024, esso ricorrente aveva acquistato il natante marca modello Cabin 23 al prezzo pattuito di € 58.000,00 Iva compresa. CP_2
Nel costituirsi in giudizio, in via preliminare la ditta resistente ha eccepito l'omessa negoziazione assistita e l'incompetenza del Giudice adito evidenziando che nel contratto intercorso tra le parti, all'art. 16, era stato espressamente previsto che “Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato dalla Camera Arbitrale
Italiana (CAI), secondo il proprio Regolamento”.
Tale eccezione è stata avversata dal ricorrente ritenendo che il contratto de quo fosse stato da lui sottoscritto in veste di mero “consumatore” con conseguente vessatorietà della clausola arbitrale.
Alla prima udienza di comparizione questo giudice, succeduto nelle more al precedente assegnatario, concedeva alle parti termine sino alla successiva udienza per dedurre in merito all'eccezione di incompetenza e per precisare le rispettive conclusioni sul punto.
La causa è stata quindi rinviata per la discussione e decisione in ordine a siffatta questione di natura preliminare.
L'eccezione di compromesso è fondata e deve essere accolta.
Va preliminarmente osservato che l'ultimo comma dell'art. 38 c.p.c. dispone che le questioni di competenza sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte
2 sommarie informazioni. Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, “l'eccezione di incompetenza non introduce nel processo un tema sul quale sia possibile lo svolgimento di una istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito” per cui “deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuati con essi o, in replica o in controreplica, alla prima udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.” (Cass.civ. Ordin. N.ri 1202/2025, 30836/2024)
Fatta tale premessa, rileva il giudicante che al fine di dirimere la controversia è necessario accertare la natura consumeristica o meno dell'odierno ricorrente, in relazione alla conclusione del contratto di compravendita dedotto in giudizio.
Sul punto, deve innanzitutto essere richiamato l'art. 3 d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) il quale definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, mentre il professionista come “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.
Ciò che viene in rilievo è quindi la finalità perseguita da una parte, persona fisica, che stipuli un contratto e non la semplice circostanza che non è una persona giuridica.
Ne deriva, come naturale corollario, che non tutte le persone fisiche possono, per ciò solo, dirsi consumatori in quanto sono tali solo quelle che, sottoscrivendo un determinato contratto, perseguono finalità “estranee” all'attività imprenditoriale eventualmente svolta (sul punto si veda
Cass. Civ. n. 116/2024 secondo la quale “l'accertamento della qualità di consumatore deve compiersi con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale (cfr. Corte Giust. UE 21 marzo 2019, causa C-590/17,
Pouvin and Dijoux;
Corte Giust. UE 14 settembre 2016, causa C-534/15, Corte Giust. Per_1
UE 19 novembre 2015, causa C-74/15, Tarcău), non assumendo, dunque, rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto”).
Secondo la Suprema Corte, poi, va considerato professionista anche la persona fisica che utilizza il contratto sia nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, sia per scopi connessi a tale attività (Cass. N. 1202/2025 cit., N. 8419/2019).
Sulla scorta dei sopra richiamati principi, informatori e regolatori della materia, si rivelano infondate le argomentazioni del ricorrente nel sostenere la sua natura di consumatore.
Egli, infatti, si è limitato apoditticamente a sostenere di aver agito nella veste di consumatore, evidenziando unicamente la propria natura di persona fisica e la circostanza che nel contratto era stato indicato solo il suo codice fiscale in quanto non avrebbe mai richiesto una partita Iva.
3 Tali argomentazioni hanno tuttavia trovato diretta smentita nelle allegazioni e nelle produzioni della ditta convenuta, la quale ha documentato che non solo è titolare di partita Parte_1
Iva n. dal 20.05.2024 per attività di “trasporto marittimo e costiero di passeggeri” P.IVA_2
(vedi certificato Agenzia delle Entrate prodotto il 16.10.2025), ma soprattutto che l'acquisto del natante era finalizzato proprio allo svolgimento di tale attività.
Tanto si desume chiaramente dalla trascrizione delle chat tra le parti in causa, prodotta dalla convenuta e non disconosciuta dal ricorrente (doc. 3 fascicolo p. convenuta), nella quale si legge della richiesta da parte della dei dati aziendali dell'acquirente: dati che CP_1 verosimilmente sono stati forniti in quanto riportati nelle fatture allegate pur esse al fascicolo della
(doc. 2). CP_1
Precipuo rilievo, ai fini dell'accertamento della effettiva natura dell' nella vicenda Pt_1 contrattuale che qui interessa, va dato al messaggio da lui inviato alla in data CP_1
27.03.2025 alle ore 09.42 (dopo reiterate trattative per sostituire con altro il natante acquistato con il contratto del 5.5.2024) nel quale è testualmente scritto: “Buongiorno mi sono informato e CP_1 con la barca in questione non riuscirei a svolgere il mio lavoro in quanto troppo datata. Siccome
a Termoli per lavorare le agenzie vogliono barche più fresche e ho proposto la Allegra che hai, per me sarebbe ottimo visto che è già da te” (doc. 3 cit.)
Il tenore letterale del sopra riportato messaggio ed il considerevole prezzo pattuito per l'acquisto del natante, sono chiari elementi che inducono escludere che, nel contratto di compravendita de quo, il ricorrente abbia agito nella qualità di consumatore.
Né può sottacersi che egli si è limitato ad affermare la propria natura consumeristica, senza tuttavia chiarire quale fosse l'obiettivo, diverso da quello imprenditoriale ricollegabile all'attività svolta sotto forma di ditta individuale, che egli avrebbe perseguito con l'acquisto del natante presso la ditta di Senigallia.
Alcun rilievo, poi, assume la mera affermazione, da parte sua, di non essere titolare di Partita Iva posto che la Suprema Corte ha più volte affermato che “ai fini dell'assunzione della veste di consumatore l'elemento significativo non è il “non possesso”, da parte della “persona fisica” che ha contratto con un “operatore commerciale”, della qualifica di “imprenditore commerciale” (Cass. 6578/2021).
Ne consegue che, avendo parte convenuta ritualmente e tempestivamente sollevato l'eccezione di compromesso e dovendo riconoscersi piena validità alla clausola compromissoria pattuita tra le parti, il giudice adito deve declinare la propria competenza a conoscere della controversia in favore degli arbitri.
4 Stante l'accoglimento della eccezione preliminare sollevata dall'opponente, si ritiene assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria (Valore indeterminabile - complessità bassa;
fasi di studio, introduttiva e decisionale;
riduzione del 50% art. 4, comma 9).
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso ex art. 281 undecies cpc del 19.6.2025, nei confronti della Parte_1 [...]
assorbita e/o rigettata ogni diversa istanza, così dispone: Controparte_1
1) Visto l'art. 819 ter cpc dichiara l'improponibilità della domanda avanzata dalla parte ricorrente per essere, la decisione, devoluta agli arbitri;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.905,00 per compensi professionali oltre Iva e cap , se dovuti, come per legge e rimborso spese forfetario nella misura del 15%
Così deciso in Larino, lì 2.12.2025
Il Giudice
Dott. AR Rosa Palladino
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