Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/04/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. NC Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 27 gen- naio 2025, iscritta al n. 203 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...] elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Gargana n. 40, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Felicia Pidone che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Viterbo, Piazza dei Caduti n. 16, presso lo studio dell'Avv. Mario Brizi che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente il 27 e 31 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 22 giugno 2013 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 41).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a Viterbo il 22 febbraio 2018, e a Roma il 29 luglio 2014;
[...] Persona_2
che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Vi- terbo in data 27 febbraio 2020; che ciascuno di loro è titolare di redditi di lavoro;
che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n.
2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del de- creto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) Rimane fermo l'obbligo di mutuo rispetto;
2) nulla è disposto per il reciproco mantenimento;
3) l'abitazione familiare sita in Viterbo alla Via della Palazzina nr.113, di proprietà esclusiva della , resterà alla stessa assegnata ove ella vivrà con i propri Parte_1
figli, con tutto il mobilio e suppellettili ivi presenti;
4) i figli minor e NC sono affidati in modo condiviso ad entrambi Per_1
i genitori con domicilio prevalente presso la casa della madre, genitori i quali eser- citeranno in pari modo la responsabilità genitoriale sui minori e provvederanno congiuntamente agli aspetti più significativi della loro vita e alla miglior crescita degli stessi e impegnandosi a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente tutte le in- formazioni necessarie a tal fine;
5) il Sig potrà esercitare il diritto-dovere di visita della prole e tenere i figli CP_1
con sé secondo le seguenti modalità: 2 weekend alternati al mese, comprensivi del sabato e domenica, con pernottamento in entrambe i giorni;
3 giorni infrasettima- nali – mercoledì, giovedì e venerdì – nella settimana che non include il weekend, 2
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giorni infrasettimanali – lunedì e mercoledì– nella settimana che include il wee- kend, ivi incluso il pernottamento presso l'abitazione paterna;
il padre in ogni caso terrà con sé i figli anche in giorni diversi da quelli prefissati, sia infrasettimanali che nei weekend, ogni qual volta la Sig.r ne avrà necessità e si trovi comun- Parte_1
que nell'impossibilità di accudirli, ivi compreso il pernottamento, previa comunica- zione anticipata da far pervenire almeno 24 ore prima, e salvo impegni improroga- bili già assunti dal Sig Del pari i si renderà comunque disponibile, CP_1 CP_1
in casi urgenti e straordinari, a tenere con sé i figli, durante la settimana o nei wee- kend, in giorni diversi da quelli prefissati, qualora la madre ne avesse la necessità; durante il periodo di Natale i minori trascorreranno ad anni alterni la Vigilia ed il giorno di Natale con ciascun genitore;
per le festività di Capodanno trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il 31 dicembre ed il 1° gennaio;
il 26 dicembre ad anni alterni la mattina -pranzo compreso- con l'un genitore e il pomeriggio – cena compresa - con l'altro; in alternativa, durante le vacanze natalizie e di asten- sione dalla frequenza scolastica, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore 5 giorni consecutivi così da ricomprendervi, rispettivamente, un anno il Natale e un anno il Primo dell'Anno; durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore la giornata di Pasqua ovvero quella del Lunedì dell'An- gelo;
in alternativa, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore tre giorni con- secutivi così da ricomprendervi, rispettivamente, un anno la Pasqua e un anno il
Lunedì dell'Angelo; le altre festività da calendario - 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, 15 agosto, 1novembre e 8 dicembre - saranno alternate anno per anno tra i genitori;
durante le vacanze estive, previo accordo da perfezionarsi possibilmente entro il 31 maggio di ciascun anno, i figli trascorreranno quindici giorni consecutivi o non consecutivi con ciascun genitore da scegliersi nei mesi di giugno, luglio ed agosto;
per il restante periodo continuerà la consueta alternanza di visita. In caso di disaccordo avrà la precedenza quello dei genitori che per primo avrà comunicato all'altro il periodo di ferie da trascorrere con i figli o che sia comunque impossibi- litato a modificarlo;
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6) resta in ogni caso salva la facoltà dei genitori di accordarsi secondo le necessità personali dei coniugi e le prioritarie esigenze dei figli;
7) nell'eventualità che ciascuno dei coniugi abbia necessità di assentarsi per ragioni personali – ivi compresi viaggi –, nel correlativo periodo i figli saranno collocati presso l'altro genitore;
8) la sig.ra d , nell'eventualità che dovesse reperire un'attività lavorativa sog- Pt_1
getta a turnazione, si impegna a comunicare a gli eventuali cambi turno di CP_1
lavoro nella stessa giornata in cui ne viene a conoscenza, nell'eventualità che si renda per ella necessario l'affido della prole alla cura del padre;
9) i minori potranno essere affidati, in luogo dei genitori, alternativamente alle cure dei nonni paterni o del nonno materno, compatibilmente con i rispettivi impegni;
10) i sig.r , previa informativa all'altro genitore, potranno altresì CP_1 Parte_1
affidare i figli alle cure di zii materni, amici e rispettivi partner nonché genitori di compagni di scuola o di attività sportiva/ricreativa dai medesimi frequentati;
11) nella eventualità che i genitori abbiano un impedimento di natura lavorativa od extralavorativa e non sia possibile fare affidamento sui nonni, parenti e conoscenti di comune fiducia, i figli saranno affidati alla cura di una baby-sitter di comune fiducia e la relativa spesa resterà a carico del genitore che vi dovrà fare ricorso nei giorni di rispettiva spettanza;
nell'eventualità, tuttavia, che il ricorso alla baby -sitter si renda necessario per un periodo di tempo prolungato e continuativo e comunque superiore a 5 giorni, la relativa spesa sarà a carico di entrambe i coniugi al 50%;
12) i Sig.ri e dovranno preventivamente comunicarsi i propri CP_1 Parte_1
spostamenti al di fuori del luogo di residenza ogni qual volta abbiano con sè i figli e dovranno in ogni caso rendersi reperibili, anche telefonicamente, per qualunque necessità e comunicazione riguardante i figli;
13) in caso di malattia i figli saranno accuditi a casa della madre da chiunque ne abbia di volta in volta la cura;
in ogni caso in ipotesi di malattia dei figli l'altro geni- tore potrà recarsi a far loro visita presso l'abitazione in cui si trovino;
14) i signor si rendono disponibili ad autorizzare reciproca- CP_1 Parte_1
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mente il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, in capo ai figli minori dichiarando che nulla vi osta;
15) il Sig corrisponderà alla consorte in favore dei due figli, sino al raggiun- CP_1
gimento della piena indipendenza economica degli stessi, un contributo mensile per il loro mantenimento ordinario nella misura di euro 500,00, complessivi, ov- vero euro 250,00 a figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico intestato alla Sig.r che dovrà pervenire alla Parte_1
stessa entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese;
16) l'assegno unico universale per la prole ed ogni altro eventuale sussidio pubblico per la prole sarà percepito per intero dalla sig.r ; Parte_1
17) ciascun coniuge provvederà per proprio conto ad acquistare i blocchetti dei buoni pasto per la mensa scolastica dei figli da utilizzare nei giorni di rispettiva spet- tanza dei figli;
18) i Sig.r ad ogni cambio di stagione concorderanno l'acqui- CP_1 Parte_1
sto dei capi di abbigliamento necessari per i figli e ne condivideranno l'uso.
19) i Sig.ri divideranno nella misura rispettivamente del 50% CP_1 Parte_1
le spese straordinarie, in ossequio al Protocollo del Tribunale di Viterbo afferente alla regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento della prole, ivi da intendersi integralmente riportato e trascritto;
20) il Sig corrisponderà alla moglie la propria quota parte delle spese straor- CP_1
dinarie, per rette scolastiche o altre spese fisse di cui sia noto anticipatamente l'importo, fornendole anticipatamente la provvista di denaro almeno 5 giorni prima della relativa scadenza di pagamento;
la quota parte delle altre spese straordinarie sarà corrisposta al genitore che le avrà anticipate a semplice richiesta e, ove antici- pate dall , i verserà ad ella la propria quota parte, unitamente Parte_1 CP_1
al versamento dell'assegno mensile per il mantenimento ordinario, ovvero entro e oltre il giorno 15 di ciascun mese;
21) le spese voluttuarie tutte, ivi comprese quelle relative all'abbigliamento ordina- rio e per l'attività sportiva saranno concordate dai genitori e, in caso di disaccordo,
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resteranno a carico del genitore che intenderà comunque sostenerle”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rap- porti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei co- niugi e alle condizioni indicate in motivazione;
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b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente est. (NC Oddi)
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