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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 18/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 333/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi
promossa con ricorso da:
, nata a [...], il [...], residente in [...], c.f.: Parte_1
(doc. n. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Nadia Zucco ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cuorgnè (TO), corso Dante n. 1 per delega in atti.
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 245 del 19.9.2023 (doc. n. 2),
contro
(CF ) nato Lanzo T.se 15.4.56 res.te Cafasse (TO) Controparte_1 C.F._2
Via Villanova 74/A elett.te domiciliato Torino Via Assarotti 4 presso l'Avv. Enrico
Rubiola che lo rappresenta e difende per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“pronunciare la separazione personale tra la SI ed il signor , Parte_1 Controparte_1 pagina 1 di 4 disporre che il signor sia tenuto a corrispondere, con decorrenza dalla mensilità Controparte_1
di dicembre 2025, alla SI , a titolo di contributo al mantenimento, la somma Parte_1
mensile di euro 275,00, entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese, somma che verrà rivalutata
annualmente secondo gli indici indicati dall'ISTAT da versare a mezzo bonifico bancario alle
coordinate che saranno comunicate dalla moglie.
inoltre, entro il 31.1.2025 il marito verserà alla moglie la somma di € 800,00 per le mensilità
pregresse maturate dopo la domanda.
spese compensate.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle
parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 5.2.2024, Pt_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale
[...] Controparte_1
affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi ponendo a carico del marito un contributo al mantenimento di € 500,00.
Il convenuto si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione ma negando qualsiasi contributo in favore della moglie.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno
11.12.2024, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Alla medesima udienza le parti, avendo raggiunto l'accordo, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze istruttorie ed ai termini ex art. 473
bis.28 c.p.c., rassegnavano conclusioni congiunte.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
pagina 2 di 4 In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalla ricorrente ed anche dal resistente, l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché
l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Favria, in data 02.10.1983 trascritto il
3.10.1983 Atto n. 14/parte II/ serie A (doc. 3).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti – essendo la figlia (nata il [...]), economicamente Per_1
autosufficiente) hanno trovato l'accordo per la regolamentazione dei rapporti tra loro. Le
conclusioni rassegnate dalle parti in quanto conformi a legge possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti (come del resto da richiesto delle medesime).
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine procedere – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore della moglie ricorrente (ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Favria, in data 02.10.1983,
trascritto il 3.10.1983 Atto n. 14/parte II/ serie A
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge;
2) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato quanto segue:
pagina 3 di 4 - il signor sarà tenuto a corrispondere, con decorrenza dalla mensilità Controparte_1
di dicembre 2024, alla SI , a titolo di contributo al mantenimento, la Parte_1
somma mensile di euro 275,00, entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici indicati dall'ISTAT da versare a mezzo bonifico bancario alle coordinate che saranno comunicate dalla moglie.
inoltre, entro il 31.1.2025 il marito verserà alla moglie la somma di € 800,00 per le mensilità pregresse maturate dopo la domanda;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 11 marzo 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 333/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi
promossa con ricorso da:
, nata a [...], il [...], residente in [...], c.f.: Parte_1
(doc. n. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Nadia Zucco ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cuorgnè (TO), corso Dante n. 1 per delega in atti.
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 245 del 19.9.2023 (doc. n. 2),
contro
(CF ) nato Lanzo T.se 15.4.56 res.te Cafasse (TO) Controparte_1 C.F._2
Via Villanova 74/A elett.te domiciliato Torino Via Assarotti 4 presso l'Avv. Enrico
Rubiola che lo rappresenta e difende per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“pronunciare la separazione personale tra la SI ed il signor , Parte_1 Controparte_1 pagina 1 di 4 disporre che il signor sia tenuto a corrispondere, con decorrenza dalla mensilità Controparte_1
di dicembre 2025, alla SI , a titolo di contributo al mantenimento, la somma Parte_1
mensile di euro 275,00, entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese, somma che verrà rivalutata
annualmente secondo gli indici indicati dall'ISTAT da versare a mezzo bonifico bancario alle
coordinate che saranno comunicate dalla moglie.
inoltre, entro il 31.1.2025 il marito verserà alla moglie la somma di € 800,00 per le mensilità
pregresse maturate dopo la domanda.
spese compensate.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle
parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 5.2.2024, Pt_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale
[...] Controparte_1
affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi ponendo a carico del marito un contributo al mantenimento di € 500,00.
Il convenuto si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione ma negando qualsiasi contributo in favore della moglie.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno
11.12.2024, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Alla medesima udienza le parti, avendo raggiunto l'accordo, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze istruttorie ed ai termini ex art. 473
bis.28 c.p.c., rassegnavano conclusioni congiunte.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
pagina 2 di 4 In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalla ricorrente ed anche dal resistente, l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché
l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Favria, in data 02.10.1983 trascritto il
3.10.1983 Atto n. 14/parte II/ serie A (doc. 3).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti – essendo la figlia (nata il [...]), economicamente Per_1
autosufficiente) hanno trovato l'accordo per la regolamentazione dei rapporti tra loro. Le
conclusioni rassegnate dalle parti in quanto conformi a legge possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti (come del resto da richiesto delle medesime).
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine procedere – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore della moglie ricorrente (ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Favria, in data 02.10.1983,
trascritto il 3.10.1983 Atto n. 14/parte II/ serie A
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge;
2) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato quanto segue:
pagina 3 di 4 - il signor sarà tenuto a corrispondere, con decorrenza dalla mensilità Controparte_1
di dicembre 2024, alla SI , a titolo di contributo al mantenimento, la Parte_1
somma mensile di euro 275,00, entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici indicati dall'ISTAT da versare a mezzo bonifico bancario alle coordinate che saranno comunicate dalla moglie.
inoltre, entro il 31.1.2025 il marito verserà alla moglie la somma di € 800,00 per le mensilità pregresse maturate dopo la domanda;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 11 marzo 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
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