Sentenza 7 ottobre 2014
Ordinanza collegiale 27 ottobre 2017
Sentenza 3 dicembre 2018
Ordinanza cautelare 5 luglio 2019
Sentenza 30 luglio 2020
Rigetto
Sentenza 28 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 3 marzo 2022
Ordinanza collegiale 27 maggio 2022
Ordinanza collegiale 23 novembre 2022
Ordinanza collegiale 31 marzo 2023
Ordinanza collegiale 31 marzo 2023
Inammissibile
Sentenza 18 aprile 2023
Accoglimento
Sentenza 29 settembre 2023
Decreto presidenziale 19 dicembre 2024
Decreto presidenziale 19 dicembre 2024
Inammissibile
Sentenza 22 aprile 2025
Parere definitivo 29 luglio 2025
Parere definitivo 5 febbraio 2026
Commentario • 1
- 1. Derivati embedded e diritto viventeDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 12 dicembre 2023
A corredo della già pubblicata ordinanza Cass. n. 30063 del 30 ottobre 2023 (a questo link), viene trascritta qui di seguito una fotografia dell'attuale diritto vivente in materia. Sui derivati embedded, Cass., SS. UU., 23 febbraio 2023, n. 5657 è stata seguita da Cass., (ord.), 3 novembre 2023, n. 30556, Cass. (ord.), 22 settembre 2023, n. 27074, Cass. (ord.), 30 ottobre 2023, n. 30063, Cass. (ord.), 18 ottobre 2023, n. 28998, Cass. (ord.), 1 settembre 2023, n. 25578, Cass. (ord.), 26 maggio 2023, n. 14805. Ma fra queste, l'ordinanza n. 30063 del 2023 cassa con rinvio, demandando alla corte d'appello un <>. Punto e a capo sui derivati embedded (incorporati, non impliciti). La stessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/04/2025, n. 3450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3450 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03450/2025REG.PROV.COLL.
N. 00240/2024 REG.RIC.
N. 00241/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 240 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano e Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CO - Commissione Vigilanza Fondi Pensione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 241 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano e Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CO - Commissione Vigilanza Fondi Pensione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano e Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per:
la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 29 settembre 2023, n. -OMISSIS-, non notificata, resa all''esito dei giudizi R.G. nn. -OMISSIS-/2020, -OMISSIS-/2020 e -OMISSIS-/2020.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della CO - Commissione Vigilanza Fondi Pensione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Angelo Raffaele Cassano e Marcello Clarich;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza in epigrafe indicata, della cui revocazione si tratta, trae origine dalla vicenda che può essere riassunta nei termini che seguono.
2. Con delibere nn. 3903, 3904 e 3905 del 27 luglio 2017 la CO ha sanzionato il Fondo Pensione per gli ex dipendenti della Banca d’Italia nonché il relativo Direttore Generale, i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio sindacale in relazione all’acquisto di alcuni prodotti finanziari riconducibili alla categoria dei c.d. derivati, acquisto effettuato direttamente dal predetto Fondo rispettivamente in data 9 giugno 2016 (sulla base di una delibera del Consiglio di amministrazione del 24 maggio 2016), e ritenuto integrare violazione dell’art. 3, comma 4, dell'art. 4, commi 4 e 5, nonché dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 166/2014.
3. Gli indicati provvedimenti sono stati impugnati dal Fondo Pensione per gli ex dipendenti della Banca d’Italia, dal Direttore Generale, dai membri del Consiglio di Amministrazione e dai mambri del Collegio Sindacale, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con quattro distinti ricorsi.
4. Con sentenza n. -OMISSIS-del 2020 l’adìto TAR, previa riunione dei quattro ricorsi, li ha respinti, confermando le sanzioni irrogate dalla CO.
5. Detta sentenza è stata impugnata, avanti questo Consiglio di Stato, con tre distinti ricorsi, nn. RG. -OMISSIS-/2020, -OMISSIS-/2020 e -OMISSIS-/2020.
6. Nel corso dei tre giudizi d’appello veniva prodotta in giudizio una corrispondenza intercorsa tra l’ESMA – European Securities and Markets Advisory, e il prof. Avv. -OMISSIS-, poi nominato consulente di parte appellante nel corso del giudizio d’appello, il quale sin dal 2017 aveva chiesto ad ESMA se alcuni strumenti finanziari, puntualmente descritti, dovessero essere qualificati quali “derivati” ai sensi dell’art. 2, n. 5, del Regolamento EU n. 648/2012: nella risposta di ESMA, pervenuta solo il 23 febbraio 2021, si leggeva che in base alla descrizione dei prodotti finanziari fornita nel quesito iniziale gli stessi non sembravano corrispondere alla descrizione regolamentare dei derivati o dei contratti derivati OTC, potendo invece considerarsi quali titoli trasferibili.
7. Sempre nel corso dei tre giudizi d’appello il Collegio, previa riunione dei medesimi, con ordinanza n. 1507/2022 disponeva verificazione demandando al verificatore di rispondere ai seguenti quesiti: “ 1) se i seguenti titoli: “Zero Recovery Credit-Linked Certificates on Republic of Turkey”, “Zero Recovery Credit-Linked Certificates on Republic of Italy” e “Zero Recovery Credit-Linked Certificates on Kingdom of Belgium”, avessero, sulla base della legislazione vigente all’epoca dell’acquisto, da parte del Fondo Pensioni per il Personale della ex Banca di Roma, natura di “derivati”; 2) se lo strumento finanziario denominato “KA Finanz AG” sia stato o meno negoziato in un mercato regolamentato .”.
8. Sulla base degli esiti della verificazione il giudice d’appello, con la sentenza della cui revocazione si tratta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto parzialmente i ricorsi di primo grado, per l’effetto annullando: (i) la delibera n. 3904 del 27 luglio 2027 nella parte in cui irrogava ai componenti del Collegio Sindacale la sanzione di euro 2.600,00 per il mancato controllo sul rispetto dell'art. 5,comma 1, del D.M. n. 166/2014; (ii) la delibera n. 3903 del 27 luglio 2017 nella parte in cui irrogava ai componenti del Consiglio d’Amministrazione la sanzione di €. 5.550,00 per violazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 166/14; (ii) la delibera n. 3905 del 27 luglio 2017 nella parte in cui irrogava al Direttore Generale la sanzione di euro 5.500,00 per il mancato controllo sul rispetto dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 166/2014.
9. Avverso tale decisione hanno proposto revocazione i ricorrenti in epigrafe indicati.
10. La CO si è costituita in giudizio insistendo per la declaratoria di inammissibilità del gravame
11. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 27 febbraio 2025, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
12. I ricorrenti deducono un unico errore revocatorio, di cui assumono la rilevanza ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento al parere dell’ESMA di cui alla mail del 23 febbraio 2021, depositata in giudizio il 19 luglio 2021.
12.1. Sul presupposto che l’ESMA è l’Autorità europea degli strumenti finanziari competente in materia, la cui competenza ad esprimersi sul quesito postole viene, nel parere in questione, espressamente affermata (“ After considering whether this question should be answered by ESMA or the European Commission it was decided that this falls under ESMA remit”), i ricorrenti affermano che “ È di palmare evidenza che il giudice di appello abbia errato e omesso di percepire il contenuto e la portata di tale nota ESMA, che pacificamente riconduce gli strumenti in esame al novero dei prodotti obbligazionari, commettendo pertanto un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e infatti: (i) l’errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale della nota ESMA ha chiaramente indotto il giudice di appello a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, omettendo del tutto di considerare la nota in questione per la definizione dei primi tre motivi; (ii) la nota ESMA costituisce un punto non controverso e il giudice di appello non ha motivato sul perché non vada presa in considerazione l’opinione dell’Autorità europea competente in materia; (iii) la mancata valorizzazione della nota ESMA costituisce elemento decisivo perché, qualificando diversamente gli strumenti finanziari in questione, diversa sarebbe stata anche la decisione. ”
12.2. I ricorrenti rilevano, in particolare, che la sentenza appellata, pur avendo, al paragrafo 3.6., accolto parzialmente il primo dei motivi d’appello, ritenendo insussistenza la contestata violazione dell’art. 5, comma 1, del d.m. n. 166/2014, ha del tutto omesso di valorizzare la nota dell’ESMA del 23 febbraio 2021 in riferimento ai motivi di appello secondo e quarto, rispetto ai quali la nota dell’ESMA rivestirebbe uguale importanza. Tale circostanza si potrebbe quindi spiegare, secondo i ricorrenti, solo ipotizzando che “ per una evidente svista, tale documento non sia stato in alcun modo preso in considerazione per la risoluzione di motivi vertenti proprio su tale corretta qualificazione ”: l’importanza di tale documento, infatti, imponeva al giudice dell’appello di motivare le ragioni per le quali riteneva di discostarsi dal parere dell’ESMA; “ Si tratta, pertanto, di una chiarissima svista sulle risultanze materiali del processo, avendo il giudice di appello totalmente omesso di pronunziarsi -nella definizione dei primi tre motivi- sulla qualificazione operata dall’Autorità europea competente in materia e sul perché eventualmente fosse il caso di discostarsene, quasi come se non fosse stata considerata la provenienza di tale nota dall’ESMA e si fosse trattato di una qualsiasi opinione legale .”.
12.3. Soggiungono i ricorrenti che “ se il documento -come è ben chiaro dalla lettura della sentenza- è stato trattato alla stregua di una qualsiasi opinione legale, si comprende perché esso possa essere stato così incredibilmente per nulla preso in considerazione ”.
13. Il Collegio ritiene il motivo revocatorio dianzi esposto manifestamente inammissibile.
14. Occorre preliminarmente rammentare, in punto di diritto, che per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr., ex multis: Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 7189; Sez. V, 23 dicembre 2019, n. 8685; Sez. VI, 29 settembre 2021 n. 6554; Sez. II, 4 ottobre 2021 n. 6622), l’errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio rilevante ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 c.p.a. e dell'art. 395, n. 4), c.p.c., deve:
(i) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto, la cui verità sia esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile
(ii) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
(iii) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
(iv) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
(v) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo.
14.1. L’errore di fatto revocatorio consiste, quindi, nel c.d. “abbaglio dei sensi”: e, cioè, nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista del giudice, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti, o viceversa; di talché, la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale, che giustifica l’applicazione dell’art. 395 c.p.c., deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. III , 31/01/2023 , n. 1108; Cons. Stato, Sez. III, 10 marzo 2020, n. 1719; Cons. Stato, Sez. II, 4 ottobre 2021 n. 6622).
14.2. E’ inammissibile, quindi, il rimedio revocatorio in relazione ad errori non rilevabili con assoluta immediatezza, ma che richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, ovvero errori che non consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello effettivamente controverso), ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi dall’ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall’erronea interpretazione di essi.
14.3. Inoltre, non sussiste vizio revocatorio quando venga lamentata un’asserita erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio), nonché nel caso in cui una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita (cfr. Cons. Stato, sez. IV , 29/12/2022 , n. 11566; Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 7189): la Sezione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 3190 del 14 gennaio 2025) ha osservato che questa impostazione è stata recentemente accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. un., 5 marzo 2024, n. 5792, par. 10.11 e 10.12), la quale ha ribadito che ciò che è destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione è il “ momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività ” (e non anche “ concernente l’informazione probatoria ritraibile per via logica dal dato probatorio acquisito al giudizio ”), essendo l’errore ex art. 395 , comma 1, n. 4) c.p.c. “ una falsa rappresentazione della realtà da ascrivere ad un abbaglio dei sensi, a disattenzione, distrazione, in buona sostanza ad una svista, la quale ricorre ― si è autorevolmente osservato con formula tanto poco curiale quanto appropriata a fotografare ciò che in concreto accade nell’operare del giudice ― quando il giudice prende «fischi per fiaschi e […] verità per buggerate». In breve, una svista del giudice nella consultazione degli atti del processo ”.
14.4. Inoltre, sempre per consolidato orientamento di questo Consiglio (ex multis, fra le più recenti, Cons. Stato, Sez. VI, n. 3190 del 14 gennaio 2025, citata), l’errore, per essere rilevante ai fini di revocazione, non può cadere su un punto controverso della causa (sostanziale o processuale), sul quale la sentenza abbia pronunciato con motivazione anche solo implicita (in termini Cons. Stato, sez. II, 18/11/2022, n. 10169); d’altro canto, “ la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di protrazione all'infinito dei giudizi ” (Cons. Stato, sez. VII, 13/06/2022, n. 4796).
14.5. Non può nemmeno giustificare la revocazione una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento “o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando, non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione ” (Cons. Stato, sez. IV, 18/04/2023, n. 3893; Cons. Stato, sez. IV, 18/04/2023, n. 3893).
14.6. E ancora, “ l’omesso esame di un motivo di gravame può costituire motivo di revocazione sub specie di errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. solo nell’ipotesi limite in cui risulti evidente dalla lettura della sentenza che il giudice non ha preso in nessun modo in esame la censura medesima incorrendo in un “abbaglio dei sensi” non essendosi reso conto, in radice, della esistenza stessa della domanda o del motivo ” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 966 del 31 gennaio 2024). In particolare, “ L'errore revocatorio è configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente, purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima: si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione ” (da ultimo Cons. Stato, sez. III, 21/05/2021, n. 3963, Cons. Stato, Sez. V, n. 837 del 28/01/2021 e, anche in precedenza, Cons. Stato, sez. IV, 01/09/2015, n. 4099 e Cons Stato, sez. V, 06/04/2017, n. 1610). Ciò in quanto “ Ai fini dell'errore di fatto revocatorio l'omessa pronuncia assume rilievo non già di per sé, bensì esclusivamente qualora la ragione di siffatta omissione risulti causalmente riconducibile alla mancata percezione dell'esistenza e del contenuto di atti processuali, e cioè quando dalla sentenza si possa evincere che l'omesso esame del motivo è stato frutto di un'erronea convinzione circa l'inesistenza del motivo stesso, che invece era incontestabilmente presente nel ricorso, al contrario di quanto supposto dal giudice ” (Cons. Stato, sez. V, 11/10/2021 , n. 6758). 14.7. La citata pronuncia della Sezione n. 966/2024 ha precisato che “ Detta ipotesi va tenuta distinta da quella, non in grado di integrare errore revocatorio, in cui il giudice abbia avuto percezione delle domande proposte e delle eccezioni sollevate e, quindi, della effettiva portata del thema decidendum sottoposto alla sua attenzione, ma abbia esaminato solo alcune delle argomentazioni addotte a loro sostegno. Ciò in quanto la singola censura (che coincide, nel caso di giudizio di appello ex art. 101 comma 1 c.p.a. con la doglianza per come essa è specificatamente espressa “contro i capi della sentenza gravata”) è normalmente sorretta da una pluralità di ulteriori deduzioni in fatto e diritto che il giudice non ha, tuttavia, l’obbligo di prendere in considerazione (e, se del caso, confutare) partitamente .”.
15. Alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia è agevole pervenire alla conclusione della inammissibilità dell’errore revocatorio prospettato dai ricorrenti.
15.1. E’ assolutamente incontestabile, infatti, che la sentenza di cui si chiede la revocazione, da una parte ha esaminato tutti i motivi d’appello, e in particolare il motivo afferente la qualificazione dei prodotti finanziari che avevano originato le sanzioni quali prodotti derivati, motivo la cui decisione sarebbe – in tesi – inficiata dalla mancata considerazione del parere dell’ESMA; d’altra parte che al giudice dell’appello non è affatto sfuggito il parere dell’ESMA di cui si discute: detto parere, infatti, viene espressamente menzionato nella revocanda sentenza, al paragrafo 3.6., ove si legge quanto segue: “ In ultimo, non colgono nel segno le deduzioni svolte da parte appellante che, con memoria depositata in data 27 luglio 2021 ha richiamato un parere reso dall’E.S.M.A. nel febbraio 2021. In disparte dalla ammissibilità o meno ex art. 104 c.p.a. della produzione in parola (trattandosi di documento depositato per la prima volta in appello), essa appare irrilevante con riferimento al presente giudizio in quanto verte sul diverso tema della qualificazione di alcuni prodotti finanziari come strumenti di debito o derivati ai sensi degli artt. 9 e 11 del Regolamento (UE) c.d. EMIR. Ciò è desumibile dalla circostanza che il quesito posto all’ES.M.A., con email dell’8 agosto 2017, è chiaramente riferito proprio agli artt. 9 e 11 del Regolamento UE cd. EMIR (in questo senso anche pag. 17 della relazione finale di verificazione )”.
15.2. Orbene, è evidente, dal richiamato passaggio della motivazione della revocanda sentenza, che il documento in questione non è affatto sfuggito al giudice dell’appello.
15.3. Il problema, dunque, non è - come i ricorrenti vogliono dare ad intendere – che il giudice d’appello, per un “abbaglio dei sensi”, non ha visto una parte del documento - cosa di per sé inverosimile, considerata la brevissima lunghezza del testo ed il fatto che la frase “ They would rather qualify as transferable securities ” si trova letteralmente attaccata a quella parte in cui si richiama il Regolamento EMIR -; il problema, piuttosto, è che quella frase conclusiva contenuta nel parere dell’ESMA è stata, dichiaratamente, ritenuta irrilevante dal giudice dell’appello, per ragioni ben esplicitate, le quali richiamano le considerazioni svolte dal verificatore sul parere dell’ESMA in questione.
15.4. Si legge, infatti, a pag. 27 della relazione del verificatore, quanto segue:
“ Considerata la necessità di interpretare la nozione di derivato sulla base della specifica disciplina che di volta in volta viene in rilievo, non risulta altresì possibile attribuire alle indicazioni fornite dall’ESMA, su richiesta della parte ricorrente ed allegate agli atti in causa, valenza generale, come parrebbe invece evocato dai Consulenti del Fondo. In proposito, appare utile rammentare che, secondo le evidenze degli atti in causa, il quesito sottoposto all’ESMA dalla parte ricorrente ha espressamente avuto ad oggetto l’ambito applicativo di EMIR: “application of Regulation EU No. 648/2012 (EMIR) with respect to certain financial instruments. Coerentemente al tenore del quesito formulato, nella risposta indirizzata alla parte, l’ESMA si sofferma in via esclusiva sui profili connessi all’applicazione degli obblighi discendenti da EMIR, chiarendo che i titoli descritti non sono strumenti derivati ai sensi del citato Regolamento. Peraltro, il riferimento contenuto nella risposta dell’ESMA circa il carattere di transferable securities (ossia di valore mobiliare) dei titoli indicati nel quesito, rappresenta una conferma delle Considerazioni svolte dal Verificatore circa la classificazione giuridica dei titoli medesimi. Come illustrato sopra, gli Strumenti sottoscritti dal Fondo rientrano tra le transferable securities e, nello specifico, nella particolare categoria di
transferable securities (lett. d del comma 1-bis, dell’art. 1 del TUF), attratta dal legislatore alla
nozione di derivato ai fini della disciplina dei servizi di investimento e (in forza del rinvio effettuato dal D.M. n. 166/2014) della disciplina in materia di previdenza complementare ”.
15.5. In questo passaggio della relazione di verificazione vi è una chiarissima indicazione circa le ragioni per cui il parere dell’ESMA prodotto dagli appellanti non era utile o determinante al fine di mettere in dubbio la ritenuta qualificazione, in termini di derivati, degli strumenti finanziari oggetto di indagine: ciò per la ragione che l’ESMA si era espressa, in quel parere, solo con riferimento al Regolamento EMIR, in quanto il quesito ad essa sottoposto aveva ad oggetto solo l’ambito applicativo del Regolamento EMIR, di guisa che tale parere risultava avere un valore del tutto relativo.
15.6. E’ così del tutto evidente che le motivazioni addotte nella revocanda sentenza per affermare l’irrilevanza del parere dell’ESMA del 23 febbraio 2021, lungi dall’essere frutto di un travisamento nella lettura di tale documento, hanno inteso richiamare le considerazioni svolte dal verificatore: il che conferma che il documento in questione è stato letto e valutato attentamente; è parimente evidente, correlativamente, che i ricorrenti tentano, con il ricorso per revocazione, di ottenere una nuova valutazione del suddetto documento, il che, per i motivi sopra esposti, non è possibile.
16. Alla luce delle considerazioni che precedono il motivo posto a fondamento dei ricorsi per revocazione in epigrafe indicati, che debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 96 c.p.a., deve essere dichiarato manifestamente inammissibile.
17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi per revocazione, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., li dichiara inammissibili.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della CO, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano in €. 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori se per legge dovuti, per ciascuno dei giudizi definiti con la presente decisione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche dei ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Dario Simeoli, Presidente FF
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Dario Simeoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.