CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 25/02/2026, n. 2914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2914 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2914/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRGA TOMMASO, Presidente
CLEMENTE ALESSANDRO, Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16254/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Leg. Rapp.te Rapp.te_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso up_roma1@pce.agenziaterritorio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024RM0369492 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1934/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n.
2024RM0369492 (atto n. 2024RM0422788), notificato in data 8 luglio 2024 dall'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Provinciale di Roma – Territorio.
L'atto ha per oggetto il classamento e la rendita catastale dell'unità immobiliare sita nel Comune di Fiano
Romano, località Bei Poggi, censita al foglio 42, particella 129, subalterno 2, categoria D/2, adibita ad attività alberghiera.
La ricorrente presentava modello DOCFA, prot. Rm 0301006 per diversa distribuzione degli spazi interni relativamente a tale immobile, proponendo una rendita catastale di € 44.149,00.
Con avviso di accertamento catastale n. RM0471927/2019 notificato a mezzo pec in data 7.10.2019,
l'Agenzia delle Entrate - Dipartimento del Territorio di Roma elevava la suddetta rendita ad € 99.500,00.
Con ricorso ritualmente notificato, la contribuente impugnava dinanzi l'allora Commissione Tributaria
Provinciale di Roma l'avviso di accertamento catastale sopra citato, lamentando: 1) Illegittimità dell'atto impositivo impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 1249/1939 come modificata dal D.lgs. n. 514/1948, nello specifico contestando l'operato dei verificatori in ordine ai valori assunti al metro quadro per la valutazione dell'albergo; 2) Illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione.
Per tali motivi, dunque, si richiedeva accertarsi la nullità dell'avviso di accertamento catastale impugnato o almeno disporsi la sua riduzione, riconoscendo come adeguata la rendita catastale risultante dalla perizia giurata allegata dalla parte agli atti del giudizio per un importo pari ad € 64.494,59.
Con sentenza n. 987/2022, depositata in segreteria in data 28.01.2022, il Giudice di Prime Cure accoglieva il ricorso proposto dalla società contribuente, disponendo la riduzione della rendita catastale accertata dall'Ufficio ad € 64.494,59, come determinata nella perizia giurata allegata in atti.
Avverso tale sentenza, l'Agenzia del Territorio proponeva appello, chiedendo la riforma integrale della sentenza gravata, ritenendola non sufficientemente motivata;
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del
Lazio con sentenza n. 6308/2023, disponeva l'integrale accoglimento dell'appello proposto dall'Ufficio, dichiarando la legittimità dell'avviso di accertamento.
Per tale ragione, dunque, la società odierna ricorrente si vedeva costretta a proporre ricorso per Cassazione avverso la suddetta pronuncia, per il quale si è ancora in attesa della fissazione dell'udienza.
Nelle more, la società contribuente avendo la necessità di installare un'antenna sul lastrico solare, effettuava un frazionamento di parte del tetto e dunque presentava in data 20.04.2023 una nuova DOCFA, proponendo una rendita di € 63.298,72.
Tuttavia, a seguito dei controlli effettuati dall'Ufficio, quest'ultimo non ritenendo congrua la rendita proposta, procedeva alla notificazione in data 8.07.2024 di altro e diverso avviso di accertamento catastale n.
2024RM0369492, che viene appunto impugnato in questa sede.
La società ricorrente ha dedotto plurimi profili di illegittimità dell'atto impugnato, tra i quali la tardività dell'accertamento catastale, la carenza di motivazione e l'erroneità dei criteri estimativi adottati dall'Ufficio, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma – Territorio si è costituita in giudizio, ha depositato controdeduzioni e ha chiesto il rigetto del ricorso, difendendo la legittimità del proprio operato. Successivamente, in data 9 gennaio 2026, la società ricorrente ha depositato atto formale di rinuncia integrale al ricorso e a tutti gli atti del giudizio, dichiarando che è venuto meno il proprio interesse alla prosecuzione della controversia.
Nell'udienza pubblica, l'Ufficio ha dichiarato di non aderire alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva quanto segue.
Dagli atti di causa è emerso che la Ricorrente_1 S.r.l. ha rinunciato espressamente al ricorso, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 546/1992.
La rinuncia è stata ritualmente proposta, non affetta da vizi formali ed efficace, con conseguente venire meno dell'interesse alla decisione della controversia.
Ne deriva, pertanto, l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, occorre rilevare che l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma – Territorio si è regolarmente costituita in giudizio;
che ha sostenuto attività difensiva, depositando controdeduzioni articolate;
che la rinuncia non è dipesa da un comportamento dell'Amministrazione né da annullamento in autotutela dell'atto impugnato, e la stessa ha dichiarato di non aderire alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
In applicazione del principio generale ex art. 44 D. Lgs. n. 546/1992 secondo cui la rinuncia al ricorso comporta la soccombenza del rinunciante, salvo diverso accordo tra le parti o adesione alla compensazione, la Corte ritiene che le spese di lite debbano essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00.
Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AL ME TO IR
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRGA TOMMASO, Presidente
CLEMENTE ALESSANDRO, Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16254/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Leg. Rapp.te Rapp.te_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso up_roma1@pce.agenziaterritorio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024RM0369492 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1934/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n.
2024RM0369492 (atto n. 2024RM0422788), notificato in data 8 luglio 2024 dall'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Provinciale di Roma – Territorio.
L'atto ha per oggetto il classamento e la rendita catastale dell'unità immobiliare sita nel Comune di Fiano
Romano, località Bei Poggi, censita al foglio 42, particella 129, subalterno 2, categoria D/2, adibita ad attività alberghiera.
La ricorrente presentava modello DOCFA, prot. Rm 0301006 per diversa distribuzione degli spazi interni relativamente a tale immobile, proponendo una rendita catastale di € 44.149,00.
Con avviso di accertamento catastale n. RM0471927/2019 notificato a mezzo pec in data 7.10.2019,
l'Agenzia delle Entrate - Dipartimento del Territorio di Roma elevava la suddetta rendita ad € 99.500,00.
Con ricorso ritualmente notificato, la contribuente impugnava dinanzi l'allora Commissione Tributaria
Provinciale di Roma l'avviso di accertamento catastale sopra citato, lamentando: 1) Illegittimità dell'atto impositivo impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 1249/1939 come modificata dal D.lgs. n. 514/1948, nello specifico contestando l'operato dei verificatori in ordine ai valori assunti al metro quadro per la valutazione dell'albergo; 2) Illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione.
Per tali motivi, dunque, si richiedeva accertarsi la nullità dell'avviso di accertamento catastale impugnato o almeno disporsi la sua riduzione, riconoscendo come adeguata la rendita catastale risultante dalla perizia giurata allegata dalla parte agli atti del giudizio per un importo pari ad € 64.494,59.
Con sentenza n. 987/2022, depositata in segreteria in data 28.01.2022, il Giudice di Prime Cure accoglieva il ricorso proposto dalla società contribuente, disponendo la riduzione della rendita catastale accertata dall'Ufficio ad € 64.494,59, come determinata nella perizia giurata allegata in atti.
Avverso tale sentenza, l'Agenzia del Territorio proponeva appello, chiedendo la riforma integrale della sentenza gravata, ritenendola non sufficientemente motivata;
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del
Lazio con sentenza n. 6308/2023, disponeva l'integrale accoglimento dell'appello proposto dall'Ufficio, dichiarando la legittimità dell'avviso di accertamento.
Per tale ragione, dunque, la società odierna ricorrente si vedeva costretta a proporre ricorso per Cassazione avverso la suddetta pronuncia, per il quale si è ancora in attesa della fissazione dell'udienza.
Nelle more, la società contribuente avendo la necessità di installare un'antenna sul lastrico solare, effettuava un frazionamento di parte del tetto e dunque presentava in data 20.04.2023 una nuova DOCFA, proponendo una rendita di € 63.298,72.
Tuttavia, a seguito dei controlli effettuati dall'Ufficio, quest'ultimo non ritenendo congrua la rendita proposta, procedeva alla notificazione in data 8.07.2024 di altro e diverso avviso di accertamento catastale n.
2024RM0369492, che viene appunto impugnato in questa sede.
La società ricorrente ha dedotto plurimi profili di illegittimità dell'atto impugnato, tra i quali la tardività dell'accertamento catastale, la carenza di motivazione e l'erroneità dei criteri estimativi adottati dall'Ufficio, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma – Territorio si è costituita in giudizio, ha depositato controdeduzioni e ha chiesto il rigetto del ricorso, difendendo la legittimità del proprio operato. Successivamente, in data 9 gennaio 2026, la società ricorrente ha depositato atto formale di rinuncia integrale al ricorso e a tutti gli atti del giudizio, dichiarando che è venuto meno il proprio interesse alla prosecuzione della controversia.
Nell'udienza pubblica, l'Ufficio ha dichiarato di non aderire alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva quanto segue.
Dagli atti di causa è emerso che la Ricorrente_1 S.r.l. ha rinunciato espressamente al ricorso, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 546/1992.
La rinuncia è stata ritualmente proposta, non affetta da vizi formali ed efficace, con conseguente venire meno dell'interesse alla decisione della controversia.
Ne deriva, pertanto, l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, occorre rilevare che l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma – Territorio si è regolarmente costituita in giudizio;
che ha sostenuto attività difensiva, depositando controdeduzioni articolate;
che la rinuncia non è dipesa da un comportamento dell'Amministrazione né da annullamento in autotutela dell'atto impugnato, e la stessa ha dichiarato di non aderire alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
In applicazione del principio generale ex art. 44 D. Lgs. n. 546/1992 secondo cui la rinuncia al ricorso comporta la soccombenza del rinunciante, salvo diverso accordo tra le parti o adesione alla compensazione, la Corte ritiene che le spese di lite debbano essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00.
Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AL ME TO IR