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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/12/2025, n. 5212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5212 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott.ssa Angela Lo Piparo Presidente
2) dott. Michele Guarnotta Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 9401/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Scordamaglia, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 5 novembre 2025 e memoria del depositata Controparte_1
telematicamente il 25 marzo 2025.
******
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 23 luglio 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat. A. 12/2022V prot. 6080 - MGG”, emesso il 2 agosto 2022 e notificato in data 24 giugno 2024, con cui il Questore di
Palermo, in conformità al parere negativo della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo ivi citato, ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata in data 4 aprile 2022, ritenendo non sussistenti i requisiti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. 286/98.
Il ricorrente lamenta in ricorso l'illegittimità del diniego impugnato, deducendo la violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90 nonché dell'art. 19 del d.lgs. 286/98 e chiedendo il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o, in via subordinata, di una delle protezioni speciali ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante la lunga permanenza in Italia e il percorso di integrazione socio- economica da tempo avviato in Italia.
L'Amministrazione resistente si è costituita nel corso del giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata l'irrilevanza delle deduzioni del ricorrente relative all'asserita violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90, spettando al
Tribunale, in questa sede, non la verifica della legittimità formale del provvedimento impugnato bensì l'accertamento, a seguito del diniego della competente
2 Amministrazione, del diritto di cui è stato chiesto il riconoscimento alla luce di quanto dedotto e documentato dal ricorrente medesimo.
3. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (4 aprile 2022) - consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio, il Collegio ritiene che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe detta violazione.
Dalla documentazione in atti, invero, si evince che lo stesso vive dal 2008 in Italia, ove fino a poco tempo fa ha pure vissuto il figlio minore, nato a [...] il [...] (motivo per il quale in passato il ricorrente è stato titolare di un permesso di soggiorno per assistenza minori) e ha intrapreso negli ultimi anni un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Il ricorrente ha, invero, documentato di aver svolto dall'1 aprile 2024 al 31 luglio
2025 regolare attività lavorativa come manovale edile alle dipendenze della Società
“NUHIJA PONTEGGI S.R.L.S”, percependo una retribuzione adeguata al proprio mantenimento, nonché di avere frequentato nell'a.s. 2023/2024 un corso di italiano
A1 presso il Centro ACSE di Roma (Cfr. Comunicazione Unilav, buste paga e attestato di frequenza in atti).
Inoltre, lo stesso ha prodotto una lettera di disponibilità all'assunzione del
Presidente della Cooperativa Sophia di Roma, il quale dichiara di essere disponibile ad assumerlo all'interno della Cooperativa e ad accompagnarlo nel suo percorso di
3 integrazione, riferendo di apprezzarne le doti umane, la pacatezza, il sincero desiderio di integrarsi e di rendersi utile alla nostra comunità e al nostro Paese e dando atto della sua capacità di instaurare legami e relazioni positive con persone di diverse età (cfr. lettera disponibilità all'assunzione in atti).
Il ricorrente ha, altresì, documentato di avere da febbraio 2024 la disponibilità di un alloggio abitativo a Roma (cfr. comunicazione di ospitalità in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese dal 2008, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo così tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Nigeria.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento e dovendo il Tribunale decidere allo stato degli atti - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso richiesto, essendo sussistenti, alla luce della suindicata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento in suo favore della protezione speciale.
4. Quanto alle spese processuali, tenuto conto che la documentazione lavorativa e scolastica prodotta in corso di causa è successiva alla data di emanazione del provvedimento impugnato, si ravvisano eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
1) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso il 18 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott.ssa Angela Lo Piparo
4 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott.ssa Angela Lo Piparo Presidente
2) dott. Michele Guarnotta Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 9401/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Scordamaglia, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 5 novembre 2025 e memoria del depositata Controparte_1
telematicamente il 25 marzo 2025.
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1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 23 luglio 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat. A. 12/2022V prot. 6080 - MGG”, emesso il 2 agosto 2022 e notificato in data 24 giugno 2024, con cui il Questore di
Palermo, in conformità al parere negativo della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo ivi citato, ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata in data 4 aprile 2022, ritenendo non sussistenti i requisiti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. 286/98.
Il ricorrente lamenta in ricorso l'illegittimità del diniego impugnato, deducendo la violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90 nonché dell'art. 19 del d.lgs. 286/98 e chiedendo il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o, in via subordinata, di una delle protezioni speciali ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante la lunga permanenza in Italia e il percorso di integrazione socio- economica da tempo avviato in Italia.
L'Amministrazione resistente si è costituita nel corso del giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
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2. Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata l'irrilevanza delle deduzioni del ricorrente relative all'asserita violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90, spettando al
Tribunale, in questa sede, non la verifica della legittimità formale del provvedimento impugnato bensì l'accertamento, a seguito del diniego della competente
2 Amministrazione, del diritto di cui è stato chiesto il riconoscimento alla luce di quanto dedotto e documentato dal ricorrente medesimo.
3. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (4 aprile 2022) - consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio, il Collegio ritiene che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe detta violazione.
Dalla documentazione in atti, invero, si evince che lo stesso vive dal 2008 in Italia, ove fino a poco tempo fa ha pure vissuto il figlio minore, nato a [...] il [...] (motivo per il quale in passato il ricorrente è stato titolare di un permesso di soggiorno per assistenza minori) e ha intrapreso negli ultimi anni un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Il ricorrente ha, invero, documentato di aver svolto dall'1 aprile 2024 al 31 luglio
2025 regolare attività lavorativa come manovale edile alle dipendenze della Società
“NUHIJA PONTEGGI S.R.L.S”, percependo una retribuzione adeguata al proprio mantenimento, nonché di avere frequentato nell'a.s. 2023/2024 un corso di italiano
A1 presso il Centro ACSE di Roma (Cfr. Comunicazione Unilav, buste paga e attestato di frequenza in atti).
Inoltre, lo stesso ha prodotto una lettera di disponibilità all'assunzione del
Presidente della Cooperativa Sophia di Roma, il quale dichiara di essere disponibile ad assumerlo all'interno della Cooperativa e ad accompagnarlo nel suo percorso di
3 integrazione, riferendo di apprezzarne le doti umane, la pacatezza, il sincero desiderio di integrarsi e di rendersi utile alla nostra comunità e al nostro Paese e dando atto della sua capacità di instaurare legami e relazioni positive con persone di diverse età (cfr. lettera disponibilità all'assunzione in atti).
Il ricorrente ha, altresì, documentato di avere da febbraio 2024 la disponibilità di un alloggio abitativo a Roma (cfr. comunicazione di ospitalità in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese dal 2008, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo così tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Nigeria.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento e dovendo il Tribunale decidere allo stato degli atti - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso richiesto, essendo sussistenti, alla luce della suindicata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento in suo favore della protezione speciale.
4. Quanto alle spese processuali, tenuto conto che la documentazione lavorativa e scolastica prodotta in corso di causa è successiva alla data di emanazione del provvedimento impugnato, si ravvisano eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
1) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso il 18 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott.ssa Angela Lo Piparo
4 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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