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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr. ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 345 del ruolo generale dell'anno
2024
T R A
titolare della ditta “Surgy di Gianfranco Ciliberti” Parte_1
p.iva P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Ciliberti in virtù di procura in calce all'atto di appello APPELLANTE
E
NT
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_1
APPELLATO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Got del Tribunale
di Salerno n. 4180/2023 pubblicata all'udienza del 03/10/2023
(Opposizione a ordinanza ingiunzione n. 1418/855 emessa dall
[...]
il 12/04/2019 per il pagamento di € 1.508,00 ) NT
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione all'udienza di discussione del 16 gennaio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14/09/2020 , titolare della Parte_1
ditta individuale “Surgy di Gianfranco Ciliberti”, esercente attività di commercio al dettaglio di prodotti surgelati in Montecorvino Pugliano (SA)
alla via Italia 44-45, proponeva opposizione avverso l'Ordinanza
Ingiunzione n. 1418/855 del 12/04/2019 notificata il 28/05/2019, emessa nei suoi confronti, con la quale il Capo dell NT
di , all'esito del procedimento iniziato con il primo accesso
[...] CP_1
ispettivo presso il locale, avvenuto il 10/12/2015 alle ore 13,20, di cui al
2 verbale di n. 153/154, e seguito dall' accertamento di cui al verbale unico n. SA00001/2016-133-01 del 18/04/2016 della Direzione Territoriale del
Lavoro di Salerno, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di €
1.508,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per aver irregolarmente occupato la lavoratrice per n.1 giornate Parte_2
di lavoro, con mansioni di addetta alla cassa, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, e quindi in assenza di copertura assicurativa, avendo il rapporto avuto inizio il 10/12/2015 ed essendo stata effettuata la comunicazione in pari data ad ore CP_2
14,05, e per aver provveduto solo parzialmente agli adempimenti prescritti dall'organo di vigilanza col verbale di accertamento, e cioè, entro 120
giorni, a) “alla stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro
non superiore al 50% o con contratto a tempo pieno e determinato e
durata non inferiore a tre mesi;
b) al mantenimento in servizio della
lavoratrice oggetto di regolarizzazione per almeno “tre mesi” e cioè
almeno 90 giorni di calendario, da comprovare attraverso il pagamento
delle retribuzioni, dei contributi e dei premi scaduti entro il termine di
adempimento”, ciò in quanto il rapporto di lavoro non era stato mantenuto per almeno 90 giorni di calendario.
A motivi dell'opposizione deduceva l'illegittimità Parte_1
dell'ordinanza-ingiunzione
3 1) per avvenuta estinzione delle violazioni amministrative che ne erano oggetto a causa della tardività della loro contestazione all'opponente,
facendo sul punto rilevare che l'accertamento formale della violazione risaliva al 18/04/2016 laddove la loro contestazione era stata effettuata con atto notificato il 28/05/2019 e dunque oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981 per i casi in cui non venga eseguita una contestazione immediata;
2) per carente motivazione del provvedimento in ordine all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, non essendo specificato nell'ingiunzione cosa significasse che l'agente aveva “provveduto solo
parzialmente agli adempimenti prescritti dall'otgano di vigilanza”;
3) per infondatezza della pretesa sanzionatoria, avendo esso opponente provveduto alla stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con , a tempo parziale orizzontale, così Parte_2
come ex lege previsto e riportato a pagina 3 lettera a) del verbale unico di accertamento;
provveduto al mantenimento in servizio della per Pt_2
più di 90 giorni di calendario, dal 10/12/2015 al 14/03/2016, con pagamento delle retribuzioni e dei contributi, così come ex lege previsto e riportato a pagina 3 lettera b) del verbale unico di accertamento;
provveduto, nel termine stabilito di 120 giorni, al pagamento della sanzione minima determinata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 124/04 nella misura di Euro 1.500,00, oltre alle spese di notifica, per un totale di €
4 1.507,20. Rappresentava altresì di aver trasmesso alla competente
Direzione Teritoriale del Lavoro, nel termine di 120 giorni dalla notrificazione, la documentazione probatoria degli adempimenti sì come risultava dalla nota protocollo n. 35975 del 24/08/2016.
Per questi motivi
concludeva chiedendo al Tribunale di Salerno, previa sospensione del provvedimento opposto, di annullare o comunque dichiarare illegittima ovvero infondata l'ordinanza ingiunzione, col favore delle spese processuali.
Il Giudice fissava l'udienza di discussione disponendo che l NT
producesse la documentazione relativa all'accertamento.
[...]
Si costituiva a mezzo di funzionario delegato l' NT
, che resisteva ai motivi dell' opposizione, di cui
[...]
chiedeva il rigetto col favore delle spese.
Ammessa la prova per testi articolata da parte opponente, poi non espletata per successiva rinunzia, il Got, cui la causa era stata assegnata,
rinviava all'udienza del 03/10/2023, ove, all'esito della discussione,
riservava la decisione e successivamente dava lettura della sentenza n.
4180/2023 con cui, ritenuta l'infondatezza dei motivi, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Con ricorso depositato il 03/04/2024 , nella qualità Parte_1
già spiegata in atti, ha impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte
5 di Appello al fine di ottenerne l'integrale riforma e per l'effetto per sentir così provvedere: “1) In via preliminare disporre la sospensione della
efficacia esecutiva della sentenza n. 4180/2023, emessa dal Tribunale di
Salerno – Giudice Dott.ssa Ornella Mannino, resa e pubblicata in data
03.10.2023, non notificata, stante la sussistenza di tutti i presupposti di
legge e la fondatez-za del proposto appello;
2) In via principale e nel
merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e,
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4180/2023, emessa dal Tribunale
di Salerno – Giudice Dott.ssa Ornella Mannino, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 6528/2020, resa e pubblicata in data 03.10.2023, mai notificata,
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui
si riportano:
“a) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata
ordinanza di ingiunzione n. 1418/855 del 12.04.2019, notificata in data
28.05.2019, emessa dall' ; b) NT
In via preliminare, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nulli-tà e/o
l'annullabilità dell'impugnata ordinanza ingiunzione per es-sersi estinte le
violazioni amministrative che ne sono oggetto a cau-sa della tardività della
loro contestazione all'opponente; c) Sempre in via preliminare, accertare e
dichiarare la nullità e/o an-nullabilità e/o l'illegittimità dell'ordinanza
ingiunzione impugnata per insufficienti motivazioni, carenza tale da
compromettere irrime-diabilmente la possibilità di piena difesa;
6 d) Nel merito, accertare e dichiarare che l'odierno ricorrente ha pun-
tualmente adempiuto a tutte le prescrizioni prescritte dal Ministero del
[... Lavoro e delle Politiche Sociale, Direzione Territoriale del La-voro
, con il verbale unico di accertamento N. SA00001/2016-133-01 CP_1
del 18.04.2016, ai fini della applicazione con effetti solutori della sanzione
minima e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente,
dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità della ordinanza
ingiunzione n. 1418/855 del 12.04.2019, emessa dall' Controparte_3
.
[...]
e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Nella denegata ed inverosimile
ipotesi di mancato accoglimento dell'appello, si chiede – in ogni caso-
attesa la peculiarità della materia trattata e la novità del caso la
compensazione delle spese di lite.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituito l NT
con patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato,
[...]
che ha resistito al gravame, di cui ha chiesto il rigetto col favore delle spese.
All'udienza del 16/01/2025, all'esito della discussione e sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in conformità dei rispettivi atti di costituzione, la Corte ha riservato la decisione dando poi lettura del dispositivo della sentenza, che ha contestualmente depositato nel fascicolo telematico.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha impugnato la sentenza articolando cinque motivi Parte_1
di gravame:
- con il primo motivo -- Errata interpretazione/ricostruzione dei fatti di
causa nonche' delle risultanze documentali -- l'appellante lamenta che il
Giudice, nel rigettare l'opposizione sul rilievo che dai prospetti paga non risultava alcun giorno lavorativo relativamente al mese di marzo 2016,
aveva erroneamente valutato i fatti di causa e le allegazioni documentali,
dalle quali risultava invece che il rapporto di lavoro con la era Pt_2
durato più di 90 giorni, ovvero dal 10/12/2015 al 14/03/2016, con regolare pagamento delle retribuzioni e versamento dei contributi sì come risultante dalle buste paga prodotte, essendo invece priva di rilievo ai fini di causa la circostanza che la lavoratrice negli ultimi giorni non si fosse presentata al lavoro;
- con il secondo motivo -- Contraddittorieta' ed illogicita' della motivazione-
errata interpretazione e valutazione dei fatti – contesta la decisione facendo rilevare che il Giudice aveva richiamato argomentazioni, sulle quali aveva fondato la decisione, oggetto di pronunce giurisprudenziali emesse in vicende in cui il rapporto di lavoro si era risolto prima dei tre mesi per causa non imputabile al datore di lavoro, ovvero per dimissioni volontarie/licenziamento per giusta causa, laddove invece nel caso in esame alcuna risoluzione vi era stata del rapporto di lavoro per licen-
8 ziamento/dimissioni volontarie giacché esso era durato oltre i tre mesi e/o i
90 giorni previsti dalla diffida ispettiva, senza alcuna interruzione;
- con il terzo motivo – Contraddittorieta' ed illogicita' della motivazione-
errata ricostruzione e falsa interpretazione dei documenti e delle risultanze
istruttorie nonche' della legge con conseguenziale violazione della stessa
– contesta la sentenza per avere il Giudice rigettato l'opposizione erroneamente ritenendo che esso opponente non avesse ottemperto alle prescrizioni contenute nella diffida, laddove invece egli aveva 1.
provveduto alla stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la sig.ra a tempo parziale Parte_2
orizzontale, così come ex lege previsto e riportato a pagina 3 lettera a) del verbale unico di accertamento;
2. provveduto al mantenimento in servizio della per più di 90 giorni (dal 10/12/2015 al 14/03/2016) di Pt_2
calendario, con pagamento delle retribuzioni e dei contributi, così come ex
lege previsto e riportato a pagina 3 lettera b) del verbale unico di ac-
certamento;
3. provveduto al pagamento nei termini stabiliti (120 giorni)
della sanzione minima determinata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 124/04
nella misura di € 1.500,00, oltre alle spese di notifica, per un totale di €
1.507,20, a tal fine producendo ricevuta di avvenuto versamento, in data
23/08/2016, della sanzione minima e delle spese di notifica del verbale accertamento;
4. provveduto ad esibire e trasmettere, nei termini indicati
(120 giorni dalla notifica del verbale unico di accertamento) ai competenti
9 uffici della Direzione del lavoro – Servizio ispezione del lavoro – prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento della sanzione ammini-
strativa protocollata al n. prot. 35975 del 24/08/2016.
Evidenzia pertanto che nessun altro elemento probatorio era nella sua disponibilità e che il rapporto di lavoro era rimasto in essere nonostante che nei primi giorni di marzo la lavoratrice non si fosse presentata;
- con il quarto motivo – Errata applicazione della legge e dei suoi principi-
art. 115 c.p.c. -- contesta la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che il ricorrente non avesse dato prova, ritenendolo erroneamente suo onere, che l'omesso svolgimento della prestazione lavorativa da parte della fosse dipesa da causa imputabile alla stessa e, dunque, non Pt_2
riconducibile al datore di lavoro, ponendo di conseguenza su quest'ultimo
'un oneroso e diabolico onere probatorio', relativo a fatti e circostante su cui la resistente Amministrazione non aveva formulato alcuna contestazione. Fa pertanto rilevare che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, avendo il ricorrente provato di aver mantenuto il rapporto di lavoro per tutto il tempo previsto dalla diffida, era onere della parte resistente addurre specifici e concreti elementi su eventuali responsabilità del datore di lavoro nel mancato mantenimento in servizio della lavoratrice. Fa infine osservare che la Suprema Corte ha più volte ribadito che, in ossequio al principio di non contestazione sancito dall'art. 10 fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio;
- con l'ultimo motivo – Omessa pronuncia sulla carenza di motivazione
dell'ordinanza ingiunzione opposta – reitera l'eccezione di carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione per non essere stato in essa specificato in cosa consisteva l'omesso adempimento delle prescrizioni imposte dall'Amministrazione.
2. I primi quattro motivi di impugnazione possono essere
congiuntamente esaminati in quanto attengono alla medesima
questione.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
Ed infatti, l'art. 22 del dLgs n. 151/2015, dopo aver previsto, al co. 3, le sanzioni per l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, al co. 3-bis così
dispone:
“
3-bis, In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le
ipotesi di cui al comma 3- quater, trova applicazione la procedura di diffida
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e
successive modificazioni.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai
lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva
l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo
11 successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro
non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con
contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi,
nonche' il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi”.
L'art. 13 del dLgs n. 124/2004, dopo aver previsto al co. 2, per il caso di inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo dalle quali derivino sanzioni amministrative, che il personale ispettivo provveda a diffidare il trasgressore alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili,
al co.3 dispone che
“In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato
in solido e' ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della
sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura
pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di
quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento
dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione
dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa”.
La lettura combinata delle norme consente di affermare che il beneficio del pagamento della sanzione in misura ridotta presuppone, nell'ambito di una disciplina normativa finalizzata alla emersione del lavoro 'nero', a favorire
12 la stabilizzazione dei rapporti precari pendenti e ad incrementare l'occupazione, il verificarsi di due condizioni, ovvero la regolarizzazione del rapporto di lavoro e la sua durata per almeno tre mesi.
Nella specie, a seguito della diffida da parte dell'Ispettore, il ha Parte_1
provveduto a regolarizzare il rapporto di lavoro, a comunicare l'assunzione della lavoratrice in data 10/12/2015 ed a pagare la sanzione nella misura minima di € 1.500,00.
Tuttavia il mancato espletamento delle prestazioni lavorative dal mese di marzo 2016 (sino al 14/03/2016), e prima ancora nel mese di gennaio e di febbraio -- in cui risultano lavorati, rispettivamente, 8 giorni e 2 giorni --,
ha impedito che, ai fini del pagamento della sanzione nella misura minima,
si perfezionasse la fattispecie che avrebbe consentito di ritenere adempiuta la diffida in conseguenza dell'effettivo espletamento dell'attività
lavorativa e della corripondente retribuzione.
Ne consegue che, decaduto il datore di lavoro dai benefici di legge,
correttamente l gli ha ingiunto il pagamento di altri € 1.500,00. CP_1
Sulla base della normativa applicabile, testé richiamata, deve infatti qui confermarsi che il venir meno di una delle condizioni previste dalla legge per ottenere il beneficio del pagamento della sanzione in misura minima –
e cioé la permanenza del rapporto per almeno tre mesi -- aveva comportato, di per sé solo, la decadenza dal beneficio, essendo del tutto
13 irrilevante che il lavoratore si fosse volontariamente dimesso prima del decorso del termine.
La sentenza va confermata anche in ordine alla statuizione sull'onere della prova .
Ed infatti, per poter beneficiare del pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per l'irregolare impiego di lavoratori, il datore di lavoro,
in assenza del mantenimento del rapporto per almeno tre mesi, aveva l'onere di provare che detta condizione non fosse dipesa da fatto a lui imputabile ma da una scelta della lavoratrice.
Nella specie, a fronte della circostanza che dai prospetti paga relativi al mese di marzo 2016 non risultava alcun giorno di lavoro ( giornate
lavorate pari a 'O' ), non è stata offerta dal la dimostrazione che Parte_1
la lavoratrice non si fosse presentata a lavorare nonostante che il rapporto fosse rimasto in essere -- che peraltro costituisce una circostanza allegata per la prima volta in questa sede --.
Certamente l'onere di provare siffatta circostanza gravava sul datore di lavoro in quanto costituiva un fatto impeditivo dell'applicazione della sanzione nella misura massima.
Del tutto incomprensibile, anche per la sua genericità, è infine il richiamo fatto dall'appellante al principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc.
14
3. Anche l'ultimo motivo è infondato.
Sul punto va considerato che, per principio ormai consolidato nella giurispudenza di legittimità ( cfr. Cass. n. 16203/2003; n. 10478/2006; n.
20702/2006), “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma
secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto
applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello
scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la
tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo
deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione
addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il
giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è
ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti
del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di
accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva
contestazione”.
Nella specie la motivazione dell'ordinanza ingiunzione era mutuata dalle chiare risultanze del rapporto n. 855/2018, che ne costituiva parte integrante e che richiamava la norma violata e la condotta illecita del trasgressore.
In ogni caso, nel corso del giudizio di opposizione il tenuto conto Parte_1
delle difese espresse dall' nella comparsa di costituzione, ha CP_1
15 potuto esercitare appieno le sue prerogative difesive, all'uopo allegando la documentazione che, secondo la sua prospettazione, doveva considerarsi idonea all'annullamento del provvedimento ingiuntivo.
Ed infatti, “il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il
rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e
dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto
riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di
poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” ( cfr.
Cass. SU n. 1786/2010; n. 17799/2014; n. 12503/2018).
4. La sentenza impugnata va pertanto confermata.
Per completezza, rileva altresì la Corte che, non avendo il Parte_1
articolato specifici motivi di appello sulle altre questioni che erano state prospettate come originari motivi di opposizione all'ordinanza-ingiunzione,
il richiamo, fatto a pag. 12 dell'atto di gravame, alle “altre argomentazioni
già svolte nel giudizio di primo grado, qui da intendersi integralmente
riprodotte e trascritte”, deve ritenersi inammissibile per genericità.
5. Le spese del presente grado di giudizio gravano su parte appellante e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n.
55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento al valore
16 della causa, compreso nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, nei valori minimi e per le fasi di studio, introduttiva e di discussione.
6. Essendo l'appellante ammesso a patrocinio statale, non sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 03/04/2024 da nei confronti dell Parte_1 [...]
avverso la sentenza del NT
Tribunale di Salerno n. 4180/2023, così provvede:
a) RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio che liquida in favore dell , a NT
titolo di compenso, in € 962,00, oltre rimborso forfettario del 15 % per spese generali, iva e cap.
La Corte da atto che NON sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
17 Così deciso in Salerno il 16 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
115 c.p.c., debbano considerarsi come non contestati – e quindi provati – i
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr. ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 345 del ruolo generale dell'anno
2024
T R A
titolare della ditta “Surgy di Gianfranco Ciliberti” Parte_1
p.iva P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Ciliberti in virtù di procura in calce all'atto di appello APPELLANTE
E
NT
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_1
APPELLATO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Got del Tribunale
di Salerno n. 4180/2023 pubblicata all'udienza del 03/10/2023
(Opposizione a ordinanza ingiunzione n. 1418/855 emessa dall
[...]
il 12/04/2019 per il pagamento di € 1.508,00 ) NT
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione all'udienza di discussione del 16 gennaio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14/09/2020 , titolare della Parte_1
ditta individuale “Surgy di Gianfranco Ciliberti”, esercente attività di commercio al dettaglio di prodotti surgelati in Montecorvino Pugliano (SA)
alla via Italia 44-45, proponeva opposizione avverso l'Ordinanza
Ingiunzione n. 1418/855 del 12/04/2019 notificata il 28/05/2019, emessa nei suoi confronti, con la quale il Capo dell NT
di , all'esito del procedimento iniziato con il primo accesso
[...] CP_1
ispettivo presso il locale, avvenuto il 10/12/2015 alle ore 13,20, di cui al
2 verbale di n. 153/154, e seguito dall' accertamento di cui al verbale unico n. SA00001/2016-133-01 del 18/04/2016 della Direzione Territoriale del
Lavoro di Salerno, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di €
1.508,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per aver irregolarmente occupato la lavoratrice per n.1 giornate Parte_2
di lavoro, con mansioni di addetta alla cassa, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, e quindi in assenza di copertura assicurativa, avendo il rapporto avuto inizio il 10/12/2015 ed essendo stata effettuata la comunicazione in pari data ad ore CP_2
14,05, e per aver provveduto solo parzialmente agli adempimenti prescritti dall'organo di vigilanza col verbale di accertamento, e cioè, entro 120
giorni, a) “alla stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro
non superiore al 50% o con contratto a tempo pieno e determinato e
durata non inferiore a tre mesi;
b) al mantenimento in servizio della
lavoratrice oggetto di regolarizzazione per almeno “tre mesi” e cioè
almeno 90 giorni di calendario, da comprovare attraverso il pagamento
delle retribuzioni, dei contributi e dei premi scaduti entro il termine di
adempimento”, ciò in quanto il rapporto di lavoro non era stato mantenuto per almeno 90 giorni di calendario.
A motivi dell'opposizione deduceva l'illegittimità Parte_1
dell'ordinanza-ingiunzione
3 1) per avvenuta estinzione delle violazioni amministrative che ne erano oggetto a causa della tardività della loro contestazione all'opponente,
facendo sul punto rilevare che l'accertamento formale della violazione risaliva al 18/04/2016 laddove la loro contestazione era stata effettuata con atto notificato il 28/05/2019 e dunque oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981 per i casi in cui non venga eseguita una contestazione immediata;
2) per carente motivazione del provvedimento in ordine all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, non essendo specificato nell'ingiunzione cosa significasse che l'agente aveva “provveduto solo
parzialmente agli adempimenti prescritti dall'otgano di vigilanza”;
3) per infondatezza della pretesa sanzionatoria, avendo esso opponente provveduto alla stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con , a tempo parziale orizzontale, così Parte_2
come ex lege previsto e riportato a pagina 3 lettera a) del verbale unico di accertamento;
provveduto al mantenimento in servizio della per Pt_2
più di 90 giorni di calendario, dal 10/12/2015 al 14/03/2016, con pagamento delle retribuzioni e dei contributi, così come ex lege previsto e riportato a pagina 3 lettera b) del verbale unico di accertamento;
provveduto, nel termine stabilito di 120 giorni, al pagamento della sanzione minima determinata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 124/04 nella misura di Euro 1.500,00, oltre alle spese di notifica, per un totale di €
4 1.507,20. Rappresentava altresì di aver trasmesso alla competente
Direzione Teritoriale del Lavoro, nel termine di 120 giorni dalla notrificazione, la documentazione probatoria degli adempimenti sì come risultava dalla nota protocollo n. 35975 del 24/08/2016.
Per questi motivi
concludeva chiedendo al Tribunale di Salerno, previa sospensione del provvedimento opposto, di annullare o comunque dichiarare illegittima ovvero infondata l'ordinanza ingiunzione, col favore delle spese processuali.
Il Giudice fissava l'udienza di discussione disponendo che l NT
producesse la documentazione relativa all'accertamento.
[...]
Si costituiva a mezzo di funzionario delegato l' NT
, che resisteva ai motivi dell' opposizione, di cui
[...]
chiedeva il rigetto col favore delle spese.
Ammessa la prova per testi articolata da parte opponente, poi non espletata per successiva rinunzia, il Got, cui la causa era stata assegnata,
rinviava all'udienza del 03/10/2023, ove, all'esito della discussione,
riservava la decisione e successivamente dava lettura della sentenza n.
4180/2023 con cui, ritenuta l'infondatezza dei motivi, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Con ricorso depositato il 03/04/2024 , nella qualità Parte_1
già spiegata in atti, ha impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte
5 di Appello al fine di ottenerne l'integrale riforma e per l'effetto per sentir così provvedere: “1) In via preliminare disporre la sospensione della
efficacia esecutiva della sentenza n. 4180/2023, emessa dal Tribunale di
Salerno – Giudice Dott.ssa Ornella Mannino, resa e pubblicata in data
03.10.2023, non notificata, stante la sussistenza di tutti i presupposti di
legge e la fondatez-za del proposto appello;
2) In via principale e nel
merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e,
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4180/2023, emessa dal Tribunale
di Salerno – Giudice Dott.ssa Ornella Mannino, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 6528/2020, resa e pubblicata in data 03.10.2023, mai notificata,
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui
si riportano:
“a) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata
ordinanza di ingiunzione n. 1418/855 del 12.04.2019, notificata in data
28.05.2019, emessa dall' ; b) NT
In via preliminare, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nulli-tà e/o
l'annullabilità dell'impugnata ordinanza ingiunzione per es-sersi estinte le
violazioni amministrative che ne sono oggetto a cau-sa della tardività della
loro contestazione all'opponente; c) Sempre in via preliminare, accertare e
dichiarare la nullità e/o an-nullabilità e/o l'illegittimità dell'ordinanza
ingiunzione impugnata per insufficienti motivazioni, carenza tale da
compromettere irrime-diabilmente la possibilità di piena difesa;
6 d) Nel merito, accertare e dichiarare che l'odierno ricorrente ha pun-
tualmente adempiuto a tutte le prescrizioni prescritte dal Ministero del
[... Lavoro e delle Politiche Sociale, Direzione Territoriale del La-voro
, con il verbale unico di accertamento N. SA00001/2016-133-01 CP_1
del 18.04.2016, ai fini della applicazione con effetti solutori della sanzione
minima e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente,
dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità della ordinanza
ingiunzione n. 1418/855 del 12.04.2019, emessa dall' Controparte_3
.
[...]
e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Nella denegata ed inverosimile
ipotesi di mancato accoglimento dell'appello, si chiede – in ogni caso-
attesa la peculiarità della materia trattata e la novità del caso la
compensazione delle spese di lite.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituito l NT
con patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato,
[...]
che ha resistito al gravame, di cui ha chiesto il rigetto col favore delle spese.
All'udienza del 16/01/2025, all'esito della discussione e sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in conformità dei rispettivi atti di costituzione, la Corte ha riservato la decisione dando poi lettura del dispositivo della sentenza, che ha contestualmente depositato nel fascicolo telematico.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha impugnato la sentenza articolando cinque motivi Parte_1
di gravame:
- con il primo motivo -- Errata interpretazione/ricostruzione dei fatti di
causa nonche' delle risultanze documentali -- l'appellante lamenta che il
Giudice, nel rigettare l'opposizione sul rilievo che dai prospetti paga non risultava alcun giorno lavorativo relativamente al mese di marzo 2016,
aveva erroneamente valutato i fatti di causa e le allegazioni documentali,
dalle quali risultava invece che il rapporto di lavoro con la era Pt_2
durato più di 90 giorni, ovvero dal 10/12/2015 al 14/03/2016, con regolare pagamento delle retribuzioni e versamento dei contributi sì come risultante dalle buste paga prodotte, essendo invece priva di rilievo ai fini di causa la circostanza che la lavoratrice negli ultimi giorni non si fosse presentata al lavoro;
- con il secondo motivo -- Contraddittorieta' ed illogicita' della motivazione-
errata interpretazione e valutazione dei fatti – contesta la decisione facendo rilevare che il Giudice aveva richiamato argomentazioni, sulle quali aveva fondato la decisione, oggetto di pronunce giurisprudenziali emesse in vicende in cui il rapporto di lavoro si era risolto prima dei tre mesi per causa non imputabile al datore di lavoro, ovvero per dimissioni volontarie/licenziamento per giusta causa, laddove invece nel caso in esame alcuna risoluzione vi era stata del rapporto di lavoro per licen-
8 ziamento/dimissioni volontarie giacché esso era durato oltre i tre mesi e/o i
90 giorni previsti dalla diffida ispettiva, senza alcuna interruzione;
- con il terzo motivo – Contraddittorieta' ed illogicita' della motivazione-
errata ricostruzione e falsa interpretazione dei documenti e delle risultanze
istruttorie nonche' della legge con conseguenziale violazione della stessa
– contesta la sentenza per avere il Giudice rigettato l'opposizione erroneamente ritenendo che esso opponente non avesse ottemperto alle prescrizioni contenute nella diffida, laddove invece egli aveva 1.
provveduto alla stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la sig.ra a tempo parziale Parte_2
orizzontale, così come ex lege previsto e riportato a pagina 3 lettera a) del verbale unico di accertamento;
2. provveduto al mantenimento in servizio della per più di 90 giorni (dal 10/12/2015 al 14/03/2016) di Pt_2
calendario, con pagamento delle retribuzioni e dei contributi, così come ex
lege previsto e riportato a pagina 3 lettera b) del verbale unico di ac-
certamento;
3. provveduto al pagamento nei termini stabiliti (120 giorni)
della sanzione minima determinata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 124/04
nella misura di € 1.500,00, oltre alle spese di notifica, per un totale di €
1.507,20, a tal fine producendo ricevuta di avvenuto versamento, in data
23/08/2016, della sanzione minima e delle spese di notifica del verbale accertamento;
4. provveduto ad esibire e trasmettere, nei termini indicati
(120 giorni dalla notifica del verbale unico di accertamento) ai competenti
9 uffici della Direzione del lavoro – Servizio ispezione del lavoro – prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento della sanzione ammini-
strativa protocollata al n. prot. 35975 del 24/08/2016.
Evidenzia pertanto che nessun altro elemento probatorio era nella sua disponibilità e che il rapporto di lavoro era rimasto in essere nonostante che nei primi giorni di marzo la lavoratrice non si fosse presentata;
- con il quarto motivo – Errata applicazione della legge e dei suoi principi-
art. 115 c.p.c. -- contesta la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che il ricorrente non avesse dato prova, ritenendolo erroneamente suo onere, che l'omesso svolgimento della prestazione lavorativa da parte della fosse dipesa da causa imputabile alla stessa e, dunque, non Pt_2
riconducibile al datore di lavoro, ponendo di conseguenza su quest'ultimo
'un oneroso e diabolico onere probatorio', relativo a fatti e circostante su cui la resistente Amministrazione non aveva formulato alcuna contestazione. Fa pertanto rilevare che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, avendo il ricorrente provato di aver mantenuto il rapporto di lavoro per tutto il tempo previsto dalla diffida, era onere della parte resistente addurre specifici e concreti elementi su eventuali responsabilità del datore di lavoro nel mancato mantenimento in servizio della lavoratrice. Fa infine osservare che la Suprema Corte ha più volte ribadito che, in ossequio al principio di non contestazione sancito dall'art. 10 fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio;
- con l'ultimo motivo – Omessa pronuncia sulla carenza di motivazione
dell'ordinanza ingiunzione opposta – reitera l'eccezione di carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione per non essere stato in essa specificato in cosa consisteva l'omesso adempimento delle prescrizioni imposte dall'Amministrazione.
2. I primi quattro motivi di impugnazione possono essere
congiuntamente esaminati in quanto attengono alla medesima
questione.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
Ed infatti, l'art. 22 del dLgs n. 151/2015, dopo aver previsto, al co. 3, le sanzioni per l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, al co. 3-bis così
dispone:
“
3-bis, In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le
ipotesi di cui al comma 3- quater, trova applicazione la procedura di diffida
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e
successive modificazioni.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai
lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva
l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo
11 successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro
non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con
contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi,
nonche' il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi”.
L'art. 13 del dLgs n. 124/2004, dopo aver previsto al co. 2, per il caso di inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo dalle quali derivino sanzioni amministrative, che il personale ispettivo provveda a diffidare il trasgressore alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili,
al co.3 dispone che
“In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato
in solido e' ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della
sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura
pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di
quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento
dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione
dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa”.
La lettura combinata delle norme consente di affermare che il beneficio del pagamento della sanzione in misura ridotta presuppone, nell'ambito di una disciplina normativa finalizzata alla emersione del lavoro 'nero', a favorire
12 la stabilizzazione dei rapporti precari pendenti e ad incrementare l'occupazione, il verificarsi di due condizioni, ovvero la regolarizzazione del rapporto di lavoro e la sua durata per almeno tre mesi.
Nella specie, a seguito della diffida da parte dell'Ispettore, il ha Parte_1
provveduto a regolarizzare il rapporto di lavoro, a comunicare l'assunzione della lavoratrice in data 10/12/2015 ed a pagare la sanzione nella misura minima di € 1.500,00.
Tuttavia il mancato espletamento delle prestazioni lavorative dal mese di marzo 2016 (sino al 14/03/2016), e prima ancora nel mese di gennaio e di febbraio -- in cui risultano lavorati, rispettivamente, 8 giorni e 2 giorni --,
ha impedito che, ai fini del pagamento della sanzione nella misura minima,
si perfezionasse la fattispecie che avrebbe consentito di ritenere adempiuta la diffida in conseguenza dell'effettivo espletamento dell'attività
lavorativa e della corripondente retribuzione.
Ne consegue che, decaduto il datore di lavoro dai benefici di legge,
correttamente l gli ha ingiunto il pagamento di altri € 1.500,00. CP_1
Sulla base della normativa applicabile, testé richiamata, deve infatti qui confermarsi che il venir meno di una delle condizioni previste dalla legge per ottenere il beneficio del pagamento della sanzione in misura minima –
e cioé la permanenza del rapporto per almeno tre mesi -- aveva comportato, di per sé solo, la decadenza dal beneficio, essendo del tutto
13 irrilevante che il lavoratore si fosse volontariamente dimesso prima del decorso del termine.
La sentenza va confermata anche in ordine alla statuizione sull'onere della prova .
Ed infatti, per poter beneficiare del pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per l'irregolare impiego di lavoratori, il datore di lavoro,
in assenza del mantenimento del rapporto per almeno tre mesi, aveva l'onere di provare che detta condizione non fosse dipesa da fatto a lui imputabile ma da una scelta della lavoratrice.
Nella specie, a fronte della circostanza che dai prospetti paga relativi al mese di marzo 2016 non risultava alcun giorno di lavoro ( giornate
lavorate pari a 'O' ), non è stata offerta dal la dimostrazione che Parte_1
la lavoratrice non si fosse presentata a lavorare nonostante che il rapporto fosse rimasto in essere -- che peraltro costituisce una circostanza allegata per la prima volta in questa sede --.
Certamente l'onere di provare siffatta circostanza gravava sul datore di lavoro in quanto costituiva un fatto impeditivo dell'applicazione della sanzione nella misura massima.
Del tutto incomprensibile, anche per la sua genericità, è infine il richiamo fatto dall'appellante al principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc.
14
3. Anche l'ultimo motivo è infondato.
Sul punto va considerato che, per principio ormai consolidato nella giurispudenza di legittimità ( cfr. Cass. n. 16203/2003; n. 10478/2006; n.
20702/2006), “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma
secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto
applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello
scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la
tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo
deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione
addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il
giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è
ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti
del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di
accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva
contestazione”.
Nella specie la motivazione dell'ordinanza ingiunzione era mutuata dalle chiare risultanze del rapporto n. 855/2018, che ne costituiva parte integrante e che richiamava la norma violata e la condotta illecita del trasgressore.
In ogni caso, nel corso del giudizio di opposizione il tenuto conto Parte_1
delle difese espresse dall' nella comparsa di costituzione, ha CP_1
15 potuto esercitare appieno le sue prerogative difesive, all'uopo allegando la documentazione che, secondo la sua prospettazione, doveva considerarsi idonea all'annullamento del provvedimento ingiuntivo.
Ed infatti, “il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il
rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e
dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto
riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di
poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” ( cfr.
Cass. SU n. 1786/2010; n. 17799/2014; n. 12503/2018).
4. La sentenza impugnata va pertanto confermata.
Per completezza, rileva altresì la Corte che, non avendo il Parte_1
articolato specifici motivi di appello sulle altre questioni che erano state prospettate come originari motivi di opposizione all'ordinanza-ingiunzione,
il richiamo, fatto a pag. 12 dell'atto di gravame, alle “altre argomentazioni
già svolte nel giudizio di primo grado, qui da intendersi integralmente
riprodotte e trascritte”, deve ritenersi inammissibile per genericità.
5. Le spese del presente grado di giudizio gravano su parte appellante e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n.
55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento al valore
16 della causa, compreso nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, nei valori minimi e per le fasi di studio, introduttiva e di discussione.
6. Essendo l'appellante ammesso a patrocinio statale, non sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 03/04/2024 da nei confronti dell Parte_1 [...]
avverso la sentenza del NT
Tribunale di Salerno n. 4180/2023, così provvede:
a) RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio che liquida in favore dell , a NT
titolo di compenso, in € 962,00, oltre rimborso forfettario del 15 % per spese generali, iva e cap.
La Corte da atto che NON sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
17 Così deciso in Salerno il 16 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
115 c.p.c., debbano considerarsi come non contestati – e quindi provati – i