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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/11/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Dott. IE RO - presidente
Dott.ssa SA AZ - giudice rel.
Dott.ssa Alessandra Pesci - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
4372/2024 in data 25/09/2024, promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. GANDOLFI VALERIANO parte ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. SARTORETTO ANNA MARIA
parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
***
avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
rimessa in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
per parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.
2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor e la signora ordinando Parte_1 CP_1
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) stante l'esiguo periodo di matrimonio, la piena capacità lavorativa della sig.ra e la disponibilità in capo alla signora di CP_1 CP_1
adeguati redditi propri, nulla disporsi a titolo di assegno di divorzio a favore di quest'ultima. IN OGNI CASO
Rifusione di spese e competenze di lite, oltre spese generali, Cassa Previdenza e Iva”
per parte convenuta:
“-pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 let. b L. 1
dicembre 1970 n° 898 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e CP_1
il 24/04/2016 in Valeggio sul Mincio Parte_1
(VR) registrato nel Registro degli Atti di Matrimonio al N.
4 – parte II – Serie A – Ufficio 1;
-ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza;
-per le ragioni di cui in premessa, disporre a carico del SI.
a favore di assegno Parte_1 CP_1
divorzile dell'importo di € 700 mensili dalla data della domanda, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
Pag. 2 di 10 ISTAT o altra diversa somma, anche minore, ritenuta di giustizia;
-spese, diritti e onorari di lite integralmente rifusi.
In via istruttoria Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate nella memoria ex art. 473
bis 17 c. 2 cpc ed in particolare: sull'apporto della
SI.ra alla conduzione familiare durante il periodo CP_1
di convivenza iniziato nel 2001 e proseguito dopo il matrimonio fino alla separazione.
Si chiede, pertanto, ammissione di prova per interpello e testi:
1)Vero che fin da quando la SI.ra iniziava a CP_1
convivere con il SI. nel 2001, si occupava di Parte_1
ogni incombenza domestica e provvedeva alle spese di gestione della casa, con denaro proveniente dal proprio lavoro?
2)Vero che quando nel 2002 i SIg.ri e CP_1 Parte_1
acquistavano l'appartamento di Mozzecane la SI.ra CP_1
pagava con denaro proprio, pervenutole dalla successione del fratello, le spese notarili e le imposte
? 3)Vero che durante la permanenza nell'appartamento di
Mozzecane dal 2002 al 2011 la SI.ra si occupava di CP_1
ogni incombenza domestica quale, a titolo esemplificativo,
pulire la casa, cucinare, lavare, stirare, fare la spesa ?
4)Vero che dal 2011 fino alla cessazione della convivenza la SI.ra si occupava di ogni incombenza domestica CP_1
Pag. 3 di 10 nella casa coniugale di Valeggio Sul Mincio quale: pulire la casa, cucinare, lavare, stirare, fare la spesa ?
5) Vero che il SI. nel corso del 2018, in Parte_1
occasione di incontri familiari presso la casa dei genitori della SI.ra , riferiva che aveva piacere che la CP_1
moglie non lavorasse più fuori casa avendo intrapreso un percorso di fecondazione assistita ?
6)Vero che la SI.ra fin dall'inizio della CP_1
convivenza con il e fino all'allontanamento dalla Parte_1
casa coniugale, ha utilizzato il proprio stipendio e le proprie risorse economiche per esigenze familiari quali l'acquisto di generi alimentari, detersivi, prodotti per l'igiene, stoviglie, piccoli elettrodomestici, attrezzi per cucina, biancheria per la casa ?
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova sopraindicati le SIg.re di Mozzecane;
- Testimone_1
GE DA di Jesolo;
-Anna di Carbonera. Tes_2
Si ricorda, inoltre, che la SI.ra risulta CP_1
ancora garante del per il mutuo acceso per Parte_1
l'acquisto dell'immobile di Valeggio sul Mincio (doc.37 )
Si chiede, inoltre, che l'adito Tribunale voglia disporre indagini a mezzo Polizia Tributaria / Guardia di Finanza onde verificare più puntualmente i redditi del ed Parte_1
in particolare eventuali redditi non dichiarati”
Pag. 4 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig adiva l'intestato Tribunale (in Parte_1
riassunzione, dopo che il Tribunale di Verona aveva dichiarato la propria incompetenza in ragione della residenza della convenuta), chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con la signora
[...]
il 24/4/2016; i coniugi si erano separati nel 2023 CP_1
avanti al Tribunale di Verona dove, vista la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla signora alla CP_1
prima udienza avevano consensualizzato la separazione concordando il versamento di euro 16.000 (di cui euro 1.000
per rifusione spese legali) da parte del sig Parte_1
La convenuta si costituiva in giudizio e, riportandosi a quanto dedotto negli atti depositati avanti al Tribunale di
Verona, chiedeva che le fosse riconosciuto un assegno divorzile in funzione compensativa e perequativa ed anche assistenziale: il marito aveva una capacità economica di gran lunga maggiore della sua, lei in costanza di matrimonio aveva rinunciato a lavorare per anni per seguire un percorso di procreazione assistita, ora non aveva i mezzi per una vita dignitosa.
Respinte le istanze istruttorie, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
1. Va dichiarato lo scioglimento del matrimonio,
sussistendo i presupposti di cui all'art 3 L 898/1970; i coniugi si sono separati nel 2023 e da allora non hanno più
Pag. 5 di 10 convissuto e non c'è stata riconciliazione.
2. L'assegno di divorzio.
Va richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite in sentenza n.18287/2018 secondo cui: “Il riconoscimento dell' assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve
attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6,
della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e
dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte
della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre
attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere
espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle
parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla
formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla
durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Sulla scorta dei criteri enunciati dalla predetta pronuncia, l'iter logico per determinare l'eventuale attribuzione dell'assegno divorzile è il seguente.
In primo luogo, il giudice deve verificare se sussista un divario rilevante nella situazione economica dei coniugi.
Se non vi è uno squilibrio, non c'è alcun diritto al
Pag. 6 di 10 percepimento, mentre, in caso contrario, si dovrà comprendere quale ne siano le ragioni.
In particolare, nella prospettiva della funzione perequativo-compensativa dell'assegno, si dovrà accertare se il divario sia conseguenza anche dei sacrifici e delle rinunce in funzione della famiglia, effettuati dal coniuge richiedente;
in questo caso l'assegno risponde alla finalità di ristorare la parte che, sulla base delle scelte della coppia, ha, ad esempio, sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa.
In mancanza, la funzione assistenziale dell'istituto consentirà di riconoscere al coniuge un assegno divorzile nel solo caso in cui non abbia mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli per ragioni di età,
salute, situazioni personali o sociali, ma in tal caso, sotto il profilo del quantum, l'assegno sarà ricondotto ad un importo sostanzialmente “alimentare”, ossia tale da garantire le esigenze minime di vita della persona.
Ciò premesso, nel caso di specie risulta che la signora
- nel corso della vita matrimoniale e anche prima, CP_1
in coso di convivenza more uxorio- ha svolto attività
lavorativa quale responsabile di negozio di abbigliamento, poi quale commessa, poi ha intrapreso una attività che ha concluso nel 2015 e poi ha ricominciato a lavorare (un tanto è affermato dalla convenuta nella comparsa di costituzione depositata avanti al giudice di Verona); sostiene di avere interrotto l'attività lavorativa quando è
Pag. 7 di 10 iniziato il percorso di procreazione assistita;
all'epoca dell'introduzione della causa lavorava e percepiva una retribuzione di circa euro 1.300- 1.400 al mese.; la signora non ha immobili e non risulta avere risparmi.
Un tale situazione economica è certamente peggiore di quella in cui si trova il sig il quale Parte_1
percepisce un reddito di almeno 40.000 euro l'anno, ha un immobile, ha risparmi e i titoli.
Il documentato divario tra le situazioni dei coniugi,
tuttavia (divario che è certo e che non val la pena approfondire come chiede la convenuta), non è sufficiente per ritenere dovuto alla signora un assegno divorzile.
Non risulta – né potrebbe essere provato attraverso la prova testimoniale chiesta dalla convenuta – che un tale divario sia conseguenza di sacrifici o di rinunce da parte della signora in funzione della famiglia. CP_1
Non risulta che la convenuta abbia perso occasioni lavorative per dedicarsi alla famiglia;
ella ha cambiato più volte lavoro, non ne è chiara la ragione;
per un certo periodo ha lavorato con orario ridotto;
all'epoca in cui aveva intrapreso il percorso di fecondazione assistita aveva già cessato la gestione dell'attività commerciale cui fa riferimento in atti;
non aveva prole da accudire;
non risulta essersi trovata, né trovarsi ora (la documentazione sanitaria depositata non attesta una incapacità lavorativa)
in condizioni di salute tali da impedirle di svolgere un lavoro.
Pag. 8 di 10 La signora ha capacità lavorativa, tanto che dopo la CP_1
separazione, come riferito dalla stessa, ha lavorato come operaia percependo euro 1.300-1.400 al mese.
A quanto detto si aggiungono due ulteriori considerazioni che portano a negare l'assegno divorzile: la durata non lunga del matrimonio (otto anni, dal 2016 al 2013); e, circostanza particolarmente significativa, il fatto che in sede di separazione i coniugi non abbiano previsto un assegno di mantenimento in favore della moglie ma, a chiusura di ogni loro rapporto economico, la dazione di una somma una tantum che, evidentemente, le parti hanno valutato compensativa dell'apporto fornito dalla signora alla famiglia. CP_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014, tenuto conto della minima complessità della causa e del fatto che non sono state assunte prove se non documentali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG nr 4372/2024:
1.dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il
24/4/2016 a Valeggio sul Mincio dai signori Parte_1
e matrimonio trascritto negli atti di
[...] CP_1
matrimonio del Comune di Valeggio sul Mincio dell'anno
Pag. 9 di 10 2016, atto n. 4, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
2. respinge la domanda di assegno divorzile avanzata dalla signora;
CP_1
3. condanna alla rifusione delle spese di lite CP_1
in favore di spese che si liquidano in Parte_1
euro 4.000 complessivamente per compenso professionale,
oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
oltre ad euro 125 per spese.
Treviso, 25/11/2025
Il presidente Il giudice rel. ed est.
dr IE RO dr SA AZ
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