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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/10/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1207/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in persona della Giudice MA ON NO in funzione di giudice dell'appello ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado promossa da
(P.Iva , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Clerici e AN Parte_1 P.IVA_1
Rossini;
Parte Appellante
Contro
P.Iva , rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo D'Auria. CP_1 P.IVA_2
Parte Appellata
CONCLUSIONI
per parte appellante:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, annullare e/o riformare, per i motivi specificati in narrativa, la sentenza n. 1518/2024 emessa dal Giudice di Pace di Padova, pubblicata in data 9.9.2024, ad esito del procedimento n. 4591/2023 r.g., non notificata, e, per l'effetto, voglia così giudicare:
Nel merito, in via principale: - annullare l'avviso di accertamento n. 2 del 12.7.2023 emesso da CP_1
(anno 2022) per le ragioni sopra esposte;
[...] Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui codesto Ecc.mo Giudice ritenesse dovuta la somma di cui al gravato avviso (pari ad Euro 1.154,00), compensare, per le ragioni sopra esposte, la predetta somma con l'importo di Euro 2.500,00 già versato dall'odierna appellante, per la medesima ragione e titolo, in favore del stante il contratto in essere fra l'odierna appellante e Controparte_2
l' vittoria di spese, diritti ed onorari, ex D.M. 13 agosto 2022 n. 147, 4% CPA e 22 % IVA di CP_3
entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, confermare integralmente ed in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 1518/2024 del 09.09.2024 - RG 4590/2023 - del Giudice di Pace di Padova accertativa della legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 2 del 12.07.2023 emesso da a carico CP_1
dell'appellante e, per l'effetto, respingere l'appello proposto da per i motivi tutti di cui in parte Parte_1
narrativa e mandare assolta dall'avversaria pretesa con ogni conseguenziale statuizione di CP_1
legge. Con vittoria nelle spese competenze e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello iscritto a ruolo in data 12.03.2025, ha impugnato la sentenza n. Pt_1
1518/2024 del Giudice di Pace di Padova emessa in data 08/09/2024 e depositata il 09/09/2024 a conclusione del giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento n.2 del 12.07.2023, relativo all'annata 2022, per la somma € 1.154,00 emesso nei suoi confronti da a titolo di Canone CP_1
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - occupazione di suolo pubblico mediante cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, siti nel Comune di (di CP_2
seguito solo CUP).
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha ritenuto legittimo e adeguatamente motivato l'avviso di accertamento emesso da in qualità di concessionaria del servizio di accertamento, CP_1
liquidazione e riscossione del Canone Unico Patrimoniale per il Comune di giusta determina n. CP_2
795/2021 (doc. 2 fascicolo primo grado parte appellata) nei confronti di in quanto Pt_1
2 quest'ultima avrebbe occupato il suolo pubblico in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture ivi insistenti.
Il Giudice di Pace ha ritenuto non condivisibile la doglianza di secondo cui la tecnologia Pt_1
FWA da essa utilizzata, prevedendo la trasmissione dei dati mediante onde radio e non attraverso cavi,
Parte non comporterebbe l'occupazione di suolo pubblico: di conseguenza il non sarebbe dovuto per carenza degli elementi fattuali del tributo. Ha, invece, statuito che anche la tecnologia FWA rientra a pieno titolo nell'ambito applicativo della disciplina di cui all'art. 1 comma 831 L. 160/2019.
Il Giudice di Pace ha altresì rigettato la richiesta di di compensare le somme richieste con Pt_1
quanto già versato sulla base del contratto di concessione stipulato con il Comune di , avente ad CP_2
oggetto una struttura porta antenne insistente su area di proprietà comunale ove la ricorrente installava propri ripetitori e antenne, trattandosi di rapporto privatistico altro e diverso dal “CUP Antenne” la cui disciplina di natura pubblicistica riguarda i soli impianti collocati su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile (art. 1 comma 831 bis, L. 160/2019).
Con ricorso in appello iscritto a ruolo in data 12.03.2025 impugnava la sentenza del Giudice Pt_1
di Pace ribadendo le censure riportate in primo grado.
In particolare, l'appellante lamenta:
1. Errata decisione in punto di carenza di motivazione dell'avviso di accertamento che - sulla base dei principi giurisprudenziali espressi, tra l'altro, da Cass. Civ. n. 2029/2024 - deve indicare i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa, illustrandoli in modo puntuale e preciso. Pt_1
ritiene che nell'avviso di accertamento indichi la normativa in modo sterile e avulso da CP_1
qualsivoglia contesto fattuale, senza individuare i presupposti che la renderebbero applicabile al caso di specie;
2. Errata decisione in punto di applicabilità dell'art. 1, commi 831 e 831 bis della L. 160/2019 alla fattispecie concreta in quanto la tecnologia FWA di cui si avvale prevede la trasmissione dei dati Pt_1
attraverso onde radio, sicché non vi sarebbe alcun utilizzo di reti, cavi, condutture o postazioni che
3 ricadono su aree pubbliche del La centrale radio BTS utilizzata da , infatti, si trova su un CP_2 Pt_1
palo insistente su territorio comunale in virtù di un contratto di concessione sulla base del quale l'appellante versava già un canone annuo di € 2.500.
3. Omessa pronuncia del Giudice di Pace in merito alla doglianza concernente la separazione contrattuale tra TI (titolare della concessione e dell'infrastruttura) ed (titolare del contratto di Pt_1
vendita del bene distribuito alla clientela finale) per cui ai sensi dell'art. 5, comma 14 quinquies D.L.
146/2021, convertito in L. 215/2021 “non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società
di vendita”.
chiede di conseguenza, in riforma della sentenza di primo grado: Pt_1
- in via principale, l'annullamento dell'avviso di accertamento;
- in via subordinata, la compensazione delle somme dovute a titolo di CUP con quanto già versato a titolo di canone di concessione per l'utilizzo della torre faro ove è collocato l'armadio contenente Pt_1
l'apparecchiatura BTS, attraverso la quale avviene la trasmissione radio.
Correttamente instaurato il contraddittorio, si è costituita contestando le difese CP_1
dell'appellante e adducendo in particolare che:
1. L'avviso di accertamento deve ritenersi adeguatamente motivato, poiché contiene ed espone la normativa di riferimento a fondamento della richiesta impositiva e la natura dell'entrata. L'esaustività
delle ragioni impositive indicate nell'atto sarebbe deducibile anche dalle difese puntuali e compiute realizzate dall'appellante, che dimostrano la chiara comprensione della fattispecie.
2. L'art. 5 comma 14 quinquies, lett. a) del D.L. 146/2021 non comprende il settore delle telecomunicazioni dove deve sussistere, per legge, condivisione delle reti e delle infrastrutture in attuazione della normativa comunitaria relativa alla liberalizzazione del mercato;
4 Parte
3. La compensazione tra e quanto versato da al Comune di non è possibile in Pt_1 CP_2
quanto dette ultime somme sarebbero state pagate sulla base di un rapporto privatistico di locazione del bene.
chiede di conseguenza la conferma integrale della Sentenza del Giudice di Pace. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/9/2025, all'esito della precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 350bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
1. Preliminarmente, il Tribunale ritiene non fondata la doglianza di illegittimità per carenza di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato.
Il canone unico patrimoniale è previsto dalla disposizione di cui all'art.1 comma 816 della L.160/19 che ha inglobato, fra l'altro, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.
Tale disposizione ha mantenuto almeno in parte la natura sostanziale di tributo pubblico, riconducibile in senso lato alla categoria delle imposte e tasse: per questo la questione non è devoluta alla competenza della giurisdizione tributaria e resta riservata alla competenza per materia del Tribunale.
Non sono quindi applicabili al presente giudizio le disposizioni della L. 212/2000 e del D.lgs. 546/1992
(relative al processo tributario e agli atti impositivi impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria), che fondano la decisione della Corte di cassazione n. 2029/2024, citata da parte appellante.
L'atto impugnato, invero, indica tutti gli elementi idonei ad individuare la pretesa impositiva, con richiamo alla normativa posta a suo fondamento, al Regolamento Comunale istitutivo del Canone Unico
Patrimoniale, la specificazione delle somme dovute e l'annualità a cui si riferiscono, oltre agli ulteriori requisiti di contenuto previsti (l'ufficio presso il quale ottenere informazioni, il responsabile del procedimento ecc.).
5 2. Ritiene tuttavia il Tribunale che l'avviso di accertamento impugnato sia comunque illegittimo.
Rileva il Tribunale che il ed il 13 Luglio 2016 hanno stipulato un Controparte_2 Pt_1
“Contratto di concessione di area di proprietà comunale per l'installazione e la manutenzione di un impianto wi-fi per connessione internet” avente ad oggetto “l'utilizzo di un'area di proprietà comunale,
sita nel Comune di , Viale dello Sport presso il campo da calcio “Renato Cogo”, individuata nel CP_2
N.C.T. di Vicenza Foglio 8, mappale n. 573, sub. 4, ove è stata realizzata una struttura porta antenne per l'installazione di apparecchiature di telefonia mobile” “idonea all'installazione e all'esercizio di impianti per comunicazioni radio, dati, elettroniche e di comunicazione in generale, comprensivi di strutture, oltre che di apparati accessori, il tutto per consentire la realizzazione e la fornitura di idonei segnali radioelettrici” (doc. 07 fascicolo ). Pt_1
Emerge altresì dagli atti che, per stessa ammissione del l'area è qualificata come bene CP_2
indisponibile dell'ente (doc. 01 fascicolo ). Pt_1
Questa circostanza risulta dirimente in quanto incide sulla qualificazione giuridica della convenzione stipulata tra le parti nel 2016 e sulla disciplina ad essa applicabile.
La qualificazione del bene come indisponibile ha una conseguenza diretta sulla natura del rapporto che l'ente può instaurare con un privato per il suo utilizzo. La giurisprudenza è infatti costante nell'affermare che i beni del patrimonio indisponibile, essendo destinati a una finalità pubblica, possono essere concessi in godimento a terzi solo mediante un atto di concessione amministrativa e non tramite un contratto di locazione di diritto privato.
Infatti, la convenzione stipulata tra le parti nel Luglio 2016 - denominata “Contratto di concessione”,
contrariamente a quanto statuito dal Giudice di Pace, non è qualificabile come atto privatistico, ma come concessione amministrativa, che si configura come una "concessione-contratto", in cui un provvedimento autoritativo dell'ente è integrato da una convenzione che ne disciplina gli aspetti esecutivi e patrimoniali.
L'art. 54 d.lgs. 259/2003 (ex art. 93) stabilisce che « Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le
Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e
6 beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica , nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'art. 1 comma 816, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis,
comma 1, lett. c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. coordinato con la legge di conversione 11
febbraio 2019, n. 12».
Come già osservato da questo Tribunale nella propria decisione 1649/2023 (con riferimento all'originario art. 93 D.lgs. 2003 e successive modifiche) la ratio della norma è quella di escludere la legittimità degli strumenti delle c.d. concessioni-contratto, con le quali gli enti locali pattuivano canoni concessori a proprio favore con importi superiori ai coefficienti TOSAP (oggi inglobata nel CUP). “Poteva infatti dubitarsi, alla luce della natura pattizia della relativa previsione, che le somme così richieste dall'ente rientrassero nel citato divieto. Di fronte a simili pratiche, chiaramente elusive del dettato normativo, si è
reso necessario un ulteriore intervento chiarificatore”.
Lo stesso divieto viene ribadito anche all'art. 1, comma 831 bis, L. 160/2019 per cui “Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non
è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al
7 consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30
aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”
Opera quindi il principio di onnicomprensività del CUP (comma 816, come specificato al comma 831 bis per gli operatori nei servizi delle comunicazioni elettroniche) e, in modo ancora più stringente, il divieto assoluto di oneri aggiuntivi previsto dall'art. 54 D.lgs. 259/2003 impediscono qualsiasi forma di cumulo tra l'imposta e canoni di concessione ulteriori, anche se concordati tra le parti.
Ritiene pertanto il Tribunale che l'unico importo dovuto da al Comune di per Pt_1 CP_2
l'occupazione del suolo indisponibile con il proprio impianto FWA per l'anno 2022 sia il canone di 800
euro annui (soggetto a rivalutazione ISTAT), come previsto dall'art. 1, comma 831-bis, della L. 160/2019.
A conferma della natura pubblicistica e non privatistica del compenso versato al va Controparte_2
anche valorizzata l' ampia corrispondenza tra ed volta a modificare la Controparte_2 Pt_1
concessione stipulata nel 2016 adeguando e limitando il corrispettivo economico a € 800 annui, come previsto dall'art. 831 bis L. 160/2019 (doc. 01 fascicolo di ): se si trattasse di una pattuizione Pt_1
meramente privatistica (ovvero un canone di locazione come sostenuto dal primo Giudice) non si sarebbe stata alcune necessità di adeguamento.
ha dato prova di aver corrisposto al a titolo di “Affitto BTS Pt_1 Controparte_2 CP_2
mar 22- feb. 23” la somma di € 4.941,00 (doc. 08 fascicolo ). Pt_1
Ritiene, quindi, il Tribunale che l'importo dovuto a titolo di Canone Unico Patrimoniale per l'annualità
2022 sia stato ampiamente corrisposto e di conseguenza la richiesta da parte del di Controparte_2
pagamento di ulteriori € 800, oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, sia illegittima.
La sentenza di primo grado va riformata e l'avviso di accertamento deve essere conseguentemente annullato.
*
8 3.1 Le spese del primo grado vengono liquidate a favore di con riferimento alla Pt_1
dichiarazione di valore contenuta nell'atto introduttivo – Giudizi avanti il Giudice di Pace – Scaglione di valore da € 1101,00 a € 5.200,00 con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria ai minimi di tariffa.
Le spese per il secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento alla dichiarazione di valore contenuta nell'atto di citazione in appello - scaglione di valore da € 1101,00 a € 5.200,00 con riferimento fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria ai minimi di tariffa.
PQM
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica ed in grado di appello,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 1207/2025), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1518/2024 emessa dal Giudice di
Pace di Padova, annulla l'avviso di accertamento n. 2 del 12.7.2023 emesso da (anno 2022); CP_1
2. Condanna a rimborsare a le spese di giudizio, che si liquidano in € CP_1 Pt_1
633,00 per compensi del primo grado e in € 1278,00 per i compensi del secondo grado, oltre al Contributo
Unificato, diritti di cancelleria, IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% per ciascun grado di giudizio.
Padova, 25/10/2025
La Giudice
MA ON NO
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in persona della Giudice MA ON NO in funzione di giudice dell'appello ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado promossa da
(P.Iva , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Clerici e AN Parte_1 P.IVA_1
Rossini;
Parte Appellante
Contro
P.Iva , rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo D'Auria. CP_1 P.IVA_2
Parte Appellata
CONCLUSIONI
per parte appellante:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, annullare e/o riformare, per i motivi specificati in narrativa, la sentenza n. 1518/2024 emessa dal Giudice di Pace di Padova, pubblicata in data 9.9.2024, ad esito del procedimento n. 4591/2023 r.g., non notificata, e, per l'effetto, voglia così giudicare:
Nel merito, in via principale: - annullare l'avviso di accertamento n. 2 del 12.7.2023 emesso da CP_1
(anno 2022) per le ragioni sopra esposte;
[...] Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui codesto Ecc.mo Giudice ritenesse dovuta la somma di cui al gravato avviso (pari ad Euro 1.154,00), compensare, per le ragioni sopra esposte, la predetta somma con l'importo di Euro 2.500,00 già versato dall'odierna appellante, per la medesima ragione e titolo, in favore del stante il contratto in essere fra l'odierna appellante e Controparte_2
l' vittoria di spese, diritti ed onorari, ex D.M. 13 agosto 2022 n. 147, 4% CPA e 22 % IVA di CP_3
entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, confermare integralmente ed in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 1518/2024 del 09.09.2024 - RG 4590/2023 - del Giudice di Pace di Padova accertativa della legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 2 del 12.07.2023 emesso da a carico CP_1
dell'appellante e, per l'effetto, respingere l'appello proposto da per i motivi tutti di cui in parte Parte_1
narrativa e mandare assolta dall'avversaria pretesa con ogni conseguenziale statuizione di CP_1
legge. Con vittoria nelle spese competenze e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello iscritto a ruolo in data 12.03.2025, ha impugnato la sentenza n. Pt_1
1518/2024 del Giudice di Pace di Padova emessa in data 08/09/2024 e depositata il 09/09/2024 a conclusione del giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento n.2 del 12.07.2023, relativo all'annata 2022, per la somma € 1.154,00 emesso nei suoi confronti da a titolo di Canone CP_1
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - occupazione di suolo pubblico mediante cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, siti nel Comune di (di CP_2
seguito solo CUP).
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha ritenuto legittimo e adeguatamente motivato l'avviso di accertamento emesso da in qualità di concessionaria del servizio di accertamento, CP_1
liquidazione e riscossione del Canone Unico Patrimoniale per il Comune di giusta determina n. CP_2
795/2021 (doc. 2 fascicolo primo grado parte appellata) nei confronti di in quanto Pt_1
2 quest'ultima avrebbe occupato il suolo pubblico in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture ivi insistenti.
Il Giudice di Pace ha ritenuto non condivisibile la doglianza di secondo cui la tecnologia Pt_1
FWA da essa utilizzata, prevedendo la trasmissione dei dati mediante onde radio e non attraverso cavi,
Parte non comporterebbe l'occupazione di suolo pubblico: di conseguenza il non sarebbe dovuto per carenza degli elementi fattuali del tributo. Ha, invece, statuito che anche la tecnologia FWA rientra a pieno titolo nell'ambito applicativo della disciplina di cui all'art. 1 comma 831 L. 160/2019.
Il Giudice di Pace ha altresì rigettato la richiesta di di compensare le somme richieste con Pt_1
quanto già versato sulla base del contratto di concessione stipulato con il Comune di , avente ad CP_2
oggetto una struttura porta antenne insistente su area di proprietà comunale ove la ricorrente installava propri ripetitori e antenne, trattandosi di rapporto privatistico altro e diverso dal “CUP Antenne” la cui disciplina di natura pubblicistica riguarda i soli impianti collocati su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile (art. 1 comma 831 bis, L. 160/2019).
Con ricorso in appello iscritto a ruolo in data 12.03.2025 impugnava la sentenza del Giudice Pt_1
di Pace ribadendo le censure riportate in primo grado.
In particolare, l'appellante lamenta:
1. Errata decisione in punto di carenza di motivazione dell'avviso di accertamento che - sulla base dei principi giurisprudenziali espressi, tra l'altro, da Cass. Civ. n. 2029/2024 - deve indicare i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa, illustrandoli in modo puntuale e preciso. Pt_1
ritiene che nell'avviso di accertamento indichi la normativa in modo sterile e avulso da CP_1
qualsivoglia contesto fattuale, senza individuare i presupposti che la renderebbero applicabile al caso di specie;
2. Errata decisione in punto di applicabilità dell'art. 1, commi 831 e 831 bis della L. 160/2019 alla fattispecie concreta in quanto la tecnologia FWA di cui si avvale prevede la trasmissione dei dati Pt_1
attraverso onde radio, sicché non vi sarebbe alcun utilizzo di reti, cavi, condutture o postazioni che
3 ricadono su aree pubbliche del La centrale radio BTS utilizzata da , infatti, si trova su un CP_2 Pt_1
palo insistente su territorio comunale in virtù di un contratto di concessione sulla base del quale l'appellante versava già un canone annuo di € 2.500.
3. Omessa pronuncia del Giudice di Pace in merito alla doglianza concernente la separazione contrattuale tra TI (titolare della concessione e dell'infrastruttura) ed (titolare del contratto di Pt_1
vendita del bene distribuito alla clientela finale) per cui ai sensi dell'art. 5, comma 14 quinquies D.L.
146/2021, convertito in L. 215/2021 “non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società
di vendita”.
chiede di conseguenza, in riforma della sentenza di primo grado: Pt_1
- in via principale, l'annullamento dell'avviso di accertamento;
- in via subordinata, la compensazione delle somme dovute a titolo di CUP con quanto già versato a titolo di canone di concessione per l'utilizzo della torre faro ove è collocato l'armadio contenente Pt_1
l'apparecchiatura BTS, attraverso la quale avviene la trasmissione radio.
Correttamente instaurato il contraddittorio, si è costituita contestando le difese CP_1
dell'appellante e adducendo in particolare che:
1. L'avviso di accertamento deve ritenersi adeguatamente motivato, poiché contiene ed espone la normativa di riferimento a fondamento della richiesta impositiva e la natura dell'entrata. L'esaustività
delle ragioni impositive indicate nell'atto sarebbe deducibile anche dalle difese puntuali e compiute realizzate dall'appellante, che dimostrano la chiara comprensione della fattispecie.
2. L'art. 5 comma 14 quinquies, lett. a) del D.L. 146/2021 non comprende il settore delle telecomunicazioni dove deve sussistere, per legge, condivisione delle reti e delle infrastrutture in attuazione della normativa comunitaria relativa alla liberalizzazione del mercato;
4 Parte
3. La compensazione tra e quanto versato da al Comune di non è possibile in Pt_1 CP_2
quanto dette ultime somme sarebbero state pagate sulla base di un rapporto privatistico di locazione del bene.
chiede di conseguenza la conferma integrale della Sentenza del Giudice di Pace. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/9/2025, all'esito della precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 350bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
1. Preliminarmente, il Tribunale ritiene non fondata la doglianza di illegittimità per carenza di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato.
Il canone unico patrimoniale è previsto dalla disposizione di cui all'art.1 comma 816 della L.160/19 che ha inglobato, fra l'altro, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.
Tale disposizione ha mantenuto almeno in parte la natura sostanziale di tributo pubblico, riconducibile in senso lato alla categoria delle imposte e tasse: per questo la questione non è devoluta alla competenza della giurisdizione tributaria e resta riservata alla competenza per materia del Tribunale.
Non sono quindi applicabili al presente giudizio le disposizioni della L. 212/2000 e del D.lgs. 546/1992
(relative al processo tributario e agli atti impositivi impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria), che fondano la decisione della Corte di cassazione n. 2029/2024, citata da parte appellante.
L'atto impugnato, invero, indica tutti gli elementi idonei ad individuare la pretesa impositiva, con richiamo alla normativa posta a suo fondamento, al Regolamento Comunale istitutivo del Canone Unico
Patrimoniale, la specificazione delle somme dovute e l'annualità a cui si riferiscono, oltre agli ulteriori requisiti di contenuto previsti (l'ufficio presso il quale ottenere informazioni, il responsabile del procedimento ecc.).
5 2. Ritiene tuttavia il Tribunale che l'avviso di accertamento impugnato sia comunque illegittimo.
Rileva il Tribunale che il ed il 13 Luglio 2016 hanno stipulato un Controparte_2 Pt_1
“Contratto di concessione di area di proprietà comunale per l'installazione e la manutenzione di un impianto wi-fi per connessione internet” avente ad oggetto “l'utilizzo di un'area di proprietà comunale,
sita nel Comune di , Viale dello Sport presso il campo da calcio “Renato Cogo”, individuata nel CP_2
N.C.T. di Vicenza Foglio 8, mappale n. 573, sub. 4, ove è stata realizzata una struttura porta antenne per l'installazione di apparecchiature di telefonia mobile” “idonea all'installazione e all'esercizio di impianti per comunicazioni radio, dati, elettroniche e di comunicazione in generale, comprensivi di strutture, oltre che di apparati accessori, il tutto per consentire la realizzazione e la fornitura di idonei segnali radioelettrici” (doc. 07 fascicolo ). Pt_1
Emerge altresì dagli atti che, per stessa ammissione del l'area è qualificata come bene CP_2
indisponibile dell'ente (doc. 01 fascicolo ). Pt_1
Questa circostanza risulta dirimente in quanto incide sulla qualificazione giuridica della convenzione stipulata tra le parti nel 2016 e sulla disciplina ad essa applicabile.
La qualificazione del bene come indisponibile ha una conseguenza diretta sulla natura del rapporto che l'ente può instaurare con un privato per il suo utilizzo. La giurisprudenza è infatti costante nell'affermare che i beni del patrimonio indisponibile, essendo destinati a una finalità pubblica, possono essere concessi in godimento a terzi solo mediante un atto di concessione amministrativa e non tramite un contratto di locazione di diritto privato.
Infatti, la convenzione stipulata tra le parti nel Luglio 2016 - denominata “Contratto di concessione”,
contrariamente a quanto statuito dal Giudice di Pace, non è qualificabile come atto privatistico, ma come concessione amministrativa, che si configura come una "concessione-contratto", in cui un provvedimento autoritativo dell'ente è integrato da una convenzione che ne disciplina gli aspetti esecutivi e patrimoniali.
L'art. 54 d.lgs. 259/2003 (ex art. 93) stabilisce che « Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le
Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e
6 beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica , nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'art. 1 comma 816, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis,
comma 1, lett. c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. coordinato con la legge di conversione 11
febbraio 2019, n. 12».
Come già osservato da questo Tribunale nella propria decisione 1649/2023 (con riferimento all'originario art. 93 D.lgs. 2003 e successive modifiche) la ratio della norma è quella di escludere la legittimità degli strumenti delle c.d. concessioni-contratto, con le quali gli enti locali pattuivano canoni concessori a proprio favore con importi superiori ai coefficienti TOSAP (oggi inglobata nel CUP). “Poteva infatti dubitarsi, alla luce della natura pattizia della relativa previsione, che le somme così richieste dall'ente rientrassero nel citato divieto. Di fronte a simili pratiche, chiaramente elusive del dettato normativo, si è
reso necessario un ulteriore intervento chiarificatore”.
Lo stesso divieto viene ribadito anche all'art. 1, comma 831 bis, L. 160/2019 per cui “Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non
è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al
7 consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30
aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”
Opera quindi il principio di onnicomprensività del CUP (comma 816, come specificato al comma 831 bis per gli operatori nei servizi delle comunicazioni elettroniche) e, in modo ancora più stringente, il divieto assoluto di oneri aggiuntivi previsto dall'art. 54 D.lgs. 259/2003 impediscono qualsiasi forma di cumulo tra l'imposta e canoni di concessione ulteriori, anche se concordati tra le parti.
Ritiene pertanto il Tribunale che l'unico importo dovuto da al Comune di per Pt_1 CP_2
l'occupazione del suolo indisponibile con il proprio impianto FWA per l'anno 2022 sia il canone di 800
euro annui (soggetto a rivalutazione ISTAT), come previsto dall'art. 1, comma 831-bis, della L. 160/2019.
A conferma della natura pubblicistica e non privatistica del compenso versato al va Controparte_2
anche valorizzata l' ampia corrispondenza tra ed volta a modificare la Controparte_2 Pt_1
concessione stipulata nel 2016 adeguando e limitando il corrispettivo economico a € 800 annui, come previsto dall'art. 831 bis L. 160/2019 (doc. 01 fascicolo di ): se si trattasse di una pattuizione Pt_1
meramente privatistica (ovvero un canone di locazione come sostenuto dal primo Giudice) non si sarebbe stata alcune necessità di adeguamento.
ha dato prova di aver corrisposto al a titolo di “Affitto BTS Pt_1 Controparte_2 CP_2
mar 22- feb. 23” la somma di € 4.941,00 (doc. 08 fascicolo ). Pt_1
Ritiene, quindi, il Tribunale che l'importo dovuto a titolo di Canone Unico Patrimoniale per l'annualità
2022 sia stato ampiamente corrisposto e di conseguenza la richiesta da parte del di Controparte_2
pagamento di ulteriori € 800, oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, sia illegittima.
La sentenza di primo grado va riformata e l'avviso di accertamento deve essere conseguentemente annullato.
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8 3.1 Le spese del primo grado vengono liquidate a favore di con riferimento alla Pt_1
dichiarazione di valore contenuta nell'atto introduttivo – Giudizi avanti il Giudice di Pace – Scaglione di valore da € 1101,00 a € 5.200,00 con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria ai minimi di tariffa.
Le spese per il secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento alla dichiarazione di valore contenuta nell'atto di citazione in appello - scaglione di valore da € 1101,00 a € 5.200,00 con riferimento fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria ai minimi di tariffa.
PQM
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica ed in grado di appello,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 1207/2025), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1518/2024 emessa dal Giudice di
Pace di Padova, annulla l'avviso di accertamento n. 2 del 12.7.2023 emesso da (anno 2022); CP_1
2. Condanna a rimborsare a le spese di giudizio, che si liquidano in € CP_1 Pt_1
633,00 per compensi del primo grado e in € 1278,00 per i compensi del secondo grado, oltre al Contributo
Unificato, diritti di cancelleria, IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% per ciascun grado di giudizio.
Padova, 25/10/2025
La Giudice
MA ON NO
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