Articolo 2 della Legge 19 maggio 1975, n. 169
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 giugno 1975
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Versione
1 marzo 1978
Art. 2. ((Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio delle linee di cui al precedente articolo 1, con le modalita' previste dal primo comma dell'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni))
La concessione delle sovvenzioni e l'esercizio delle linee sono regolati, oltre che dalla presente legge, da convenzioni stipulate fra il Ministro per la marina mercantile e le societa' di navigazione a carattere regionale.
Le convenzioni sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni.
Le convenzioni, che durano venti anni a decorrere dal 1 gennaio 1976, prevedono gli obblighi delle societa' di navigazione a carattere regionale ed ogni altra norma ritenuta necessaria per il regolare svolgimento del servizio.
Entrata in vigore il 1 marzo 1978
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