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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1673 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
, con il proc. dom. avv. Gino Benvenuto e l'avv. Carlo Parte_1
Masnata
- attore -
e
, con il proc. dom. avv. Massimiliano Kornmuller e l'avv. Gian CP_1
Maria Frattini
- convenuto -
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rejetta:
(a) accertare e dichiarare la natura lesiva dell'onore e della reputazione dell'Avv.
delle interviste rilasciate e delle pubblicazioni Parte_1
effettuate dall'Ing. analiticamente elencate al paragrafo A) CP_1
dell'“Atto di citazione” datato 25/02/2022 introduttivo del presente giudizio;
e conseguentemente:
1 (b) condannare l'Ing. al risarcimento del danno reputazionale CP_1
cagionato all'Avv. quantificato in € Parte_1
300.000,00 (trecentomila/o00) e/o in quella diversa misura ritenuta di giustizia,
oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
(c) condannare l'Ing. al pagamento a favore dell'Avv. CP_1 [...]
di un ulteriore importo a titolo di riparazione Parte_1
pecuniaria ai sensi dell'art. 12 della L. n. 47/1948 pari ad € 30.000,00;
(d) inibire all'Ing. la futura violazione dei diritti oggetto di CP_1
causa, perpetrata in qualsiasi forma e/o con qualunque mezzo, per l'effetto fissando un importo sanzionatorio per ogni violazione e/o inosservanza successiva all'inibitoria statuita;
(e) disporre la pubblicazione del dispositivo della sentenza di condanna a spese dell'Ing. sia on line, sulla piattaforma Youtube, sia in forma CP_1
cartacea su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale ed altrettanti a diffusione locale nell'area interessata dalle dichiarazioni dell'Ing. CP_1
oggetto di contestazione.
Con vittoria di competenze e spese del presente procedimento”.
Per CP_1
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
rigettare la domanda proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto e,
comunque, non provata, con vittoria di spese di lite.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio esponendo: Parte_1 CP_1
- di svolgere la professione di avvocato, e di aver collaborato tra il gennaio e il marzo 2017 con il Sindaco di Roma e la Giunta Comunale nell'ambito del
2 progetto di costruzione di un nuovo stadio di calcio ove potesse giocare la
A.S. Roma spa;
- di essere stato oggetto da parte del convenuto, assessore all'urbanistica fino alla metà di febbraio 2017, di una serrata campagna diffamatoria - realizzata con pubblicazione di scritti e interviste sui principali organi di informazione anche televisivi a partire dal febbraio 2018 e fino al gennaio 2021 - con cui l'attore era stato descritto, in modo difforme dal vero, quale soggetto che,
operando “a cavallo” tra la politica e il peggior mondo degli affari, al limite della legalità, aveva contribuito a determinare uno stravolgimento dell'iniziale progetto di costruzione dello stadio, operando di fatto in senso contrario al pubblico interesse;
- che detta deliberata e consapevole attività diffamatoria, peraltro iniziata solo dopo la revoca al convenuto della delega all'urbanistica, aveva cagionato grave lesione dell'onore e della reputazione dell'attore, con conseguente danno.
Su detti presupposti, dunque, l'attore domandava la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, che quantificava nella misura di oltre 300.000,00 euro, con la richiesta di adozione di provvedimenti inibitori per il futuro e pubblicazione della sentenza di condanna.
si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la domanda CP_1
attrice, e in particolare esponeva
- che la propria condotta doveva inserirsi e valutarsi alla luce del contesto - di aspra contesa politica - nel quale era stata realizzata;
- che tutte le frasi, interviste e dichiarazioni oggetto di doglianza attrice erano,
per un verso rispondenti al vero e prive di carattere diffamatorio, per altro verso, e nella parte maggiormente critica, di fatto non riferite specificamente
3 al ma alle scelte di politica urbanistica attuate dalla Giunta Parte_1
Comunale di Roma;
- che, in ogni caso, non si era verificata alcuna lesione dell'onore e della reputazione dell'attore, che comunque non aveva patito alcun danno riferibile alle dichiarazioni del CP_1
Su detti presupposti, dunque, il convenuto concludeva domandando il rigetto di ogni domanda attrice.
* * * * *
Considerato che
- prima di procedere all'analisi delle frasi, e della complessiva condotta, oggetto di doglianza attorea, è opportuno operare una pur minimale ricostruzione
“storica” del contesto in cui si è svolta la vicenda, anche delineando i fatti che risultano essersi verificati al riguardo;
▪ negli anni precedenti al 2017, l'amministrazione comunale della Capitale
stava valutando, nell'ambito dei propri progetti di politica urbanistica, di procedere e/o partecipare alla costruzione di un nuovo stadio di calcio;
▪ effettivamente, pur avendo ricevuto pareri tecnici e legali critici nei confronti del progetto come delineatosi - e in tal senso “in linea” con la “visione politica” della maggioranza di cui il era espressione - a partire dal CP_1
gennaio 2017, e in concomitanza temporale con l'inizio del rapporto tra la
Giunta e l'attore come consulente, l'amministrazione comunale mutava atteggiamento (in senso positivo) rispetto al progetto stadio nei termini in precedenza avversati;
▪ in questo contesto si inseriva la cessazione dell'incarico di assessore all'urbanistica dato al forte oppositore del progetto in questione, in CP_1
linea con i pareri di cui sopra;
4 ▪ il nel corso dei mesi successivi e a partire dal 2018, più volte e CP_1
pubblicamente e con forza dichiarava la propria netta contrarietà alla menzionata “modifica” dell'atteggiamento dell'amministrazione comunale rispetto alla questione stadio, effettivamente più volte citando il Parte_1
come espressione della “parte” favorevole al progetto, decisamente avversato dal convenuto;
▪ l'attore, imputato nell'ambito di procedimento penale avanti al Tribunale di
Roma per la vicenda riguardante la costruzione dello stadio, in data 13.6.2018
veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituita il
22.1.2019 con il divieto di dimore nel comune di Roma, e infine revocata il
3.3.2020; è presente in atti (doc.50 di parte attrice) il dispositivo di sentenza penale in data 5.4.2024, con il quale il dichiarato colpevole del Parte_1
delitto di cui all'art.318c.p. con la condanna a 3 anni di reclusione e l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, è stato assolto dagli ulteriori delitti di cui era imputato in concorso con altri soggetti;
▪ a luglio 2021 l'amministrazione comunale romana abbandonava il progetto stadio come sopra delineato;
- va ancora preliminarmente evidenziato, con riferimento ai principi giuridici che governano il delitto di diffamazione in rapporto all'esercizio del diritto di cronaca e di critica, che “il tratto caratteristico del diritto di critica, quale
diretta manifestazione della libertà di manifestazione del pensiero, consiste
nel fatto che esso si manifesta attraverso giudizi e valutazioni … e un giudizio,
in quanto tale, è fondato su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei
fatti e dei comportamenti … gli unici limiti, quindi, rimangono quelli costituiti
dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla continenza delle espressioni
utilizzate, dovendosi considerare superati tali limiti solo ove l'agente
5 trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la
sfera morale … del soggetto criticato, trasmodando, in questo caso, la
"valutazione" in una mera aggressione verbale del soggetto criticato” (Cass.
pen.n.14402/24; v. pure Cass. pen. n.31850/24 “la critica politica “sconfina”
nella diffamazione quando le espressioni utilizzate non sono pertinenti ai temi
in discussione e sono intese a screditare l'avversario politico attraverso
l'argumentum ad hominem piuttosto che a criticarne i programmi e le
azioni”); pertanto “una volta riconosciuto il ricorrere della polemica politica
ed esclusa la sussistenza di ostilità e del gratuito attacco personale, è
necessario valutare la condotta … alla luce della scriminante del diritto di
critica” (Cass.n.7340/19);
- ciò premesso, ritiene lo scrivente che le dichiarazioni del convenuto, oggetto di doglianza, non travalichino i limiti della lecita attuazione del diritto di critica, oltre a non essere in sé diffamatorie od offensive, considerate sia singolarmente che complessivamente;
- deve al riguardo infatti rilevarsi che
▪ quanto alle frasi contenute nel saggio “Polvere di stelle” - pacificamente avente a oggetto critica di una complessiva esperienza politica e partitica, con particolare riguardo alla situazione urbanistica romana - non ricorre alcuna offensività: a pag.112, nel rappresentare la vicenda storica del succedersi di amministrazioni comunali e relativi consulenti, si evidenzia - conformemente al vero e con forma continente - l'inizio dell'attività romana dell'avv.
e l'impostazione del predetto, circa la questione stadio, divergente Parte_1
da quella del a pag.127 la definizione “sindaco aggiunto”, semmai CP_1
negativa per il Sindaco e non per il è plasticamente esplicativa Parte_1
della posizione di rilievo del nulla di più; Parte_1
6 ▪ quanto all'articolo pubblicato sul Foglio il 13.6.2018, l'affermazione della comparsa improvvisa del (vera) e la specializzazione del predetto Parte_1
in ambito finanziario, risultano evidentemente richiamate a critica delle scelte politiche dell'amministrazione comunale in rapporto agli “ideali” declamati, e sono oggettivamente prive di connotazione offensiva nei confronti dell'attore;
▪ quanto all'intervista nella trasmissione televisiva Tagadà il 17.6.2018, nessun elemento ascrivibile al - in detta sede - consentiva di riferire le CP_1
affermazioni (“assessore ombra”) al comunque, le affermazioni in Parte_1
sé concretano mera e lecita critica politica, certo non indirizzata al Parte_1
circa la sovrapposizione di ruoli e il contrasto di idee tra soggetti interni all'amministrazione comunale;
▪ quanto all'intervista nell'ambito della trasmissione L'aria che tira il 17.6.2018,
il tema - in tutta evidenza - era quello del contrasto tra due modi opposti di intendere i rapporti con i costruttori privati in ambito urbanistico, e l'adozione della locuzione - effettivamente di grande connotazione negativa - “immondo scambio” riferito al tuttavia non appare concretare un attacco ad Parte_1
hominem al predetto né un gratuito atto ostile, bensì una critica -
effettivamente aspra e decisa, ma scriminata secondo i principi giuridici sopra richiamati - ai programmi e alle azioni politiche della “parte politica”
avversaria e di chi con essa agiva;
▪ quanto all'intervista rilasciata nel corso della trasmissione Omnibus il
18.6.2018, l'unico riferimento al è quello della - pacifica - attività Parte_1
di mediazione con gli interessi privati;
il riferimento al possibile “inserimento
del malaffare, malavita …” è in tutta evidenza una critica di sistema e non è
riferito al le medesime considerazioni valgono per l'intervista in Parte_1
pari data richiamata a pag.4 dell'atto di citazione, che concreta doglianza per
7 la scelta del quale avvocato proveniente da zona lontana da Roma, Parte_1
e comunque implica critica all'amministrazione comunale e non all'attore;
▪ quanto all'intervista rilasciata a Non è l'arena il 20.06.2018, ancora una volta
è evidente la critica politica al “modello” di gestione del sistema urbanistico da parte degli ex alleati politici del convenuto, e non risultano offese nei confronti dell'attore; anche il riferimento agli “stagni maleodoranti” è privo di concreti riferimenti alla persona dell'attore, ma ancora una volta realizza critica del modello;
▪ quanto all'intervista rilasciata nell'ambito della trasmissione “Il Punto” il
25/06/2018, risulta del tutto lecita la critica, indirizzata al Sindaco, di scegliere come consulente un avvocato d'affari; lo sgradevole riferimento, peraltro implicito, al fatto che al non piaceva il per motivi CP_1 Parte_1
“lombrosiani”, deve ritenersi acme propria della contesa dialettica aspra,
consentita in ambito di critica politica;
▪ quanto all'intervista rilasciata nell'ambito della trasmissione “Servizio
pubblico” il 21/03/2019, si tratta di frasi di critica alle scelte del Sindaco e non risultano in modo specifico offese di alcun tipo nei confronti dell'attore, che certamente non è destinatario della locuzione “imbroglioni”;
▪ quanto all'intervista rilasciata a “Repubblica Tv” il 21/03/2019, la stessa è
priva di alcun riferimento al Parte_1
▪ quanto all'intervista rilasciata confluita nell'articolo dal titolo “Il candidato della speranza smarrita” pubblicato il 24/11/2020, viene semplicemente citato,
e contestato, il fatto storico del cambio di linea politica, in relazione alla questione stadio, determinatosi in coincidenza con l'arrivo del Parte_1
▪ quanto al saggio “Lo stadio degli inganni. Storia del più grande scandalo urbanistico della Roma contemporanea”, pubblicato nel mese di dicembre
8 2020 - oggetto di plurime doglianze - a parte la reiterata ricostruzione storica degli avvenimenti, come detto priva di carattere offensivo, viene indicato l'arresto del in riferimento alla vicenda stadio e affermato il ruolo Parte_1
di primo piano del predetto nel “capovolgimento” della politica comunale: i fatti storici sono narrati in modo aderente alla realtà, la critica al ruolo del rimane conforme e, peraltro, supportata dalle vicende giudiziarie;
le Parte_1
altre parti del saggio concretano feroce critica al sistema ma non contengono specifici riferimenti all'attore;
▪ quanto all'intervista rilasciata a “Il Punto” il 22.1.2021, risulta del tutto conforme a verità la riferita circostanza dell'arresto del e il Parte_1
riferimento alla “galera” - come peraltro già accertato in sede penale -
costituisce ammissibile locuzione alternativa, comunemente adottata in ambito non giudiziario, per indicare ogni forma di restrizione della libertà personale;
il resto dell'intervista costituisce legittima contrapposizione tra la figura del consulente del noto magistrato, e il effettivamente CP_1 Parte_1
incappato in vicenda penale;
▪ anche l'analisi coordinata di tutti gli interventi pubblici e dichiarazioni del succedutisi nel tempo, evidenzia il costante intento di legittima critica CP_1
alle scelte di politica urbanistica del suo partito politico e dei suoi rappresentanti, in assenza di specifici o gratuiti attacchi personali o condotte diffamatorie nei confronti dell'attore;
- deve in conclusione affermarsi che le dichiarazioni, pur critiche, del convenuto non hanno mai travalicato i limiti della veridicità dei fatti e dell'offensività delle espressioni, e risultano univocamente e legittimamente tese a una reiterata contestazione politica delle determinazioni dell'amministrazione comunale in riferimento al progetto dello stadio della
9 Roma, risultando assente in fatto e nelle finalità alcun attacco personale o intento diffamatorio della persona dell'attore;
- difettano, dunque, i presupposti di fatto e di diritto che consentano l'accoglimento delle domande attrici;
- la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1
spese che - in applicazione, stante il valore della domanda, CP_1
dello scaglione di valore da € 260.000,01 a € 520.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) - si liquidano nei valori medi in
€ 22.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa
nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 5.1.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
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