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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/10/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. RG. 2299/2024
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2299/2024, promossa da
(c.f. ), generalizzato in atti, domicilio eletto presso Parte_1 C.F._1 lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIAZZI MAURIZIO parte ricorrente contro
(c.f. ), generalizzato in atti Controparte_1 C.F._2 parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: il collocamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso la madre cui verrà affidata la casa coniugale sita a IE ZO alla Via San Adalgiso n. 21; • il padre terrà con sé la prole dal venerdì al termine dell'orario scolastico alle 18.00 della domenica nonché a settimane alterne nella sospensione
Pag. 1 scolastica natalizia e 15 giorni anche non consecutivi durate la sospensione scolastica estiva • il signor CP_1 versi un importo mensile di mantenimento ordinario per la prole di importo pari ad euro 200,00 per e Per_1 ed euro 280,00 per entro il giorno 10 di ogni mese ovvero in quella diversa somma ritenuta Per_2 Per_3 equa e/o di giustizia sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, con rivalutazione annua ISTAT: • il padre si impegna a comunicare qualsiasi cambio di programma rispetto al suddetto calendario esclusivamente con la madre, ed in ogni caso con almeno tre giorni di preavviso;
• confermare nel resto tutte le altre disposizioni stabilite in sede di ricorso per mantenimento della prole di cui al Decreto di Accoglimento n. cronol. 3617/2020 del 16/12/2020 emesso nella causa RG n. 1542/2020
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/12/2024, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la modifica del decreto n. 3617/2020 di questo Tribunale, relativo alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale su , e nati dalla relazione con Per_1 Per_2 Per_3
Controparte_2
La donna ha, invero, rappresentato che con il citato decreto, il Tribunale aveva così deciso: “1) affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione e Per_1 Per_3 Per_2 residenza anagrafica presso il padre, cui viene assegnata la casa familiare sita in San IE ZO, alla via S. Adalgiso;
2) dà atto che i genitori hanno concordato che essi si alterneranno nella cura e nella gestione dei minori a settimane alterne e che il principio dell'alternanza sarà rispettato per le feste e le vacanze scolastiche ed estive;
3) pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di provvedere direttamente al mantenimento di e Per_1 Per_3 Per_2 nei periodi in cui li avrà con sé; 4) le spese straordinarie per i figli, di carattere, medico, sportivo ed educativo, saranno sostenute al 50% da ciascun genitore;
le stesse saranno previamente concordate dai genitori e successivamente documentate, come da regolamentazione di cui al Protocollo d'intesa Tribunale di Torino del 16.03.2016, fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.”.
Rispetto alla decisione adottata dal Tribunale su conformi conclusioni delle parti, CP_1 si era trasferito nel comune di Casale, lasciando la casa coniugale e che, già prima del trasferimento,
, e erano andati a vivere con la madre. Le parti, quindi, avevano Per_1 Per_3 Per_2 concordato che la sarebbe tornata nella casa coniugale di cui, peraltro, le rate del mutuo Pt_1 risultano insolute dal 2021.
La donna, quindi, ha concluso come in epigrafe, rappresentando che aveva avuto un quarto figlio dalla nuova relazione che aveva instaurato e che, molte delle spese dei ragazzi erano sostenute grazie al contributo di sua madre.
***
Alla prima udienza del 7/5/2025, è stata dichiarata la contumacia di (presente in CP_1 aula ma privo della difesa tecnica). Quindi, la ricorrente ha dichiarato: “da ottobre sono rientrata nella casa familiare e i bambini stanno con me durante la settimana;
dal venerdì alla domenica con pernotto a settimane alternate;
in settimana un paio di volte a settimana, dall'uscita da scuola fino ad ora di cena. L'assegno unico lo percepisco al 50%, e ha l'ammontare complessivo è di circa 460,00 €. Attualmente non versa un mantenimento. Nella casa familiare vivo io;
è cointestata ad entrambi”. spontaneamente ha dichiarato: CP_1
Pag. 2 “Vedo i miei figli a weekend alternati e due o tre giorni in settimana, dall'uscita da scuola fino a ora di cena;
abito a Casale e quindi non riesco a tenerli fino a dopo cena;
percepisco € 1.000,00 netti di stipendio;
spendo 600,00 € di affitto”.
All'esito, quindi, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori: “DISPONE l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1 Per_3 Per_2
ASSEGNA La casa familiare sita in San IE ZO Via San Adalgiso n. 21, con quanto l'arreda, a che ivi vi vivrà unitamente alla prole;
DISPONE - che possa Parte_1 Controparte_1 incontrare e vedere i figli liberamente, previo accordo con la madre e, in ogni caso, a weekend alternati dal venerdì alla domenica, nonché in settimana, due giorni a scelta, dall'uscita da scuola sino ad ora di cena;
- che ciascun genitore trascorra con i figli quindici giorni -anche non consecutivi- durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
- che le festività vengano trascorse in via alternata da ciascun genitore, salvo ogni diverso miglior accordo;
DISPONE - che contribuisca al mantenimento dei figli minori versando Controparte_1
l'importo di € 125,00 per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
- che le spese straordinarie siano poste a carico dei genitori al 50% secondo quanto indicato dal Protocollo del Tribunale di Torino;
- che l'assegno unico sia percepito ex lege;
In via istruttoria: visto l'art. 473 bis.2 c.p.c. ORDINA a) all' di trasmettere estratto contributivo relativo alla posizione lavorativa di CP_3 Controparte_1 nato a [...] il [...] (C.F.: ), entro il termine di giorni 90 dalla notifica C.F._2 del presente provvedimento;
b) ad di trasmettere dichiarazione dei redditi degli ultimi Controparte_4 tre anni nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento”.
Alla successiva udienza del 16/9/2025, dato atto del pervenimento delle relazioni dell' e CP_3 dell'Agenzia delle Entrate, il difensore si è riportato alle conclusioni indicate in ricorso e ha chiesto la decisione della causa.
***
Ritiene il Collegio di dover confermare l'assetto individuato nei provvedimenti provvisori e, dunque, confermare l'affido condiviso di , e entrambe i genitori;
i Per_2 Per_3 Per_4 minori devono essere collocati presso la madre a cui, di conseguenza, va affidata la casa coniugale.
Nulla osta al riconoscimento di ampio diritto di visita paterno, con le modalità descritte in dispositivo.
Quanto ai profili patrimoniali, i dati acquisiti dall' e dall'Agenzia delle Entrate confermano la CP_3 complessa condizione economica di , titolare di un reddito di circa € 21.000,00 CP_1 lordi e con a carico il canone di locazione mensile pari ad € 600,00.
Pertanto, ritiene il Collegio di dover confermare l'importo individuato in sede di provvedimenti provvisori, pari ad € 125,00 per ciascun minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. La somma di € 125,00 per ogni minore è invero propiziata alle condizioni reddituali di e CP_1 confacente agli interessi dei minori.
L'assegno unico va percepito al 50% tra entrambi i genitori.
Le spese di lite possono essere compensate e dichiarate irripetibili, stante la natura della domanda relativa a minori di età.
P.Q.M.
Pag. 3
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
a parziale modifica del decreto n. 3617/2020 del Tribunale di Novara,
1) dispone l'affido condiviso di , e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3 collocazione prevalente presso la madre;
2) assegna la casa familiare a Parte_1
3) dispone che il padre possa tenere con sé i minori dal venerdì al termine dell'orario scolastico alle 18.00 della domenica nonché a settimane alterne nella sospensione scolastica natalizia e 15 giorni anche non consecutivi durate la sospensione scolastica estiva, previa comunicazione dei periodi di vacanza entro il 30 maggio di ogni anno;
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
, e versando la somma di € 125,00 per ciascun minore (e, quindi, Per_1 Per_2 Per_3 complessivamente € 375,00), entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
5) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
Pag. 4 c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
6) dispone che l'assegno unico sia percepito al 50% da ciascun genitore;
7) restano ferme le statuizioni del decreto n. 3617/2020 del Tribunale di Novara per tutto quanto altro non regolato con la presente sentenza;
8) dichiara spese irripetibili;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 2/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Pag. 5 Dr. Maria AMORUSO
Pag. 6
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2299/2024, promossa da
(c.f. ), generalizzato in atti, domicilio eletto presso Parte_1 C.F._1 lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIAZZI MAURIZIO parte ricorrente contro
(c.f. ), generalizzato in atti Controparte_1 C.F._2 parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: il collocamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso la madre cui verrà affidata la casa coniugale sita a IE ZO alla Via San Adalgiso n. 21; • il padre terrà con sé la prole dal venerdì al termine dell'orario scolastico alle 18.00 della domenica nonché a settimane alterne nella sospensione
Pag. 1 scolastica natalizia e 15 giorni anche non consecutivi durate la sospensione scolastica estiva • il signor CP_1 versi un importo mensile di mantenimento ordinario per la prole di importo pari ad euro 200,00 per e Per_1 ed euro 280,00 per entro il giorno 10 di ogni mese ovvero in quella diversa somma ritenuta Per_2 Per_3 equa e/o di giustizia sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, con rivalutazione annua ISTAT: • il padre si impegna a comunicare qualsiasi cambio di programma rispetto al suddetto calendario esclusivamente con la madre, ed in ogni caso con almeno tre giorni di preavviso;
• confermare nel resto tutte le altre disposizioni stabilite in sede di ricorso per mantenimento della prole di cui al Decreto di Accoglimento n. cronol. 3617/2020 del 16/12/2020 emesso nella causa RG n. 1542/2020
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/12/2024, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la modifica del decreto n. 3617/2020 di questo Tribunale, relativo alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale su , e nati dalla relazione con Per_1 Per_2 Per_3
Controparte_2
La donna ha, invero, rappresentato che con il citato decreto, il Tribunale aveva così deciso: “1) affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione e Per_1 Per_3 Per_2 residenza anagrafica presso il padre, cui viene assegnata la casa familiare sita in San IE ZO, alla via S. Adalgiso;
2) dà atto che i genitori hanno concordato che essi si alterneranno nella cura e nella gestione dei minori a settimane alterne e che il principio dell'alternanza sarà rispettato per le feste e le vacanze scolastiche ed estive;
3) pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di provvedere direttamente al mantenimento di e Per_1 Per_3 Per_2 nei periodi in cui li avrà con sé; 4) le spese straordinarie per i figli, di carattere, medico, sportivo ed educativo, saranno sostenute al 50% da ciascun genitore;
le stesse saranno previamente concordate dai genitori e successivamente documentate, come da regolamentazione di cui al Protocollo d'intesa Tribunale di Torino del 16.03.2016, fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.”.
Rispetto alla decisione adottata dal Tribunale su conformi conclusioni delle parti, CP_1 si era trasferito nel comune di Casale, lasciando la casa coniugale e che, già prima del trasferimento,
, e erano andati a vivere con la madre. Le parti, quindi, avevano Per_1 Per_3 Per_2 concordato che la sarebbe tornata nella casa coniugale di cui, peraltro, le rate del mutuo Pt_1 risultano insolute dal 2021.
La donna, quindi, ha concluso come in epigrafe, rappresentando che aveva avuto un quarto figlio dalla nuova relazione che aveva instaurato e che, molte delle spese dei ragazzi erano sostenute grazie al contributo di sua madre.
***
Alla prima udienza del 7/5/2025, è stata dichiarata la contumacia di (presente in CP_1 aula ma privo della difesa tecnica). Quindi, la ricorrente ha dichiarato: “da ottobre sono rientrata nella casa familiare e i bambini stanno con me durante la settimana;
dal venerdì alla domenica con pernotto a settimane alternate;
in settimana un paio di volte a settimana, dall'uscita da scuola fino ad ora di cena. L'assegno unico lo percepisco al 50%, e ha l'ammontare complessivo è di circa 460,00 €. Attualmente non versa un mantenimento. Nella casa familiare vivo io;
è cointestata ad entrambi”. spontaneamente ha dichiarato: CP_1
Pag. 2 “Vedo i miei figli a weekend alternati e due o tre giorni in settimana, dall'uscita da scuola fino a ora di cena;
abito a Casale e quindi non riesco a tenerli fino a dopo cena;
percepisco € 1.000,00 netti di stipendio;
spendo 600,00 € di affitto”.
All'esito, quindi, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori: “DISPONE l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1 Per_3 Per_2
ASSEGNA La casa familiare sita in San IE ZO Via San Adalgiso n. 21, con quanto l'arreda, a che ivi vi vivrà unitamente alla prole;
DISPONE - che possa Parte_1 Controparte_1 incontrare e vedere i figli liberamente, previo accordo con la madre e, in ogni caso, a weekend alternati dal venerdì alla domenica, nonché in settimana, due giorni a scelta, dall'uscita da scuola sino ad ora di cena;
- che ciascun genitore trascorra con i figli quindici giorni -anche non consecutivi- durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
- che le festività vengano trascorse in via alternata da ciascun genitore, salvo ogni diverso miglior accordo;
DISPONE - che contribuisca al mantenimento dei figli minori versando Controparte_1
l'importo di € 125,00 per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
- che le spese straordinarie siano poste a carico dei genitori al 50% secondo quanto indicato dal Protocollo del Tribunale di Torino;
- che l'assegno unico sia percepito ex lege;
In via istruttoria: visto l'art. 473 bis.2 c.p.c. ORDINA a) all' di trasmettere estratto contributivo relativo alla posizione lavorativa di CP_3 Controparte_1 nato a [...] il [...] (C.F.: ), entro il termine di giorni 90 dalla notifica C.F._2 del presente provvedimento;
b) ad di trasmettere dichiarazione dei redditi degli ultimi Controparte_4 tre anni nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento”.
Alla successiva udienza del 16/9/2025, dato atto del pervenimento delle relazioni dell' e CP_3 dell'Agenzia delle Entrate, il difensore si è riportato alle conclusioni indicate in ricorso e ha chiesto la decisione della causa.
***
Ritiene il Collegio di dover confermare l'assetto individuato nei provvedimenti provvisori e, dunque, confermare l'affido condiviso di , e entrambe i genitori;
i Per_2 Per_3 Per_4 minori devono essere collocati presso la madre a cui, di conseguenza, va affidata la casa coniugale.
Nulla osta al riconoscimento di ampio diritto di visita paterno, con le modalità descritte in dispositivo.
Quanto ai profili patrimoniali, i dati acquisiti dall' e dall'Agenzia delle Entrate confermano la CP_3 complessa condizione economica di , titolare di un reddito di circa € 21.000,00 CP_1 lordi e con a carico il canone di locazione mensile pari ad € 600,00.
Pertanto, ritiene il Collegio di dover confermare l'importo individuato in sede di provvedimenti provvisori, pari ad € 125,00 per ciascun minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. La somma di € 125,00 per ogni minore è invero propiziata alle condizioni reddituali di e CP_1 confacente agli interessi dei minori.
L'assegno unico va percepito al 50% tra entrambi i genitori.
Le spese di lite possono essere compensate e dichiarate irripetibili, stante la natura della domanda relativa a minori di età.
P.Q.M.
Pag. 3
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
a parziale modifica del decreto n. 3617/2020 del Tribunale di Novara,
1) dispone l'affido condiviso di , e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3 collocazione prevalente presso la madre;
2) assegna la casa familiare a Parte_1
3) dispone che il padre possa tenere con sé i minori dal venerdì al termine dell'orario scolastico alle 18.00 della domenica nonché a settimane alterne nella sospensione scolastica natalizia e 15 giorni anche non consecutivi durate la sospensione scolastica estiva, previa comunicazione dei periodi di vacanza entro il 30 maggio di ogni anno;
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
, e versando la somma di € 125,00 per ciascun minore (e, quindi, Per_1 Per_2 Per_3 complessivamente € 375,00), entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
5) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
Pag. 4 c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
6) dispone che l'assegno unico sia percepito al 50% da ciascun genitore;
7) restano ferme le statuizioni del decreto n. 3617/2020 del Tribunale di Novara per tutto quanto altro non regolato con la presente sentenza;
8) dichiara spese irripetibili;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 2/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Pag. 5 Dr. Maria AMORUSO
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