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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 4026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4026 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4594/2025 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Palma e dall'avv. Elisa Parte_1
Cacciato Inzilla per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- contumace -
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento, ex art.1 legge n. 18/1980. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 7 febbraio 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, esponendo:
- che con decreto del 17 settembre 2024 il Tribunale di Roma ha omologato la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'1 gennaio 2024, successiva alla presentazione dell'istanza amministrativa;
- che tale decreto è stato notificato all in data 4 ottobre 2024, CP_1 congiuntamente al prescritto modello AP70, debitamente compilato;
- che, ciononostante, l' ha omesso di porre in pagamento la CP_2 prestazione e di liquidare gli arretrati.
Alla stregua di queste premesse, pertanto, il ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, e la condanna dell' convenuto al CP_2 pagamento dei ratei maturati della prestazione assistenziale, oltre accessori, come per legge, e con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha documentato l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si è riportata ai propri scritti e ha domandato la decisione. Verificata la ritualità della notifica, deve, pertanto, qui dichiararsi la contumacia dell' CP_1
Indi la controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato e va accolto. Emerge dagli atti di causa che con decreto del 17 settembre 2024, emesso nel procedimento iscritto al n. 424/2024 R.G., il Tribunale di Roma ha omologato l'accertamento in capo al ricorrente dei requisiti sanitari utili a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza da gennaio 2024, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. doc. n. 1 del ricorso). È stata prodotta, altresì, la notifica all' del provvedimento giudiziale, CP_1 nonché l'inoltro del modello AP70, contenente i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione e attestante anche il mancato ricovero in istituti con pagamento della retta a carico dello Stato (doc. n 3 del ricorso). Essendo decorso il termine fissato dall'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c., l' sarebbe stato tenuto alla liquidazione della prestazione, mentre nel presente CP_1 giudizio il relativo onere non è stato assolto dall' convenuto, rimasto CP_2 contumace. Quanto alla decorrenza della prestazione, è ormai pacifico l'orientamento del giudice di legittimità secondo cui “In materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti - ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano già presenti all'atto della domanda amministrativa - dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che, secondo il principio della perpetuatio actionis, rinvenibile nell'art. 24 Cost., la durata del processo non può pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale, né gode di analoga garanzia costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., 5 luglio 2004, n. 12270, Cass., sez. lav., n. 14516 del 21 giugno 2007, Cass., sez. lav., n. 11259 del 10 maggio 2010 e Cass., sez. lav., n. 1778 del 28 gennaio 2014). Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, da portare in detrazione sul danno da svalutazione monetaria soltanto laddove la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita risulti superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito, circostanza nemmeno allegata in ricorso. In sostanza, a parte ricorrente spettano i soli interessi legali, potendosi aggiungere, nella misura eccedente l'importo annuo degli interessi, il danno da svalutazione soltanto ove la rivalutazione monetaria risulti superiore al tasso annuo degli stessi interessi legali.
3. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa - in ragione della pressoché totale assenza di questioni giuridiche e della serialità della controversia - e debbono essere distratte in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, condanna quest'ultimo, CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente i ratei dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1 gennaio 2024, oltre interessi legali, come per legge. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
€ 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore dei procuratori antistatari. Roma, 2 aprile 2025 Il giudice Cesare Russo
SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4594/2025 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Palma e dall'avv. Elisa Parte_1
Cacciato Inzilla per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- contumace -
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento, ex art.1 legge n. 18/1980. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 7 febbraio 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, esponendo:
- che con decreto del 17 settembre 2024 il Tribunale di Roma ha omologato la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'1 gennaio 2024, successiva alla presentazione dell'istanza amministrativa;
- che tale decreto è stato notificato all in data 4 ottobre 2024, CP_1 congiuntamente al prescritto modello AP70, debitamente compilato;
- che, ciononostante, l' ha omesso di porre in pagamento la CP_2 prestazione e di liquidare gli arretrati.
Alla stregua di queste premesse, pertanto, il ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, e la condanna dell' convenuto al CP_2 pagamento dei ratei maturati della prestazione assistenziale, oltre accessori, come per legge, e con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha documentato l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si è riportata ai propri scritti e ha domandato la decisione. Verificata la ritualità della notifica, deve, pertanto, qui dichiararsi la contumacia dell' CP_1
Indi la controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato e va accolto. Emerge dagli atti di causa che con decreto del 17 settembre 2024, emesso nel procedimento iscritto al n. 424/2024 R.G., il Tribunale di Roma ha omologato l'accertamento in capo al ricorrente dei requisiti sanitari utili a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza da gennaio 2024, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. doc. n. 1 del ricorso). È stata prodotta, altresì, la notifica all' del provvedimento giudiziale, CP_1 nonché l'inoltro del modello AP70, contenente i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione e attestante anche il mancato ricovero in istituti con pagamento della retta a carico dello Stato (doc. n 3 del ricorso). Essendo decorso il termine fissato dall'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c., l' sarebbe stato tenuto alla liquidazione della prestazione, mentre nel presente CP_1 giudizio il relativo onere non è stato assolto dall' convenuto, rimasto CP_2 contumace. Quanto alla decorrenza della prestazione, è ormai pacifico l'orientamento del giudice di legittimità secondo cui “In materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti - ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano già presenti all'atto della domanda amministrativa - dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che, secondo il principio della perpetuatio actionis, rinvenibile nell'art. 24 Cost., la durata del processo non può pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale, né gode di analoga garanzia costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., 5 luglio 2004, n. 12270, Cass., sez. lav., n. 14516 del 21 giugno 2007, Cass., sez. lav., n. 11259 del 10 maggio 2010 e Cass., sez. lav., n. 1778 del 28 gennaio 2014). Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, da portare in detrazione sul danno da svalutazione monetaria soltanto laddove la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita risulti superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito, circostanza nemmeno allegata in ricorso. In sostanza, a parte ricorrente spettano i soli interessi legali, potendosi aggiungere, nella misura eccedente l'importo annuo degli interessi, il danno da svalutazione soltanto ove la rivalutazione monetaria risulti superiore al tasso annuo degli stessi interessi legali.
3. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa - in ragione della pressoché totale assenza di questioni giuridiche e della serialità della controversia - e debbono essere distratte in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, condanna quest'ultimo, CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente i ratei dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1 gennaio 2024, oltre interessi legali, come per legge. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
€ 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore dei procuratori antistatari. Roma, 2 aprile 2025 Il giudice Cesare Russo