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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2322/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2322/2024 promossa da
, rappresentata dai genitori esercenti responsabilità genitoriale, Parte_1
e , rappresentati e difesi, giusta procura in Persona_1 Persona_2
atti, dall'avv. SCHUSTER ALEXANDER, domiciliatario;
- ricorrenti -
contro
PUBBLICO MINISTERO PERSSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta ex lege -
pag. 1 di 7 In punto: mutamento di sesso con contestuale autorizzazione alle rettificazioni anagrafiche.
CONCLUSIONI
precisate dalla parte ricorrente:
in ricorso:
“voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A.
Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento
dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di , nato in [...]_1
(BZ) il 19.3.2007, di cittadinanza italiana;
B.
Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale
dello stato civile del Comune di Merano di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 48,
Parte I, Serie A, Anno 2007, nel senso che riporti il sesso «maschile» in luogo di
«femminile» e quale prenome » in luogo di « », provvedendo alle Per_3 Pt_1
conferenti annotazioni;
C.
Autorizzare ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, parte ricorrente a
realizzare tutti gli interventi medico-chirurgici in senso gino-androide, tanto demolitivi,
quanto ricostruttivi, che riterrà necessari;
D.
pag. 2 di 7 Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello
stato civile del Comune di Merano;
E.
Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003”;
precisate dal Pubblio Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla
parte ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Va in primo luogo dato atto che - come si evince da qualificata documentazione in atti (certificato dd. 13.11.2023del dott. psicologo- Persona_4
psicoterapeuta e sessuologo clinico, professore associato di Psicologia clinica dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, doc. 8; relazione tecnica di parte,
doc. 15) – veniva inequivocabilmente diagnosticata in capo alla richiedente la cd. “disforia di genere”, logica premessa delle proposte domande.
Va inoltre dato atto dell'assenza di alterazioni di natura psichiatrica che potrebbero giustificare il rigetto delle pretese.
Dalla “RELAZIONE TECNICA DI PARTE IN MATERIA DI TRANSIZIONE
DI GENERE” (doc. 15) si evince che “… Alla luce delle informazioni in possesso
pag. 3 di 7 dello scrivente, non si segnalano elementi ostativi, sul piano psicologico, alla richiesta di
correzione anagrafica del genere.
Sulla base degli elementi emersi, tale passaggio risulta anzi caldamente auspicabile in
quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che il Sig. si attribuisce Pt_1
e del suo diritto all'autodeterminazione, esso è funzionale ad evitare i gravi disagi cui è
potenzialmente esposto – ogni giorno della sua vita - per via dell'incongruenza tra il suo
attuale aspetto e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali, la cui
rettifica si ritiene pertanto urgentissima e contestuale alla suddetta autorizzazione.”.
Il tutto conferma che parte ricorrente vive la propria identità sessuale maschile in modo stabile e responsabile.
La convinta e stabile determinazione di rispetto alla propria Parte_1
identità sessuale maschile è emersa anche in sede prima udienza, dove quest'ultima è spontaneamente comparsa personalmente dinanzi al giudice istruttore e ha in modo naturale e convinto esposto la sua sicura determinazione di volersi al più presto possibile vedere accolte le richieste come sopra formulate.
Orbene, alla luce della documentazione in atti il Collegio non ritiene necessario espletare un'apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di meglio vagliare la condizione medico - psicologica della parte attrice, ritenendosi sufficienti le prove precostituite in atti.
In particolare, dall'esame della citata relazione psicologica in atti si evince che presenta disforia di genere, ovvero condizione di transessualismo. Parte_1
pag. 4 di 7 Dalle relazioni mediche e psicologiche in atti si evince l'idoneità della parte ricorrente al chiesto mutamento di sesso.
Le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono ritenute sufficienti dal giudice per accogliere la richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso.
Circa l'intervento chirurgico richiesto, ad esito della nota sentenza della Corte
Costituzionale n. 143/2024 va dichiarato nulla doversi provvedere, facendo presente che la presente sentenza legittima incondizionatamente gli operatori sanitari a procedere – ove richiesto - alla necessaria operazione chirurgica di mutamento di sesso.
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, non occorre pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150/2011.
La parte ricorrente potrà dunque sottoporsi ai trattamenti chirurgici ritenuti necessari, anche a prescindere dalla formale autorizzazione del Tribunale.
II.
Deve parimenti trovare contestuale accoglimento anche la richiesta in ordine alla rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome ex artt. 3 legge n.
164/1982 e 31 D.Lgs. n. 150/2011, in applicazione del principio di cui alla sentenza n. 221 del 21.10.2015 della Corte Costituzionale: “la legge n. 164 del
1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere
interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali
primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è
pag. 5 di 7 solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione,
funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
In definitiva, le domande formulate da vanno interamente accolte. Parte_1
All'accoglimento delle domande attoree segue, ai sensi, dell'art. 31 comma 5 del d.lgs. 150/2011 (“Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di
attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è
stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.”), il rispettivo ordine all'ufficiale dello stato civile di Merano (BZ).
5. Nulla sulle spese di lite, in assenza di opposizione da parte del Pubblico
Ministero e in considerazione del carattere necessario della giurisdizione nella materia de qua.
6. Il Collegio ritiene sussistere i presupposti per “disporre d'ufficio che sia apposta
l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati” ai sensi dell'art. 52 comma 2 del d.lgs. 196/2003, nei termini come da dispositivo della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano,
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1 legge n. 164/1982 e 31 d.lgs.
150/2011,
in accoglimento delle domande proposte da , Parte_1
così provvede:
a) dispone la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile nei pag. 6 di 7 confronti di , nata a [...] il [...], che Parte_1
assumerà il nome ” in sostituzione di quello di “ ”; Per_3 Pt_1
b) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di MERANO (BZ) (Comune del luogo di nascita della parte ricorrente, dove quindi è stato compilato il suo atto di nascita) di effettuare – ad avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza – la rettificazione nel relativo registro con tutti gli adempimenti susseguenti e consequenziali;
c) nulla sulle spese di lite;
d) dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta a cura della Cancelleria, sull'originale della presente sentenza, la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi dell'articolo citato, volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma,
l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di Parte_1
riportati nel presente provvedimento: “In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi di ”; Parte_1
dichiara
nulla doversi provvedere in ordine alla chiesta autorizzazione a sottoporsi ad intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
Così deciso in Bolzano, 28/02/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2322/2024 promossa da
, rappresentata dai genitori esercenti responsabilità genitoriale, Parte_1
e , rappresentati e difesi, giusta procura in Persona_1 Persona_2
atti, dall'avv. SCHUSTER ALEXANDER, domiciliatario;
- ricorrenti -
contro
PUBBLICO MINISTERO PERSSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta ex lege -
pag. 1 di 7 In punto: mutamento di sesso con contestuale autorizzazione alle rettificazioni anagrafiche.
CONCLUSIONI
precisate dalla parte ricorrente:
in ricorso:
“voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A.
Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento
dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di , nato in [...]_1
(BZ) il 19.3.2007, di cittadinanza italiana;
B.
Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale
dello stato civile del Comune di Merano di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 48,
Parte I, Serie A, Anno 2007, nel senso che riporti il sesso «maschile» in luogo di
«femminile» e quale prenome » in luogo di « », provvedendo alle Per_3 Pt_1
conferenti annotazioni;
C.
Autorizzare ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, parte ricorrente a
realizzare tutti gli interventi medico-chirurgici in senso gino-androide, tanto demolitivi,
quanto ricostruttivi, che riterrà necessari;
D.
pag. 2 di 7 Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello
stato civile del Comune di Merano;
E.
Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003”;
precisate dal Pubblio Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla
parte ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Va in primo luogo dato atto che - come si evince da qualificata documentazione in atti (certificato dd. 13.11.2023del dott. psicologo- Persona_4
psicoterapeuta e sessuologo clinico, professore associato di Psicologia clinica dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, doc. 8; relazione tecnica di parte,
doc. 15) – veniva inequivocabilmente diagnosticata in capo alla richiedente la cd. “disforia di genere”, logica premessa delle proposte domande.
Va inoltre dato atto dell'assenza di alterazioni di natura psichiatrica che potrebbero giustificare il rigetto delle pretese.
Dalla “RELAZIONE TECNICA DI PARTE IN MATERIA DI TRANSIZIONE
DI GENERE” (doc. 15) si evince che “… Alla luce delle informazioni in possesso
pag. 3 di 7 dello scrivente, non si segnalano elementi ostativi, sul piano psicologico, alla richiesta di
correzione anagrafica del genere.
Sulla base degli elementi emersi, tale passaggio risulta anzi caldamente auspicabile in
quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che il Sig. si attribuisce Pt_1
e del suo diritto all'autodeterminazione, esso è funzionale ad evitare i gravi disagi cui è
potenzialmente esposto – ogni giorno della sua vita - per via dell'incongruenza tra il suo
attuale aspetto e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali, la cui
rettifica si ritiene pertanto urgentissima e contestuale alla suddetta autorizzazione.”.
Il tutto conferma che parte ricorrente vive la propria identità sessuale maschile in modo stabile e responsabile.
La convinta e stabile determinazione di rispetto alla propria Parte_1
identità sessuale maschile è emersa anche in sede prima udienza, dove quest'ultima è spontaneamente comparsa personalmente dinanzi al giudice istruttore e ha in modo naturale e convinto esposto la sua sicura determinazione di volersi al più presto possibile vedere accolte le richieste come sopra formulate.
Orbene, alla luce della documentazione in atti il Collegio non ritiene necessario espletare un'apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di meglio vagliare la condizione medico - psicologica della parte attrice, ritenendosi sufficienti le prove precostituite in atti.
In particolare, dall'esame della citata relazione psicologica in atti si evince che presenta disforia di genere, ovvero condizione di transessualismo. Parte_1
pag. 4 di 7 Dalle relazioni mediche e psicologiche in atti si evince l'idoneità della parte ricorrente al chiesto mutamento di sesso.
Le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono ritenute sufficienti dal giudice per accogliere la richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso.
Circa l'intervento chirurgico richiesto, ad esito della nota sentenza della Corte
Costituzionale n. 143/2024 va dichiarato nulla doversi provvedere, facendo presente che la presente sentenza legittima incondizionatamente gli operatori sanitari a procedere – ove richiesto - alla necessaria operazione chirurgica di mutamento di sesso.
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, non occorre pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150/2011.
La parte ricorrente potrà dunque sottoporsi ai trattamenti chirurgici ritenuti necessari, anche a prescindere dalla formale autorizzazione del Tribunale.
II.
Deve parimenti trovare contestuale accoglimento anche la richiesta in ordine alla rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome ex artt. 3 legge n.
164/1982 e 31 D.Lgs. n. 150/2011, in applicazione del principio di cui alla sentenza n. 221 del 21.10.2015 della Corte Costituzionale: “la legge n. 164 del
1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere
interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali
primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è
pag. 5 di 7 solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione,
funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
In definitiva, le domande formulate da vanno interamente accolte. Parte_1
All'accoglimento delle domande attoree segue, ai sensi, dell'art. 31 comma 5 del d.lgs. 150/2011 (“Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di
attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è
stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.”), il rispettivo ordine all'ufficiale dello stato civile di Merano (BZ).
5. Nulla sulle spese di lite, in assenza di opposizione da parte del Pubblico
Ministero e in considerazione del carattere necessario della giurisdizione nella materia de qua.
6. Il Collegio ritiene sussistere i presupposti per “disporre d'ufficio che sia apposta
l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati” ai sensi dell'art. 52 comma 2 del d.lgs. 196/2003, nei termini come da dispositivo della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano,
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1 legge n. 164/1982 e 31 d.lgs.
150/2011,
in accoglimento delle domande proposte da , Parte_1
così provvede:
a) dispone la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile nei pag. 6 di 7 confronti di , nata a [...] il [...], che Parte_1
assumerà il nome ” in sostituzione di quello di “ ”; Per_3 Pt_1
b) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di MERANO (BZ) (Comune del luogo di nascita della parte ricorrente, dove quindi è stato compilato il suo atto di nascita) di effettuare – ad avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza – la rettificazione nel relativo registro con tutti gli adempimenti susseguenti e consequenziali;
c) nulla sulle spese di lite;
d) dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta a cura della Cancelleria, sull'originale della presente sentenza, la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi dell'articolo citato, volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma,
l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di Parte_1
riportati nel presente provvedimento: “In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi di ”; Parte_1
dichiara
nulla doversi provvedere in ordine alla chiesta autorizzazione a sottoporsi ad intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
Così deciso in Bolzano, 28/02/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
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