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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/09/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1082/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1082/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Deborak Da
Vela, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), via Cassia Nord n. 2, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127 ter c.p.c. del 16.09.2025, per e l'Avv. Deborak Da Vela, Parte_1 Parte_2 concludeva chiedendo: “dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2
omologare le seguenti condizioni;
Controparte_1
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2 / 3
2) la casa coniugale, sita a Rosia, Sovicille (SI), via Pietro Mascagni, resta assegnata al marito
che la conduce con contratto di locazione con quanto in essa contenuto;
Parte_1 la Sig.ra se ne è già allontanata, trasferendosi in Siena, via Ambrogio Parte_2
Sansedoni, 1, asportando beni ed effetti personali;
3) i coniugi si danno reciprocamente atto di avere già suddiviso tra loro i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale nonché i regali di nozze.
4) i coniugi, con la suddetta ripartizione, si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
5) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri.
6) i coniugi hanno già chiuso il conto corrente comune n. 1055059073, presso e CP_2
l'auto Dacia Duster, TG GS389ZD rimarrà in proprietà del sig. Parte_1
Pubblico Ministero: Atti trasmessi in data 3.6.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.5.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Parte_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in
[...] Parte_2
Palermo il 06.06.2009, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Palermo al numero
11, Parte II, Seria A, V. 2476, per l'anno 2009, e che dal matrimonio non erano nati figli;
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 16.09.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. 3 / 3
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), alle C.F._1 Parte_2 C.F._2 condizioni concordate indicate supra; spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 settembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1082/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Deborak Da
Vela, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), via Cassia Nord n. 2, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127 ter c.p.c. del 16.09.2025, per e l'Avv. Deborak Da Vela, Parte_1 Parte_2 concludeva chiedendo: “dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2
omologare le seguenti condizioni;
Controparte_1
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2 / 3
2) la casa coniugale, sita a Rosia, Sovicille (SI), via Pietro Mascagni, resta assegnata al marito
che la conduce con contratto di locazione con quanto in essa contenuto;
Parte_1 la Sig.ra se ne è già allontanata, trasferendosi in Siena, via Ambrogio Parte_2
Sansedoni, 1, asportando beni ed effetti personali;
3) i coniugi si danno reciprocamente atto di avere già suddiviso tra loro i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale nonché i regali di nozze.
4) i coniugi, con la suddetta ripartizione, si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
5) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri.
6) i coniugi hanno già chiuso il conto corrente comune n. 1055059073, presso e CP_2
l'auto Dacia Duster, TG GS389ZD rimarrà in proprietà del sig. Parte_1
Pubblico Ministero: Atti trasmessi in data 3.6.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.5.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Parte_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in
[...] Parte_2
Palermo il 06.06.2009, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Palermo al numero
11, Parte II, Seria A, V. 2476, per l'anno 2009, e che dal matrimonio non erano nati figli;
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 16.09.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. 3 / 3
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), alle C.F._1 Parte_2 C.F._2 condizioni concordate indicate supra; spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 settembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi