CA
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/05/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 119/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Frivoli e Domenico Parte_1
Sarcina
-appellante-
c/
, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Penza Controparte_1
-appellato-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
Motivazione
proponeva opposizione al decreto n. 366/2020 emesso dal Parte_1
Tribunale di Trani, con il quale era stato lui ingiunto di pagare, in favore del CP_1
, la somma di € 8.754,07, oltre interessi e spese.
[...]
La relativa richiesta era riferita a quanto dallo dovuto, per quota parte di Parte_1 spettanza, con riferimento al pagamento del saldo del corrispettivo dei lavori eseguiti dall'impresa edile del Gorgoglione, ed affidati dal complesso dei condomìni degli edifici in ubicati in Barletta, a via Cavour n. 59, ed in via Fieramosca n. 28; tali lavori, di manutenzione straordinaria, venivano deliberati dall'assemblea dei condomini.
Lo deduceva, a sostegno dell'opposizione, che la delibera condominiale -del Parte_1
16/6/2019- prodotta da controparte, non poteva integrare la prova dell'asserito credito, contestando l'avvenuta approvazione in sua -dello , e non aver mai Parte_2 accettato quanto deliberato, avendo formulato relative contestazioni, e deducendo inoltre
Pagina 1 che i relativi addebiti non erano collegati ad alcun criterio di ripartizione, e neppure correlati alle quote di partecipazione al condominio.
Veniva anche contestata la nullità della delibera per impossibilità dell'oggetto, e perché adottata in violazione degli artt. 1135 n. 3, 1130 n. 10 e 1130 bis c.c.
Ed ancora che non vi era alcuna formale indicazione degli importi a debito dei singoli condomini, e dei correlati crediti del , nulla potendosi evincere sull'an e CP_1 quantum del credito vantato da quest'ultimo nei confronti dello . Parte_1
Il si costituiva, contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto. CP_1
All'esito della istruttoria il Tribunale di Trani emetteva la sentenza n. 1559/2023 del
24/10/2023, con la quale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Si rilevava, rispetto alle contestazioni mosse dallo sulla valenza ed efficacia Parte_1 della delibera condominiale -del condominio in Barletta alla via Fieramosca n. 28- posta a base della richiesta di pagamento, che la relativa impugnativa, proposta dal medesimo
, era stata rigettata con la sentenza del Tribunale di Trani n. 748/2022 -del Parte_1
9/5/2022-, passata in giudicato.
Ed ancora si considerava che l'impugnazione de qua, concerneva i punti 1 e 2 dell' Odg, riferiti alla approvazione e ripartizione finale dei costi dei lavori effettuati dal , CP_1 ed alla situazione debitoria e creditoria dei singoli condòmini, e relativo prospetto così come redatto, e nel quale era specificato l'ammontare dovuto dallo , pari ad € Parte_1
8.754,07 (per lavori) + 323,11 (per oneri tecnici e spese).
Si rilevava, inoltre, che alla suddetta assemblea aveva partecipato, oltre al , CP_1 anche il direttore dei lavori arch. , che il contratto di appalto stipulato con Controparte_2 il (in data 13/12/2010), era stato depositato in atti, e che non vi era stata CP_1 alcuna contestazione al riguardo;
ed ancora che era stato anche prodotto il “Libretto delle misure”, riferito all'ultimo stato di avanzamento dei lavori, con relative sottoscrizioni -del committente, dell'impresa esecutrice e del direttore dei lavori-, riportante il corrispettivo complessivo delle spettanza del Gorgoglione.
Considerava quindi il Giudice di prime cure, che le doglianze manifestate nella controversia relativa alla impugnazione della delibera condominiale di cui sopra -decisa con la sentenza di rigetto n. 748/2022 innanzi richiamata- risultavano esser coincidenti con le contestazioni avanzate nel giudizio di opposizione a d.i., essendo tali ultime concernenti l'inidoneità della delibera de qua ad integrare il riscontro probatorio sul credito vantato dal
, nei confronti dello . CP_1 Parte_1
Si riteneva quindi che tale delibera dovesse -stante il rigetto della relativa impugnativa- ritenersi valida ed efficace nei confronti dello , e quindi integrare idonea prova Parte_1 del credito indicato, e riconosciuto a favore dello , irrilevante dovendo ritenersi CP_1 la mancata approvazione o ratifica da parte dello . Parte_1
Pagina 2 Veniva anche ritenuta la valenza confessoria della delibera de qua, ai fini del riconoscimento del credito del , ed anche per l'ammontare di quanto dovuto CP_1 dallo , e quindi per la somma indicata quale debito del medesimo -€ 8.754,07-, Parte_1 ritenendo tali riscontri essere idonei a legittimare il ad agire direttamente nei CP_1 confronti dello -anche per quanto previsto ex art. 63, co. 2, disp. att. c.p.c.-. Parte_1
Si considerava inoltre che la contestazione dello sull'assenza di debitoria, per Parte_1 quanto indicato nel SAL risalente al 2013, non poteva ritenersi fondata, essendo successivamente, e come da delibera del 16/6/2019, posta a base della richiesta, stati determinati nel dettaglio i conteggi del dovuto e la ripartizione delle relative spese, con individuazione delle quote di spettanza.
Lo appellava la sentenza de qua, chiedendone la riforma e lamentando Parte_1
l'erroneità delle valutazioni del Giudice di prime cure, ed in particolare:
a) La illogicità della motivazione, e l'erroneo convincimento del Giudicante,
Deducendo non potere, la delibera posta a base del decreto monitorio, aver efficacia confessoria nei confronti dello , non avendo il medesimo partecipato alla Parte_1 relativa assemblea e non avendo proceduto ad alcuna approvazione e ratifica, e non potendo il verbale assembleare, integrare un riconoscimento di un debito o promessa di pagamento, in quanto non riconducibile alla volontà espressa dallo . Parte_1
Si contestava inoltre la erronea interpretazione dell'art. 63 disp.att. c.c., rilevando che l'impresa de qua avrebbe al più avuto la possibilità di agire in executivis per il recupero del proprio credito, e non con il procedimento monitorio.
Si sosteneva quindi che il verbale di assemblea posto a base della richiesta di d.i., poteva costituire titolo per formulare richieste di pagamento nei confronti del , non CP_3 essendo nel contratto di appalto neppure inserita alcuna clausola volta a consentire una eventuale azione nei confronti di singoli condomini, dovendo gli obblighi di tali ultimi ritenersi indirizzati nei confronti del -stipulante l'appalto- e non nei confronti CP_3 dell'appaltatore, e dovendo essere l'amministratore del Condominio, ad agire nei confronti dei condomini per il recupero del dovuto, potendo l'impresa creditrice agire solo in executivis nei confronti del singolo condomino, solo dopo essersi munita di titolo esecutivo nei confronti del . CP_3
L'appellato , costituendosi, impugnava e contestava quanto ex adverso CP_1 dedotto e richiesto, chiedendo il rigetto dell'appello, e formulando, in via preliminare, contestazione ex art. 345 c.p.c., riferita anche alla formulazione di nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, e tanto con particolare riferimento alla formulata eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'appellante -mai formulata in prime cure-, ed avendo lo contestato che il destinatario della richiesta di pagamento del , e Parte_1 CP_1 quindi il contraddittore nel giudizio, doveva essere il solo ,. CP_3
Si contestava poi, e nel merito, la fondatezza della domanda attorea, rilevando non esservi stata alcuna contestazione sul contratto di appalto e sull'esecuzione dei lavori, e che lo si era limitato a contestare la gestione delle relative vicende e la Parte_1
Pagina 3 regolarità della ripartizione dei relativi costi, riservandosi di intraprendere ulteriori azioni giudiziarie.
Veniva peraltro evidenziato che, dovendo esser corrisposto il saldo degli eseguiti lavori,
l'amministratore del aveva comunicato all'impresa gli importi CP_3 CP_1 dovuti dai singoli condomini, e di aver contestualmente sollecitato i condomini morosi, oltre ad aver comunicato che avrebbe, in caso di inottemperanza, provveduto a fornire le generalità degli inadempienti, al fine di consentire l'azione diretta nei loro confronti.
Ed ancora che, dopo aver sollecitato nuovamente il pagamento del saldo, e chiesto di conoscere le generalità dei condomini morosi, veniva con la delibera del 16/6/2019, approvato il piano di riparto generale delle opere, ed il prospetto analitico della situazione debitoria e creditoria dei singoli condomini, dalla quale risultava che lo era Parte_1 debitore della somma di € 8.754,07, credito supportato dalla documentazione versata in atti.
Si contestava quanto ex adverso dedotto sul mancato inserimento di alcuna previsione di parziarietà nel contratto di appalto, essendo il relativo principio, comunque vigente e normativamente previsto ed applicabile.
Veniva peraltro evidenziato che la delibera concernente l'approvazione del riparto di spesa e delle quote di debito dei condomini, era stata sì impugnata, ma con esito negativo, essendo stata emessa sentenza di rigetto passata in giudicato, con conferma della validità della delibera.
Si deduceva inoltre che, essendo maturati crediti per i lavori effettuati a favore del
, l'impresa avrebbe potuto indifferentemente evocare in giudizio i singoli CP_3 condomini morosi, oppure il , al fine di ottenere un titolo da mettere in CP_3 esecuzione avverso i singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, non operando nella specie la solidarietà passiva, ed essendo applicabile il principio di parziarietà.
********************
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Occorre considerare che le doglianze dell'appellante sono inizialmente state appuntate, così come evincibile dalle difese di primo grado, sulla inidoneità ai fini probatori, e per l'emissione del d.i. opposto, della delibera assembleare che ha indicato il credito vantato dal nei confronti dello CP_1 Parte_1
E quindi, ed in sostanza, sulla inopponibilità delle determinazioni assembleari del
16/6/2019, allo , per quanto deliberato sulla sussistenza e quantificazione della Parte_1 quota parte di debito del medesimo.
Va quindi rilevato che con l'appello, oltre a contestare la valenza confessoria e di riconoscimento di debito della delibera de qua, si contesta la inammissibilità dell'azione diretta da parte dell'impresa creditrice nei confronti del . CP_3
Pagina 4 Si sostiene al riguardo che il avrebbe, per quanto previsto ex art. 63 CP_1 disp.att. c.p.c., dovuto proporre l'azione recuperatoria nei confronti del , CP_3 potendo solo successivamente all'ottenimento del titolo di riconoscimento del proprio credito, agire in executivis nei confronti del singolo condomino inadempiente, sostenendo quindi che i condomini dovevano ritenersi obbligati nei confronti del - CP_3 stipulante l'appalto- e non nei confronti dell'appaltatore, e dover essere l'amministratore del Condominio, ad agire nei confronti dei condomini per il recupero del dovuto con azioni recuperatorie, potendo l'impresa creditrice intraprendere, nei confronti del singolo condomino, solo azioni esecutive, e solo dopo essersi munita di titolo esecutivo nei confronti del . CP_3
Occorre, a prescindere dalla contestazione concernente la valenza confessoria/di riconoscimento del debito della delibera, considerare che i lavori svolti dal , CP_1 sono stati deliberati dall'assemblea dei condomini, e che alcuna contestazione vi è stata al riguardo, ed anche sul contratto stipulato, e sulla relativa esecuzione.
In particolare deve rilevarsi che con apposita delibera -quella in contestazione, del
16/6/2019- è stato approvato il relativo riparto di spesa, e sono state individuate le quote di rispettivo debito, e quindi anche quella a cario dello . Parte_1
Tale delibera è stata impugnata dal predetto, ma la relativa richiesta è stata rigettata, con sentenza definitiva.
Il riparto e le quote di debito attribuite, devono ritenersi acclarate e determinate, in via definitiva, nelle relative quantificazioni e rispettivi addebiti.
Tanto porta a ritenere che lo deve ritenersi debitore delle somme indicate nel Parte_1 deliberato de quo, e relativi allegati, in forza della delibera che, pur non essendo stata approvata dal medesimo, ha assunto valenza ed efficacia nei suoi confronti per quanto nella stessa previsto, non essendo stata ritenuta la fondatezza delle ragioni di opposizione prospettate, ragioni comunque insuscettibili di valutazione, stante la tardività rilevata dal
Tribunale, con la sentenza di rigetto dell'impugnativa.
Le questioni concernenti i criteri di ripartizione, e le quote di partecipazione, sono quindi già state oggetto della relativa verifica, essendo evincibili sia l'an sia il quantum della quota parte del debito dello per i lavori de quibus, e del corrispondente credito Parte_1 vantato dal , tanto dovendo ritenersi idonea prova a sostegno delle ragioni CP_1 creditorie del medesimo.
D'altronde va considerato che l'appellante non ha neppure formulato specifiche considerazioni sulla propria debitoria, e sulla eventuale erroneità dei computi, limitandosi a trasporre generiche deduzioni sulla regolarità dei criteri di ripartizione e degli addebiti, ma null'altro di specifico rappresentando al riguardo.
Deve pertanto ritenersi che il creditore di specie, ha quindi agito in forza di idonei riscontri probatori, costituiti dal riparto dei costi sostenuti per i lavori, e dalla specifica indicazione della quota parte dovuta dal . Parte_3
Pagina 5 Va quindi valutata la ulteriore censura, riferita alla inammissibilità dell'azione diretta esercitata dal nei confronti dello , anche per quanto previsto ex CP_1 Parte_1 art. 63, comma 2, disp. att. c.p.c.
Occorre al riguardo prendere atto che la questione de qua non è stata oggetto di doglianza in primo grado.
Ed infatti nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale, sono state oggetto di contestazione la sola validità della delibera di riparto, la relativa valenza di riconoscimento del debito, e quindi la carenza di prova scritta ai fini dell'emissione del d.i., e del presupposto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiesto, per non essere, nel verbale di assemblea -e relativi allegati-, stati indicati specificamente i debiti dei singoli condomini nei confronti dell'impresa del Gorgoglione.
Va comunque, e pur essendo constatabile la violazione dell'art. 345 c.p.c., considerato che colui che vanta un credito nei confronti del , ha anche la possibilità di CP_3 agire direttamente nei confronti dei singoli condomini morosi, laddove i crediti non siano stati ancora soddisfatti, e vi siano condomini che non hanno provveduto al pagamento delle proprie quote di spettanza.
In tali casi, l'art. 63 disp.att. del c.c. -come modificato dalla legge 220/2012-, prevede che l'amministratore del condominio “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”; ed ancora che “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo
l'escussione degli altri condomini”.
Deve pertanto ritenersi che in caso di riscontrate morosità -come quella di specie-, il creditore ha la possibilità di agire direttamente contro i condomini morosi, prima di poter esercitare l'azione recuperatoria verso gli altri condomini adempienti.
Tanto perché essendo il (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/11/2024, n.29251) CP_3 un mero ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti -e pur essendo prevista la rappresentanza da parte dall'amministratore-, i singoli condomini possono sia agire personalmente a difesa dei diritti condominiali, sia essere destinatari di azioni -come quella di specie- volte ad ottenere il recupero delle somme dovute dal , ma imputabili ai singoli condomini, secondo i piani di CP_3 riparto ed addebiti, oggetto di specifica approvazione.
La possibilità di agire con azione recuperatoria, e non solo in executivis, contro il singolo condomino moroso, si ricava da quanto specificamente previsto dalla norma innanzi richiamata (art. 63 disp.att. c.c.), che indica un solo limite al riguardo, id est quello concernente la necessità di esercitare il diritto di credito dapprima contro i morosi, potendo solo dopo procedere con azioni verso gli altri già adempienti.
Il creditore del condominio può pertanto, anziché ottenere un decreto ingiuntivo contro la compagine, ottenere l'ingiunzione di pagamento contro i singoli morosi, abbandonando così ogni pretesa nei confronti dei proprietari che hanno regolarmente versato le proprie quote;
tanto dopo aver ottenuto dall'amministratore del -come previsto dal CP_3
Pagina 6 richiamato art. 63 disp.att. c.c.-, i nominativi dei condòmini morosi, e la documentazione attestante le relative quote di debito, dovendo il condomino rispondere nei limiti della quota millesimale di spettanza.
Il debitore moroso sarà tenuto quindi a pagare solo la propria quota, non potendo il creditore pretendere il pagamento dell'intero debito condominiale dal singolo moroso.
Va al riguardo considerato che la S.C. (Cassazione civile sez. II, 20/05/2019, n.13505) ha, valorizzando il criterio della parziarietà che governa le obbligazioni per il corrispettivo contrattuale preteso dall'appaltatore che ha eseguito lavori inerenti parti comuni del
, affermato che deve, in forza di tale criterio, ritenersi che l'obbligazione CP_3 assunta nell'interesse del si imputa ai singoli componenti nelle proporzioni CP_3 stabilite dall'art. 1123 c.c., non dovendo quanto disposto da tale norma, ritenersi limitato a regolare il mero aspetto interno della ripartizione delle spese.
Nel caso di specie risulta, dall'impresa creditrice, esser stato acquisito il piano di riparto delle spese per i lavori eseguiti dal , con individuazione del debito dello CP_1
, approvati dal con delibera valida ed efficace -del 16/6/2019-, ed Parte_1 CP_3 insuscettibile di ulteriore contestazione, dopo il rigetto della relativa impugnativa.
Il debito dello per la sua quota parte, ed il corrispondente credito del Parte_1
, risultano esser stati individuati ed approvati. CP_1
La determinazione del credito azionato, e la relativa liquidità ed esigibilità in forza della delibera condominiale di cui sopra, potevano quindi consentire la richiesta di decreto ingiuntivo, che è stato legittimamente emesso, e deve, per le ragioni innanzi esposte, esser confermato così come ritenuto in prime cure con la sentenza appellata.
Va difatti al riguardo considerato che molteplici pronunce della S.C. (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/09/1996, n. 8530), hanno sancito e ribadito l'applicabilità del principio della parziarietà, e quindi di quanto disposto dall'art. 1123 comma 1 c.c., anche nei rapporti esterni (Cassazione civile sez. VI, 11/08/2017, n.20073).
Anche le SSUU -n. 9148/2008- hanno precisato al riguardo, che
“l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somma di danaro” e che “la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge”, confermando che il criterio di parziarietà, governa le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini.
A tutto quanto sopra argomentato, consegue la valutazione di infondatezza dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai valori medi dello scaglione di riferimento, ed al minimo solo per la voce istruttoria/trattazione.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per quanto previsto ex art. 13 comma
1quater del D.P.R. 115/2002
P.Q.M.
Pagina 7 La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1559/2023 del 24/10/2023, emessa dal Tribunale di Trani, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante , al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 appello, che si liquidano in complessivi € 4.888,00 oltre rimborso forfettario Cna ed
Iva come per legge, direttamente a favore del legale di , Controparte_1 dichiaratosi anticipatario;
3) Dichiara che l'appellante è tenuto, per quanto previsto dall' art. Parte_1
13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 7/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 119/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Frivoli e Domenico Parte_1
Sarcina
-appellante-
c/
, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Penza Controparte_1
-appellato-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
Motivazione
proponeva opposizione al decreto n. 366/2020 emesso dal Parte_1
Tribunale di Trani, con il quale era stato lui ingiunto di pagare, in favore del CP_1
, la somma di € 8.754,07, oltre interessi e spese.
[...]
La relativa richiesta era riferita a quanto dallo dovuto, per quota parte di Parte_1 spettanza, con riferimento al pagamento del saldo del corrispettivo dei lavori eseguiti dall'impresa edile del Gorgoglione, ed affidati dal complesso dei condomìni degli edifici in ubicati in Barletta, a via Cavour n. 59, ed in via Fieramosca n. 28; tali lavori, di manutenzione straordinaria, venivano deliberati dall'assemblea dei condomini.
Lo deduceva, a sostegno dell'opposizione, che la delibera condominiale -del Parte_1
16/6/2019- prodotta da controparte, non poteva integrare la prova dell'asserito credito, contestando l'avvenuta approvazione in sua -dello , e non aver mai Parte_2 accettato quanto deliberato, avendo formulato relative contestazioni, e deducendo inoltre
Pagina 1 che i relativi addebiti non erano collegati ad alcun criterio di ripartizione, e neppure correlati alle quote di partecipazione al condominio.
Veniva anche contestata la nullità della delibera per impossibilità dell'oggetto, e perché adottata in violazione degli artt. 1135 n. 3, 1130 n. 10 e 1130 bis c.c.
Ed ancora che non vi era alcuna formale indicazione degli importi a debito dei singoli condomini, e dei correlati crediti del , nulla potendosi evincere sull'an e CP_1 quantum del credito vantato da quest'ultimo nei confronti dello . Parte_1
Il si costituiva, contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto. CP_1
All'esito della istruttoria il Tribunale di Trani emetteva la sentenza n. 1559/2023 del
24/10/2023, con la quale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Si rilevava, rispetto alle contestazioni mosse dallo sulla valenza ed efficacia Parte_1 della delibera condominiale -del condominio in Barletta alla via Fieramosca n. 28- posta a base della richiesta di pagamento, che la relativa impugnativa, proposta dal medesimo
, era stata rigettata con la sentenza del Tribunale di Trani n. 748/2022 -del Parte_1
9/5/2022-, passata in giudicato.
Ed ancora si considerava che l'impugnazione de qua, concerneva i punti 1 e 2 dell' Odg, riferiti alla approvazione e ripartizione finale dei costi dei lavori effettuati dal , CP_1 ed alla situazione debitoria e creditoria dei singoli condòmini, e relativo prospetto così come redatto, e nel quale era specificato l'ammontare dovuto dallo , pari ad € Parte_1
8.754,07 (per lavori) + 323,11 (per oneri tecnici e spese).
Si rilevava, inoltre, che alla suddetta assemblea aveva partecipato, oltre al , CP_1 anche il direttore dei lavori arch. , che il contratto di appalto stipulato con Controparte_2 il (in data 13/12/2010), era stato depositato in atti, e che non vi era stata CP_1 alcuna contestazione al riguardo;
ed ancora che era stato anche prodotto il “Libretto delle misure”, riferito all'ultimo stato di avanzamento dei lavori, con relative sottoscrizioni -del committente, dell'impresa esecutrice e del direttore dei lavori-, riportante il corrispettivo complessivo delle spettanza del Gorgoglione.
Considerava quindi il Giudice di prime cure, che le doglianze manifestate nella controversia relativa alla impugnazione della delibera condominiale di cui sopra -decisa con la sentenza di rigetto n. 748/2022 innanzi richiamata- risultavano esser coincidenti con le contestazioni avanzate nel giudizio di opposizione a d.i., essendo tali ultime concernenti l'inidoneità della delibera de qua ad integrare il riscontro probatorio sul credito vantato dal
, nei confronti dello . CP_1 Parte_1
Si riteneva quindi che tale delibera dovesse -stante il rigetto della relativa impugnativa- ritenersi valida ed efficace nei confronti dello , e quindi integrare idonea prova Parte_1 del credito indicato, e riconosciuto a favore dello , irrilevante dovendo ritenersi CP_1 la mancata approvazione o ratifica da parte dello . Parte_1
Pagina 2 Veniva anche ritenuta la valenza confessoria della delibera de qua, ai fini del riconoscimento del credito del , ed anche per l'ammontare di quanto dovuto CP_1 dallo , e quindi per la somma indicata quale debito del medesimo -€ 8.754,07-, Parte_1 ritenendo tali riscontri essere idonei a legittimare il ad agire direttamente nei CP_1 confronti dello -anche per quanto previsto ex art. 63, co. 2, disp. att. c.p.c.-. Parte_1
Si considerava inoltre che la contestazione dello sull'assenza di debitoria, per Parte_1 quanto indicato nel SAL risalente al 2013, non poteva ritenersi fondata, essendo successivamente, e come da delibera del 16/6/2019, posta a base della richiesta, stati determinati nel dettaglio i conteggi del dovuto e la ripartizione delle relative spese, con individuazione delle quote di spettanza.
Lo appellava la sentenza de qua, chiedendone la riforma e lamentando Parte_1
l'erroneità delle valutazioni del Giudice di prime cure, ed in particolare:
a) La illogicità della motivazione, e l'erroneo convincimento del Giudicante,
Deducendo non potere, la delibera posta a base del decreto monitorio, aver efficacia confessoria nei confronti dello , non avendo il medesimo partecipato alla Parte_1 relativa assemblea e non avendo proceduto ad alcuna approvazione e ratifica, e non potendo il verbale assembleare, integrare un riconoscimento di un debito o promessa di pagamento, in quanto non riconducibile alla volontà espressa dallo . Parte_1
Si contestava inoltre la erronea interpretazione dell'art. 63 disp.att. c.c., rilevando che l'impresa de qua avrebbe al più avuto la possibilità di agire in executivis per il recupero del proprio credito, e non con il procedimento monitorio.
Si sosteneva quindi che il verbale di assemblea posto a base della richiesta di d.i., poteva costituire titolo per formulare richieste di pagamento nei confronti del , non CP_3 essendo nel contratto di appalto neppure inserita alcuna clausola volta a consentire una eventuale azione nei confronti di singoli condomini, dovendo gli obblighi di tali ultimi ritenersi indirizzati nei confronti del -stipulante l'appalto- e non nei confronti CP_3 dell'appaltatore, e dovendo essere l'amministratore del Condominio, ad agire nei confronti dei condomini per il recupero del dovuto, potendo l'impresa creditrice agire solo in executivis nei confronti del singolo condomino, solo dopo essersi munita di titolo esecutivo nei confronti del . CP_3
L'appellato , costituendosi, impugnava e contestava quanto ex adverso CP_1 dedotto e richiesto, chiedendo il rigetto dell'appello, e formulando, in via preliminare, contestazione ex art. 345 c.p.c., riferita anche alla formulazione di nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, e tanto con particolare riferimento alla formulata eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'appellante -mai formulata in prime cure-, ed avendo lo contestato che il destinatario della richiesta di pagamento del , e Parte_1 CP_1 quindi il contraddittore nel giudizio, doveva essere il solo ,. CP_3
Si contestava poi, e nel merito, la fondatezza della domanda attorea, rilevando non esservi stata alcuna contestazione sul contratto di appalto e sull'esecuzione dei lavori, e che lo si era limitato a contestare la gestione delle relative vicende e la Parte_1
Pagina 3 regolarità della ripartizione dei relativi costi, riservandosi di intraprendere ulteriori azioni giudiziarie.
Veniva peraltro evidenziato che, dovendo esser corrisposto il saldo degli eseguiti lavori,
l'amministratore del aveva comunicato all'impresa gli importi CP_3 CP_1 dovuti dai singoli condomini, e di aver contestualmente sollecitato i condomini morosi, oltre ad aver comunicato che avrebbe, in caso di inottemperanza, provveduto a fornire le generalità degli inadempienti, al fine di consentire l'azione diretta nei loro confronti.
Ed ancora che, dopo aver sollecitato nuovamente il pagamento del saldo, e chiesto di conoscere le generalità dei condomini morosi, veniva con la delibera del 16/6/2019, approvato il piano di riparto generale delle opere, ed il prospetto analitico della situazione debitoria e creditoria dei singoli condomini, dalla quale risultava che lo era Parte_1 debitore della somma di € 8.754,07, credito supportato dalla documentazione versata in atti.
Si contestava quanto ex adverso dedotto sul mancato inserimento di alcuna previsione di parziarietà nel contratto di appalto, essendo il relativo principio, comunque vigente e normativamente previsto ed applicabile.
Veniva peraltro evidenziato che la delibera concernente l'approvazione del riparto di spesa e delle quote di debito dei condomini, era stata sì impugnata, ma con esito negativo, essendo stata emessa sentenza di rigetto passata in giudicato, con conferma della validità della delibera.
Si deduceva inoltre che, essendo maturati crediti per i lavori effettuati a favore del
, l'impresa avrebbe potuto indifferentemente evocare in giudizio i singoli CP_3 condomini morosi, oppure il , al fine di ottenere un titolo da mettere in CP_3 esecuzione avverso i singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, non operando nella specie la solidarietà passiva, ed essendo applicabile il principio di parziarietà.
********************
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Occorre considerare che le doglianze dell'appellante sono inizialmente state appuntate, così come evincibile dalle difese di primo grado, sulla inidoneità ai fini probatori, e per l'emissione del d.i. opposto, della delibera assembleare che ha indicato il credito vantato dal nei confronti dello CP_1 Parte_1
E quindi, ed in sostanza, sulla inopponibilità delle determinazioni assembleari del
16/6/2019, allo , per quanto deliberato sulla sussistenza e quantificazione della Parte_1 quota parte di debito del medesimo.
Va quindi rilevato che con l'appello, oltre a contestare la valenza confessoria e di riconoscimento di debito della delibera de qua, si contesta la inammissibilità dell'azione diretta da parte dell'impresa creditrice nei confronti del . CP_3
Pagina 4 Si sostiene al riguardo che il avrebbe, per quanto previsto ex art. 63 CP_1 disp.att. c.p.c., dovuto proporre l'azione recuperatoria nei confronti del , CP_3 potendo solo successivamente all'ottenimento del titolo di riconoscimento del proprio credito, agire in executivis nei confronti del singolo condomino inadempiente, sostenendo quindi che i condomini dovevano ritenersi obbligati nei confronti del - CP_3 stipulante l'appalto- e non nei confronti dell'appaltatore, e dover essere l'amministratore del Condominio, ad agire nei confronti dei condomini per il recupero del dovuto con azioni recuperatorie, potendo l'impresa creditrice intraprendere, nei confronti del singolo condomino, solo azioni esecutive, e solo dopo essersi munita di titolo esecutivo nei confronti del . CP_3
Occorre, a prescindere dalla contestazione concernente la valenza confessoria/di riconoscimento del debito della delibera, considerare che i lavori svolti dal , CP_1 sono stati deliberati dall'assemblea dei condomini, e che alcuna contestazione vi è stata al riguardo, ed anche sul contratto stipulato, e sulla relativa esecuzione.
In particolare deve rilevarsi che con apposita delibera -quella in contestazione, del
16/6/2019- è stato approvato il relativo riparto di spesa, e sono state individuate le quote di rispettivo debito, e quindi anche quella a cario dello . Parte_1
Tale delibera è stata impugnata dal predetto, ma la relativa richiesta è stata rigettata, con sentenza definitiva.
Il riparto e le quote di debito attribuite, devono ritenersi acclarate e determinate, in via definitiva, nelle relative quantificazioni e rispettivi addebiti.
Tanto porta a ritenere che lo deve ritenersi debitore delle somme indicate nel Parte_1 deliberato de quo, e relativi allegati, in forza della delibera che, pur non essendo stata approvata dal medesimo, ha assunto valenza ed efficacia nei suoi confronti per quanto nella stessa previsto, non essendo stata ritenuta la fondatezza delle ragioni di opposizione prospettate, ragioni comunque insuscettibili di valutazione, stante la tardività rilevata dal
Tribunale, con la sentenza di rigetto dell'impugnativa.
Le questioni concernenti i criteri di ripartizione, e le quote di partecipazione, sono quindi già state oggetto della relativa verifica, essendo evincibili sia l'an sia il quantum della quota parte del debito dello per i lavori de quibus, e del corrispondente credito Parte_1 vantato dal , tanto dovendo ritenersi idonea prova a sostegno delle ragioni CP_1 creditorie del medesimo.
D'altronde va considerato che l'appellante non ha neppure formulato specifiche considerazioni sulla propria debitoria, e sulla eventuale erroneità dei computi, limitandosi a trasporre generiche deduzioni sulla regolarità dei criteri di ripartizione e degli addebiti, ma null'altro di specifico rappresentando al riguardo.
Deve pertanto ritenersi che il creditore di specie, ha quindi agito in forza di idonei riscontri probatori, costituiti dal riparto dei costi sostenuti per i lavori, e dalla specifica indicazione della quota parte dovuta dal . Parte_3
Pagina 5 Va quindi valutata la ulteriore censura, riferita alla inammissibilità dell'azione diretta esercitata dal nei confronti dello , anche per quanto previsto ex CP_1 Parte_1 art. 63, comma 2, disp. att. c.p.c.
Occorre al riguardo prendere atto che la questione de qua non è stata oggetto di doglianza in primo grado.
Ed infatti nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale, sono state oggetto di contestazione la sola validità della delibera di riparto, la relativa valenza di riconoscimento del debito, e quindi la carenza di prova scritta ai fini dell'emissione del d.i., e del presupposto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiesto, per non essere, nel verbale di assemblea -e relativi allegati-, stati indicati specificamente i debiti dei singoli condomini nei confronti dell'impresa del Gorgoglione.
Va comunque, e pur essendo constatabile la violazione dell'art. 345 c.p.c., considerato che colui che vanta un credito nei confronti del , ha anche la possibilità di CP_3 agire direttamente nei confronti dei singoli condomini morosi, laddove i crediti non siano stati ancora soddisfatti, e vi siano condomini che non hanno provveduto al pagamento delle proprie quote di spettanza.
In tali casi, l'art. 63 disp.att. del c.c. -come modificato dalla legge 220/2012-, prevede che l'amministratore del condominio “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”; ed ancora che “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo
l'escussione degli altri condomini”.
Deve pertanto ritenersi che in caso di riscontrate morosità -come quella di specie-, il creditore ha la possibilità di agire direttamente contro i condomini morosi, prima di poter esercitare l'azione recuperatoria verso gli altri condomini adempienti.
Tanto perché essendo il (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/11/2024, n.29251) CP_3 un mero ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti -e pur essendo prevista la rappresentanza da parte dall'amministratore-, i singoli condomini possono sia agire personalmente a difesa dei diritti condominiali, sia essere destinatari di azioni -come quella di specie- volte ad ottenere il recupero delle somme dovute dal , ma imputabili ai singoli condomini, secondo i piani di CP_3 riparto ed addebiti, oggetto di specifica approvazione.
La possibilità di agire con azione recuperatoria, e non solo in executivis, contro il singolo condomino moroso, si ricava da quanto specificamente previsto dalla norma innanzi richiamata (art. 63 disp.att. c.c.), che indica un solo limite al riguardo, id est quello concernente la necessità di esercitare il diritto di credito dapprima contro i morosi, potendo solo dopo procedere con azioni verso gli altri già adempienti.
Il creditore del condominio può pertanto, anziché ottenere un decreto ingiuntivo contro la compagine, ottenere l'ingiunzione di pagamento contro i singoli morosi, abbandonando così ogni pretesa nei confronti dei proprietari che hanno regolarmente versato le proprie quote;
tanto dopo aver ottenuto dall'amministratore del -come previsto dal CP_3
Pagina 6 richiamato art. 63 disp.att. c.c.-, i nominativi dei condòmini morosi, e la documentazione attestante le relative quote di debito, dovendo il condomino rispondere nei limiti della quota millesimale di spettanza.
Il debitore moroso sarà tenuto quindi a pagare solo la propria quota, non potendo il creditore pretendere il pagamento dell'intero debito condominiale dal singolo moroso.
Va al riguardo considerato che la S.C. (Cassazione civile sez. II, 20/05/2019, n.13505) ha, valorizzando il criterio della parziarietà che governa le obbligazioni per il corrispettivo contrattuale preteso dall'appaltatore che ha eseguito lavori inerenti parti comuni del
, affermato che deve, in forza di tale criterio, ritenersi che l'obbligazione CP_3 assunta nell'interesse del si imputa ai singoli componenti nelle proporzioni CP_3 stabilite dall'art. 1123 c.c., non dovendo quanto disposto da tale norma, ritenersi limitato a regolare il mero aspetto interno della ripartizione delle spese.
Nel caso di specie risulta, dall'impresa creditrice, esser stato acquisito il piano di riparto delle spese per i lavori eseguiti dal , con individuazione del debito dello CP_1
, approvati dal con delibera valida ed efficace -del 16/6/2019-, ed Parte_1 CP_3 insuscettibile di ulteriore contestazione, dopo il rigetto della relativa impugnativa.
Il debito dello per la sua quota parte, ed il corrispondente credito del Parte_1
, risultano esser stati individuati ed approvati. CP_1
La determinazione del credito azionato, e la relativa liquidità ed esigibilità in forza della delibera condominiale di cui sopra, potevano quindi consentire la richiesta di decreto ingiuntivo, che è stato legittimamente emesso, e deve, per le ragioni innanzi esposte, esser confermato così come ritenuto in prime cure con la sentenza appellata.
Va difatti al riguardo considerato che molteplici pronunce della S.C. (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/09/1996, n. 8530), hanno sancito e ribadito l'applicabilità del principio della parziarietà, e quindi di quanto disposto dall'art. 1123 comma 1 c.c., anche nei rapporti esterni (Cassazione civile sez. VI, 11/08/2017, n.20073).
Anche le SSUU -n. 9148/2008- hanno precisato al riguardo, che
“l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somma di danaro” e che “la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge”, confermando che il criterio di parziarietà, governa le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini.
A tutto quanto sopra argomentato, consegue la valutazione di infondatezza dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai valori medi dello scaglione di riferimento, ed al minimo solo per la voce istruttoria/trattazione.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per quanto previsto ex art. 13 comma
1quater del D.P.R. 115/2002
P.Q.M.
Pagina 7 La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1559/2023 del 24/10/2023, emessa dal Tribunale di Trani, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante , al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 appello, che si liquidano in complessivi € 4.888,00 oltre rimborso forfettario Cna ed
Iva come per legge, direttamente a favore del legale di , Controparte_1 dichiaratosi anticipatario;
3) Dichiara che l'appellante è tenuto, per quanto previsto dall' art. Parte_1
13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 7/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 8