Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 04/07/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02129/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00920/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 920 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di AN, domiciliataria ex lege in AN, via Vecchia Ognina, 149;
per l’accertamento ex art. 117 c.p.a.
del silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza del 19.07.2024 con la quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la corresponsione dell’equo indennizzo e dell’obbligo di provvedere su tale istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 il dott. Francesco Fichera e udito per la parte resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, è un ex graduato dell’esercito italiano da ultimo in servizio presso il -OMISSIS-.
In data 19.07.2024 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la corresponsione dell’equo indennizzo per la patologia “ -OMISSIS-a ”.
2. In assenza della conclusione del relativo procedimento, con ricorso notificato in data 6.05.2025 e nello stesso giorno depositato il ricorrente ha agito avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla predetta istanza del 19.07.2024 e per il correlato accertamento dell’obbligo di provvedere su tale istanza.
Il ricorso è stato proposto per il seguente, unico, motivo di diritto: 1) Violazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 .
2.1. Il ricorrente deduce, in particolare, che il comportamento omissivo e dilatorio tenuto dalle due Amministrazioni coinvolte nel procedimento – ossia il Ministero della Difesa (competente ad emanare il provvedimento finale) e il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, incardinato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (competente ad emanare il prescritto parere tecnico) – violi l’art. 2 della L. 241/1990 e l’art. 2 del D.P.R. n. 461/2001.
È rilevato, nello specifico, che il ritardo del Ministero della Difesa, quale Ente titolare del procedimento, integri la fattispecie di silenzio-rifiuto, tenuto conto che, secondo la prospettazione di parte, l’Amministrazione procedente avrebbe dovuto concludere il procedimento entro il 5.05.2025.
Per adempiere all’obbligo di concludere il procedimento, conclude la parte, non è sufficiente che entro il relativo termine conclusivo il soggetto pubblico avvii il procedimento o che porti a compimento soltanto alcune delle sue fasi.
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 13.05.2025 e, con successiva memoria del 9.06.2025, ha chiesto un rinvio della trattazione della controversia, tenuto conto che con la nota prot. -OMISSIS- versata in atti, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, al momento in fase di rinnovo, ha comunicato che “ la pratica sarà esaminata tenendo conto della priorità del caso ” e che sarà cura dell’Amministrazione resistente definire il procedimento non appena acquisito il prescritto parere.
4. In data 24.06.2025 la parte ricorrente si è opposta alla richiesta di rinvio della trattazione del ricorso presentata dal Ministero resistente, insistendo nel suo accoglimento.
5. Alla camera di consiglio del 2.07.2025, presente il difensore della parte resistente come da verbale, la causa è stata posta in decisione, anche con riguardo all’istanza di rinvio presentata dall’Amministrazione che resiste in giudizio.
6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
6.1. Così come sostenuto dalla parte ricorrente, il termine procedimentale per la conclusione del procedimento di riconoscimento della causa di servizio risulta essere inutilmente decorso senza che l’Amministrazione resistente abbia adottato alcun provvedimento conclusivo in merito, in violazione dell’art. 2 della Legge n. 241/1990.
Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, infatti, deve essere concluso – tenendo altresì conto dell’eventuale periodo di sospensione della procedura (ipotesi non ricorrente nel caso di specie) – entro 290 giorni (T.A.R. Sicilia, AN, sez. III, 5 dicembre 2024, n. 4014; T.A.R. Sicilia, Palermo, 24 giugno 2024, n. 2037; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 23 aprile 2009, n. 3579).
Tanto premesso, è evidente come il termine per provvedere sull’istanza presentata dalla parte ricorrente il 19.07.2024 sia da considerarsi decorso, non avendo l’Amministrazione concluso il procedimento con un provvedimento espresso entro il suddetto termine di 290 giorni, così come richiesto dall’ordinamento giuridico.
La richiesta di rinvio presentata dall’Amministrazione resistente, di conseguenza, non può trovare accoglimento.
7. Per quanto precede, in considerazione dell’illegittimità del contegno serbato, il Ministero intimato va condannato alla conclusione del procedimento in argomento mediante l’adozione di un provvedimento espresso nel termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa - ovvero dalla sua notificazione, se più breve - della presente sentenza.
8. In caso di perdurante inerzia, si nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Capo Dipartimento per l’Amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie presso il Ministero dell’Interno che, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario munito di adeguata professionalità, provvederà, su espressa richiesta di parte, entro i 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla medesima richiesta.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenendo in debita considerazione la serialità del contenzioso di cui trattasi, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina al Ministero della Difesa di pronunciarsi sull’istanza presentata dalla parte ricorrente entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione della presente sentenza, se più breve;
2) dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato strettamente idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Valeria Ventura, Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.