Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4220/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4220 R.G.A.C., anno 2021, passata in decisone all'udienza del 30.09.24 e vertente
TRA
rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente, dall'avv. Cinzia Delli Carri e Francesco Izzo, giusta procura generale alle liti, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso , via delle Poste 1, Benevento Parte_1
Appellante
E
, elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesco De CP_1
Cicco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 30.09.24, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo proponeva appello avverso la sentenza n. 144/21, Parte_1
del Giudice di Pace di Montesarchio, con la quale veniva accolta la pagina 1 di 4
somma dovuta a titolo di rimborso di BPF che aveva Parte_1
ritenuto prescritti.
A sostegno del gravame l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui non aveva tenuto conto dell'intervenuta prescrizione.
Si costituiva l'appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello e contestando i motivi di gravame.
In assenza di istruttoria la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Invero, è incontestato che i BPF oggetto di causa, emessi in data
14/09/2005, appartengono alla serie A18 ed hanno la durata di 18
(diciotto) mesi, avendo la loro scadenza il 14/03/2007; la prescrizione decennale matura quindi il 15/03/2017.
L'appellata, non contestando le suddette premesse, ha invocato l'esistenza di causa interruttiva, cioè la notifica di una lettera di “messa in mora”, depositata in copia in atti, esaminando la quale emerge chiaramente la sua idoneità a interrompere la prescrizione.
In proposito, deve rilevarsi che l'intimazione scritta necessaria per costituire in mora il debitore e interrompere la prescrizione (artt. 1219 e
2943 c.c.) deve essere diretta al suo legittimo destinatario, ma non è soggetta a particolari modalità di trasmissione, essendo necessario soltanto che pervenga all'indirizzo del destinatario, ai fini dell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c. (Cass. nn.
7715/2003), atteso che sia l'atto giudiziale che quello stragiudiziale, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario, ai sensi delle norme sopra menzionate (Cass. n. 12480/2013). pagina 2 di 4 L'atto unilaterale recettizio si reputa conosciuto quando può ritenersi che il destinatario ne abbia avuto conoscenza o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza (Cass. n. 20784/2006).
Invero, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza degli atti negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., l'indirizzo del destinatario, presso il quale deve giungere la dichiarazione recettizia, deve potersi identificare in un luogo con il quale il destinatario ha un collegamento e rientrante nella propria sfera di dominio e di controllo (Cass. n. 19524/2019).
Nel caso di specie, la raccomandata a/r di messa in mora in esame risulta inviata alla sede legale della società in base alla normativa sulle notifiche alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c.) per cui è entrata nella sfera di conoscibilità dell'appellante, che, mediante l'ordinaria diligenza, poteva conoscerlo, essendo stata inviata presso la sede legale della società, ovvero in Roma al viale Europa n. 190.
Dalla documentazione allegata agli atti emerge l'effettivo invio della missiva presso quella sede, corredata dai timbri di ricezione di
[...]
, destinataria. Pt_1
Il contenuto della missiva contiene tutti gli estremi necessari per l'identificazione del diritto che si intende esercitare (la serie dei buoni, la data di emissione e il nominativo dell'intestatario).
L'appello va rigettato, senza che possano avere rilievo le altre argomentazioni addotte dall'appellante, a nulla rilevando, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la circostanza che non abbia rifiutato il rimborso o che l'appellata non abbia Parte_1
richiesto lo stesso prima della scadenza, essendo la messa in mora diretta proprio ad interrompere i termini prescrizionali attraverso la dimostrazione dell'interesse del creditore all'esercizio del diritto.
Rimangono assorbite le altre questioni, peraltro non oggetto del primo pagina 3 di 4 giudizio
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 144/21 del Giudice di Pace di Montesarchio, così provvede
1) Rigetta l'appello
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1000,00, oltre Iva CPA e rimborso forfettario spese generali, con attribuzione in favore dell'avv.
Francesco De Cicco, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.p.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n.228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appelloBenevento 2 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
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