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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/04/2024, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Paola Montanari Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere
Dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 156/2023 R. G., promosso da
(avv.ti Balugani Giulia e Magnoni Mirca) Parte_1
appellante contro
(avv.ti Giovanni Genova e Elisa Battaglia) Controparte_1 appellato
Avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 1642/2022 emessa dal Tribunale di Modena il 28-
12-2022 nel procedimento n. 7980/2019 R.G.
CONCLUSIONI
Appellante: come da foglio di precisazione di conclusioni congiunte depositato per l'udienza del 5-
3-2024
Appellata: come da foglio di precisazione di conclusioni congiunte depositato per l'udienza del 5-3-
2024
La Corte udita la relazione della causa fatta dal Presidente rel. dott. P. Montanari;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28-12-2022 emessa nel procedimento n. 7980/2019 R.G., il Tribunale di Modena dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18-4-2009 da Parte_1
e da regolamentandone gli aspetti riguardanti l'affidamento, il collocamento,
[...] Parte_2 il mantenimento e la frequentazione della figlia nata il [...], nonchè l'assegnazione Per_1 della casa familiare e condannando alla rifusione delle spese di lite e di CTU. Parte_3
Con ricorso ritualmente notificato, ha impugnato la predetta sentenza Parte_1 chiedendone la riforma.
si è costituita nel giudizio d'appello chiedendo che l'impugnazione sia dichiarata Parte_2 inammissibile o sia rigettata.
Il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni.
Fissata la discussione della causa al 5-3-2024, entrambe le parti hanno depositato in via telematica le seguenti comuni conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza gravata n. 1642/2022, emessa dal Tribunale di Modena il 21/12/2022, pubblicata il 28/12/2022, notificata in data
11/01/2023, ferma la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
18/04/2009 in Napoli tra e (con atto trascritto nel registro Parte_1 Parte_2
dello stato civile del predetto Comune, anno 2009, parte II, serie A, n. 15) 1. Affidare la figlia minore (nata il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori.
2. La casa familiare, Per_1
sita a Modena, via Gramsci n. 235, di proprietà di , rimane assegnata a Parte_1 Parte_2
la quale continuerà a risiedervi unitamente alla figlia.
3. manterrà la residenza e la Per_1
collocazione prevalente con la madre nella casa familiare, con facoltà per il padre di vederla, in ogni caso: il mercoledì dalle ore 18:00 fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
nei fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre ore 10:00 al 30 dicembre ore 10:00 con un genitore o dal 30 dicembre ore 10:00 fino al 7 gennaio con accompagnamento a scuola con l'altro genitore;
3 giorni con ciascun genitore durante le vacanze pasquali alternando ogni anno il giorno di
Pasqua e il lunedì dell'Angelo; due settimane anche consecutive durante le vacanze estive, da concordare entro la fine di aprile di ogni anno;
in caso di mancato accordo, gli anni pari deciderà la madre e quelli dispari il padre;
nei restanti periodi di assenza scolastica si osserverà il calendario ordinario;
trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, il Per_1 compleanno della madre con la stessa, il compleanno del padre con lo stesso, la festa della mamma con la stessa e la festa del papà con lo stesso.
4. Dalla data di pubblicazione della sentenza della
Corte di Appello, verserà a in via anticipata entro il giorno 5 Parte_1 Parte_2
di ogni mese, mediante bonifico bancario sulla coordinata IBAN che gli indicherà la stessa, a titolo di contributo omnicomprensivo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 250,00, con rinuncia di alla rivalutazione annuale di detto importo. Fino a quella data Parte_2 continuerà a versare il mantenimento stabilito nella sentenza di 1° grado di € 300,00 mensili. 5.
Anche alla luce del trasferimento di cui all'art. 8, sosterrà in via esclusiva tutte le Parte_2
spese straordinarie. In via d'estremo subordine, qualora la Corte non ritenga di lasciare a carico di il 100% delle spese straordinarie, in aggiunta al Parte_2 Parte_1 mantenimento suddetto di € 250,00 € mensile, le verserà il 10% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per lo sviluppo psicofisico della figlia che non richiedono il preventivo accordo secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena.
6. La signora a far data dalla pubblicazione della sentenza percepirà integralmente l'assegno Parte_2 unico ed usufruirà al 100% della detrazione fiscale per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore. Il signor provvederà quindi, entro 15 giorni dalla data di Parte_1 pubblicazione della sentenza, a dare la relativa comunicazione all' .
7. Le parti si danno CP_2 reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per il pregresso mantenimento ordinario e per le spese straordinarie di nessuna esclusa, con reciproca Per_1
rinuncia a qualsivoglia domanda ed azione.
8. Le parti si impegnano a concedersi reciprocamente l'autorizzazione al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, altresì per la figlia minore. 9. , subordinatamente al recepimento della regolamentazione Parte_1
delle spese ordinarie e straordinarie come concordata nei precedenti punti 4 e 5, si impegna e obbliga a trasferire a che accetta, mediante la successiva stipula dell'atto notarile, Parte_2
la piena proprietà della casa familiare sita in Modena, viale A. Gramsci n. 235, distinta al catasto fabbricati del predetto Comune al fl. 88, part. 103, sub. 29 (cat. A/2, cl 2, vani 5, 86 mq, rendita €
542,28), sub 99 (cat. C/6, cl 8, 12 mq, rendita 41,52), sub 134 (cat. C/2, cl. 7, 8 mq, rendita €
18,59), sub. 216 (cat. C/2, cl 9, 4 mq, rendita 12,81), a titolo di regolamentazione tra essi dei rapporti familiari patrimoniali pregressi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli annessi e connessi, accessori, accessioni, pertinenze, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, se e come legalmente esistenti e derivate dal titolo di provenienza o ivi richiamate. A fronte del trasferimento della piena proprietà della predetta porzione immobiliare ed al momento del rogito, verserà a la somma di € 50.000,00. Le parti Parte_2 Parte_1
convengono che il predetto atto di trasferimento verrà stipulato entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione della sentenza del presente giudizio d'appello dal Notaio incaricato da
[...] ed a spese esclusivamente a carico di quest'ultima. dovrà consegnare Pt_2 Parte_1 al Notaio l' e l' ed al fine di redigere detta documentazione si obbliga CP_3 CP_4 Parte_2
a lasciare accedere all'immobile gli incaricati da , anche per il necessario ripristino della Parte_1 parete della sala da pranzo demolita precedentemente all'assegnazione della casa familiare alla signora . Qualora emergano difformità diverse da quella testé citata nello stato di fatto, poiché Pt_2 detiene in via esclusiva l'immobile da anni, la stessa si obbliga al ripristino dei Parte_2
luoghi ovvero alla sanatoria a propria cura e spese. Le parti si danno atto che Parte_1
provvederà, entro i 3 giorni lavorativi successivi alla stipula dell'atto di compravendita, al saldo della sola somma di € 2.855,59 (oltre eventuali interessi e spese esatte dal condominio per il ritardato pagamento) a titolo di spese condominiali (rate al 31/08/24 quantificate in base al bilancio preventivo), mentre si obbliga al pagamento di ogni ulteriore spesa condominiale, Parte_2
ordinaria o straordinaria, che dovesse risultare dovuta, con rinuncia ad ogni domanda di rimborso nei confronti di del . 10. Le spese legali della presente fase di appello sono Parte_1
integralmente compensate tra le parti. Resta ferma la ripartizione delle spese legali e tecniche effettuata per il 1° grado. e come in atti rappresentati, Parte_1 Parte_2 chiedono che la causa venga decisa con l'accoglimento delle sopra esposte conclusioni congiunte.”
All'udienza del 5-3-2024, presenti anche e personalmente, i Parte_1 Parte_2
procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni congiunte già depositate modificando il punto 5 nel seguente modo: “5. anche alla luce del trasferimento di cui all'art. 9, Parte_2 sosterrà in via esclusiva tutte le spese straordinarie”.
All'esito dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nulla osta a che la causa sia definita conformemente ai patti intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni congiuntamente rassegnate, con la modifica del punto 5 apportata all'udienza del 5-3-
2024.
PQM
LA CORTE
in parziale riforma della sentenza n. 1642/2022 emessa dal Tribunale di Modena il 21/12/2022 nel procedimento n. 7980/2019 RG, 1) dispone conformemente alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, come riportate in parte motiva e con la modifica del punto 5 indicata all'udienza del 5-3-2024;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative al presente giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 5-3-2024
Il Presidente rel.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Paola Montanari Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere
Dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 156/2023 R. G., promosso da
(avv.ti Balugani Giulia e Magnoni Mirca) Parte_1
appellante contro
(avv.ti Giovanni Genova e Elisa Battaglia) Controparte_1 appellato
Avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 1642/2022 emessa dal Tribunale di Modena il 28-
12-2022 nel procedimento n. 7980/2019 R.G.
CONCLUSIONI
Appellante: come da foglio di precisazione di conclusioni congiunte depositato per l'udienza del 5-
3-2024
Appellata: come da foglio di precisazione di conclusioni congiunte depositato per l'udienza del 5-3-
2024
La Corte udita la relazione della causa fatta dal Presidente rel. dott. P. Montanari;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28-12-2022 emessa nel procedimento n. 7980/2019 R.G., il Tribunale di Modena dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18-4-2009 da Parte_1
e da regolamentandone gli aspetti riguardanti l'affidamento, il collocamento,
[...] Parte_2 il mantenimento e la frequentazione della figlia nata il [...], nonchè l'assegnazione Per_1 della casa familiare e condannando alla rifusione delle spese di lite e di CTU. Parte_3
Con ricorso ritualmente notificato, ha impugnato la predetta sentenza Parte_1 chiedendone la riforma.
si è costituita nel giudizio d'appello chiedendo che l'impugnazione sia dichiarata Parte_2 inammissibile o sia rigettata.
Il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni.
Fissata la discussione della causa al 5-3-2024, entrambe le parti hanno depositato in via telematica le seguenti comuni conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza gravata n. 1642/2022, emessa dal Tribunale di Modena il 21/12/2022, pubblicata il 28/12/2022, notificata in data
11/01/2023, ferma la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
18/04/2009 in Napoli tra e (con atto trascritto nel registro Parte_1 Parte_2
dello stato civile del predetto Comune, anno 2009, parte II, serie A, n. 15) 1. Affidare la figlia minore (nata il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori.
2. La casa familiare, Per_1
sita a Modena, via Gramsci n. 235, di proprietà di , rimane assegnata a Parte_1 Parte_2
la quale continuerà a risiedervi unitamente alla figlia.
3. manterrà la residenza e la Per_1
collocazione prevalente con la madre nella casa familiare, con facoltà per il padre di vederla, in ogni caso: il mercoledì dalle ore 18:00 fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
nei fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre ore 10:00 al 30 dicembre ore 10:00 con un genitore o dal 30 dicembre ore 10:00 fino al 7 gennaio con accompagnamento a scuola con l'altro genitore;
3 giorni con ciascun genitore durante le vacanze pasquali alternando ogni anno il giorno di
Pasqua e il lunedì dell'Angelo; due settimane anche consecutive durante le vacanze estive, da concordare entro la fine di aprile di ogni anno;
in caso di mancato accordo, gli anni pari deciderà la madre e quelli dispari il padre;
nei restanti periodi di assenza scolastica si osserverà il calendario ordinario;
trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, il Per_1 compleanno della madre con la stessa, il compleanno del padre con lo stesso, la festa della mamma con la stessa e la festa del papà con lo stesso.
4. Dalla data di pubblicazione della sentenza della
Corte di Appello, verserà a in via anticipata entro il giorno 5 Parte_1 Parte_2
di ogni mese, mediante bonifico bancario sulla coordinata IBAN che gli indicherà la stessa, a titolo di contributo omnicomprensivo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 250,00, con rinuncia di alla rivalutazione annuale di detto importo. Fino a quella data Parte_2 continuerà a versare il mantenimento stabilito nella sentenza di 1° grado di € 300,00 mensili. 5.
Anche alla luce del trasferimento di cui all'art. 8, sosterrà in via esclusiva tutte le Parte_2
spese straordinarie. In via d'estremo subordine, qualora la Corte non ritenga di lasciare a carico di il 100% delle spese straordinarie, in aggiunta al Parte_2 Parte_1 mantenimento suddetto di € 250,00 € mensile, le verserà il 10% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per lo sviluppo psicofisico della figlia che non richiedono il preventivo accordo secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena.
6. La signora a far data dalla pubblicazione della sentenza percepirà integralmente l'assegno Parte_2 unico ed usufruirà al 100% della detrazione fiscale per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore. Il signor provvederà quindi, entro 15 giorni dalla data di Parte_1 pubblicazione della sentenza, a dare la relativa comunicazione all' .
7. Le parti si danno CP_2 reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per il pregresso mantenimento ordinario e per le spese straordinarie di nessuna esclusa, con reciproca Per_1
rinuncia a qualsivoglia domanda ed azione.
8. Le parti si impegnano a concedersi reciprocamente l'autorizzazione al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, altresì per la figlia minore. 9. , subordinatamente al recepimento della regolamentazione Parte_1
delle spese ordinarie e straordinarie come concordata nei precedenti punti 4 e 5, si impegna e obbliga a trasferire a che accetta, mediante la successiva stipula dell'atto notarile, Parte_2
la piena proprietà della casa familiare sita in Modena, viale A. Gramsci n. 235, distinta al catasto fabbricati del predetto Comune al fl. 88, part. 103, sub. 29 (cat. A/2, cl 2, vani 5, 86 mq, rendita €
542,28), sub 99 (cat. C/6, cl 8, 12 mq, rendita 41,52), sub 134 (cat. C/2, cl. 7, 8 mq, rendita €
18,59), sub. 216 (cat. C/2, cl 9, 4 mq, rendita 12,81), a titolo di regolamentazione tra essi dei rapporti familiari patrimoniali pregressi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli annessi e connessi, accessori, accessioni, pertinenze, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, se e come legalmente esistenti e derivate dal titolo di provenienza o ivi richiamate. A fronte del trasferimento della piena proprietà della predetta porzione immobiliare ed al momento del rogito, verserà a la somma di € 50.000,00. Le parti Parte_2 Parte_1
convengono che il predetto atto di trasferimento verrà stipulato entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione della sentenza del presente giudizio d'appello dal Notaio incaricato da
[...] ed a spese esclusivamente a carico di quest'ultima. dovrà consegnare Pt_2 Parte_1 al Notaio l' e l' ed al fine di redigere detta documentazione si obbliga CP_3 CP_4 Parte_2
a lasciare accedere all'immobile gli incaricati da , anche per il necessario ripristino della Parte_1 parete della sala da pranzo demolita precedentemente all'assegnazione della casa familiare alla signora . Qualora emergano difformità diverse da quella testé citata nello stato di fatto, poiché Pt_2 detiene in via esclusiva l'immobile da anni, la stessa si obbliga al ripristino dei Parte_2
luoghi ovvero alla sanatoria a propria cura e spese. Le parti si danno atto che Parte_1
provvederà, entro i 3 giorni lavorativi successivi alla stipula dell'atto di compravendita, al saldo della sola somma di € 2.855,59 (oltre eventuali interessi e spese esatte dal condominio per il ritardato pagamento) a titolo di spese condominiali (rate al 31/08/24 quantificate in base al bilancio preventivo), mentre si obbliga al pagamento di ogni ulteriore spesa condominiale, Parte_2
ordinaria o straordinaria, che dovesse risultare dovuta, con rinuncia ad ogni domanda di rimborso nei confronti di del . 10. Le spese legali della presente fase di appello sono Parte_1
integralmente compensate tra le parti. Resta ferma la ripartizione delle spese legali e tecniche effettuata per il 1° grado. e come in atti rappresentati, Parte_1 Parte_2 chiedono che la causa venga decisa con l'accoglimento delle sopra esposte conclusioni congiunte.”
All'udienza del 5-3-2024, presenti anche e personalmente, i Parte_1 Parte_2
procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni congiunte già depositate modificando il punto 5 nel seguente modo: “5. anche alla luce del trasferimento di cui all'art. 9, Parte_2 sosterrà in via esclusiva tutte le spese straordinarie”.
All'esito dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nulla osta a che la causa sia definita conformemente ai patti intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni congiuntamente rassegnate, con la modifica del punto 5 apportata all'udienza del 5-3-
2024.
PQM
LA CORTE
in parziale riforma della sentenza n. 1642/2022 emessa dal Tribunale di Modena il 21/12/2022 nel procedimento n. 7980/2019 RG, 1) dispone conformemente alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, come riportate in parte motiva e con la modifica del punto 5 indicata all'udienza del 5-3-2024;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative al presente giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 5-3-2024
Il Presidente rel.