Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/05/2025, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 22/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 8254/2024 RGL, promosso da
Parte 1
contro
CP 1
[...]
[...]
alle ore 9:30 sono presenti l'avv. MEGLIO GIUSEPPE in sostituzione dell'avv. CIPOLLINA LAVINIA per parte ricorrente nonché l'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE per l' CP_1 e l'avv. LA VALLE LUIGI per nessuno è presente per l'A.D.E.R.I' CP_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:31 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8254 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
Parte 1 con l'avv. CIPOLLINA LAVINIA
,
- ricorrente -
CONTRO
,in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente
Controparte_3
" in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
[...]
CAMARDA MARCELLA
resistente in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. TODARO
GIANFRANCO
-resistente-
oggetto: opposizione a comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 22/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida complessivamente in € 1.500,00, oltre spese generali,
CPA e IVA, per ciascuno di essi.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/05/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1 l' CP 1 e l' Controparte_5
[...] , proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29676202400001758000, relativamente ai presupposti titoli esecutivi: la cartella di pagamento n. 296 2018 0059595590 000 e gli avvisi d'addebito nn. 59620160007194062000, 59620170000445073000,
deducendone59620190000374073000, e59620180005277723000
l'illegittimità per omessa o tardiva notifica degli atti presupposti e intercorsa prescrizione dei crediti portati da detti titoli
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Avuto quindi riguardo il primo motivo di opposizione, l'omessa notifica dei titoli, si osserva:
la cartella di pagamento n. 29620180059595590000, risulta ritualmente notificata a mezo PEC in data 9.1.2019;
l'avviso d'addebito n. 59620160007194062000, risulta consegnato a mezzo servizio postale in data 29.12.2016;
l'avviso d'addebito n. 59620170000445073000, risulta risulta consegnato a mezzo servizio postale in data 20.9.2017;
l'avviso d'addebito n. 59620180005277723000 risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 4.12.2018;
l'avviso d'addebito n. 59620190000374073000 risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 12.4.2019;
Tutti tali titoli appaiono dunque ritualmente notificati e non opposti;
la mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Avuto pertanto riguardo l'eccezione di intercorsa prescrizione, vale osservare che per la cartella n. 29620180059595590000 seguiva la notifica della intimazione di pagamento n° 29620229021866527000 notificata in data 12-12-2022 a mezzo PEC che, all'evidenza ha interrotto ogni prescrizione.
L'agente della riscossione deduce l'interruzione della prescrizione degli d'addebito 59620160007194062000avvisi n° e n°
59620170000445073000, a mezzo di richiesta di compensazione n.
29628201800002141000 “ai sensi dell'art. 28 ter” in data 07/12/2018; con riguardo a tale atto, pretermettendo qualsiasi dubbio sulla validità di atto interruttivo della prescrizione, va comunque osservato che dello stesso non vi è traccia in atti, dovendolo ritenere pertanto inesistente.
A detti avvisi d'addebito è seguita l'intimazione di pagamento n°
29620229002936676000, notificata a mezzo PEC in data 16.02.2022;
Per l'avviso d'addebito n. 59620160007194062000, notificato in data
29.12.2016, l'ordinario termine di prescrizione sarebbe decorso in data
29.12.2021; tale termine però subisce lo slittamento dovuto alla legislazione dettata in occasione dell'emergenza epidemiologica da RS (l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n. 104/2020
(decreto agosto) D.L. n. 125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n. 3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto
Sostegni);'art. 9 del D.L. n. 73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99).
Venendo a cadere il termine dopo il 30.12.2020, con lo slittamento di 311
giorni, la scadenza del termine sarebbe caduta in data 5.11.2022, avendo quindi l'intimazione sopra citata interrotto ogni prescrizione.
Analogamente per l'avviso d'addebito n. 59620170000445073000, con naturale scadenza in data 20.9.2022, a prescindere dallo slittamento Covid, la prefata intimazione ha interrotto i termini.
Alla notifica degli avvisi di addebito n° 59620180005277723000 e n°
59620190000374073000 è seguita la notifica a mezzo PEC (versata in atti dall' CP_1 ) della intimazione di pagamento n° 29620229021866527000 in data 12.12.2022.
Nessuna prescrizione si è quindi maturata, per alcuno dei titoli contestati.
Va rigettata l'eccezione di irriferibilità degli avvisi di ricevimento versati in atti dall' CP_1 relativamente agli avvisi d'addebito nn.
59620160007194062000 e 59620170000445073000; va infatti osservato che l'identificazione degli atti va compiuta mediante raffronto del numero progressivo di raccomandata stampigliata sull'atto e sull'avviso di ricevimento.
Così come anche va disattesa l'eccezione relative all'uso di operatore postale privato, essendo palesemente tali plichi raccomandati stati inviati mediante CP_6
Non essendovi ulteriori motivi di opposizione, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 22/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini