Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente dott. Stefania Basso Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza del 25.03.2025, tenuta in trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2345 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, in persona di , in virtù dei poteri Parte_1 Parte_2
conferiti con atto del Notaio dott.ssa , in Roma del 9 Persona_1
gennaio 2024, repertorio n. 3028 raccolta n. 793, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Failla sito in Milano alla piazza Armando Diaz n. 6;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Di Celmo, Controparte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Morgantini n. 3;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.08.2024, la società appellante impugnava la sentenza n. 209 del 2024 che aveva così statuito: “1) Accoglie parzialmente la domanda, e per l'effetto, e per le causali di cui alla parte motiva, dichiara non assorbibile il superminimo individuale riconosciuto a , e Controparte_1
condanna al pagamento a favore di , dal febbraio CP_2 Controparte_1
2018, delle somme illegittimamente detratte a titolo di superminimo individuale nella misura goduta nel gennaio 2018, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
3) Rigetta nel resto il ricorso;
4) Compensa tra le parti le spese di lite”.
In particolare, con diffuse argomentazioni, evidenziava:
-la violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi e dell'art. 2078 c.c. attesi l'erroneo riconoscimento della sussistenza di un uso aziendale e l'irrilevanza del tempo ai fini dell'accertamento della natura del superminimo erogato;
-la violazione e falsa applicazione dell'art. 2078 c.c. in relazione alla disdettabilità unilaterale dell'uso aziendale.
Si costituiva in giudizio che chiedeva la reiezione del gravame Controparte_1
e proponeva appello incidentale contestando la compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
L'appello principale non è fondato, condividendosi le ragioni già espresse da questa Corte.
Con il ricorso di prime cure il lavoratore esponeva:
-che a decorrere dal 9 dicembre 2010 gli era stato riconosciuto un importo pari a lire 135.000 mensili (equivalenti a 69,68 euro circa, poi arrotondati nel tempo sino a 135,00 euro) a titolo di “sovraminimo ad personam individuale assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello”;
-che, in occasione dei successivi rinnovi del CCNL TLC applicato, il superminimo riconosciuto non era, però, stato assorbito dall'azienda, ma cumulato con altre voci della retribuzione;
-che, con l'Accordo di programma del 23.11.2017, il sovraminimo individuale era stata assorbito dapprima (dal febbraio 2018) con l'aumento dei minimi tabellari previsti dal citato rinnovo contrattuale e successivamente (dal luglio
2018) con l' introdotto sempre dal medesimo Accordo. CP_3
La controversia, dunque, si incentra sulla qualificazione della condotta datoriale consistita nel non procedere al riassorbimento del superminimo prima del 2018.
Secondo l'interpretazione sostenuta dal lavoratore e fatta propria dal primo giudice, si avrebbe riguardo ad una condotta concludente tale da consentire di ritenere superato il principio dell'assorbimento del super minimo in quanto sostituito da un uso aziendale. La giurisprudenza della Corte di legittimità afferma, da tempi ormai risalenti, che i comportamenti tenuti in fatto dal datore di lavoro, con apprezzabile continuità o reiterazione, nei confronti dell'intero personale o di settori più o meno ampi dello stesso, sortisce l'effetto di modificare stabilmente la regolamentazione dei rapporti di lavoro della generalità degli appartenenti alla categoria favorita dall'uso aziendale, compresi coloro che ne entrano a far parte in un tempo successivo (cfr.: Cass. SS.UU. n. 3134/94, Cass. n. 2217/95, Cass.
SS.UU. n. 3101/95, Cass. n. 900/96, Cass. n. 8027/96, Cass. n. 1773/00, Cass. n.
31204/21).
Ed invero, in materia di uso aziendale, è stato ripetutamente affermato che “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. anche Cass. n. 17481/2009; Cass. n.
7395/2013 nonché Cass. SS.UU. n. 26107/2007; più di recente, Cass. n.
31204/2021).
Ne consegue che il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio “uso aziendale”, derivando quest'ultimo dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (così Cass. SS.UU. n. 3134/1994).
Gli indirizzi espressi in tema di uso o prassi aziendale hanno precisato con sufficiente grado di certezza che la modifica migliorativa stabile trova la sua origine soltanto in un comportamento spontaneo dell'imprenditore, che attribuisca ai dipendenti, senza esservi obbligato, un trattamento economico o normativo non previsto né dal contratto individuale né dal contratto collettivo.
In particolare, il requisito della spontaneità sussiste a prescindere dall'atteggiamento psicologico o dall'intento del datore di lavoro riferiti a ciascuno degli atti di cui la prassi si compone, essendo sufficiente accertare l'inesistenza oggettiva di un obbligo (reale o putativo che sia), e ciò alla stregua delle precisazioni contenute soprattutto nella sentenza delle sezioni unite n. 3134 del 1994.
La giurisprudenza della Corte, quindi, attribuisce rilievo giuridico autonomo alla reiterazione del comportamento datoriale favorevole e certamente ad un simile risultato è pervenuta sulla spinta dell'esigenza di attribuire rilevanza al profilo di necessaria e strutturale coesione dei rapporti di lavoro all'interno dell'azienda, nonché di premiare l'affidamento che i dipendenti fanno sulla reiterazione dei comportamenti abituali del datore di lavoro per il futuro e nei confronti di chiunque venga a versare nelle medesime condizioni.
Le considerazioni fin qui espresse non appaiono in alcun modo influenzate dalla natura omissiva ovvero commissiva del comportamento reiterato poiché quel che rileva è l'attribuzione generalizzata e spontanea del beneficio che, nel caso di specie, è costituito dalla permanenza del superminimo a fronte delle modifiche del contratto collettivo applicato e dei rinnovi della parte economica intervenuti.
Il trattamento di miglior favore della collettività dei dipendenti, infatti, al pari del regolamento d'impresa, costituisce anch'esso espressione del potere di iniziativa economica del datore di lavoro, attuato con atti volontari che rappresentano una fonte di obbligazione quando integrano la fattispecie di uso aziendale, che si risolve in un nuovo assetto di regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro.
La natura di fonte sociale, e quindi collettiva, dell'uso aziendale, desunta dai principi generali dell'ordinamento dei rapporti di lavoro, comporta da un lato la rilevanza soggettiva della sola qualità di datore di lavoro e, dall'altro, che l'uso sia liberamente modificabile da altre fonti sovraordinate di carattere collettivo (i contratti nazionali e aziendali) anche in peius.
Nel caso di specie, tuttavia, non è intervenuta alcuna pattuizione poiché la datrice di lavoro si è limitata ad un mero inadempimento degli obblighi assunti attraverso l'uso, senza formulare alcuna proposta od intavolare alcuna trattativa, anche individuale, con i beneficiari del trattamento.
Neppure può configurarsi un rituale recesso dallo stesso.
La giurisprudenza in tema di recedibilità dal contratto collettivo privo di un termine di durata, infatti, seppure escluda vincoli di forma (cfr. Cass. n. 3542 dell'11.2.2021) per l'esercizio del potere risolutorio, fa riferimento ad una condotta concludente che non può equivalere al mero inadempimento.
In altri termini, se è vero che nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto ... il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato (così
Cass. n. 2310 del 2019), è altrettanto vero che è contraria proprio ai detti principi la condotta inadempiente della parte obbligata al rispetto del vincolo contrattuale.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, pertanto, aveva diritto CP_1
a conservare, in occasione della attribuzione dei nuovi parametri retribuitivi introdotti dal C.C.N.L., il superminimo nella misura precedentemente percepita, come disposto nel provvedimento impugnato.
E', invece, passata in giudicato la statuizione di rigetto relativa all'Elemento
Retributivo Separato introdotto con l'accordo del 23 novembre 2017.
Va, parimenti, rigettato anche l'appello incidentale sulla compensazione delle spese.
Alla sentenza qui impugnata si applica il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., nella versione modificata dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162.
In base alla citata norma “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018 n. 77 ha, però, dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Ciò significa che al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, è consentito provvedere alla compensazione, parziale o integrale, delle spese di giudizio anche al di fuori delle ipotesi originariamente previste come tassative.
Inoltre, le SS. UU. della Suprema Corte, con sentenza n. 32061 del 2022, hanno precisato che “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Nel provvedimento impugnato, la statuizione sulle spese era così motivata: “Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, in ragione dello stato di incertezza interpretativa e dello stato della giurisprudenza di merito in materia.”.
A parere della Corte, le suddette argomentazioni, in un più flessibile ambito di valutazione come suggerito dalla Suprema Corte, forniscono elementi di coerenza e compatibilità con una pronuncia di compensazione integrale.
Invero, da un lato, occorre considerare l'obiettiva peculiarità della vicenda esaminata e i contrasti interpretativi segnalati dalle parti e, dall'altro, la reciproca soccombenza sui due diversi capi (somme corrisposte a titolo di sovraminimo individuale ad personam e a titolo di Elemento Retributivo Separato - ERS) dell'unica domanda (assorbimento), sicché correttamente il primo giudice operava la compensazione delle spese.
Il rigetto di entrambi gli appelli consente la compensazione integrale delle spese anche di questo grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a carico dell'appellante principale ed incidentale, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 25.03.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Gabriella Gentile Dott. Antonietta Savino