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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/09/2025, n. 3599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3599 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 7481 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. PATERNITI GABRIELLA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RAIA Controparte_1
GIANFRANCO)
resistente
◊
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 5/09/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta,
esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
Tribunale di Palermo sez. Lavoro pronunciando:
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da parte ricorrente dichiara che la stessa possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza richiesto a decorrere dal mese di agosto 2024.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
CP_ Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la parte ricorrente, in contraddittorio con
CP_ l proponeva, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza. Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 16.05.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio
CP_ l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u. Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'udienza cartolare del 5.09.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo che precede. Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha ritenuto parte ricorrente possegga il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire della prestazione assistenziale indicata da agosto 2024. Le
suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto convincente in relazione alla diagnosi formulata a seguito degli accertamenti espletati e pienamente esaustive rispetto alle contestazioni mosse dal ricorrente.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Conseguentemente la opposizione proposta da parte ricorrente va accolta nei termini di cui al dispositivo. Può, quindi, affermarsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza richiesto a decorrere dal mese di agosto 2024.
Tenuto conto dello spostamento della decorrenza dal momento in cui è maturato il prescritto requisito sanitario rispetto a quello indicato nella domanda, appare giusto compensare interamente, fra le parti, le spese processuali.
CP_ Rimangono, definitivamente, a carico dell le spese per la consulenza tecnica già
liquidate.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 10.09.2025
IL GIUDICE
ANNA DIFALCO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 7481 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. PATERNITI GABRIELLA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RAIA Controparte_1
GIANFRANCO)
resistente
◊
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 5/09/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta,
esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
Tribunale di Palermo sez. Lavoro pronunciando:
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da parte ricorrente dichiara che la stessa possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza richiesto a decorrere dal mese di agosto 2024.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
CP_ Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la parte ricorrente, in contraddittorio con
CP_ l proponeva, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza. Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 16.05.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio
CP_ l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u. Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'udienza cartolare del 5.09.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo che precede. Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha ritenuto parte ricorrente possegga il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire della prestazione assistenziale indicata da agosto 2024. Le
suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto convincente in relazione alla diagnosi formulata a seguito degli accertamenti espletati e pienamente esaustive rispetto alle contestazioni mosse dal ricorrente.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Conseguentemente la opposizione proposta da parte ricorrente va accolta nei termini di cui al dispositivo. Può, quindi, affermarsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza richiesto a decorrere dal mese di agosto 2024.
Tenuto conto dello spostamento della decorrenza dal momento in cui è maturato il prescritto requisito sanitario rispetto a quello indicato nella domanda, appare giusto compensare interamente, fra le parti, le spese processuali.
CP_ Rimangono, definitivamente, a carico dell le spese per la consulenza tecnica già
liquidate.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 10.09.2025
IL GIUDICE
ANNA DIFALCO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro