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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 170/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO IN, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6156/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15388/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0049469581 000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2012 0058593470 000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2014 0249467040 000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239072525368000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4103/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo di primo grado, il Contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n.
09720239072525368000, notificata il 31 agosto 2023, limitatamente alle cartelle di pagamento relative ai periodi d'imposta 2007, 2008 e 2011, deducendo la mancata notifica delle cartelle presupposte, nonché la prescrizione e decadenza della pretesa erariale.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso, ritenendo provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento e l'efficacia interruttiva della prescrizione delle successive intimazioni di pagamento, con conseguente definitività dei crediti iscritti a ruolo.
Avverso tale decisione il Contribuente proponeva appello, censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto valide le notifiche delle cartelle e degli atti interruttivi, deducendo in particolare sia la mancata indicazione delle generalità del destinatario nelle relate di notifica che l'asserita violazione dell'art. 140 c.p.
c. in tema di irreperibilità relativa con la conseguente prescrizione e decadenza della pretesa tributaria
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell'appello e delle censure, richiamando le difese svolte in primo grado e la documentazione prodotta.
Nell'udienza del 17 dicembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato e non meritevole di accoglimento.
La censura relativa alla pretesa nullità delle notifiche per mancata indicazione del nominativo del destinatario
è priva di pregio. Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio emerge con chiarezza che le cartelle di pagamento risultano inequivocabilmente riferibili all'odierno appellante, come comprovato dai dati identificativi riportati sugli atti, dai numeri di ruolo e dalla continuità della sequenza procedimentale. È principio consolidato che la relata di notifica non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente che, dal complesso dell'atto e degli elementi estrinseci ad esso collegati, sia possibile individuare con certezza il destinatario della notificazione. La dedotta “incertezza assoluta” non risulta in alcun modo dimostrata.
Parimenti infondata è la censura concernente la violazione dell'art. 140 c.p.c., in quanto la sentenza di primo grado ha correttamente accertato che le notifiche sono avvenute secondo il rito della irreperibilità relativa e vi è stato sia il deposito presso la Casa Comunale sia l'invio dell'avviso di deposito;
la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, secondo il meccanismo legale previsto. Le doglianze dell'appellante si risolvono in una contestazione meramente assertiva, non supportata da idonei elementi probatori contrari, inidonea a scalfire la presunzione di legittimità dell'attività notificatoria svolta dall'agente pubblico.
Una volta accertata la regolare notifica delle cartelle di pagamento, correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che le stesse siano divenute definitive per mancata impugnazione nei termini.
Ne consegue che le successive intimazioni di pagamento risultano pienamente idonee a interrompere il decorso della prescrizione e che le eccezioni di prescrizione e decadenza risultano tardive e comunque infondate, anche alla luce del principio della sindacabilità limitata dell'intimazione di pagamento, che non costituisce un nuovo atto impositivo ma mera prosecuzione dell'attività esecutiva.
Sul punto, la sentenza appellata si pone in linea con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, correttamente applicato al caso di specie.
La sentenza di primo grado risulta giuridicamente corretta, congruamente motivata e immune da vizi, avendo fatto corretta applicazione delle norme in materia di notificazione degli atti tributari e di prescrizione dei crediti erariali.
L'appello deve pertanto essere rigettato integralmente.
Le spese del grado seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e conferma integralmente la sentenza n. 15388/07/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.800, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 1. Così deciso in
Roma, 17 dicembre 2025 Il Cons. estensore La Presidente Dott. Vincenzo Laudiero Dott. Paola Cappelli
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO IN, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6156/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15388/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0049469581 000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2012 0058593470 000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2014 0249467040 000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239072525368000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4103/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo di primo grado, il Contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n.
09720239072525368000, notificata il 31 agosto 2023, limitatamente alle cartelle di pagamento relative ai periodi d'imposta 2007, 2008 e 2011, deducendo la mancata notifica delle cartelle presupposte, nonché la prescrizione e decadenza della pretesa erariale.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso, ritenendo provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento e l'efficacia interruttiva della prescrizione delle successive intimazioni di pagamento, con conseguente definitività dei crediti iscritti a ruolo.
Avverso tale decisione il Contribuente proponeva appello, censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto valide le notifiche delle cartelle e degli atti interruttivi, deducendo in particolare sia la mancata indicazione delle generalità del destinatario nelle relate di notifica che l'asserita violazione dell'art. 140 c.p.
c. in tema di irreperibilità relativa con la conseguente prescrizione e decadenza della pretesa tributaria
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell'appello e delle censure, richiamando le difese svolte in primo grado e la documentazione prodotta.
Nell'udienza del 17 dicembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato e non meritevole di accoglimento.
La censura relativa alla pretesa nullità delle notifiche per mancata indicazione del nominativo del destinatario
è priva di pregio. Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio emerge con chiarezza che le cartelle di pagamento risultano inequivocabilmente riferibili all'odierno appellante, come comprovato dai dati identificativi riportati sugli atti, dai numeri di ruolo e dalla continuità della sequenza procedimentale. È principio consolidato che la relata di notifica non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente che, dal complesso dell'atto e degli elementi estrinseci ad esso collegati, sia possibile individuare con certezza il destinatario della notificazione. La dedotta “incertezza assoluta” non risulta in alcun modo dimostrata.
Parimenti infondata è la censura concernente la violazione dell'art. 140 c.p.c., in quanto la sentenza di primo grado ha correttamente accertato che le notifiche sono avvenute secondo il rito della irreperibilità relativa e vi è stato sia il deposito presso la Casa Comunale sia l'invio dell'avviso di deposito;
la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, secondo il meccanismo legale previsto. Le doglianze dell'appellante si risolvono in una contestazione meramente assertiva, non supportata da idonei elementi probatori contrari, inidonea a scalfire la presunzione di legittimità dell'attività notificatoria svolta dall'agente pubblico.
Una volta accertata la regolare notifica delle cartelle di pagamento, correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che le stesse siano divenute definitive per mancata impugnazione nei termini.
Ne consegue che le successive intimazioni di pagamento risultano pienamente idonee a interrompere il decorso della prescrizione e che le eccezioni di prescrizione e decadenza risultano tardive e comunque infondate, anche alla luce del principio della sindacabilità limitata dell'intimazione di pagamento, che non costituisce un nuovo atto impositivo ma mera prosecuzione dell'attività esecutiva.
Sul punto, la sentenza appellata si pone in linea con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, correttamente applicato al caso di specie.
La sentenza di primo grado risulta giuridicamente corretta, congruamente motivata e immune da vizi, avendo fatto corretta applicazione delle norme in materia di notificazione degli atti tributari e di prescrizione dei crediti erariali.
L'appello deve pertanto essere rigettato integralmente.
Le spese del grado seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e conferma integralmente la sentenza n. 15388/07/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.800, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 1. Così deciso in
Roma, 17 dicembre 2025 Il Cons. estensore La Presidente Dott. Vincenzo Laudiero Dott. Paola Cappelli