Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 170
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle presupposte

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento, escludendo la dedotta nullità per mancata indicazione del nominativo del destinatario, in quanto i dati identificativi sugli atti, i numeri di ruolo e la continuità procedimentale hanno permesso di individuare con certezza il destinatario. Ha altresì ritenuto infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 140 c.p.c., avendo accertato che le notifiche sono avvenute secondo il rito dell'irreperibilità relativa con deposito presso la Casa Comunale e invio dell'avviso di deposito, perfezionandosi la notifica per compiuta giacenza.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza della pretesa erariale

    Una volta accertata la regolare notifica delle cartelle di pagamento, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che le stesse siano divenute definitive per mancata impugnazione nei termini. Di conseguenza, le successive intimazioni di pagamento sono risultate pienamente idonee a interrompere il decorso della prescrizione, rendendo le eccezioni di prescrizione e decadenza tardive e infondate. La sentenza di primo grado è stata confermata in quanto giuridicamente corretta, congruamente motivata e immune da vizi, avendo fatto corretta applicazione delle norme in materia di notificazione degli atti tributari e di prescrizione dei crediti erariali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 170
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 170
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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