TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/07/2025, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 10972 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza del 27.03.2025, e vertente
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), rappresentati e Parte_2 CodiceFiscale_2
difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Renato Veneruso (c.f.:
[...]
, con domicilio come in atti;
C.F._3
opponenti
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., e per essa, quale mandataria, (c.f. Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2
procura in atti, dall'avv. Marco Rossi (c.f. ), CodiceFiscale_4
con domicilio come in atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.10.2022,
e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 3375/2022 emesso il 31.08.2022 dal
Tribunale di Napoli nord in favore di per Controparte_1
l'importo capitale di euro 22.192,25 oltre interessi e spese, quale debito residuo di un finanziamento stipulato dal – e dalla Pt_1 Pt_2
quale coobbligata – con Neos Finance s.p.a.
A fondamento dell'opposizione hanno dedotto: la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; la prescrizione del credito;
la decadenza dalla garanzia fideiussoria nei confronti di Parte_2
per decorso del termine ex art. 1957 c.c., e stante la nullità della clausola di deroga alla predetta previsione normativa, in quanto riproduttiva dello schema Abi;
la carenza di prova documentale del credito;
la violazione dell'art. 1956 c.c. nei confronti della garante;
l'indeterminatezza del tan, e l'applicazione di un tasso di interesse difforme da quello pattuito;
l'applicazione di interessi usurari e anatocistici;
l'applicazione di spese e oneri non pattuiti, tali da determinate un taeg effettivo difforme da quello indicato in contratto;
la violazione del canone di buona fede, tanto nella fase pre-contrattuale che in quella contrattuale.
Tanto premesso, hanno concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio a mezzo della Controparte_1
mandataria contestando in fatto ed in diritto le Controparte_2
avverse deduzioni, e concludendo, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione, e, in ogni caso, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa risultante dal giudizio.
- 2 - Dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
27.03.2025, la causa è stata riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** L'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
- 3 - La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di
[...]
al pagamento del debito residuo di un finanziamento Controparte_1
stipulato da quale richiedente, e Parte_1 Parte_2
quale coobbligata, con Neos Finance s.p.a., in virtù dell'acquisto del credito derivante dal predetto rapporto.
È il caso di precisare che in tema di finanziamenti, il creditore “che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697,
1° comma, c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda,
e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione” (Cass., Sez. II, n.
27372/2021).
Orbene, a sostegno della pretesa avanzata, l'opposta ha prodotto: il contratto di prestito personale sottoscritto da e Parte_1
recante le condizioni economiche del finanziamento Parte_2
(segnatamente: tan, taeg, tasso di interesse di mora, numero ed importo delle rate); l'estratto conto analitico con annotazione di tutti i movimenti inerenti al rapporto (in particolare, le rate pagate e quelle scadute); il prospetto di calcolo degli interessi di mora applicati.
La conclusione del contratto, così come l'erogazione della somma, non hanno formato oggetto di contestazione.
Del resto, l'esecuzione del rapporto è dimostrata dall'estratto conto in atti, da cui emerge il pagamento di diverse rate di rimborso del finanziamento, senza che tali risultanze siano state contestate dalla parte opponente.
Sempre sul piano dei fatti costitutivi della pretesa, occorre esaminare il profilo della legittimazione attiva in capo ad
[...]
sub specie di titolarità del diritto, oggetto di Controparte_1
contestazione da parte degli opponenti.
- 4 - Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la
- 5 - titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a
- 6 - pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché
- 7 - possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, la parte opposta ha prodotto: la visura camerale di Neos Finance s.p.a., originaria creditrice, da cui risulta la scissione di quest'ultima mediante trasferimento del patrimonio ad
Intesa Sanpaolo Personal Finance s.p.a.; la visura camerale di CP_3
da cui risulta il cambio di denominazione di Intesa Sanpaolo
[...]
Personal Finance s.p.a. in la visura camerale di Intesa CP_3
Sanpaolo s.p.a., da cui emerge l'incorporazione di CP_3
È bene precisare che le contestazioni della parte opponente non hanno interessato le predette operazioni societarie, bensì il solo oggetto della cessione del credito successivamente intervenuta. Deve, pertanto, ritenersi che la documentazione sopra elencata, in mancanza di specifica contestazione, dimostri adeguatamente la sequenza delle operazioni di scissione e fusione societaria che hanno condotto il credito nella titolarità di Intesa Sanpaolo s.p.a.
- 8 - Quanto alla cessione del credito, deve rilevarsi che la parte opponente non ha contestato l'esistenza del contratto di cessione dei crediti in blocco in sé, bensì l'indeterminatezza dell'oggetto della cessione, asserendo non esservi prova che esso includa lo specifico credito per cui è causa.
Orbene, la Corte di Cassazione ha precisato che: “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n.
17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 9412 del 05/04/2023)” (Cass., n. 28790/2024).
È possibile, dunque, che la prova dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco venga tratta da elementi estrinseci al contratto stesso, come ben possono essere i criteri inclusivi indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se precisi e ricorrenti in concreto.
A maggior ragione deve ritenersi che la predetta prova possa essere offerta mediante la produzione in giudizio di una formale e specifica dichiarazione resa dal cedente stesso, il quale è certamente controinteressato ad eventuali condotte “usurpative” da parte di soggetti terzi che si affermino titolari del credito senza esserne legittimati.
- 9 - Ed infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che la dichiarazione del cedente, prodotta dal cessionario in giudizio, integra un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo ai fini della prova della cessione (cfr. Cass., n. 10200/2021).
Ciò posto, a dimostrazione della cessione del credito da Intesa
Sanpaolo in favore di (precedente denominazione di Controparte_1 [...]
come risultante dalla visura camerale in atti), Controparte_1
l'opposta ha prodotto: il contratto di cessione dei crediti in blocco intercorso tra Intesa Sanpaolo s.p.a. ed l'elenco Controparte_1
omissato dei crediti ceduti, in cui figura il codice del contratto sottoscritto dagli odierni opponenti;
l'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui si è data pubblicità all'intervenuta cessione del credito, con l'indicazione di criteri di individuazione, per categoria, dei crediti ceduti;
la dichiarazione, resa dalla cedente Intesa Sanpaolo s.p.a., di intervenuta cessione dello specifico credito verso in Parte_1
favore di Controparte_1
Sulla scorta di tali elementi documentali, tra cui particolare rilievo assume la dichiarazione resa dal cedente, può ritenersi pienamente dimostrato l'acquisto della titolarità del credito per cui è causa in capo all'odierna opposta.
Quanto alla comunicazione della cessione, essa è, in ogni caso, avvenuta con la notifica del decreto ingiuntivo.
A tale stregua, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, ossia la stipulazione del contratto di finanziamento, nonché l'erogazione della somma, con conseguente diritto dell'odierna opposta, cessionaria del credito, alla restituzione dell'importo erogato secondo le tempistiche ed alle condizioni economiche indicate nel contratto.
- 10 - Una volta che il creditore abbia dimostrato i fatti costitutivi della pretesa ed allegato l'inadempimento dell'obbligo di restituzione, grava sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Venendo alle eccezioni sollevate dalla parte opponente, ed in particolare alla dedotta prescrizione del diritto di credito, va osservato che nel contratto di mutuo, cui è assimilabile il finanziamento con piano di rimborso rateale, la prescrizione decennale del diritto alla restituzione della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass., n. 17798/2011; Cass., n. 2301/2004). La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario, infatti, non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, oppure a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa.
Nella fattispecie, il contratto di finanziamento è stato stipulato il
28.12.2012, con piano di rimborso in 60 rate mensili a decorrere dal
1.02.2013. Nondimeno, come rappresentato dalla parte opposta, dall'estratto conto in atti risulta intervenuta la decadenza dal beneficio del termine in data 24.03.2015. A partire da tale momento è venuto meno il patto di rateizzazione, con obbligo del mutuatario di restituzione dell'intero capitale residuo e decorrenza del termine decennale di prescrizione. Il decreto ingiuntivo è stato, dunque, emesso nel termine decennale.
- 11 - La doglianza concernente la carenza di prova documentale del credito è, invece, superata da quanto detto circa l'idoneità della documentazione prodotta dall'opposta a provare i fatti costitutivi della pretesa.
Ed infatti, trattandosi di rapporti di finanziamento, una volta che l'istituto di credito abbia provato i fatti costitutivi della domanda, ossia la dazione delle somme a titolo di prestito e la pattuizione di un dato tasso di interesse quale costo dell'operazione, può limitarsi ad allegare l'inadempimento altrui, incombendo sulla controparte l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.
Nel caso di specie, gli estratti conto analitici recanti i movimenti contabili inerenti ai rapporti, con annotazione delle rate pagate e di quelle insolute, valgono, ad abundantiam, a rappresentare ed illustrare la formazione del saldo richiesto.
Quanto esposto vale, peraltro, a superare le doglianze di indeterminatezza delle somme ingiunte e di erroneità del quantum preteso.
Si è detto, infatti, che gli estratti conto prodotti dall'opposta offrono una rappresentazione di tutti i movimenti contabili inerenti al rapporto, riportando le rate pagate e quelle insolute, e dando, dunque, conto della formazione del debito residuo. Finanche la pretesa avente ad oggetto gli interessi moratori, avente titolo nelle previsioni contrattuali, è giustificata dalla produzione del prospetto analitico degli interessi richiesti.
La parte opponente, del resto, non ha specificamente contestato le risultanze degli estratti conto, né ha dedotto – tantomeno provato – di aver corrisposto somme diverse ed ulteriori da quelle ivi contabilizzate.
- 12 - Smentita per tabulas è la censura di indeterminatezza del tan, nonché di asserita difformità del tasso di interesse effettivamente applicato. È, infatti, versato in atti il contratto di finanziamento con indicazione di tan e taeg, nonché l'estratto conto a dimostrazione dei movimenti contabili inerenti al rapporto, a giustificazione delle somme pretese. La parte opponente, dal suo canto, non ha fornito alcuna specifica indicazione, né riscontro concreto, circa la pretesa applicazione di un tasso di interesse difforme da quello pattuito.
Del tutto generiche sono, poi, le eccezioni di applicazione di interessi usurari e anatocistici, nonché di tassi di interesse ultralegali, spese e commissioni non pattuiti. Neppure in tal caso, infatti, gli opponenti hanno dedotto alcunché di specifico con riferimento al concreto rapporto per cui è causa, difettando, dunque, l'allegazione, prima ancora che la prova, dei fatti costitutivi di tali eccezioni.
Quanto al piano di ammortamento alla francese, valgano a sconfessare le doglianze della parte opponente i principi affermati dalla
Corte di Cassazione con sentenza a Sezioni Unite n. 15130/2024: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Attesa l'infondatezza delle eccezioni che precedono, si appalesa, conseguentemente, priva di pregio la doglianza di violazione del canone
- 13 - di buona fede, in quanto fondata sulle medesime illegittimità contrattuali.
La parte opponente, infine, ha eccepito la decadenza della banca dalla garanzia prestata da per violazione del termine ex Parte_2
art. 1957 c.c., nonché la nullità della clausola di deroga alla previsione normativa, per contrasto con l'art. 2 co. 2 lett. a) della L. 287/1990.
L'eccezione è destituita di fondamento.
Invero, la previsione di cui all'art. 1957 c.c. è dettata in materia di fideiussione, mentre lungi dal prestare una garanzia Parte_2
fideiussoria, ha sottoscritto il contratto di finanziamento quale coobbligata. In tal senso depone univocamente il tenore letterale del contratto, nonché la disciplina di cui alle condizioni generali del finanziamento, ove, agli artt. 3 e 6, si fa espressa distinzione tra sottoscrizione del prestito anche da parte del coobbligato e prestazione di una garanzia fideiussoria. L'art. 3, relativo alla coobbligazione, in particolare, fa espresso riferimento alla disciplina delle obbligazioni solidali di cui all'art. 1292 c.c.
È, peraltro, lecita e ammessa dall'ordinamento l'assunzione di un'obbligazione in via solidale da parte di più soggetti, con funzione rafforzativa della posizione creditoria, ed al fine di favorire la concessione del prestito. Gli stessi artt. 1298 e 1299 c.c., nel disciplinare i rapporti interni ed il regresso tra condebitori, ammettono che l'obbligazione sia assunta nell'esclusivo interesse di uno degli obbligati in solido.
A tale stregua, il coobbligato solidale assume la medesima obbligazione del richiedente il prestito, potendo il creditore, indifferentemente, chiedere l'intero adempimento a ciascuno dei coobbligati.
- 14 - Diversamente, il fideiussore, pur se obbligato in solido con il debitore principale, assume un'obbligazione – di garanzia - diversa ed accessoria rispetto a quella principale, e ciò giustifica la disciplina codicistica volta a delimitare il quantum, il quomodo, nonché
l'orizzonte temporale dell'esposizione debitoria del fideiussore, al fine di contemperare l'interesse di quest'ultimo con quello creditorio.
Nel caso di specie, il richiamo, da parte dell'opponente, alla previsione di cui all'art. 1957 c.c. non è pertinente, dal momento che, nei confronti della società finanziaria, ha assunto la Parte_2
medesima obbligazione – rivestendo, dunque, la medesima posizione – del richiedente il prestito Parte_1
Nessuna deroga all'art. 1957 c.c. viene, dunque, in rilievo.
Da ciò deriva finanche l'infondatezza della pretesa violazione della normativa anticoncorrenziale, nonché dell'eccezione, sollevata solo in comparsa conclusionale ed in maniera generica, di vessatorietà.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 3375/2022;
- 15 - 2. Condanna e in solido fra loro, Parte_1 Parte_2
alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che qui si liquidano in euro 3.900,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, l'8 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 16 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 10972 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza del 27.03.2025, e vertente
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), rappresentati e Parte_2 CodiceFiscale_2
difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Renato Veneruso (c.f.:
[...]
, con domicilio come in atti;
C.F._3
opponenti
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., e per essa, quale mandataria, (c.f. Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2
procura in atti, dall'avv. Marco Rossi (c.f. ), CodiceFiscale_4
con domicilio come in atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.10.2022,
e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 3375/2022 emesso il 31.08.2022 dal
Tribunale di Napoli nord in favore di per Controparte_1
l'importo capitale di euro 22.192,25 oltre interessi e spese, quale debito residuo di un finanziamento stipulato dal – e dalla Pt_1 Pt_2
quale coobbligata – con Neos Finance s.p.a.
A fondamento dell'opposizione hanno dedotto: la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; la prescrizione del credito;
la decadenza dalla garanzia fideiussoria nei confronti di Parte_2
per decorso del termine ex art. 1957 c.c., e stante la nullità della clausola di deroga alla predetta previsione normativa, in quanto riproduttiva dello schema Abi;
la carenza di prova documentale del credito;
la violazione dell'art. 1956 c.c. nei confronti della garante;
l'indeterminatezza del tan, e l'applicazione di un tasso di interesse difforme da quello pattuito;
l'applicazione di interessi usurari e anatocistici;
l'applicazione di spese e oneri non pattuiti, tali da determinate un taeg effettivo difforme da quello indicato in contratto;
la violazione del canone di buona fede, tanto nella fase pre-contrattuale che in quella contrattuale.
Tanto premesso, hanno concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio a mezzo della Controparte_1
mandataria contestando in fatto ed in diritto le Controparte_2
avverse deduzioni, e concludendo, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione, e, in ogni caso, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa risultante dal giudizio.
- 2 - Dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
27.03.2025, la causa è stata riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** L'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
- 3 - La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di
[...]
al pagamento del debito residuo di un finanziamento Controparte_1
stipulato da quale richiedente, e Parte_1 Parte_2
quale coobbligata, con Neos Finance s.p.a., in virtù dell'acquisto del credito derivante dal predetto rapporto.
È il caso di precisare che in tema di finanziamenti, il creditore “che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697,
1° comma, c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda,
e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione” (Cass., Sez. II, n.
27372/2021).
Orbene, a sostegno della pretesa avanzata, l'opposta ha prodotto: il contratto di prestito personale sottoscritto da e Parte_1
recante le condizioni economiche del finanziamento Parte_2
(segnatamente: tan, taeg, tasso di interesse di mora, numero ed importo delle rate); l'estratto conto analitico con annotazione di tutti i movimenti inerenti al rapporto (in particolare, le rate pagate e quelle scadute); il prospetto di calcolo degli interessi di mora applicati.
La conclusione del contratto, così come l'erogazione della somma, non hanno formato oggetto di contestazione.
Del resto, l'esecuzione del rapporto è dimostrata dall'estratto conto in atti, da cui emerge il pagamento di diverse rate di rimborso del finanziamento, senza che tali risultanze siano state contestate dalla parte opponente.
Sempre sul piano dei fatti costitutivi della pretesa, occorre esaminare il profilo della legittimazione attiva in capo ad
[...]
sub specie di titolarità del diritto, oggetto di Controparte_1
contestazione da parte degli opponenti.
- 4 - Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la
- 5 - titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a
- 6 - pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché
- 7 - possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, la parte opposta ha prodotto: la visura camerale di Neos Finance s.p.a., originaria creditrice, da cui risulta la scissione di quest'ultima mediante trasferimento del patrimonio ad
Intesa Sanpaolo Personal Finance s.p.a.; la visura camerale di CP_3
da cui risulta il cambio di denominazione di Intesa Sanpaolo
[...]
Personal Finance s.p.a. in la visura camerale di Intesa CP_3
Sanpaolo s.p.a., da cui emerge l'incorporazione di CP_3
È bene precisare che le contestazioni della parte opponente non hanno interessato le predette operazioni societarie, bensì il solo oggetto della cessione del credito successivamente intervenuta. Deve, pertanto, ritenersi che la documentazione sopra elencata, in mancanza di specifica contestazione, dimostri adeguatamente la sequenza delle operazioni di scissione e fusione societaria che hanno condotto il credito nella titolarità di Intesa Sanpaolo s.p.a.
- 8 - Quanto alla cessione del credito, deve rilevarsi che la parte opponente non ha contestato l'esistenza del contratto di cessione dei crediti in blocco in sé, bensì l'indeterminatezza dell'oggetto della cessione, asserendo non esservi prova che esso includa lo specifico credito per cui è causa.
Orbene, la Corte di Cassazione ha precisato che: “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n.
17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 9412 del 05/04/2023)” (Cass., n. 28790/2024).
È possibile, dunque, che la prova dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco venga tratta da elementi estrinseci al contratto stesso, come ben possono essere i criteri inclusivi indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se precisi e ricorrenti in concreto.
A maggior ragione deve ritenersi che la predetta prova possa essere offerta mediante la produzione in giudizio di una formale e specifica dichiarazione resa dal cedente stesso, il quale è certamente controinteressato ad eventuali condotte “usurpative” da parte di soggetti terzi che si affermino titolari del credito senza esserne legittimati.
- 9 - Ed infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che la dichiarazione del cedente, prodotta dal cessionario in giudizio, integra un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo ai fini della prova della cessione (cfr. Cass., n. 10200/2021).
Ciò posto, a dimostrazione della cessione del credito da Intesa
Sanpaolo in favore di (precedente denominazione di Controparte_1 [...]
come risultante dalla visura camerale in atti), Controparte_1
l'opposta ha prodotto: il contratto di cessione dei crediti in blocco intercorso tra Intesa Sanpaolo s.p.a. ed l'elenco Controparte_1
omissato dei crediti ceduti, in cui figura il codice del contratto sottoscritto dagli odierni opponenti;
l'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui si è data pubblicità all'intervenuta cessione del credito, con l'indicazione di criteri di individuazione, per categoria, dei crediti ceduti;
la dichiarazione, resa dalla cedente Intesa Sanpaolo s.p.a., di intervenuta cessione dello specifico credito verso in Parte_1
favore di Controparte_1
Sulla scorta di tali elementi documentali, tra cui particolare rilievo assume la dichiarazione resa dal cedente, può ritenersi pienamente dimostrato l'acquisto della titolarità del credito per cui è causa in capo all'odierna opposta.
Quanto alla comunicazione della cessione, essa è, in ogni caso, avvenuta con la notifica del decreto ingiuntivo.
A tale stregua, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, ossia la stipulazione del contratto di finanziamento, nonché l'erogazione della somma, con conseguente diritto dell'odierna opposta, cessionaria del credito, alla restituzione dell'importo erogato secondo le tempistiche ed alle condizioni economiche indicate nel contratto.
- 10 - Una volta che il creditore abbia dimostrato i fatti costitutivi della pretesa ed allegato l'inadempimento dell'obbligo di restituzione, grava sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Venendo alle eccezioni sollevate dalla parte opponente, ed in particolare alla dedotta prescrizione del diritto di credito, va osservato che nel contratto di mutuo, cui è assimilabile il finanziamento con piano di rimborso rateale, la prescrizione decennale del diritto alla restituzione della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass., n. 17798/2011; Cass., n. 2301/2004). La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario, infatti, non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, oppure a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa.
Nella fattispecie, il contratto di finanziamento è stato stipulato il
28.12.2012, con piano di rimborso in 60 rate mensili a decorrere dal
1.02.2013. Nondimeno, come rappresentato dalla parte opposta, dall'estratto conto in atti risulta intervenuta la decadenza dal beneficio del termine in data 24.03.2015. A partire da tale momento è venuto meno il patto di rateizzazione, con obbligo del mutuatario di restituzione dell'intero capitale residuo e decorrenza del termine decennale di prescrizione. Il decreto ingiuntivo è stato, dunque, emesso nel termine decennale.
- 11 - La doglianza concernente la carenza di prova documentale del credito è, invece, superata da quanto detto circa l'idoneità della documentazione prodotta dall'opposta a provare i fatti costitutivi della pretesa.
Ed infatti, trattandosi di rapporti di finanziamento, una volta che l'istituto di credito abbia provato i fatti costitutivi della domanda, ossia la dazione delle somme a titolo di prestito e la pattuizione di un dato tasso di interesse quale costo dell'operazione, può limitarsi ad allegare l'inadempimento altrui, incombendo sulla controparte l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.
Nel caso di specie, gli estratti conto analitici recanti i movimenti contabili inerenti ai rapporti, con annotazione delle rate pagate e di quelle insolute, valgono, ad abundantiam, a rappresentare ed illustrare la formazione del saldo richiesto.
Quanto esposto vale, peraltro, a superare le doglianze di indeterminatezza delle somme ingiunte e di erroneità del quantum preteso.
Si è detto, infatti, che gli estratti conto prodotti dall'opposta offrono una rappresentazione di tutti i movimenti contabili inerenti al rapporto, riportando le rate pagate e quelle insolute, e dando, dunque, conto della formazione del debito residuo. Finanche la pretesa avente ad oggetto gli interessi moratori, avente titolo nelle previsioni contrattuali, è giustificata dalla produzione del prospetto analitico degli interessi richiesti.
La parte opponente, del resto, non ha specificamente contestato le risultanze degli estratti conto, né ha dedotto – tantomeno provato – di aver corrisposto somme diverse ed ulteriori da quelle ivi contabilizzate.
- 12 - Smentita per tabulas è la censura di indeterminatezza del tan, nonché di asserita difformità del tasso di interesse effettivamente applicato. È, infatti, versato in atti il contratto di finanziamento con indicazione di tan e taeg, nonché l'estratto conto a dimostrazione dei movimenti contabili inerenti al rapporto, a giustificazione delle somme pretese. La parte opponente, dal suo canto, non ha fornito alcuna specifica indicazione, né riscontro concreto, circa la pretesa applicazione di un tasso di interesse difforme da quello pattuito.
Del tutto generiche sono, poi, le eccezioni di applicazione di interessi usurari e anatocistici, nonché di tassi di interesse ultralegali, spese e commissioni non pattuiti. Neppure in tal caso, infatti, gli opponenti hanno dedotto alcunché di specifico con riferimento al concreto rapporto per cui è causa, difettando, dunque, l'allegazione, prima ancora che la prova, dei fatti costitutivi di tali eccezioni.
Quanto al piano di ammortamento alla francese, valgano a sconfessare le doglianze della parte opponente i principi affermati dalla
Corte di Cassazione con sentenza a Sezioni Unite n. 15130/2024: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Attesa l'infondatezza delle eccezioni che precedono, si appalesa, conseguentemente, priva di pregio la doglianza di violazione del canone
- 13 - di buona fede, in quanto fondata sulle medesime illegittimità contrattuali.
La parte opponente, infine, ha eccepito la decadenza della banca dalla garanzia prestata da per violazione del termine ex Parte_2
art. 1957 c.c., nonché la nullità della clausola di deroga alla previsione normativa, per contrasto con l'art. 2 co. 2 lett. a) della L. 287/1990.
L'eccezione è destituita di fondamento.
Invero, la previsione di cui all'art. 1957 c.c. è dettata in materia di fideiussione, mentre lungi dal prestare una garanzia Parte_2
fideiussoria, ha sottoscritto il contratto di finanziamento quale coobbligata. In tal senso depone univocamente il tenore letterale del contratto, nonché la disciplina di cui alle condizioni generali del finanziamento, ove, agli artt. 3 e 6, si fa espressa distinzione tra sottoscrizione del prestito anche da parte del coobbligato e prestazione di una garanzia fideiussoria. L'art. 3, relativo alla coobbligazione, in particolare, fa espresso riferimento alla disciplina delle obbligazioni solidali di cui all'art. 1292 c.c.
È, peraltro, lecita e ammessa dall'ordinamento l'assunzione di un'obbligazione in via solidale da parte di più soggetti, con funzione rafforzativa della posizione creditoria, ed al fine di favorire la concessione del prestito. Gli stessi artt. 1298 e 1299 c.c., nel disciplinare i rapporti interni ed il regresso tra condebitori, ammettono che l'obbligazione sia assunta nell'esclusivo interesse di uno degli obbligati in solido.
A tale stregua, il coobbligato solidale assume la medesima obbligazione del richiedente il prestito, potendo il creditore, indifferentemente, chiedere l'intero adempimento a ciascuno dei coobbligati.
- 14 - Diversamente, il fideiussore, pur se obbligato in solido con il debitore principale, assume un'obbligazione – di garanzia - diversa ed accessoria rispetto a quella principale, e ciò giustifica la disciplina codicistica volta a delimitare il quantum, il quomodo, nonché
l'orizzonte temporale dell'esposizione debitoria del fideiussore, al fine di contemperare l'interesse di quest'ultimo con quello creditorio.
Nel caso di specie, il richiamo, da parte dell'opponente, alla previsione di cui all'art. 1957 c.c. non è pertinente, dal momento che, nei confronti della società finanziaria, ha assunto la Parte_2
medesima obbligazione – rivestendo, dunque, la medesima posizione – del richiedente il prestito Parte_1
Nessuna deroga all'art. 1957 c.c. viene, dunque, in rilievo.
Da ciò deriva finanche l'infondatezza della pretesa violazione della normativa anticoncorrenziale, nonché dell'eccezione, sollevata solo in comparsa conclusionale ed in maniera generica, di vessatorietà.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 3375/2022;
- 15 - 2. Condanna e in solido fra loro, Parte_1 Parte_2
alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che qui si liquidano in euro 3.900,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, l'8 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 16 -