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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/10/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 25/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14455/2023 del Registro Generale e promossa da
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
in qualità di eredi di , con l'avv. PINDINELLO ROSALBA Persona_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE Controparte_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno chiesto: a- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennizzo " " previsto dall'art. 2 della L. 210/1992 in qualità di eredi della defunta CP_2
madre, , affetta da EPATITE CRONICA HCV CORRELATA ed il decesso è da Persona_1
attribuire a tale patologia invalidante;
b- per l'effetto condannare il al Controparte_1
pagamento in favore degli istanti della somma prevista ex lege a titolo di indennizzo "una tantum" per gli eredi, pari ad €. 77.468,53 oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori maturati e maturandi dal dì della presentazione dell'istanza "una tantum" sino al soddisfo.
Il ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo che l'assegno “può essere riconosciuto, CP_1
in assenza del coniuge superstite, ai figli, solo se a carico del danneggiato deceduto” e il “mancato riconoscimento della sussistenza del nesso causale tra il decesso e la patologia diagnosticata”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per difetto del requisito della vivenza a carico.
1 Al riguardo, la S.C. ha infatti affermato che In materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il riconoscimento dell'assegno "una tantum" in favore dei superstiti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ad opera dell'art. 1, comma 3, della l. n. 238 del 1997, presuppone la sussistenza del requisito - pur non riportato nella disposizione modificatrice - della "vivenza a carico" della vittima, giacché il diritto al ristoro poggia su una concezione dì famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza, che rappresenta il cardine della legislazione e senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare (Cass. 11/05/2018, n. 11407).
Nel caso di specie, si deve rilevare che sulla sussistenza del requisito della vivenza a carico i ricorrenti – i quali peraltro non erano nemmeno conviventi con la defunta madre Per_2
– nulla hanno dedotto nell'atto introduttivo né tantomeno provato (a tal fine non
[...]
possono rilevare le autocertificazioni prodotte ai fini dell'esenzione dal contributo unificato) e le argomentazioni svolte per la prima volta in sede di note scritte dell'udienza del 27.06.2024 e la documentazione allegata a tali note sono tardive e quindi inammissibili, per violazione sia dell'art. 127 ter c.p.c., sia del divieto di modificare le domande previsto dall'art. 420 c.p.c., in quanto tali note costituiscono un nuovo ricorso in risposta alle eccezioni di parte resistente.
Tale questione è assorbente e preclude l'esame nel merito della controversia.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate per le ragioni esposte dai ricorrenti nelle note ex art. 127 ter c.p.c., che devono intendersi integralmente richiamate e condivise.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
27/12/2023 da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 01/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 25/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14455/2023 del Registro Generale e promossa da
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
in qualità di eredi di , con l'avv. PINDINELLO ROSALBA Persona_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE Controparte_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno chiesto: a- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennizzo " " previsto dall'art. 2 della L. 210/1992 in qualità di eredi della defunta CP_2
madre, , affetta da EPATITE CRONICA HCV CORRELATA ed il decesso è da Persona_1
attribuire a tale patologia invalidante;
b- per l'effetto condannare il al Controparte_1
pagamento in favore degli istanti della somma prevista ex lege a titolo di indennizzo "una tantum" per gli eredi, pari ad €. 77.468,53 oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori maturati e maturandi dal dì della presentazione dell'istanza "una tantum" sino al soddisfo.
Il ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo che l'assegno “può essere riconosciuto, CP_1
in assenza del coniuge superstite, ai figli, solo se a carico del danneggiato deceduto” e il “mancato riconoscimento della sussistenza del nesso causale tra il decesso e la patologia diagnosticata”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per difetto del requisito della vivenza a carico.
1 Al riguardo, la S.C. ha infatti affermato che In materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il riconoscimento dell'assegno "una tantum" in favore dei superstiti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ad opera dell'art. 1, comma 3, della l. n. 238 del 1997, presuppone la sussistenza del requisito - pur non riportato nella disposizione modificatrice - della "vivenza a carico" della vittima, giacché il diritto al ristoro poggia su una concezione dì famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza, che rappresenta il cardine della legislazione e senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare (Cass. 11/05/2018, n. 11407).
Nel caso di specie, si deve rilevare che sulla sussistenza del requisito della vivenza a carico i ricorrenti – i quali peraltro non erano nemmeno conviventi con la defunta madre Per_2
– nulla hanno dedotto nell'atto introduttivo né tantomeno provato (a tal fine non
[...]
possono rilevare le autocertificazioni prodotte ai fini dell'esenzione dal contributo unificato) e le argomentazioni svolte per la prima volta in sede di note scritte dell'udienza del 27.06.2024 e la documentazione allegata a tali note sono tardive e quindi inammissibili, per violazione sia dell'art. 127 ter c.p.c., sia del divieto di modificare le domande previsto dall'art. 420 c.p.c., in quanto tali note costituiscono un nuovo ricorso in risposta alle eccezioni di parte resistente.
Tale questione è assorbente e preclude l'esame nel merito della controversia.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate per le ragioni esposte dai ricorrenti nelle note ex art. 127 ter c.p.c., che devono intendersi integralmente richiamate e condivise.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
27/12/2023 da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 01/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2