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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12405 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. Laura Camomilla, giusta procura in atti
Ricorrente
E , nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Giovanni Paolo Bertolini, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte del 16.12.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da che, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in data 26.7.2008 a Roma con
; che dall'unione coniugale non erano nati figli;
che in data Controparte_1
17.10.2014 (pubblicata in data 19.12.2014) veniva dichiarata la separazione personale delle parti;
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del vincolo, alle condizioni di cui al ricorso;
letta la memoria difensiva del resistente che aderiva alla domanda di divorzio,
chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla memoria di costituzione;
letto il verbale di udienza del 12.11.2024 e la richiesta delle parti di pronuncia parziale sullo status, con rinuncia da parte della ricorrente ad ulteriori domande ed accettazione del resistente e visto il provvedimento del
Presidente f.f. in pari data;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
18.12.24 che chiedevano definirsi il procedimento e visto il provvedimento del G.O. che riservava la decisione al Collegio;
ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 n. 2 lettera b della legge
1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b]
della legge n. 898/1970 e successive modifiche) dichiarata in data
17.10.2014/ 19.12.2014 e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità
di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al protrarsi ininterrotto della separazione, come dalla parti riferito;
che nessuna altra pronuncia è da assumersi in difetto di domanda;
che la natura e l'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12405/ 2023 R.G.A.C così provvede:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26.7.2008 a Roma da , nato Controparte_1
a Roma il 21.2.1976 e , nata a [...] il Parte_1 28.11.1973, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Roma dell'anno 2008, atto n. 00359, parte II, serie
A02;
B) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970
n. 898;
C) compensa le spese.
Così deciso in Roma il 19.12.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi