Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 20/02/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00403/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01273/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Lattanzi e Livia Marafioti, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G.P. Da Palestrina n. 47;
contro
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Alessandria, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo PEC, in data -OMISSIS-, all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Alessandria; di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del diritto delle parti ricorrenti di accedere a tutti gli atti e documenti relativi al procedimento disciplinare avviato a seguito dell’esposto presentato il -OMISSIS- e per la conseguente condanna dell’Ordine resistente alla esibizione di tutti gli atti e documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza del 6 novembre 2024, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che i ricorrenti hanno impugnato il silenzio diniego serbato dall’Ordine dei Veterinari della Provincia di Alessandria sull’istanza di accesso presentata il -OMISSIS- per l’esibizione di tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento disciplinare avviato nei confronti di un medico veterinario iscritto all’Ordine di Alessandria a seguito del loro esposto del -OMISSIS-.
Considerato che successivamente all’iscrizione a ruolo del ricorso, l’Ordine dei Veterinari della Provincia di Alessandria ha osteso ai ricorrenti tutta la documentazione richiesta, provvedendo altresì a rifondere agli istanti le spese sostenute.
Preso atto che i ricorrenti hanno depositato in data 6 novembre 2024 istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., evidenziando come la pretesa azionata fosse stata interamente soddisfatta.
Ritenuto che con riferimento al presente ricorso debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ritenuto di non dovere provvedere sulle spese di lite in ragione dell’intervenuto accordo tra le parti per la rifusione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.