Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice nel procedimento r.g.n. 2339/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 20.12.2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 04/10/2024 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. NATALE GIOVANNI, e da rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
NICOLINA ANFORA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SESSA AURUNCA in data 20/12/2003; rilevato che dal matrimonio è nato un figlio, (30.04.2004); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 10.02.2022; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi continueranno a vivere nel rispetto reciproco;
2) i coniugi e si dichiarano economicamente autosufficienti, per cui rinunciano ad Parte_1 Parte_2 alcuna somma a titolo di mantenimento e/o alimenti, tenuto conto che ciascuno di essi svolge distinta attività professionale con capacità reddituale;
3) continuerà a vivere nella casa familiare sita in Sessa Aurunca alla via XXI luglio, già in uso Parte_1 alla famiglia prima della celebrazione del matrimonio, con tutti gli arredi e suppellettili ivi esistenti di Pt_1 sua proprietà.
4) Il figlio di anni 19, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere presso il Per_1 domicilio materno sito in Sessa Aurunca alla via M.G. De Cicco n. 44, continuando a frequentare il padre con modalità e tempi secondo la sua libera volontá. Parte_1
5) verserà a titolo di contributo di mantenimento, direttamente in favore del figlio Parte_1 Per_1 maggiorenne, ma non avente capacità reddituale perchè ancora studente, la somma di euro 350,00
(trecentocinquanta/00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese all'Iban seguente
[...] di cui a Postepay Evolution intestata a rinunciando Parte_3 pertanto la madre a percepire la somma da impiegarsi per il suo mantenimento;
6) inoltre, contribuirà al 50% delle spese straordinarie. A tal fine si richiamano le disposizioni Parte_1 di cui al protocollo d'intesa “”Disciplina spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 cpc””, vigente presso il Tribunale di Santa Maria CV, che si allega.
7) Le spese e competenze della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti, rinunciando i procuratori al vincolo della solidarietà professionale, ai sensi dell'art. 68 l.p. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SESSA AURUNCA il
20/12/2003 da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SESSA AURUNCA di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 112, parte II, serie A, anno
2003);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 20/12/2024
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese