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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10552 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27977/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa TA ZI Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa LA LA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27977/2024 promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio degli Avv.ti BRUNO MAURIZIO e LAPUCCI ELISABETTA ed elezione di domicilio presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato il [...] a [...] , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'Avv. TESTA CARLO ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05.07.2024 ha chiesto all'intestato Tribunale la Parte_1
pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto a OM il 02.10.2015 con CP_1
premetteva che dalla loro unione era nato il figlio (il 19.01.2013), che il Tribunale di OM Per_1
con decreto di omologa n.17471/2020 del 08.10.2020 aveva pronunciato la separazione tra le parti, deduceva che nonostante il raggiungimento di un accordo per la separazione ed i successivi tentativi di conciliazione anche in relazione al divorzio, il rapporto era divenuto conflittuale. Chiedeva pertanto l'affido condiviso del figlio con collocamento materno, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, nonché di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio di €
700,00 oltre 100% delle spese straordinarie.
1 costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse ricostruzioni di controparte, CP_1
aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente con accoglimento delle condizioni e del piano genitoriale come meglio specificato in comparsa.
All'udienza del 26.02.2025, il Giudice sentite entrambe le parti, preso atto del raggiungimento di un accordo per la definizione bonaria del giudizio, rinviava la causa per il deposito di conclusioni congiunte all'udienza del 20.03.2025 in modalità cartolare. All'esito della predetta udienza, il GD riservava la decisione al Collegio.
Pertanto, le parti hanno depositato il suddetto accordo, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di divorzio così come di seguito integralmente riportate:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
2) La casa coniugale di proprietà del Sig. , sita in OM Via Pallavicino 19, CP_1 rimarrà assegnata alla Sig.ra la quale continuerà a sostenerne le spese ordinarie Parte_1
(utenze, condominio etc.) mentre il dott. continuerà a pagare il mutuo e le spese CP_1 straordinarie;
3) La responsabilità genitoriale ordinaria sul figlio sarà esercitata dal genitore con cui si trova il minore, mentre quella straordinaria sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori;
4) Il Figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato Per_1 prevalentemente presso la madre. Il padre frequenterà il figlio secondo il seguente schema:
- A settimane alternate, 1° e 3° settimana: 3 giorni infrasettimanali con pernotto e riaccompagno a scuola;
- mentre la 2° e 4° settimana: 1 giorno infrasettimanale con pernotto e riaccompagno a scuola e weekend lungo dal venerdì al lunedì con accompagnamento a scuola;
Il padre trascorrerà altresì con il figlio metà delle festività natalizie alternando di anno in anno il periodo che va dal 23 al 29 dicembre e quello dal 30 dicembre al 6 gennaio, nonché alternando le giornate del 24 e 25 dicembre. Inoltre, trascorrerà con il figlio metà delle vacanze pasquali (3 giorni con un genitore e 3 giorni con l'altro) alternando di anno in anno la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Le vacanze estive, ed in particolare i mesi di luglio e agosto saranno suddivisi a metà tra i genitori, i quali alterneranno i periodi dal 1 al 15 luglio con quello dal 16 al
31 luglio, nonché i periodi dal 1 al 15 agosto con quello dal 16 al 31 agosto. I genitori alterneranno tra loro le altre festività di calendario. Il figlio trascorrerà altresì la giornata Per_1 con il genitore che compierò gli anni.
5) Assegno di mantenimento per il figlio, a carico del padre, di € 500,00 oltre Istat ed oltre
100% delle spese mediche non coperte dal SSN, di quelle ludiche, ricreative e sportive del figlio, mentre quelle scolastiche al 50% tra i genitori. Qualora intendesse frequentare un Istituto Per_1 privato, le spese saranno a carico del padre al 100%.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui veniva omologata la separazione (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente
2 modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Ebbene, dalla lettura della documentazione versata in atti, nulla osta alla conferma di tale accordo con riferimento alle questioni conseguenti allo scioglimento del matrimonio delle parti e all'interesse del minore.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto in OM il 02.10.2015; dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
OM (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto n.00583, Parte 1, serie 04). dispone in ordine alle condizioni del divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
spese di lite compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale ordinario di OM in data 24/06/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
LA LA TA ZI
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