Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00481/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00546/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 546 del 2024, proposto da
DO AV, rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Paolo Romeo e Giuseppe Murdaca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto nazionale della previdenza sociale, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 503/2022 emessa dal Tribunale Civile di Locri, Sezione Lavoro, il 09.06.2022, depositata in cancelleria il 09.06.2022, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Civile di Locri, Sezione Lavoro, ha “ accertato il diritto del ricorrente all’accredito dei contributi figurativi, per i periodi di cui in ricorso e come riconosciuti dall’ente convenuto ” dichiarando “ l’obbligo dell’INPS in persona del legale rappresentante p.t., di disporre l’aggiornamento dell’estratto contributivo ”; ed ha “ Condanna(to) l’I.N.P.S:, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite, da liquidarsi in € 1.300,00, oltre accessori, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. ”.
La sentenza munita di formula esecutiva rilasciata in data 27.07.2022 e notificata, in pari data, all’I.N.P.S. è passata in giudicato, come da attestazione del Tribunale di Locri del 6.6.2023.
Non avendo l’INPS provveduto a darvi esecuzione, con atto notificato e depositato in data 1/10/2024, la parte ricorrente ha agito per la sua integrale ottemperanza.
2. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, pur evocato in giudizio, non si è costituito.
3. Alla camera di consiglio del 21 maggio 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il Tribunale dà atto come rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente -, pur non trattandosi di mera sentenza comportante l'obbligo di pagamento di somme di danaro, sia comunque decorso pure il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
5. Osserva, quindi, il Collegio che la formazione del giudicato rende incontestabile il diritto del ricorrente all’accredito dei contributi figurativi, per i periodi indicati nella sentenza di cui in epigrafe, vantato da parte ricorrente e che il contegno processuale inerte dell’Amministrazione intimata non ha offerto elementi di prova in merito all’eventuale esecuzione del giudicato.
Permane, infatti, l’inadempimento dell’INPS di Reggio Calabria intimata, che non ha dimostrato l’avvenuta puntuale e integrale esecuzione del giudicato, nonostante il lungo tempo trascorso (cfr. in tema di onere della prova dell’adempimento, per tutte, Cass. SS.UU., sent. n. 13533/01).
6. Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale di adottare ogni atto necessario per dare corretta esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, provvedendo all’accreditamento a fini pensionistici di tutti i periodi di contribuzione indicati nella sentenza del giudice del lavoro, con aggiornamento dell’estratto contributivo entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
6.1. Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un Commissario ad acta , che il Collegio individua nel Direttore regionale dell’I.N.P.S. (Direzione regionale Calabria), con facoltà di delega ad altro funzionario della medesima Direzione regionale Calabria dell’INPS cui egli è preposto munito delle necessarie competenze, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento in epigrafe, con spese a carico dell’INPS.
6.2. In particolare, il Commissario ad acta :
- dovrà procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute. Con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile l’esecuzione del giudicato;
- dovrà provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
6.3. Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
6.4. La eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 60 (sessanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle consequenziali statuizioni.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione ai procuratori che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- ordina all’Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, all’uopo assegnando all’amministrazione stessa il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o, se antecedente, dalla notificazione) della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Direttore regionale dell’I.N.P.S. per la Calabria, con facoltà di delega, affinché provveda, entro il termine indicato in motivazione, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico del medesimo Istituto;
- condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre spese generali ed accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore degli Avv.ti Sebastiano Paolo Romeo e Giuseppe Murdaca ex artt. 93 c.p.c. e 26 c.p.a.;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, all’INPS, ancorché non costituita, e al Direttore regionale dell’INPS per la Calabria, quale nominato Commissario ad acta ;
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
DO Gaglioti, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Nicastro | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO