Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 145/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dai Signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 145/2022 R.G./F avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
Parte_1
nata a [...] il [...] C.F. , residente in [...]
18 sub. 1 p.3 , ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato dall'Ordine degli Avvocati di Ivrea (delibera COA Ivrea 2393 del 14.12.2021) elettivamente domiciliata in Torino Via Cervino n. 85 C.A.P. 10155, presso lo studio dell'Avvocato Rita Buzzichelli (C.F. , che C.F._2 la rappresenta e difende giusta delega in atti PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._3
(MI), Vicolo Lauro n. 12, elettivamente domiciliato in Torino, Via Tolmino n. 7 presso lo studio dell'Avv. Stefania De Francesco (C.F. ), CodiceFiscale_4
e dell'Avv. Mara Artioli che lo rappresentano Email_1 Email_2
e difendono per delega in atti
PARTE RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 19.3.2025 Conclusioni delle Parti Per parte ricorrente come da note depositate in data 9.9.2024 del seguente letterale tenore:
“(…) Voglia Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis
➢ Pronunciare la separazione personale dei coniugi e dando atto che il Sig. Parte_1 Controparte_1 si è già allontanato dall'abitazione familiare da marzo dell'anno 2021; CP_1 Per_ Pe
➢ In aderenza alle conclusioni della CTU Dr.ssa affidare i figli minori e congiuntamente Per_1 ad entrambi i genitori, a condizione che il padre non ostacoli le scelte della madre ed inizi un percorso di sostegno pagina 1 di 10
➢ Assegnare la casa familiare di DI (TO) Via Alba 18 sub. 1 p.3, con gli arredi che la compongono, alla Signora in ragione della collocazione principale dei figli;
Pt_1
➢ Il Sig. potrà trascorrere con i minori weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alle ore CP_1
21.30 della domenica sera, oltre due pomeriggi alla settimana, di cui uno seguito da pernottamento, nella settimana in cui i figli trascorrono il weekend con la madre, dall'uscita al riaccompagno a scuola;
nella settimana successiva, un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00, di norma individuato nel lunedì.
➢ Altresì i minori due settimane durante le vacanze estive, trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
➢ le festività natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
➢ Anche per le vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
➢ le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali ''ponti'') ed il giorno del compleanno dei figli saranno soggetti al criterio dell'alternanza.
➢ Nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai 3 giorni senza alternanza dei genitori, sarà assicurata la possibilità di contattare con il telefono/videochiamata il genitore non assegnato della visita in periodo tardo pomeriggio per circa 15 minuti.
➢ Disporre che entrambi i coniugi debbano provvedere al mantenimento e alla cura e all'educazione dei figli quando li hanno con sé.
➢ Altresì disporre che il Sig. debba corrispondere euro 560,00 (euro 280,00 per ciascun figlio) da CP_1 versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – saranno a carico dio entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'Intesa tra il Tribunale Ordinario e l'ordine degli Avvocati di Ivrea.
➢ Disporre che il Sig. concorra al mantenimento della Signora versando entro e non oltre il CP_1 Pt_1 giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, tenuto conto dell'impossibilità di svolgere regolare attività lavorativa per il gravoso impegno di gestione dei due figli minori posto che il padre omette da sempre di tenere i figli con sé nei giorni infrasettimanali ed altresì tenuto conto del minor importo di euro 250,00 mensili, a titolo di carta di inclusione in sostituzione del reddito di cittadinanza;
➢ Disporre che l'assegno unico venga percepito da ambo i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Per
➢ Tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del Consulente Tecnico di Parte, Dr.ssa da liquidarsi a carico del P.S.S. come da istanze di liquidazione già depositate che, per comodità, si riallegano”
- Per parte resistente come da note depositate in PCT in data 12.9.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta pagina 2 di 10 NEL MERITO ED IN OGNI CASO
DICHIARARE la separazione personale dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE Per_ Pe
AFFIDARE i figli e ad entrambi i genitori, con facoltà di esercizio disgiunto della potestà genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione. In adesione alle conclusioni della CTU, Dott.ssa i minori manterranno la residenza principale, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione Per_1 materna. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
essi assumeranno pertanto di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i minori come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche. Il padre, così come è sempre stato, manterrà previo accordo con la madre – il più ampio diritto ad incontrare i minori ed a tenerli con sé. Gli incontri, salvo diverso accordo tra le parti da raggiungersi con congruo anticipo e tenuto conto degli impegni scolastici dei minori nonché di quelli lavorativi del padre, si terranno secondo il seguente calendario: tre fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 19,00, con riaccompagnamento presso l'abitazione Per_ Pe materna, di cui due weekend con entrambi i bambini ed uno in cui terrà solo o solo , in modo da poter svolgere attività idonee a ciascun bambino così come concordato tra i coniugi;
i minori trascorreranno con il padre due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive;
le festività natalizie i minori staranno con il padre negli anni pari dal 23 al 30 dicembre e negli anni dispari dal 30 dicembre al 6 gennaio;
sempre ad anni alterni le festività pasquali, i giorni di festa calendarizzati ed i ponti. Ciascun genitore provvederà al Per_ Pe mantenimento, alla cura ed all'educazione di e nei periodo in cui li avrà con sé. Per_ Pe
DISPORRE a carico del SI. a titolo di concorso nel mantenimento di e , la Controparte_1 corresponsione, entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno mensile complessivo di €. 300,00, di cui €. 150,00 per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento dei minori, comprensivo della mensa scolastica, con automatica indicizzazione ISTAT, oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N., di quelle scolastiche e di quelle sportive preventivamente concordate e, tutte, successivamente documentate;
il tutto come da Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Ivrea ed il Tribunale di Ivrea;
REVOCARE in via definitiva l'assegno di contributo al mantenimento originariamente disposto da codesto Tribunale - a carico del SI. ed in favore della SI.ra – sino al mese di dicembre 2023 così come Controparte_1 Parte_1 disposto con l'ordinanza presidenziale con la quale è stata prevista la corresponsione di assegno a favore della SI.ra fino al predetto dicembre 2023 e conseguentemente – RIGETTARE l'avversaria domanda di Pt_1 assegno di mantenimento in favore della SI.ra , anche in considerazione del fatto che ormai da Parte_1 Pe mesi il SI. usufruisce dei permessi ex legge 104/92 per il minore , di fatto occupandosi Controparte_1 personalmente di accompagnare lo stesso nei pomeriggi infrasettimanali per lo svolgimento delle necessarie terapie mediche e consentendo in tal modo alla SI.ra di poter più agevolmente svolgere attività lavorativa. Pt_1
Con vittoria di spese e onorari” Per il PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 02/10/2024” Concisa esposizione delle ragion di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex art 706 cpc ratione temporis vigente parte ricorrente esponeva che le Parti avevano contratto matrimonio civile il 14.7.2016 in DI, unione Per_ Per_ dalla quale sono nati tre figli: i (Chivasso, 08.12.2011 deceduto il 26.09.2017), Pe (Chivasso, 24.12.2013) ed (Chivasso, 20.12.2014). Lamentava parte ricorrente l'intollerabilità
pagina 3 di 10 della convivenza coniugale ed agiva per far dichiarare la separazione, a seguito dell'aver il convenuto trasferito il proprio domicilio presso la sua compagna.
- Si costituiva parte resistente prendendo posizione in ordine alle richieste attoree ed all'udienza del 18.5.2022 il Presidente del Tribunale procedeva all'audizione delle Parti, autorizzandole all'esito a vivere separate e riservando l'adozione dei provvedimenti urgenti.
- Il Presidente del Tribunale pronunciava i provvedimenti urgenti in data 21-23.5.2022 e nella relativa ordinanza così letteralmente si legge: “(…) preso atto delle dichiarazioni delle parti e dei documenti prodotti, come integrati in data 19-5-2022; rileva Per_ che la coppia vive separata da tempo e che nella vicenda in esame l'audizione dei 2 figli minori viventi, nel Pe 2013 e nel 2014, che ha problemi di salute ed è autistico , appare superflua (art. 337 octies c.c.), non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e rispettando le loro domande il principio di bigenitorialità; che le ragioni di contrasto sono economiche, oltre che inerenti le modalità di frequenza. Parte ricorrente dichiara: « non mi sono mai interessata dei redditi di mio marito relativi agli immobili e al lavoro;
io per accordo comune mi occupavo della gestione familiare. Lui affrontava le spese di casa. Vede ogni 15 giorni a weekend alterni i nostri figli e una volta a settimana per le visite mediche (logopedia). Versa 350 euro al mese. Mi occupo io di mio figlio disabile;
mio marito li vede sostanzialmente i weekend (venerdì pomeriggio alle 16 e li riporta la domenica sera;
poco e saltuariamente un giorno alla settimana) . Siamo seguiti dai Servizi Sociali di DI. Con la pensione del bimbo disabile farà due settimane di centro estivo a pagamento;
anche l'altro nostro figlio frequenterà il centro estivo. Lui terrà i figli a settimane alterne nel mese di luglio, non so dove li porterà. Le vacanze natalizie sono state passate a Milano nel periodo di sua competenza, a Pasqua sono stati Per_ con me. Mio figlio va a scuola, frequenta la prima elementare, ha una insegnante di sostegno. Ha bisogno di una assistenza continua. Ogni anno mio marito riceve bonifici da un conto cointestato con madre e fratello per circa 18000 euro. L'assegno unico lo prendeva mio marito;
i buoni mensa sono cari perchè l'ISEE è elevato per la presenza di mio marito. Mio figlio prende 525 euro di pensione che gestisce il padre ». Per_ Parte convenuta dichiara: « sono all'oscuro di quanto guadagni mia moglie. Porto mio figlio alle visite (logopedia) ; siamo separati di fatto da circa tre anni;
vivevo in mansarda da solo da gennaio 2019. Gli importi totali dall'affitto del bar sono di 8000 euro, e 12000 euro di affitto del ristorante. Sostengo che tali importi sono gestiti da mia madre che mi dà qualche cosa per aiutarmi. Non abbiamo prodotto i contratti. Io non faccio la dichiarazione dei Redditi, faccio la Dichiarazione unica. Trascorriamo a settimane alterne le vacanze estive con i nostri figli e ci alterniamo Natale e Pasqua. Atteso che vivo a Milano, ho difficoltà alla frequenza infrasettimanale. Mia madre vive lontano, a IA , voglio essere coinvolto nelle decisioni che riguardano mio figlio ». ritenuto che, sulla base della normativa di cui alla legge 54/2006 - che prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa - debba disporsi l'affidamento dei figli a entrambi i genitori, non risultando che tale tipo di affidamento sia contrario agli interessi della prole;
pagina 4 di 10 che, sostanziale accordo tra i coniugi con riferimento alla scelta della residenza e dimora abituale, debba disporsi che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, Parte_1
; che, in considerazione di quanto sopra stabilito, l'abitazione della casa coniugale debba essere assegnata a costei, con concessione all'altro coniuge di congruo termine per trasferirsi altrove;
che debba disporsi che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione dei loro impegni di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto delle eSIenze dei minori e, in difetto di accordo, secondo le modalità indicate in dispositivo, dovendosi comunque assicurare il diritto/dovere di conservare rapporti tra genitore e prole;
Quanto agli aspetti economici e reddituali: vive, con attribuzione economicamente valutabile, con i due bambini nella casa Parte_1 familiare del marito su cui grava un mutuo a carico di costui con rata di 400 euro mensile;
si indica casalinga, con lavori saltuari come addetta alle pulizie (tre giorni a settimana per due ore al giorno, 9 euro all'ora e 400 euro al mese); nessuna proprietà immobiliare;
vive con la nuova compagna in casa di proprietà di costei (indicato che ella lavora, Controparte_1 senza che altro sia specificato); è operaio Pirelli;
indica un reddito mensile di 1500/1700 euro, che dipende dal premio di produzione. Oltre alla casa familiare, ha una casa al mare a Vieste in comproprietà con madre e fratello (1/3 ciascuno, compreso garage e magazzino, affittati come ristorante e bar). L'ultima dichiarazione fiscale, di poco inferiore alla precedente, indica un imponibile di euro 28.000 circa annui ed un netto di circa 24000 - 25.000 euro, compresi i redditi immobiliari, che certamente cubano nel reddito disponibile. Tenuto conto dell'onere del mutuo la disponibilità mensile si colloca quindi in poco meno di 1600 euro al mese. Esiste una sproporzione reddituale ai danni della moglie. vivrà nella casa familiare senza oneri, al pari Per_6 del marito che vive a casa della compagna, pure decentrata rispetto al luogo i cui lavora. L'assegno assistenziale Pe per il figlio , copre le spese collegate all'autismo di cui costui è affetto;
la moglie ha piena capacità lavorativa, sol condizionata dalla malattia del figliolo. Ciascun coniuge deve provvedere alle eSIenze dei figli quando li tiene con sé e , in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale, quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore -prevalenti quelli con la madre, come richiesto dallo stesso marito- e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, va posto a carico del SI.
un assegno mensile di mantenimento;
detto contributo, annualmente rivalutabile, è Controparte_1 da quantificare in € 460 (230 cd), oltre alla partecipazione alle spese “extra”, da aumentarsi a partire dal gennaio 2024 ad euro 560 (280 cd); che per un congruo iniziale periodo di tempo ed in attesa che la moglie stabilizzi una propria attività lavorativa, il SI. debba contribuire al mantenimento della SI.ra Controparte_1 Parte_1 compatibilmente con l'entità dei suoi redditi e con la necessità di provvedere al proprio sostentamento, tenuto conto del divario che emerge comparando la situazione reddituale delle parti, quale risulta dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti;
tale assegno periodico deve essere determinato nell'importo, annualmente rivalutabile, di
€ 140,00 sino a dicembre 2023.
*
pagina 5 di 10
P.Q.M.
-Autorizza i coniugi a vivere separati. -Affida i figli a entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
-Dispone che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino a domenica sera;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita al riaccompagno a scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari). Dispone che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3 senza alternanza tra i genitori, ai minori sia assicurata la possibilità di contattare di telefono/videochiamata il genitore non assegnato della visita in periodo tardo pomeridiano per 15 minuti c.a..
-Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla moglie, disponendo che l'altro coniuge se ne allontani definitivamente entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.
-Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando la ha con sé. Inoltre il SI. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, Controparte_1
l'assegno periodico di € 460 (230 cd), oltre alla partecipazione alle spese “extra”, da aumentarsi a partire dal gennaio 2024 ad euro 560 (280 cd) e da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea.
-Dispone che il SI. contribuisca al mantenimento della SI.ra Controparte_1 Pt_1
versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli indici
[...]
ISTAT, di € 140,00 sino a dicembre 2023.”
- Avanti al G.I. si costituivano entrambe le Parti e all'udienza del 5.10.2022 chiedevano la concessione dei termini ex art 183 c. 6 nn 1,2,3, cpc. Il GI concedeva i termini fissando udienza per la disamina dei mezzi istruttori al 5.7.2023. Le Parti depositavano le proprie memorie e all'udienza del 5.7.2023 davano atto della pendenza di trattative in stadio avanzato per la definizione della controversia, chiedendo la fissazione di udienza per la conciliazione ex art 185 cpc.
- Il GI fissava udienza per tentativo di conciliazione al 21.7.2023. All'udienza del 21.7.2023 il GI procedeva all'audizione delle Parti.
pagina 6 di 10 - Parte ricorrente ha dichiarato: “(…) i bambini stanno benissimo, viviamo noi tre nella casa familiare. Il mutuo lo paga mio marito ammonta che io sappia a circa 400 euro mensili. Attualmente percepisco il reddito di cittadinanza che ammonta a 600 euro mensili. Percepisco altresì l'assegno unico, o meglio la quota di mia spettanza del 50%, percepisco per tale causale 150 euro mensili. Saltuariamente mi occupo di pulizie civili Pe quando non ho la custodia dei figli minori. Non ho trovato altro perché devo accudire . Debbo rilevare che il padre non tiene i figli come disposto nell'ordinanza presidenziale e, anzi mi consta che lui fruisca della L. 104 Pe senza tuttavia che il tempo rinveniente da tale beneficio sia utilizzato per le eSIenze di natura medica di . Non do il consenso a che la compagna del pubblichi sui social le foto dei nostri figli. Aggiungo che non CP_1 Pe condivido il fatto che il SI. con la sua compagna partecipino ai corsi per la gestione della patologia di CP_1 Pe in luogo della partecipazione dei genitori di .”
- Parte resistente ha dichiarato: “(…) voglio molto bene ai nostri figli. Con la mia compagna non abbiamo altri figli. Ne avrei voluto. Durante l'infrasettimanale non vedo i figli, non li prendo perché ho un problema logistico e uno economico. Io lavoro in Pirelli a Settimo T.se. Ho un problema discale, ho cercato di avere un orario di lavoro nella parte centrale della giornata con inizio ore 8.30. Percepisco circa 1400/1500 euro al mese. Non faccio più i turni, ho un po' di flessione reddituale. Il mutuo assomma ad € 400 mensili. Di assegno unico percepisco circa 179 euro mensili. Vivo con la mia compagna a casa sua, lei paga il mutuo di € 400, lei lavora a tempo indeterminato in una lavanderia. Non ho nessun problema, subordinando il mio consenso al canone della reciprocità, a togliere le foto dei minori dai social. Non ci sono variazioni economiche SInificative con riferimento al compendio afferente gli introiti e la relativa ripartizione dei canoni di affitto degli immobili in Vieste. Tali soldi specifico che li gestisce mia madre.” Le Parti non si conciliavano ed insistevano nelle rispettive istanze istruttorie come depositate in PCT. Il GI riservava la decisione e con successiva ordinanza del 18.9.2023 – disposti gli ordini di esibizione ex artt 210/213 cpc – licenziava CTU genitoriale nominando CTU la dr.sa Per_7
che prestava giuramento in data 29.9.2023 e depositava l'elaborato peritale in data
[...]
26.3.2024.
- Con provvedimento del 25.4.2024 il GI fissava udienza per la precisazione delle conclusioni ex art 127 ter cpc al 12.9.2024. Le parti depositavano le conclusioni nonché gli scritti difensivi, e la causa viene ora a decisione
* * * 1) La domanda di separazione. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
pagina 7 di 10 Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate senza aver mai ripreso la convivenza lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie: va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
2) La domanda di mantenimento. La parte ricorrente ha come visto richiesto il mantenimento in proprio favore, e sul punto ritiene il Collegio che vada confermata la statuizione presidenziale già resa in corso di causa, posto che ex art 156 cc la parte ricorrente è comunque dotata di capacità lavorativa che dovrà esser messa a pieno frutto. Non basta: la parte ricorrente, in effetti, fruisce dell'abitazione ex familiare il cui mutuo è pagato dal marito, così beneficando – almeno indirettamente – del valore di godimento dell'immobile. La domanda attorea non può dunque trovare accoglimento
3) Le domande afferenti alla genitorialità. Entrambe i contendenti sono – come sopra indicato – concordi nella selezione dell'affidamento condiviso dei figli, con collocazione anagrafica e residenza abituale presso l'abitazione materna. Se tale punto non può – né qui deve – esser messo in discussione in sede decisionale, altro e diverso discorso vale per quel che riguarda le tempistiche di visita nonché il contributo al mantenimento, costituendo tali tematiche fonte di scontro processuale tra le Parti. Ebbene, in punto visite ritiene il Collegio che le visite padre -figli debbano seguire le modalità indicate dalla CTU (dotata di perspicuo corredo tecnico/motivazionale che merita condivisione conferma) come meglio infra indicato in parte dispositiva, posto che le stesse van calibrate tenuto conto della quotidianità dei minori (devoluta al Servizio Sociale l'opera di riavvicinamento, senza forzature, tra Per_
ed il padre, le cui visite si sono momentaneamente interrotte a seguito delle vacanze di Natale 2024 a seguito di screzio tra i due, non abbisognando la causa rimessione in istruttoria). Quanto alla richiesta di mantenimento per la prole minore deve precisarsi come, secondo quanto disposto dall'art. 337 ter, quarto comma c.c. “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito: il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando:
1) le attuali eSIenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambe i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambe i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Le eSIenze dei figli cui i genitori devono far fronte non si esauriscono, quindi, nel solo obbligo alimentare, ma si estendono inevitabilmente all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica (in tal senso si veda, Cass. 22.3.2005, n. 6197), tale da garantire al minore la conservazione di un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello pagina 8 di 10 goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974). I genitori hanno pertanto l'obbligo di mantenere i figli nei limiti individuati, non solo entro l'ambito delle rispettive sostanze, ma anche in quello della rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione delle risorse personali, tenuto conto delle accertate potenzialità reddituali (si veda, in merito, Corte d'Appello di Roma 27.7.2005). Ebbene, alla luce dell'articolato normativo ora richiamato devono esaminarsi partitamente le posizioni economiche delle parti, e sul punto val bene richiamare i dati economico/reddituali sopra già illustrati anche con riferimento all'ordinanza presidenziale in atti (in sostanza delineanti una situazione lavorativa non sempre regolarizzata per la ricorrente che fruisce della casa, oltre che del mantenimento per i figli, e l'assegno unico, a fronte dello stipendio del convenuto qual operaio presso Pirelli con stipendio di 1500 circa mensili, oltre diversi introiti per locazioni attive da immobili e stabili aiuti economici per il ménage quotidiano dalla famiglia di origine nonché dall'attuale compagna). L'esito del bilanciamento impone di confermare la misura già disposta in sede di ordinanza presidenziale. Infine, le spese di lite. L'esito della controversia rilascia un quadro composito ed invero – fatta salva la comune richiesta delle Parti di pronunciare la separazione – entrambe le parti han visto soltanto parzialmente accolte le loro richieste risultando reciprocamente parzialmente soccombenti in punto economico, di talché le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti ex art 92 cpc, le spese di CTU essendo già state liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda, eccezione, deduzione, difesa rigettate:
- Pronuncia la separazione giudiziale tra i SI.ri e ex art Parte_1 Controparte_1
151 cc;
- Dispone che l'Ufficiale di Stato civile del comune di DI esegua le formalità di legge;
- Rigetta la richiesta di mantenimento avanzata dalla parte ricorrente, fatta salva per il periodo pregresso la misura e la tempistica di percezione disposta nell'ordinanza presidenziale in atti;
Per_ Pe
- Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori (Chivasso, 24.12.2013) ed (Chivasso, 20.12.2014) ad entrambe i genitori con residenza anagrafica e collocazione abituale presso l'abitazione materna;
- Assegna la casa familiare di DI (TO) Via Alba 18 sub. 1 p.3, con gli arredi che la compongono, alla Signora in ragione della collocazione principale dei figli;
Pt_1
- Dispone che – salvo diversi accordi tra le Parti genitoriali – il padre possa vedere e incontrare i figli nella seguente calendarizzazione, con incarico al Servizio Sociale e Servizio di Psicologia Per_ Età Evolutiva di curare il riavvicinamento tra ed il padre fatto salvo il gradimento del figlio in ordine alla frequentazione col padre, e per l'effetto che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alle ore 21.30 della domenica sera, oltre due pomeriggi alla settimana, di cui uno seguito da pernottamento, nella settimana in cui i figli trascorrono il weekend con la madre, dall'uscita al riaccompagno a scuola;
nella settimana successiva, un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00, di norma individuato nel lunedì.
pagina 9 di 10 - Altresì i minori due settimane durante le vacanze estive, trascorreranno col padre due settimane, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
- le festività natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- Anche per le vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali ''ponti'') ed il giorno del compleanno dei figli saranno soggetti al criterio dell'alternanza.
- Nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai 3 giorni senza alternanza dei genitori, sarà assicurata la possibilità di contattare con il telefono/videochiamata il genitore non assegnato della visita in periodo tardo pomeriggio per circa 15 minuti.
- Dispone che entrambi i coniugi debbano provvedere al mantenimento e alla cura e all'educazione dei figli quando li hanno con sé e inoltre che il padre versi alla madre per il mantenimento dei figli l'assegno periodico di € 560 (280 cd) rivalutabili annualmente agli indici Istat, oltre alla partecipazione alle spese “extra”,come da protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016, assegno unico percepito – ove spettante – come per legge;
Per_ Pe Dispone la presa in carico dei minori (nato a [...], [...]) ed (nato a [...], [...]) da parte del Servizio Sociale, Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva competenti in relazione al luogo di residenza dei minori in DI per proseguire per quanto di rispettiva competenza l'opera di sostegno e supporto ai minori;
Dispone le spese di CTU secondo quanto già regolato con separato distinto provvedimento ponendo le relative spese in via solidale tra le Parti verso il CTU e in via paritetica tra le stesse;
Dichiara compensate integralmente le spese di lite Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, al Servizio Sociale ed al Servizio di Psicologia Età Evolutiva incaricato in atti e per tutte le incombenze di competenza. Così deciso in Ivrea, il 19.3.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 10 di 10