Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01370/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2025, proposto da
Associazione Musicale Auditorium, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Ileana Giovanna Magarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ponza (LT), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Mignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4966/2023 pubblicata il 1°.12.2023, Repert. n. 6552/2023 del 4.12.2023, emessa dal Tribunale di Bari nel procedimento di cui al R.G. n. 2121/2018, in giudicato giusta certificato del 11.4.2024, di conferma del decreto-ingiuntivo n. 5188/2017, emesso in data 12.12.2017 dal Tribunale di Bari (R.G. 1567/2017) notificato il 27.12.2017, con cui veniva ingiunto al Comune di Ponza (LT) di pagare in favore dell’ Associazione Musicale Auditorium , la somma di €.7.700,00, oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in € 685,50, comprensive di spese borsuali e degli accessori di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponza (LT);
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. EN IE e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del decreto-ingiuntivo del Tribunale di Bari, sez. II civ., 12 dicembre 2017, n. 5188 (R.G. n. 1567/2017), notificato in data 27 dicembre 2017, con cui veniva ingiunto al Comune di Ponza (LT) di pagare, in favore del rappresentante pro tempore dell’ Associazione Musicale Auditorium , la somma di €.7.700,00, oltre le spese ed interessi;
Costituitosi il Comune di Ponza (LT) intimato, lo stesso ha eccepito l’inammissibilità della domanda giudiziale, per essere sottoposto a piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243- bis d.lgs. n. 267/2000, ragion per cui, ai sensi del relativo comma 4, “ Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’Ente sono sospese della data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di applicazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’art. 243 quater, commi 1 e 3 ”;
Considerato che il Consiglio comunale, con la delibera n. 40 del 13 dicembre 2022, ha disposto il “ Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art.243-bis e ss. del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ” e che, invece, l’azione di ottemperanza è stata proposta, in data 17 aprile 2025 (con deposito del ricorso in data 30 aprile 2025), quando sicuramente era noto che il predetto Comune era in tale situazione deficitaria;
Considerato che, nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 73, comma 1- bis , c.p.a., il rinvio della trattazione della causa è consentito “ solo per casi eccezionali ”, motivo per cui non può accogliersi l’istanza di rinvio, rappresentata, con successiva memoria, dalla ricorrente associazione, anche in considerazione della circostanza per cui il quantum del credito in concreto recuperabile sarà definito all’esito dell’anzidetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ;
Considerato che, in giurisprudenza, è stato chiarito che: “ 6.2. Il riferimento alla “sospensione” delle procedure esecutive non può essere inteso come limitato alle sole procedure iniziate prima della deliberazione del piano di riequilibrio finanziario, e ancora pendenti, ma va interpretato come temporanea preclusione ad agire per l’esecuzione, al fine di preservare la possibilità di attuare ordinatamente il piano di rientro finanziario nei termini approvati. / La norma, incidendo su una condizione dell’azione (l’interesse a ricorrere), impone al giudice la verifica della sua esistenza anche d’ufficio (eventualmente disponendo istruttoria – sempre d’ufficio: art. 64, comma 3, c.p.a. – ove ritenesse necessaria la produzione in giudizio della copia autentica del piano di riequilibrio e della deliberazione di approvazione) ” (così Cons. St., sez. V, 14 aprile 2023, n. 3809);
Considerato, dunque, per giurisprudenza costante ( ex multis : T.A.R. Lazio, sez. Latina, 20 febbraio 2025, n. 125; T.A.R. Veneto, sez. I, 5 luglio 2023, n. 986; T.A.R. Campania, sez. II, 22 dicembre 2021, n. 8158; T.A.R. Puglia, sez. III, 11 marzo 2013, n. 362), che il giudizio di ottemperanza, stante siffatta preclusione, si appalesa inammissibile;
Ritenuto che, rebus sic stantibus , la domanda giudiziale di ottemperanza risulta inammissibile;
Ritenuto comunque di compensare le spese del giudizio, per la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC DA, Presidente
EN IE, Primo Referendario, Estensore
EN Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN IE | NC DA |
IL SEGRETARIO