Art. 16. 1. I comuni possono acquisire mediante espropriazione le aree che sono state necessarie a realizzare interventi abitativi a seguito di donazioni di solidarieta' nazionale ed internazionale limitatamente agli insediamenti gia' realizzati nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 , e che siano comunque in conformita' con gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 16, comma 1:
Si trascrive il testo dell'intero art. 2, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 33/1976 (Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonche' norme in materia di espropriazione per pubblica utilita):
"Art. 2. - Nell'ambito delle zone di cui all'articolo precedente, i comuni, al fine di sopperire alle impellenti esigenze delle popolazioni colpite, sentita la comunita' montana interessata o la comunita' collinare ovvero l'amministrazione provinciale per i comuni non compresi in organismi sovracomunali, hanno facolta', entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di adottare le seguenti eccezionali procedure:
a) l'individuazione delle aree da destinare a nuovi insediamenti, anche provvisori, per fronteggiare le immediate esigenze abitative nonche' dei servizi collettivi e delle attivita' terziarie di livello comunale;
b) la perimetrazione - con contestuale predisposizione delle norme edilizie transitorie da valere per l'edificazione in via transitoria fino alla scadenza del termine di cui al successivo articolo 7 - dei nuclei urbani distrutti nei quali si ritenga necessario attuare la ricostruzione mediante appositi piani particolareggiati;
c) l'ubicazione delle aree eventualmente necessarie, ad adibire a deposito di materiali di risulta degli edifici distrutti.
Il parere di cui al primo comma del presente articolo dovra' essere reso entro il termine di venti giorni".
Nota all'art. 16, comma 1:
Si trascrive il testo dell'intero art. 2, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 33/1976 (Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonche' norme in materia di espropriazione per pubblica utilita):
"Art. 2. - Nell'ambito delle zone di cui all'articolo precedente, i comuni, al fine di sopperire alle impellenti esigenze delle popolazioni colpite, sentita la comunita' montana interessata o la comunita' collinare ovvero l'amministrazione provinciale per i comuni non compresi in organismi sovracomunali, hanno facolta', entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di adottare le seguenti eccezionali procedure:
a) l'individuazione delle aree da destinare a nuovi insediamenti, anche provvisori, per fronteggiare le immediate esigenze abitative nonche' dei servizi collettivi e delle attivita' terziarie di livello comunale;
b) la perimetrazione - con contestuale predisposizione delle norme edilizie transitorie da valere per l'edificazione in via transitoria fino alla scadenza del termine di cui al successivo articolo 7 - dei nuclei urbani distrutti nei quali si ritenga necessario attuare la ricostruzione mediante appositi piani particolareggiati;
c) l'ubicazione delle aree eventualmente necessarie, ad adibire a deposito di materiali di risulta degli edifici distrutti.
Il parere di cui al primo comma del presente articolo dovra' essere reso entro il termine di venti giorni".