Articolo 2 della Legge 9 giugno 1999, n. 172
Articolo 1
Versione
1 luglio 1999
Art. 2. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.800 milioni per l'anno 1999 e in lire 5.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e, per gli anni 2000 e successivi, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base 7.1.2.1 "Occupazione" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52 .
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52 , recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale, e' il seguente:
"Art. 3 (Integrazione del fondo per l'occupazione). - 1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all' art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , e' autorizzata la spesa di lire 976 miliardi per l'anno 1998, di lire 913 miliardi per l'anno 1999 e di lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:
a) quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913 miliardi per l'anno 1999 e a lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) quanto a lire 3 miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole".
Entrata in vigore il 1 luglio 1999