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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/07/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 224/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 224/2025 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. ROSSI TOMMASO , elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
C.F. rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. TESSARIN GIUSEPPE, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “darsi atto che la sig.ra si Controparte_1 impegna a cedere e vendere a la propria quota dell'abitazione sita in Taglio di Parte_1
Po (RO), via Romea n. 164, così catastalmente censita: Catasto Fabbricati, fg 23 mapp. n. 470 sub. 1 cat. A/3, cl 2, vani 5.5., fg. 23 mapp. n. 470 sub. 3, cat. C/6 cl. 2, mq 56, e relative pertinenze, a fronte dell'integrale accollo da parte del sig. della quota parte del mutuo Pt_1 residuo esistente alla data odierna a carico della parte cedente (mutuo Controparte_1 acceso per l'acquisto del predetto immobile con Banca Adria Colli Euganei, n.
060005200227637), che il sig. ha provveduto e sta provvedendo integralmente Parte_1
a pagare;
- darsi atto che il sig. si impegna ad accettare ed acquistare la Parte_1 predetta quota dell'immobile, a fronte dell'integrale accollo della quota parte del mutuo residuo esistente alla data odierna a carico della parte cedente (mutuo Controparte_1 acceso per l'acquisto del predetto immobile con Banca Adria Colli Euganei, n.
060005200227637), con espressa rinunzia a richiedere e ottenere il rimborso della quota parte del mutuo sin d'ora corrisposto;
- darsi altresì atto che la sig.ra si Controparte_1 impegna ad accettare tale rinuncia;
- il relativo rogito verrà stipulato presso il Notaio scelto dalla parte acquirente entro il 31.07.2025. L'atto notarile e il trasferimento Parte_1 immobiliare si collocano nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali in sede di divorzio, precisando che l'accordo che lo contempla sono funzionali e indispensabili a un corretto equilibrio degli interessi patrimoniali tra le parti e delle condizioni di divorzio, per le quali si chiederà il regime fiscale di esenzione ai sensi di legge;
tale trasferimento rappresenta l'unica soluzione per dirimere le controversie di carattere patrimoniale insorte fra i coniugi e costituisce altresì elemento funzionale e indispensabile per risolvere la crisi coniugale. Spese, tasse ed oneri inerenti alla cessione e trascrizione della suddetta quota e di quant'altro ad esse conseguenti e/o inerenti verranno sostenute da , quale parte acquirente. - darsi Parte_1 atto che la sig.ra provvederà al rilascio del predetto immobile e al Controparte_1 conseguente spostamento della propria residenza anagrafica entro e non il oltre il 15.09.2025, provvedendo a prelevare tutti gli effetti personali, nonché i beni mobili di sua esclusiva proprietà; gli ulteriori arredi e corredi rimarranno assegnati in via definitiva al sig.
[...]
. - il sig. si obbliga a versare alla sig.ra un Pt_1 Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile “una tantum”, che tiene conto di tutti gli aspetti della vita coniugale e ritenuto equo, di €. 31.000,00 da versarsi in un'unica soluzione al momento del rogito notarile per il trasferimento della quota dell'immobile sito in Taglio di Po (RO), via Romea n. 164. La sig.ra si impegna a non formulare alcuna ulteriore domanda di contenuto Controparte_1 economico, come ex lege previsto. - La sig.ra dichiara di essere soddisfatta Controparte_1
e di non avere altre pretese di natura economica, al buon esito del predetto trasferimento immobiliare e del pagamento della somma “una tantum” stabilita. - il sig. si Parte_1 obbliga a preavvisare con congruo anticipo (almeno 8 ore prima) l'eventuale presenza presso il domicilio di terze persone, così da consentire che la sig.ra possa Controparte_1 organizzarsi di conseguenza. - Le Parti dichiarano di aver risolto ogni e altra questione economica tra loro;
-Spese di lite compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2/3 Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, chiedendo la regolamentazione delle relative condizioni.
Il ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio in 18.04.1998, in Taglio di Po (RO), atto trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Taglio di Po anno 1998, numero 4, Parte
I, serie Ufficio 1 e che dall'unione non sono nati figli.
Ha altresì dedotto che il tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi comparsi personalmente avanti il presidente in data 2.5.2023 in seno al procedimento n.
189/2023 RG.
Il ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione, previdenti un assegno di mantenimento in favore della coniuge di euro 300,00 mensili.
Si è costituita in giudizio la resistente in epigrafe indicato la quale ha aderito a tutte le domande formulate dal . Pt_1
Con sentenza n. 468/2025 decreto del 9.6.2025 il tribunale ha pronunciato sentenza sullo status e con ordinanza in pari data ha rimesso le parti avanti il giudice delegato.
All'udienza del 25 giugno 2025 i coniugi hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio ed hanno precisate congiuntamente le sopra riportate conclusioni, rinunciando ai termini previsti dall'art. 473bis 28 cpc.
Il giudice ha conseguentemente rimesso la causa in decisione.
Ritiene il Collegio che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti che reputa conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, vista la sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio n. 468/2025, depositata in data 9.06.2025, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. Recepisce le condizioni di divorzio sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
B. DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 15.07.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Federica Abiuso
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 224/2025 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. ROSSI TOMMASO , elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
C.F. rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. TESSARIN GIUSEPPE, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “darsi atto che la sig.ra si Controparte_1 impegna a cedere e vendere a la propria quota dell'abitazione sita in Taglio di Parte_1
Po (RO), via Romea n. 164, così catastalmente censita: Catasto Fabbricati, fg 23 mapp. n. 470 sub. 1 cat. A/3, cl 2, vani 5.5., fg. 23 mapp. n. 470 sub. 3, cat. C/6 cl. 2, mq 56, e relative pertinenze, a fronte dell'integrale accollo da parte del sig. della quota parte del mutuo Pt_1 residuo esistente alla data odierna a carico della parte cedente (mutuo Controparte_1 acceso per l'acquisto del predetto immobile con Banca Adria Colli Euganei, n.
060005200227637), che il sig. ha provveduto e sta provvedendo integralmente Parte_1
a pagare;
- darsi atto che il sig. si impegna ad accettare ed acquistare la Parte_1 predetta quota dell'immobile, a fronte dell'integrale accollo della quota parte del mutuo residuo esistente alla data odierna a carico della parte cedente (mutuo Controparte_1 acceso per l'acquisto del predetto immobile con Banca Adria Colli Euganei, n.
060005200227637), con espressa rinunzia a richiedere e ottenere il rimborso della quota parte del mutuo sin d'ora corrisposto;
- darsi altresì atto che la sig.ra si Controparte_1 impegna ad accettare tale rinuncia;
- il relativo rogito verrà stipulato presso il Notaio scelto dalla parte acquirente entro il 31.07.2025. L'atto notarile e il trasferimento Parte_1 immobiliare si collocano nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali in sede di divorzio, precisando che l'accordo che lo contempla sono funzionali e indispensabili a un corretto equilibrio degli interessi patrimoniali tra le parti e delle condizioni di divorzio, per le quali si chiederà il regime fiscale di esenzione ai sensi di legge;
tale trasferimento rappresenta l'unica soluzione per dirimere le controversie di carattere patrimoniale insorte fra i coniugi e costituisce altresì elemento funzionale e indispensabile per risolvere la crisi coniugale. Spese, tasse ed oneri inerenti alla cessione e trascrizione della suddetta quota e di quant'altro ad esse conseguenti e/o inerenti verranno sostenute da , quale parte acquirente. - darsi Parte_1 atto che la sig.ra provvederà al rilascio del predetto immobile e al Controparte_1 conseguente spostamento della propria residenza anagrafica entro e non il oltre il 15.09.2025, provvedendo a prelevare tutti gli effetti personali, nonché i beni mobili di sua esclusiva proprietà; gli ulteriori arredi e corredi rimarranno assegnati in via definitiva al sig.
[...]
. - il sig. si obbliga a versare alla sig.ra un Pt_1 Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile “una tantum”, che tiene conto di tutti gli aspetti della vita coniugale e ritenuto equo, di €. 31.000,00 da versarsi in un'unica soluzione al momento del rogito notarile per il trasferimento della quota dell'immobile sito in Taglio di Po (RO), via Romea n. 164. La sig.ra si impegna a non formulare alcuna ulteriore domanda di contenuto Controparte_1 economico, come ex lege previsto. - La sig.ra dichiara di essere soddisfatta Controparte_1
e di non avere altre pretese di natura economica, al buon esito del predetto trasferimento immobiliare e del pagamento della somma “una tantum” stabilita. - il sig. si Parte_1 obbliga a preavvisare con congruo anticipo (almeno 8 ore prima) l'eventuale presenza presso il domicilio di terze persone, così da consentire che la sig.ra possa Controparte_1 organizzarsi di conseguenza. - Le Parti dichiarano di aver risolto ogni e altra questione economica tra loro;
-Spese di lite compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2/3 Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, chiedendo la regolamentazione delle relative condizioni.
Il ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio in 18.04.1998, in Taglio di Po (RO), atto trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Taglio di Po anno 1998, numero 4, Parte
I, serie Ufficio 1 e che dall'unione non sono nati figli.
Ha altresì dedotto che il tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi comparsi personalmente avanti il presidente in data 2.5.2023 in seno al procedimento n.
189/2023 RG.
Il ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione, previdenti un assegno di mantenimento in favore della coniuge di euro 300,00 mensili.
Si è costituita in giudizio la resistente in epigrafe indicato la quale ha aderito a tutte le domande formulate dal . Pt_1
Con sentenza n. 468/2025 decreto del 9.6.2025 il tribunale ha pronunciato sentenza sullo status e con ordinanza in pari data ha rimesso le parti avanti il giudice delegato.
All'udienza del 25 giugno 2025 i coniugi hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio ed hanno precisate congiuntamente le sopra riportate conclusioni, rinunciando ai termini previsti dall'art. 473bis 28 cpc.
Il giudice ha conseguentemente rimesso la causa in decisione.
Ritiene il Collegio che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti che reputa conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, vista la sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio n. 468/2025, depositata in data 9.06.2025, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. Recepisce le condizioni di divorzio sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
B. DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 15.07.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Federica Abiuso
pag. 3/3