Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2024, n. 13294
CASS
Sentenza 14 maggio 2024

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Il provvedimento in esame è stato emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 33040/2019, pubblicata il 14 maggio 2024. Le parti in causa erano l'Agenzia delle Entrate, ricorrente, e un contribuente, controricorrente. L'Agenzia contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che aveva respinto il suo appello riguardo all'imposta di registro su un atto di liberalità. Il contribuente sosteneva che la donazione dell'usufrutto, condizionata alla sua premorienza, non configurasse un diritto immediato, ma una mera aspettativa, esente da tassazione.

Il giudice ha accolto il ricorso dell'Agenzia, argomentando che l'atto di donazione in questione configurava due distinti negozi giuridici: il trasferimento della nuda proprietà e la donazione dell'usufrutto, quest'ultima soggetta a condizione sospensiva. La Corte ha chiarito che, in presenza di una donazione con riserva di usufrutto a favore di un terzo, si devono considerare separatamente i due atti di liberalità, entrambi imponibili. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e il ricorso del contribuente rigettato, con condanna alle spese legali.

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Massime1

In tema di imposta sulle donazioni, la donazione con riserva (accettata) di usufrutto a favore di un terzo comporta due distinti atti di liberalità - un trasferimento della nuda proprietà in favore del donatario ed un'offerta di donazione dell'usufrutto in favore del terzo, improduttiva di effetti fino a che non intervenga l'accettazione del terzo medesimo, prima della morte del costituente, nella prescritta forma dell'atto pubblico - i quali, pertanto, devono essere autonomamente e separatamente sottoposti ad imposizione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2024, n. 13294
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13294
Data del deposito : 14 maggio 2024

Testo completo