Articolo 33 della Legge 23 agosto 1988, n. 400
Articolo 32Articolo 34
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27 settembre 1988
Art. 33. (Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro, viene fissato il contingente del personale appartenente ai corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza.
2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dal comma 1 sono considerati disponibili per nuove nomine.
3.
La restituzione del personale di cui al presente articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.
Entrata in vigore il 27 settembre 1988
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