Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2025, n. 17283
CASS
Sentenza 8 maggio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa l'11 marzo 2025, che dichiara inammissibile il ricorso presentato da A.A. contro la condanna per omessa dichiarazione fraudolenta. Le parti in causa hanno sollevato questioni giuridiche relative alla responsabilità dell'imputata, sostenendo che essa fosse un mero prestanome e che non fosse presente in Italia durante i fatti contestati. La difesa ha lamentato un vizio di motivazione, evidenziando la mancata considerazione di prove documentali e testimonianze che avrebbero potuto supportare la sua posizione.

Il giudice ha respinto tali argomentazioni, affermando che la responsabilità dell'amministratore di una società non può essere elusa, anche in assenza di una gestione diretta, e che spetta a lui dimostrare l'inesistenza di un coinvolgimento attivo nella condotta illecita. La Corte ha sottolineato che le evidenze emerse durante il processo, comprese le dichiarazioni di testimoni, confermavano la responsabilità di A.A. nella gestione della NA Srl. Pertanto, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, imponendo anche il pagamento delle spese processuali e una somma a favore della Cassa delle Ammende.

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Massime1

In tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, codice penale per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato ex lege a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2025, n. 17283
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17283
    Data del deposito : 8 maggio 2025
    Fonte ufficiale :

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