Sentenza 8 maggio 2025
Massime • 1
In tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, codice penale per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato ex lege a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2025, n. 17283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17283 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 07/06/2024, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Ravenna, in data 28/06/2022, nei confronti di A.A., in relazione al delitto di omessa dichiarazione fraudolenta a lei ascritta al capo e) della rubrica, in qualità di amministratore/legale rappresentante della NA Srl, in concorso con B.B. (separatamente giudicato).
2. Ricorre per cassazione la A.A., a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata attribuzione alla ricorrente della qualifica di presta nome/testa di legno, e alla mancata valutazione degli atti richiamati in appello. Si censura il mancato apprezzamento del verbale della Guardia di Finanza e delle dichiarazioni dell'operante, sollecitato con l'atto di appello, al quale la Corte territoriale aveva risposto con una motivazione apparente, in quanto meramente riproduttiva, anche lessicalmente, delle considerazioni svolte dal primo giudice. Tale iter motivazionale aveva determinato, ad avviso della difesa ricorrente, una sostanziale elusione delle censure formulate con l'atto di appello.
2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta presenza della ricorrente in territorio italiano, nel periodo dei fatti ed in quello precedente e successivo. Si censura la sentenza per aver anche in questo caso sostanzialmente ignorato i motivi di appello - anche quanto alle prove documentali (timbri sul passaporto) - essendosi limitata ad una mera riscrittura di quanto osservato dal Tribunale, senza neanche prendere in considerazione i rilievi, svolti in sede di controesame, relativi al fatto che l'apertura di un conto corrente può essere effettuata anche mediante delega.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, in considerazione della non decisività dei profili censurati (potendo anche il prestanome essere chiamato a rispondere del reato di dichiarazione fraudolenta), e degli elementi a sostegno dell'accusa emersi (dichiarazioni dei testi C.C. e D.D.) anche quanto alla presenza in Italia della ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La "doppia conforme" di condanna non è stata contrastata dalla A.A. prospettando l'infondatezza dell'accusa di dichiarazione fraudolenta formulata a suo carico, in quanto amministratore e legale rappresentante della NA Srl Tale ipotesi di reato è stata invero concordemente convalidata dai giudici di merito, i quali - in relazione all'elemento oggettivo del reato - hanno posto in evidenza gli esiti degli accertamenti in sede tributaria, del tutto univoci sia quanto all'inesistenza delle operazioni sottese alle fatture emesse dalla MELA Srl (pacificamente risultata essere una "cartiera"), sia la non rispondenza al vero delle risultanze di contabilità secondo cui l'importo di tali fatture (utilizzate per l'indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni della NA Srl ai fini IVA e IRES dell'anno 2013) appariva saldato a mezzo di bonifici bancari (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, contenente ampi richiami alla decisione di primo grado).
Come già ricordato nell'esposizione che precede, la difesa ha invece incentrato le proprie doglianze sulla riproposizione di quanto già dedotto in appello in ordine alla necessità di considerare la A.A. una mera "testa di legno", e di conferire il dovuto apprezzamento al fatto che, al momento della presentazione del bilancio, la ricorrente non si trovava in Italia.
2.1. La prospettazione difensiva non può essere condivisa, avuto riguardo al più recente indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui "in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40 , comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato ex lege a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto" (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201 - 01. Nello stesso senso, con specifico riferimento all' art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 , v. da ultimo Sez. 3, n. 46541 del 16/10/2024, Polieri).
Colgono allora nel segno, in tale ottica ricostruttiva, le affermazioni della Corte territoriale secondo cui, da un lato, "la carica rivestita da A.A.Li. implica la sua responsabilità nei confronti dei terzi per le attività svolte personalmente, o comunque a lei riconducibili, tra le quali si annoverano tutti gli atti di gestione diretta ovvero delegata, comprese quindi anche le dichiarazioni fiscali" (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). D'altro lato, la Corte d'Appello ha tratto precise conclusioni da tale diversa e più moderna impostazione, affermando che "grava in capo all'amministratore di diritto, quindi, l'onere di dimostrare che di fatto l'attività gestoria della società venisse svolta da altra persona (..) e che ella non avesse assunto neppure le doverose informazioni in merito a tale gestione e quindi allo svolgimento dell'attività oggetto delle fatturazioni" (cfr. pag. 6).
2.2. Deve conclusivamente osservarsi che l'odierna ricorrente non si è adeguatamente confrontata nemmeno con le specifiche risultanze, concordemente valorizzate dai giudici di merito, comprovanti una sua posizione non meramente formale.
Oltre alle premesse ricostruttive dell'operante E.E., secondo cui la A.A. era nota all'ufficio perché collegata alla "galassia di imprese" riconducibili a B.B. e C.C. ZI (cfr. pag. 2), vengono in rilievo le dichiarazioni non solo di tale ultimo coimputato (secondo cui la A.A. era da lui conosciuta da anni come persona attiva nella gestione di diverse attività imprenditoriali, per le quali si era avvalsa della propria collaborazione professionale), ma anche della teste D.D. Francesca, collaboratrice dello C.C., la quale aveva ammesso di essersi rapportata "più volte" con la A.A. per la gestione della contabilità della NA (cfr. pag. 5 della sentenza, nella quale viene anche riassunta la deposizione del E.E. quanto alla dichiarazione fraudolenta per cui è causa, in relazione alla quale lo C.C. aveva acquisito dalla ricorrente la delega a sottoscrivere le dichiarazioni, poi esercitata digitalmente).
3. Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo soffermarsi sui profili dedotti in appello quanto alla presenza in Italia della A.A.: la mancanza di un adeguato confronto con le risultanze fin qui sintetizzate impone infatti una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso l'11 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2025.