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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/10/2025, n. 2908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2908 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5418/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina
[...]
Di Nicolo'
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Nunziata Controparte_1
già , rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Marigliano CP_2 CP_3
APPELLATI
nata a [...] il [...] Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11.12.2024, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Giova all'uopo richiamare il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
( Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Venendo al caso in esame, in primo grado con due distinti atti di citazione (che davano luogo ad altrettanti giudizi poi riuniti) e la nella Controparte_1 CP_3
rispettiva qualità di proprietario, il primo, dell'autovettura Fiat UN tg. CZ789CT e la seconda dell'autovettura Fiat UN Evo tg. EM546JK, convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace Sarno Giudice e la nelle rispettive CP_4 Parte_1
qualità di proprietaria ed assicuratore per la RCA dell'autovettura Fiat ND tg
CK545XC per sentirle condannare in solido al risarcimento di tutti i danni materiali subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 28.11.2013 verso le ore 21,00 al
Corso Vittorio Emanuele di Sarno.
Il Giudice di Pace di Sarno, giusta sentenza n. 18/2016, accoglieva le domande e condannava in solido al pagamento in favore della CP_5 Controparte_4
della somma di euro 1488,00 ed in favore di della CP_3 Controparte_1 somma di euro 1666,00, oltre interessi legali, spese di ctu (euro 700,00 oltre oneri fiscali) e spese processuali (euro 1300,00 per ogni parte, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge).
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti proponeva Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza.
A motivi di appello deduceva la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 cpc.
Ad avviso di parte appellante il giudice di prime cure era incorso in una errata, arbitraria interpretazione delle risultanze istruttorie ed omessa valutazione delle prove fornite da parte convenuta.
chiedeva, poi, espressamente la rinnovazione della ctu espletata in primo Parte_1
grado.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare la domanda attorea o, in via gradata, di dichiarare la responsabilità concorsuale nella causazione del sinistro. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Nonostante la regolare notifica Giudice restava contumace mentre si CP_4
costituivano e la (già eccependo Controparte_1 CP_2 CP_3
l'inammissibilità dell'appello e comunque chiedendone il rigetto nel merito, ritenendo corretta in fatto e in diritto l'impugnata sentenza. Con vittoria delle spese del giudizio di appello.
Disposta la rinnovazione della CTU cinematica in secondo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini ordinari ex art. 190 cpc.
L'appello è ammissibile e fondato e va, pertanto, accolto. Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi. D'altra parte, gli appellati si sono difesi in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Il consulente tecnico di ufficio nominato in secondo grado, dopo aver proceduto ad un esame simulato del sinistro e ad una ricostruzione sui luoghi di causa, ha ritenuto i danni riportati da entrambi i veicoli attorei incompatibili con la dinamica del sinistro narrata in citazione , riferita dall'unico teste escusso in primo grado e ricostruita in sede di rinnovazione della ctu.
L'indagine aveva sostanzialmente ad oggetto la verifica di una doppia compatibilità degli urti : il primo diretto tra l'auto asserita responsabile Fiat ND e la Fiat UN del ed il successivo urto tra quest'ultima e la Fiat UN della Ebbene CP_1 CP_3
il CTU ha concluso per una incompatibilità di entrambi gli urti. Nel procedere a tale esame il ctu ha preso prima in considerazione il secondo urto indiretto tra la Fiat UN del tg. CZ 789 GT la Fiat UN dell accertando che : “le abrasioni CP_1 CP_3
nella parte laterale sinistra della Fiat UN e sulla porta anteriore …sono poco riconducibili ad urto tra veicoli per la loro morfologia ma più a contatti con corpi aguzzi sporgenti…..si nota altresì sul parafango anteriore sinistro un'introflessione al lamierato verosimilmente di consenso causata dal corpo che ha generato le abrasioni in corrispondenza dell'arco passaruota”; Inoltre: “non vi è compatibilità nemmeno con la grave deformazione della porta posteriore sinistra dell'auto del CP_1
generata da un urto obliquo da sinistra a destra che non viene riconosciuta come associabile al sinistro”. Nel riscontrare poi i danni al settore sinistro della Fiat UN della (parte che sarebbe venuta in collisione con la omologa UN del , CP_3 CP_1
vengono rilevate tracce di colore nero sul fianco sinistro di quest'ultima dovute a trasferimento di materia che : “non sono associabili a contatto con paraurti veicolare tantomeno a pneumatici” …“anche la deformazione della porta posteriore sinistra della Fiat UN del non appare associabile alla dinamica indicata negli atti CP_1
né lo sono in gran parte dei danni alla parte laterale sinistra (per natura e morfologia) che si estendono dal parafango anteriore sinistro a quello posteriore…in relazione alla dinamica indicata, infatti, anche le tracce di colore nero sulla parte laterale sinistra della Fiat UN della non possono essere riconducibili a contatto con il CP_3
fianco sinistro della Fiat UN del che è di colore grigio”. CP_1
Pertanto, tutti i pretesi danni da urto indiretto tra le auto del e quella della CP_1
non sono riconducibili ad urto tra i due predetti veicoli. CP_3
Anche in relazione al primo impatto tra la Fiat ND della sig.ra Giudice e la Fiat
UN del il CTU evidenzia solo incongruenze ed incompatibilità. E così nel CP_1
procedere alla ricostruzione simulata della dinamica il ctu afferma che “la mancanza di danni e/o l'integrità della targa della Fiat ND smentisce un urto frontale con overlap del 100% con andamento anteriore posteriore”. Ed ancora a prescindere dalla avvenuta o meno riparazione della Fiat ND il ctu afferma che “laddove ci sia stato un contatto tra la Fiat ND della Giudice e la Fiat UN del sarebbero CP_1
state rilevate tacce di colore celeste sulla Fiat UN tenuto conto dell'entità dell'impatto tale da danneggiare porta anteriore e porta posteriore destra come da perizia di parte del c.t. …le suddette tracce nei rilievi fotografici della Persona_1
Fiat UN non parrebbero presenti……”; “va precisato poi che gran parte dei danni sulla parte laterale destra della Fiat UN del non sono riconducibili ad un CP_1
contatto tra autovetture “…
Il ctu ha poi provveduto ad una ricostruzione simulata della dinamica del sinistro evidenziando nello schema e riproduzione allegato alla consulenza che il sinistro avrebbe dovuto avere ben differente andamento. In particolare, ha evidenziato che “la
Fiat UN del per effetto dell'impulso dovuto all'urto con la Fiat ND CP_1
“non poteva deviare sul lato sinistro ed invadere l'opposta corsia di marcia…in effetti avrebbe dovuto subire un'imbardata oraria e dirigersi verso la sua destra”. La ricostruzione per fotogrammi eseguita da pag 37 in poi della ctu è di notevole chiarezza: giustificando a tutti i costi l'impatto tra e l'auto Fiat UN del Pt_2
(sebbene giova ribadire in assenza di danni compatibili) la successiva CP_1 evoluzione per forza e andamento d'urto tra i due veicoli avrebbe dovuto portare la
UN del a ruotare verso destra urtando con l'estremità posteriore del fianco CP_1
sinistro la parte posteriore del fianco sinistro della Fiat UN della Le conclusioni CP_3
da pag 40 della ctu e successive smentiscono sia l'urto diretto tra la Fiat ND e la Fiat
UN del sia il successivo urto indiretto tra l'auto del e quella della CP_1 CP_1
La ricostruzione simulata del sinistro conferma che il successivo impatto tra le CP_3
due auto attoree doveva avvenire con l'estremità posteriore lato sinistro della Fiat
UN del determinando danni non presenti per cui : “l'urto indiretto non CP_1
risulta coerente con la dinamica indicata sia per le caratteristiche morfologiche dei danni che per la dinamica descritta”.
La CTU del perito industriale è di natura percipiente (leggasi Cass. Persona_2
sentenza n. 8374 del 28.03.2024) e, a differenza dell'elaborato peritale di primo grado,
è del tutto condivisibile dal punto di vista tecnico e logico, anche nelle risposte alle osservazioni di parte.
Le conclusioni a cui è giunto il perito industriale non possono essere Persona_2
contraddette dalla deposizione del testimone , che appare non attendibile. Testimone_1
Le dichiarazioni del teste dinanzi al giudice divergono in parte rispetto a quelle rilasciate per iscritto da (solo dinanzi al giudice il teste ha dichiarato che Testimone_1
si trovava a bordo della Fiat UN del . CP_1
Sul punto viene in rilievo anche l'argomento di prova della condanna penale (seppur di primo grado, Tribunale di Genova-sentenza n. 4487/18) di , imputato Testimone_1
ai sensi del reato ex art. 642 c.p. con riferimento all'incidente de quo.
Alla luce del suddetto corredo probatorio può concludersi nel senso dell'accoglimento dell'appello atteso che l'incidente de quo non si è verificato per come descritto dalle parti attore o non si è proprio verificato. Le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 1101,00 ed euro 5200,00) ed alle fasi svolte
(studio, introduttiva, trattazione, conclusionale per entrambi i gradi di giudizio).
Le spese di CTU vanno poste a carico delle parti attoree, al 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte in primo grado dagli appellati costituiti.
2) Condanna gli appellati costituiti a restituire in favore dell'appellante tutte le somme da essi rispettivamente ricevute da in esecuzione della sentenza di primo Parte_1
grado, come meglio indicate e descritte in motivazione.
3) Condanna in solido gli appellati costituiti al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 1205,00 per compensi di difesa e per il grado di appello in euro 2552,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, oltre – per entrambe le fasi - rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
4) Pone a carico degli appellati costituiti le spese di Ctu al 50% ciascuno.
Così deciso in Nocera Inferiore il giorno 1.10.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5418/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina
[...]
Di Nicolo'
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Nunziata Controparte_1
già , rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Marigliano CP_2 CP_3
APPELLATI
nata a [...] il [...] Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11.12.2024, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Giova all'uopo richiamare il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
( Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Venendo al caso in esame, in primo grado con due distinti atti di citazione (che davano luogo ad altrettanti giudizi poi riuniti) e la nella Controparte_1 CP_3
rispettiva qualità di proprietario, il primo, dell'autovettura Fiat UN tg. CZ789CT e la seconda dell'autovettura Fiat UN Evo tg. EM546JK, convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace Sarno Giudice e la nelle rispettive CP_4 Parte_1
qualità di proprietaria ed assicuratore per la RCA dell'autovettura Fiat ND tg
CK545XC per sentirle condannare in solido al risarcimento di tutti i danni materiali subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 28.11.2013 verso le ore 21,00 al
Corso Vittorio Emanuele di Sarno.
Il Giudice di Pace di Sarno, giusta sentenza n. 18/2016, accoglieva le domande e condannava in solido al pagamento in favore della CP_5 Controparte_4
della somma di euro 1488,00 ed in favore di della CP_3 Controparte_1 somma di euro 1666,00, oltre interessi legali, spese di ctu (euro 700,00 oltre oneri fiscali) e spese processuali (euro 1300,00 per ogni parte, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge).
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti proponeva Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza.
A motivi di appello deduceva la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 cpc.
Ad avviso di parte appellante il giudice di prime cure era incorso in una errata, arbitraria interpretazione delle risultanze istruttorie ed omessa valutazione delle prove fornite da parte convenuta.
chiedeva, poi, espressamente la rinnovazione della ctu espletata in primo Parte_1
grado.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare la domanda attorea o, in via gradata, di dichiarare la responsabilità concorsuale nella causazione del sinistro. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Nonostante la regolare notifica Giudice restava contumace mentre si CP_4
costituivano e la (già eccependo Controparte_1 CP_2 CP_3
l'inammissibilità dell'appello e comunque chiedendone il rigetto nel merito, ritenendo corretta in fatto e in diritto l'impugnata sentenza. Con vittoria delle spese del giudizio di appello.
Disposta la rinnovazione della CTU cinematica in secondo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini ordinari ex art. 190 cpc.
L'appello è ammissibile e fondato e va, pertanto, accolto. Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi. D'altra parte, gli appellati si sono difesi in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Il consulente tecnico di ufficio nominato in secondo grado, dopo aver proceduto ad un esame simulato del sinistro e ad una ricostruzione sui luoghi di causa, ha ritenuto i danni riportati da entrambi i veicoli attorei incompatibili con la dinamica del sinistro narrata in citazione , riferita dall'unico teste escusso in primo grado e ricostruita in sede di rinnovazione della ctu.
L'indagine aveva sostanzialmente ad oggetto la verifica di una doppia compatibilità degli urti : il primo diretto tra l'auto asserita responsabile Fiat ND e la Fiat UN del ed il successivo urto tra quest'ultima e la Fiat UN della Ebbene CP_1 CP_3
il CTU ha concluso per una incompatibilità di entrambi gli urti. Nel procedere a tale esame il ctu ha preso prima in considerazione il secondo urto indiretto tra la Fiat UN del tg. CZ 789 GT la Fiat UN dell accertando che : “le abrasioni CP_1 CP_3
nella parte laterale sinistra della Fiat UN e sulla porta anteriore …sono poco riconducibili ad urto tra veicoli per la loro morfologia ma più a contatti con corpi aguzzi sporgenti…..si nota altresì sul parafango anteriore sinistro un'introflessione al lamierato verosimilmente di consenso causata dal corpo che ha generato le abrasioni in corrispondenza dell'arco passaruota”; Inoltre: “non vi è compatibilità nemmeno con la grave deformazione della porta posteriore sinistra dell'auto del CP_1
generata da un urto obliquo da sinistra a destra che non viene riconosciuta come associabile al sinistro”. Nel riscontrare poi i danni al settore sinistro della Fiat UN della (parte che sarebbe venuta in collisione con la omologa UN del , CP_3 CP_1
vengono rilevate tracce di colore nero sul fianco sinistro di quest'ultima dovute a trasferimento di materia che : “non sono associabili a contatto con paraurti veicolare tantomeno a pneumatici” …“anche la deformazione della porta posteriore sinistra della Fiat UN del non appare associabile alla dinamica indicata negli atti CP_1
né lo sono in gran parte dei danni alla parte laterale sinistra (per natura e morfologia) che si estendono dal parafango anteriore sinistro a quello posteriore…in relazione alla dinamica indicata, infatti, anche le tracce di colore nero sulla parte laterale sinistra della Fiat UN della non possono essere riconducibili a contatto con il CP_3
fianco sinistro della Fiat UN del che è di colore grigio”. CP_1
Pertanto, tutti i pretesi danni da urto indiretto tra le auto del e quella della CP_1
non sono riconducibili ad urto tra i due predetti veicoli. CP_3
Anche in relazione al primo impatto tra la Fiat ND della sig.ra Giudice e la Fiat
UN del il CTU evidenzia solo incongruenze ed incompatibilità. E così nel CP_1
procedere alla ricostruzione simulata della dinamica il ctu afferma che “la mancanza di danni e/o l'integrità della targa della Fiat ND smentisce un urto frontale con overlap del 100% con andamento anteriore posteriore”. Ed ancora a prescindere dalla avvenuta o meno riparazione della Fiat ND il ctu afferma che “laddove ci sia stato un contatto tra la Fiat ND della Giudice e la Fiat UN del sarebbero CP_1
state rilevate tacce di colore celeste sulla Fiat UN tenuto conto dell'entità dell'impatto tale da danneggiare porta anteriore e porta posteriore destra come da perizia di parte del c.t. …le suddette tracce nei rilievi fotografici della Persona_1
Fiat UN non parrebbero presenti……”; “va precisato poi che gran parte dei danni sulla parte laterale destra della Fiat UN del non sono riconducibili ad un CP_1
contatto tra autovetture “…
Il ctu ha poi provveduto ad una ricostruzione simulata della dinamica del sinistro evidenziando nello schema e riproduzione allegato alla consulenza che il sinistro avrebbe dovuto avere ben differente andamento. In particolare, ha evidenziato che “la
Fiat UN del per effetto dell'impulso dovuto all'urto con la Fiat ND CP_1
“non poteva deviare sul lato sinistro ed invadere l'opposta corsia di marcia…in effetti avrebbe dovuto subire un'imbardata oraria e dirigersi verso la sua destra”. La ricostruzione per fotogrammi eseguita da pag 37 in poi della ctu è di notevole chiarezza: giustificando a tutti i costi l'impatto tra e l'auto Fiat UN del Pt_2
(sebbene giova ribadire in assenza di danni compatibili) la successiva CP_1 evoluzione per forza e andamento d'urto tra i due veicoli avrebbe dovuto portare la
UN del a ruotare verso destra urtando con l'estremità posteriore del fianco CP_1
sinistro la parte posteriore del fianco sinistro della Fiat UN della Le conclusioni CP_3
da pag 40 della ctu e successive smentiscono sia l'urto diretto tra la Fiat ND e la Fiat
UN del sia il successivo urto indiretto tra l'auto del e quella della CP_1 CP_1
La ricostruzione simulata del sinistro conferma che il successivo impatto tra le CP_3
due auto attoree doveva avvenire con l'estremità posteriore lato sinistro della Fiat
UN del determinando danni non presenti per cui : “l'urto indiretto non CP_1
risulta coerente con la dinamica indicata sia per le caratteristiche morfologiche dei danni che per la dinamica descritta”.
La CTU del perito industriale è di natura percipiente (leggasi Cass. Persona_2
sentenza n. 8374 del 28.03.2024) e, a differenza dell'elaborato peritale di primo grado,
è del tutto condivisibile dal punto di vista tecnico e logico, anche nelle risposte alle osservazioni di parte.
Le conclusioni a cui è giunto il perito industriale non possono essere Persona_2
contraddette dalla deposizione del testimone , che appare non attendibile. Testimone_1
Le dichiarazioni del teste dinanzi al giudice divergono in parte rispetto a quelle rilasciate per iscritto da (solo dinanzi al giudice il teste ha dichiarato che Testimone_1
si trovava a bordo della Fiat UN del . CP_1
Sul punto viene in rilievo anche l'argomento di prova della condanna penale (seppur di primo grado, Tribunale di Genova-sentenza n. 4487/18) di , imputato Testimone_1
ai sensi del reato ex art. 642 c.p. con riferimento all'incidente de quo.
Alla luce del suddetto corredo probatorio può concludersi nel senso dell'accoglimento dell'appello atteso che l'incidente de quo non si è verificato per come descritto dalle parti attore o non si è proprio verificato. Le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 1101,00 ed euro 5200,00) ed alle fasi svolte
(studio, introduttiva, trattazione, conclusionale per entrambi i gradi di giudizio).
Le spese di CTU vanno poste a carico delle parti attoree, al 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte in primo grado dagli appellati costituiti.
2) Condanna gli appellati costituiti a restituire in favore dell'appellante tutte le somme da essi rispettivamente ricevute da in esecuzione della sentenza di primo Parte_1
grado, come meglio indicate e descritte in motivazione.
3) Condanna in solido gli appellati costituiti al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 1205,00 per compensi di difesa e per il grado di appello in euro 2552,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, oltre – per entrambe le fasi - rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
4) Pone a carico degli appellati costituiti le spese di Ctu al 50% ciascuno.
Così deciso in Nocera Inferiore il giorno 1.10.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo