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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/05/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1882/2024
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1882/2024 R.G., promossa con ricorso ex artt. 22 e segg. Legge
689/1981, 6 D. Lgs. n. 150/2011, iscritto a ruolo in data 06.05.2024 da
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Ghelpach n. 56/B, c.f. , in proprio e quale responsabile in solido del C.F._1
, con sede legale a EN (VI) in Via Firenze Controparte_1
14 - P.IVA -, rappresentato e difeso dall'Avv. Gino ZAMBIANCO, del Foro di Treviso, con P.IVA_1 domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Fonte (TV) - Via Asolana n. 51, come da mandato in calce al ricorso introduttivo ricorrente contro
, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in , Contrà Gazzolle Controparte_2 CP_2
n. 6/10, c.f.- p.iva rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Maria Giulia BORRIELLO, P.IVA_2
Viceprefetto, incaricata con decreto del Prefetto di CP_2 resistente
In punto: Opposizione ad ordinanza - ingiunzione;
altre controversie di diritto amministrativo.
Provvedimento opposto: ordinanza - ingiunzione Controparte_3
, notificata in data 04.04.2024, relativa al Fascicolo n. 2022/566 Varie.
[...]
1 All'udienza del 23.01.2025 la causa veniva decisa con lettura del dispositivo sulle seguenti conclusioni precisate dal procuratore di parte ricorrente:
“Il procuratore di parte ricorrente discute la causa riportandosi al ricorso ed alle note conclusive, delle cui conclusioni chiede l'accoglimento.
A richiesta di precisazione del Giudice, l'avv. ZAMBIANCO dichiara che le certificazioni di conformità vengono redatte in duplice esemplare, una che viene consegnata al committente dell'opera (nella specie l'odontoiatra) ed un'altra che rimane nel fascicolo del “fabbricante”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, iscritto a ruolo in data 06.05.2024, il sig. , in proprio e quale responsabile in Parte_1 solido del , con sede legale a EN (VI), proponeva Controparte_1 opposizione, ai sensi dell'art. 6, comma 4 lettera d), del D. Lgs. n. 150/2011, avverso l'ordinanza - ingiunzione della , notificata in data 04.04.2024 Controparte_3
(relativa al Fascicolo n. 2022/566 Varie), con cui veniva ingiunto alla ed al suo titolare in Parte_2 solido il pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di € 7.200,00.
Detta ordinanza faceva seguito al verbale n. 4/4-0/2022 del 14.01.2022, notificato a mezzo Pec a cura del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - NAS di Padova - in data 18.01.2022, con cui veniva contestata la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 10, 21 e 52 comma 8 del Regolamento
(UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici.
La contestazione al prendeva le mosse da un accertamento condotto dai NAS di Padova, con Pt_1 ispezione effettuata il 17 novembre 2021, presso lo studio Medico Odontoiatrico Traverso di DE
(Pd) nonché dalle dichiarazioni rese dall'odontoiatra (il quale non avrebbe consegnato la dichiarazione di conformità al paziente per conto del quale era stata commissionata la protesi).
Lamentava il ricorrente come l'unico riscontro materiale trovasse il suo indiretto riferimento nell'asserito comportamento omissivo di un soggetto terzo (ossia l'odontoiatra), il quale avrebbe messo in servizio ed installato sui pazienti richiamati nell'ordinanza impugnata i corrispondenti DMSM sprovvisti della dichiarazione di conformità come invece previsto dall'allegato VIII del Regolamento (UE) 2017/745.
Nell'opporre l'ordinanza-ingiunzione di cui in premessa, parte ricorrente svolgeva i motivi di opposizione di seguito sintetizzati.
1) Lamentava la mancata indicazione della disposizione asseritamente violata, con conseguente illegittimità del provvedimento sanzionatorio per “genetica” genericità.
2 In breve rilevava che mentre la fonte normativa prevedesse un pluralità di disposizioni, la contestazione era riferita all'apodittica premessa che, avendo il medico odontoiatra, committente dei dispositivi, installato gli stessi senza la dichiarazione di conformità, il soggetto fabbricante avrebbe effettuato dispositivi medici odontoiatrici su misura senza la dichiarazione di conformità.
La premessa assertiva peraltro non era corrispondente al vero, risultando frutto di una tesi sillogistica, essendo state allegate alla memoria difensiva presentata in in vista dell'audizione le CP_3 corrispondenti dichiarazioni.
La sanzione elevata nei confronti del ricorrente si basava pertanto su contrarie affermazioni del soggetto unico responsabile della messa in servizio dei dispositivi medici, il quale peraltro aveva tutto l'interesse a mentire per fini esclusivi di autodifesa.
2) Eccepiva l'incompetenza per territorio ex art. 4, primo comma, del D. Lgs. n. 150/2011, in quanto la competenza inderogabile a favore del foro esclusivo di Padova non poteva che discendere dalla sede dello di DE (Pd), luogo dell'avvenuto accertamento Controparte_4 impositivo, dovendo tra l'altro coincidere la messa in servizio con la messa in commercio dei dispositivi.
3) Deduceva altresì la nullità derivata dell'ordinanza-ingiunzione per omesso esame dei rilievi difensivi del ricorrente, con violazione del contraddittorio e lesione di un elemento essenziale ed insostituibile per un giusto procedimento che poi legittimava l'azione amministrativa (art. 21 septies Legge n. 241/90).
4) Nel merito, parte ricorrente asseriva che le certificazioni esistevano nel momento in cui i dispositivi venivano installati sui pazienti presso lo studio Medico Odontoiatrico Traverso dall'odontoiatra (ed erano state poi prodotte con allegazione alla memoria difensiva nel procedimento amministrativo: parte ricorrente invero nuovamente depositava la memoria difensiva 17 febbraio 2022 con i relativi allegati).
Ad integrazione delle dichiarazioni di conformità allegava inoltre un “cedolino operativo”, evidenziando come la dichiarazione di conformità risultasse necessaria solo per le protesi (nel caso di specie in numero di sette) e non per le restanti prestazioni, quali per es. una ribasatura di una protesi già esistente, una riparazione, un'aggiunta gancio e/o dente su protesi già in utilizzo, che non costituendo una nuova protesi (ovvero una “rimessa a nuovo”, ossia una ricostruzione completa di un dispositivo già immesso sul mercato o messo in servizio, o la fabbricazione di un nuovo dispositivo a partire da dispositivi già usati), non necessitavano di dichiarazione di conformità.
Con l'esigenza, dato l'esiguo valore economico del numero delle effettive infrazioni, quantomeno di riderminare in minus la sanzione amministrativa applicata con l'ordinanza.
3 Concludeva in via preliminare di rito perché venisse dichiarata l'incompetenza per territorio di questo
Tribunale stante la competenza inderogabile del Tribunale di Padova, così dovendo “respingersi”
l'ingiunzione di pagamento notificata dalla di;
nel merito, chiedeva l'annullamento CP_3 CP_2 dell'ordinanza, per mancanza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente e per essere quell'ordinanza
“illegittima, invalida, inefficace, nulla ed infondata”, con annullamento altresì di ogni sanzione col medesimo atto comminata;
in via subordinata instava per la rideterminazione in minus della sanzione amministrativa, limitandola alle sole prestazioni per le quali fosse effettivamente necessaria la certificazione di conformità.
Fissata l'udienza di discussione con ordine all'autorità amministrativa di deposito come di rito degli atti del procedimento sanzionatorio, si costituiva la , Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma dell'ordinanza-ingiunzione e, in via subordinata, in caso di suo accoglimento, la compensazione delle spese di lite.
In breve deduceva che:
- il provvedimento prefettizio impugnato era stato formalizzato in ossequio all'art. 3 della Legge n.
241/1990, indicando “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la scelta dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria” ;
- l'ordinanza era essenzialmente motivata per relationem ed il verbale di contestazione risultava pienamente legittimo, sia sotto il profilo formale che sostanziale, adeguatamente motivato, scevro da elementi di contraddittorietà, di eccesso di potere, di irragionevolezza e di difetto di presupposti, in guisa che l'autorità amministrativa ben poteva riportarsi a quel verbale del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - NAS di Padova, nonché alle controdeduzioni depositate dallo stesso Comando, precise e circostanziate, in punto di fatto così come di diritto.
In definitiva il Prefetto aveva emesso l'atto con la sanzione dopo aver esaminato il verbale e gli atti prodotti dal comando accertatore nonché il ricorso e gli elementi a discarico, ritenendo fondato l'accertamento.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, senza svolgimento di attività istruttoria, assegnato alla prima udienza del 12 luglio 2024 termine alle parti per note conclusive, il ricorso veniva discusso all'udienza del 23 gennaio 2025, alla quale peraltro la difesa di parte resistente, pur formalmente costituita, non compariva, in guisa che il solo procuratore di parte ricorrente precisava, ribadendo, le domande e conclusioni del ricorso in opposizione.
4 La causa veniva quindi immediatamente decisa con lettura del dispositivo, con riserva di motivazione
(che si va qui a sciogliere).
*************
Quanto sopra rappresentato e premesso, ad avviso del Tribunale il ricorso è meritevole di accoglimento nel merito, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Va però preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio di questo Tribunale, carenza di capacità cognitiva in subiecta materia la quale pertanto dovrebbe (in tesi di parte opponente) refluire sulla competenza e potestà dell'organo sanzionatorio ( ), travolgendone, ed Controparte_3 invalidando, il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria.
Assume in breve l'opponente che la competenza si radicherebbe in base al luogo dell'avvenuto accertamento impositivo, e questo non potrebbe che essere costituito dalla sede dello studio Medico
Odontoiatrico Traverso di DE, in provincia di Padova.
La deduzione non è persuasiva.
Vanno invero tenute distinte, per quanto collegate ed intersecantesi, le condotte e responsabilità del fabbricante dei dispositivi medici (nel caso di specie protesi dentarie) e del committente (odontoiatra) che li ha ordinati ed installati sul paziente (il quale non avrebbe consegnato la dichiarazione di conformità al paziente per conto del quale era stata commissionata la protesi).
Ai sensi degli artt. 10 e 52, commi 1 e 8, del Regolamento (UE) 2017/745 i fabbricanti di dispositivi medici (prima della immissione dei dispositivi sul mercato e della loro messa in servizio), garantiscono progettazione e conformità alle prescrizioni del Regolamento, procedendo alla redazione e consegna delle relative dichiarazioni di conformità.
La cessione non assistita dall'attestazione di conformità al committente (lo studio odontoiatrico) segna allora la consumazione dell'asserita infrazione dal lato del fabbricante e la stessa non può che coincidere con la sede del produttore / fabbricante, nel caso di specie sita in quel di EN.
Il soggetto amministrativo competente territorialmente ad irrogare la sanzione per l'ipotizzato illecito era pertanto proprio l'autorità ingiungente ( ) e la conseguente opposizione non avrebbe Controparte_3 potuto che essere svolta innanzi al Tribunale di Vicenza, competente ratione loci.
La decisione deve essere quindi calata nel merito, in particolare scrutinando la rilevanza delle produzioni documentali di cui si è fatto carico l'opponente.
Al riguardo parte opponente ha allegato (sub doc. 2, nuovamente depositando la memoria difensiva 17 febbraio 2022 con i relativi allegati) le dichiarazioni di conformità dei dispositivi realizzati per il dott.
5 , dell'omonimo Medico Odontoiatrico, per i pazienti (cfr. anche cedolino Persona_1 CP_4 riepilogativo doc. 4 ricorrente):
1) ; CP_5
2) Controparte_6
3) Controparte_7
4) Controparte_8
5) Dal Elsa CP_9
6) Controparte_10
7) . CP_11
Pur a fronte di tali produzioni nulla ha rilevato né controdedotto parte resistente, come pure sarebbe stato un suo preciso onere, per esempio in prospettiva di avallare e riscontrare quanto dichiarato ai NAS dal Traverso, ossia che le dichiarazioni di conformità non sarebbero state messe a sua disposizione dal
, ovvero dal in titolarità del medesimo (a precisa richiesta di chiarimenti del Pt_1 Controparte_1 giudicante il procuratore di parte opponente ha dichiarato e precisato che le certificazioni di conformità vengono redatte in duplice esemplare, una consegnata al committente dell'opera, nella specie l'odontoiatra, ed un'altra destinata a rimanere nel fascicolo del “fabbricante”: la precisazione risulta invero coerente con le previsioni del comma 8, art. 10, citato Regolamento (UE) 2017/745).
Neppure parte resistente ha contraddetto quanto argomentato da parte opponente, secondo cui la dichiarazione di conformità sarebbe necessaria (corrispondendo ad una prescrizione normativa imperativa) esclusivamente per le protesi (nel caso di specie appunto in numero di sette) e non per le restanti prestazioni, quali una ribasatura di una protesi già esistente, una riparazione, un'aggiunta gancio e/o dente su protesi già in utilizzo, che non costituendo una nuova protesi (ovvero una “rimessa a nuovo”), non necessiterebbe di dichiarazione di conformità.
Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni per illeciti amministrativi, come è noto, è la parte pubblica gravata dall'onere di fornire dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito, e conseguentemente tenuta a prendere precisa posizione rispetto alle contestazioni ed obiezioni avversarie.
L'omissione di tali precisi oneri rimane ragione già essa sufficiente per invalidare il provvedimento sanzionatorio, assorbito ogni altro motivo di opposizione.
Alcunché sarà dunque dovuto dall'opponente a titolo di sanzioni correlate all'ordinanza ingiunzione opposta, che viene ad essere caducata per ritenuta illegittimità.
6 Così definito il contenzioso, si apprezza la sussistenza di giustificati motivi per una compensazione parziale, per la metà, delle spese di lite, stante l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dal ricorrente in opposizione.
In guisa che parte resistente rifonderà le spese processuali limitatamente all'altra metà, come liquidate in dispositivo (modulando le competenze sui parametri ex D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornati ex D.M. n.
147/2022, scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, importi tariffari medi, esclusa la fase istruttoria, che appunto non ha avuto svolgimento).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) previa declaratoria della competenza dell'autorità ingiungente e della conseguente propria competenza per territorio, così pronunziando nel merito, annulla l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla
, indicata in epigrafe, dichiarando nulla dovuto da Controparte_3 parte opponente per quel titolo;
II) condanna parte resistente a rifondere all'opponente le spese processuali - liquidate per l'intero in €
264,00 per anticipazioni, € 3.397,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15,00%, IVA e
CPA come per legge sull'imponibile - in proporzione del 50% dell'intero, compensando la restante metà tra le parti.
Così deciso in Vicenza, il 23 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
7
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1882/2024 R.G., promossa con ricorso ex artt. 22 e segg. Legge
689/1981, 6 D. Lgs. n. 150/2011, iscritto a ruolo in data 06.05.2024 da
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Ghelpach n. 56/B, c.f. , in proprio e quale responsabile in solido del C.F._1
, con sede legale a EN (VI) in Via Firenze Controparte_1
14 - P.IVA -, rappresentato e difeso dall'Avv. Gino ZAMBIANCO, del Foro di Treviso, con P.IVA_1 domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Fonte (TV) - Via Asolana n. 51, come da mandato in calce al ricorso introduttivo ricorrente contro
, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in , Contrà Gazzolle Controparte_2 CP_2
n. 6/10, c.f.- p.iva rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Maria Giulia BORRIELLO, P.IVA_2
Viceprefetto, incaricata con decreto del Prefetto di CP_2 resistente
In punto: Opposizione ad ordinanza - ingiunzione;
altre controversie di diritto amministrativo.
Provvedimento opposto: ordinanza - ingiunzione Controparte_3
, notificata in data 04.04.2024, relativa al Fascicolo n. 2022/566 Varie.
[...]
1 All'udienza del 23.01.2025 la causa veniva decisa con lettura del dispositivo sulle seguenti conclusioni precisate dal procuratore di parte ricorrente:
“Il procuratore di parte ricorrente discute la causa riportandosi al ricorso ed alle note conclusive, delle cui conclusioni chiede l'accoglimento.
A richiesta di precisazione del Giudice, l'avv. ZAMBIANCO dichiara che le certificazioni di conformità vengono redatte in duplice esemplare, una che viene consegnata al committente dell'opera (nella specie l'odontoiatra) ed un'altra che rimane nel fascicolo del “fabbricante”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, iscritto a ruolo in data 06.05.2024, il sig. , in proprio e quale responsabile in Parte_1 solido del , con sede legale a EN (VI), proponeva Controparte_1 opposizione, ai sensi dell'art. 6, comma 4 lettera d), del D. Lgs. n. 150/2011, avverso l'ordinanza - ingiunzione della , notificata in data 04.04.2024 Controparte_3
(relativa al Fascicolo n. 2022/566 Varie), con cui veniva ingiunto alla ed al suo titolare in Parte_2 solido il pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di € 7.200,00.
Detta ordinanza faceva seguito al verbale n. 4/4-0/2022 del 14.01.2022, notificato a mezzo Pec a cura del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - NAS di Padova - in data 18.01.2022, con cui veniva contestata la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 10, 21 e 52 comma 8 del Regolamento
(UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici.
La contestazione al prendeva le mosse da un accertamento condotto dai NAS di Padova, con Pt_1 ispezione effettuata il 17 novembre 2021, presso lo studio Medico Odontoiatrico Traverso di DE
(Pd) nonché dalle dichiarazioni rese dall'odontoiatra (il quale non avrebbe consegnato la dichiarazione di conformità al paziente per conto del quale era stata commissionata la protesi).
Lamentava il ricorrente come l'unico riscontro materiale trovasse il suo indiretto riferimento nell'asserito comportamento omissivo di un soggetto terzo (ossia l'odontoiatra), il quale avrebbe messo in servizio ed installato sui pazienti richiamati nell'ordinanza impugnata i corrispondenti DMSM sprovvisti della dichiarazione di conformità come invece previsto dall'allegato VIII del Regolamento (UE) 2017/745.
Nell'opporre l'ordinanza-ingiunzione di cui in premessa, parte ricorrente svolgeva i motivi di opposizione di seguito sintetizzati.
1) Lamentava la mancata indicazione della disposizione asseritamente violata, con conseguente illegittimità del provvedimento sanzionatorio per “genetica” genericità.
2 In breve rilevava che mentre la fonte normativa prevedesse un pluralità di disposizioni, la contestazione era riferita all'apodittica premessa che, avendo il medico odontoiatra, committente dei dispositivi, installato gli stessi senza la dichiarazione di conformità, il soggetto fabbricante avrebbe effettuato dispositivi medici odontoiatrici su misura senza la dichiarazione di conformità.
La premessa assertiva peraltro non era corrispondente al vero, risultando frutto di una tesi sillogistica, essendo state allegate alla memoria difensiva presentata in in vista dell'audizione le CP_3 corrispondenti dichiarazioni.
La sanzione elevata nei confronti del ricorrente si basava pertanto su contrarie affermazioni del soggetto unico responsabile della messa in servizio dei dispositivi medici, il quale peraltro aveva tutto l'interesse a mentire per fini esclusivi di autodifesa.
2) Eccepiva l'incompetenza per territorio ex art. 4, primo comma, del D. Lgs. n. 150/2011, in quanto la competenza inderogabile a favore del foro esclusivo di Padova non poteva che discendere dalla sede dello di DE (Pd), luogo dell'avvenuto accertamento Controparte_4 impositivo, dovendo tra l'altro coincidere la messa in servizio con la messa in commercio dei dispositivi.
3) Deduceva altresì la nullità derivata dell'ordinanza-ingiunzione per omesso esame dei rilievi difensivi del ricorrente, con violazione del contraddittorio e lesione di un elemento essenziale ed insostituibile per un giusto procedimento che poi legittimava l'azione amministrativa (art. 21 septies Legge n. 241/90).
4) Nel merito, parte ricorrente asseriva che le certificazioni esistevano nel momento in cui i dispositivi venivano installati sui pazienti presso lo studio Medico Odontoiatrico Traverso dall'odontoiatra (ed erano state poi prodotte con allegazione alla memoria difensiva nel procedimento amministrativo: parte ricorrente invero nuovamente depositava la memoria difensiva 17 febbraio 2022 con i relativi allegati).
Ad integrazione delle dichiarazioni di conformità allegava inoltre un “cedolino operativo”, evidenziando come la dichiarazione di conformità risultasse necessaria solo per le protesi (nel caso di specie in numero di sette) e non per le restanti prestazioni, quali per es. una ribasatura di una protesi già esistente, una riparazione, un'aggiunta gancio e/o dente su protesi già in utilizzo, che non costituendo una nuova protesi (ovvero una “rimessa a nuovo”, ossia una ricostruzione completa di un dispositivo già immesso sul mercato o messo in servizio, o la fabbricazione di un nuovo dispositivo a partire da dispositivi già usati), non necessitavano di dichiarazione di conformità.
Con l'esigenza, dato l'esiguo valore economico del numero delle effettive infrazioni, quantomeno di riderminare in minus la sanzione amministrativa applicata con l'ordinanza.
3 Concludeva in via preliminare di rito perché venisse dichiarata l'incompetenza per territorio di questo
Tribunale stante la competenza inderogabile del Tribunale di Padova, così dovendo “respingersi”
l'ingiunzione di pagamento notificata dalla di;
nel merito, chiedeva l'annullamento CP_3 CP_2 dell'ordinanza, per mancanza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente e per essere quell'ordinanza
“illegittima, invalida, inefficace, nulla ed infondata”, con annullamento altresì di ogni sanzione col medesimo atto comminata;
in via subordinata instava per la rideterminazione in minus della sanzione amministrativa, limitandola alle sole prestazioni per le quali fosse effettivamente necessaria la certificazione di conformità.
Fissata l'udienza di discussione con ordine all'autorità amministrativa di deposito come di rito degli atti del procedimento sanzionatorio, si costituiva la , Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma dell'ordinanza-ingiunzione e, in via subordinata, in caso di suo accoglimento, la compensazione delle spese di lite.
In breve deduceva che:
- il provvedimento prefettizio impugnato era stato formalizzato in ossequio all'art. 3 della Legge n.
241/1990, indicando “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la scelta dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria” ;
- l'ordinanza era essenzialmente motivata per relationem ed il verbale di contestazione risultava pienamente legittimo, sia sotto il profilo formale che sostanziale, adeguatamente motivato, scevro da elementi di contraddittorietà, di eccesso di potere, di irragionevolezza e di difetto di presupposti, in guisa che l'autorità amministrativa ben poteva riportarsi a quel verbale del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - NAS di Padova, nonché alle controdeduzioni depositate dallo stesso Comando, precise e circostanziate, in punto di fatto così come di diritto.
In definitiva il Prefetto aveva emesso l'atto con la sanzione dopo aver esaminato il verbale e gli atti prodotti dal comando accertatore nonché il ricorso e gli elementi a discarico, ritenendo fondato l'accertamento.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, senza svolgimento di attività istruttoria, assegnato alla prima udienza del 12 luglio 2024 termine alle parti per note conclusive, il ricorso veniva discusso all'udienza del 23 gennaio 2025, alla quale peraltro la difesa di parte resistente, pur formalmente costituita, non compariva, in guisa che il solo procuratore di parte ricorrente precisava, ribadendo, le domande e conclusioni del ricorso in opposizione.
4 La causa veniva quindi immediatamente decisa con lettura del dispositivo, con riserva di motivazione
(che si va qui a sciogliere).
*************
Quanto sopra rappresentato e premesso, ad avviso del Tribunale il ricorso è meritevole di accoglimento nel merito, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Va però preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio di questo Tribunale, carenza di capacità cognitiva in subiecta materia la quale pertanto dovrebbe (in tesi di parte opponente) refluire sulla competenza e potestà dell'organo sanzionatorio ( ), travolgendone, ed Controparte_3 invalidando, il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria.
Assume in breve l'opponente che la competenza si radicherebbe in base al luogo dell'avvenuto accertamento impositivo, e questo non potrebbe che essere costituito dalla sede dello studio Medico
Odontoiatrico Traverso di DE, in provincia di Padova.
La deduzione non è persuasiva.
Vanno invero tenute distinte, per quanto collegate ed intersecantesi, le condotte e responsabilità del fabbricante dei dispositivi medici (nel caso di specie protesi dentarie) e del committente (odontoiatra) che li ha ordinati ed installati sul paziente (il quale non avrebbe consegnato la dichiarazione di conformità al paziente per conto del quale era stata commissionata la protesi).
Ai sensi degli artt. 10 e 52, commi 1 e 8, del Regolamento (UE) 2017/745 i fabbricanti di dispositivi medici (prima della immissione dei dispositivi sul mercato e della loro messa in servizio), garantiscono progettazione e conformità alle prescrizioni del Regolamento, procedendo alla redazione e consegna delle relative dichiarazioni di conformità.
La cessione non assistita dall'attestazione di conformità al committente (lo studio odontoiatrico) segna allora la consumazione dell'asserita infrazione dal lato del fabbricante e la stessa non può che coincidere con la sede del produttore / fabbricante, nel caso di specie sita in quel di EN.
Il soggetto amministrativo competente territorialmente ad irrogare la sanzione per l'ipotizzato illecito era pertanto proprio l'autorità ingiungente ( ) e la conseguente opposizione non avrebbe Controparte_3 potuto che essere svolta innanzi al Tribunale di Vicenza, competente ratione loci.
La decisione deve essere quindi calata nel merito, in particolare scrutinando la rilevanza delle produzioni documentali di cui si è fatto carico l'opponente.
Al riguardo parte opponente ha allegato (sub doc. 2, nuovamente depositando la memoria difensiva 17 febbraio 2022 con i relativi allegati) le dichiarazioni di conformità dei dispositivi realizzati per il dott.
5 , dell'omonimo Medico Odontoiatrico, per i pazienti (cfr. anche cedolino Persona_1 CP_4 riepilogativo doc. 4 ricorrente):
1) ; CP_5
2) Controparte_6
3) Controparte_7
4) Controparte_8
5) Dal Elsa CP_9
6) Controparte_10
7) . CP_11
Pur a fronte di tali produzioni nulla ha rilevato né controdedotto parte resistente, come pure sarebbe stato un suo preciso onere, per esempio in prospettiva di avallare e riscontrare quanto dichiarato ai NAS dal Traverso, ossia che le dichiarazioni di conformità non sarebbero state messe a sua disposizione dal
, ovvero dal in titolarità del medesimo (a precisa richiesta di chiarimenti del Pt_1 Controparte_1 giudicante il procuratore di parte opponente ha dichiarato e precisato che le certificazioni di conformità vengono redatte in duplice esemplare, una consegnata al committente dell'opera, nella specie l'odontoiatra, ed un'altra destinata a rimanere nel fascicolo del “fabbricante”: la precisazione risulta invero coerente con le previsioni del comma 8, art. 10, citato Regolamento (UE) 2017/745).
Neppure parte resistente ha contraddetto quanto argomentato da parte opponente, secondo cui la dichiarazione di conformità sarebbe necessaria (corrispondendo ad una prescrizione normativa imperativa) esclusivamente per le protesi (nel caso di specie appunto in numero di sette) e non per le restanti prestazioni, quali una ribasatura di una protesi già esistente, una riparazione, un'aggiunta gancio e/o dente su protesi già in utilizzo, che non costituendo una nuova protesi (ovvero una “rimessa a nuovo”), non necessiterebbe di dichiarazione di conformità.
Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni per illeciti amministrativi, come è noto, è la parte pubblica gravata dall'onere di fornire dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito, e conseguentemente tenuta a prendere precisa posizione rispetto alle contestazioni ed obiezioni avversarie.
L'omissione di tali precisi oneri rimane ragione già essa sufficiente per invalidare il provvedimento sanzionatorio, assorbito ogni altro motivo di opposizione.
Alcunché sarà dunque dovuto dall'opponente a titolo di sanzioni correlate all'ordinanza ingiunzione opposta, che viene ad essere caducata per ritenuta illegittimità.
6 Così definito il contenzioso, si apprezza la sussistenza di giustificati motivi per una compensazione parziale, per la metà, delle spese di lite, stante l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dal ricorrente in opposizione.
In guisa che parte resistente rifonderà le spese processuali limitatamente all'altra metà, come liquidate in dispositivo (modulando le competenze sui parametri ex D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornati ex D.M. n.
147/2022, scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, importi tariffari medi, esclusa la fase istruttoria, che appunto non ha avuto svolgimento).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) previa declaratoria della competenza dell'autorità ingiungente e della conseguente propria competenza per territorio, così pronunziando nel merito, annulla l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla
, indicata in epigrafe, dichiarando nulla dovuto da Controparte_3 parte opponente per quel titolo;
II) condanna parte resistente a rifondere all'opponente le spese processuali - liquidate per l'intero in €
264,00 per anticipazioni, € 3.397,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15,00%, IVA e
CPA come per legge sull'imponibile - in proporzione del 50% dell'intero, compensando la restante metà tra le parti.
Così deciso in Vicenza, il 23 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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