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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/10/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1262/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa CA EN, all'esito dell'udienza del 29/10/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1262/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc. Parte_2
); C.F._2
(Cod. Fisc. ; Parte_3 C.F._3
(Cod. Fisc. ) Parte_4 C.F._4
(Cod. Fisc. ) Parte_5 C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall'avv. PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE e dall'avv.
PESENTI ANDREA;
ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1
Pag. 1 di 12 sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
EP TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , Parte_1 Parte_2
[...] Parte_3 Parte_4
e hanno adito l'intestato Tribunale rappresentando di Parte_5
avere prestato servizio alle dipendenze del quali docenti supplenti con CP_1 una serie di contratti di lavoro a tempo determinato e segnatamente: quanto a , nell'a.s. 2021/2022 dal 17.10.2021 al 7.3.2022 Parte_1
e dal 8.5.2022 al 7.8.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 7.12.2022 al 7.5.2023, nell'a.s.
2023/2024 dal 25.9.2023 al 30.6.2024 e nell'a.s. 2024/2025 dal 30.10.2024 al
30.6.2025; quanto a , nell'a.s. 2022/2023 dal Parte_2
22.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal 22.09.2023 al 30.06.2024 e dal
27.09.23 al 30.06.24, nell'a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 31.08.2025; quanto a nell'a.s. 2020/2021 dal 15.12.2020 al Parte_3
25.06.2021 e nell'a.s. 2022/2023 dal 16.09.2022 al 30.06.2023; quanto a , nell'a.s. 2019/2020 dal 11.09.2019 al Parte_4
30.06.2020, nell'a.s. 2020/2021 dal 28.09.2020 al 31.05.2021, nell'a.s.
2021/2022 dal 29.09.2021 al 28.06.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al
31.08.2023 e nell'a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 30.06.2025; quanto a , nell'a.s. 2019/2020 dal 10.09.2019 al Parte_5
30.06.2020, nell'a.s. 2020/2021 dal 14.09.2020 al 30.06.2021 e nell'a.s.
2021/2022 dal 04.09.2021 al 30.06.2022.
Hanno quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra
Pag. 2 di 12 “Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta.
La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta CP_1 docente e all'accreditamento di € 500,00: per , per gli anni Parte_1
scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di €
2.000,00; per per gli anni scolastici Parte_2
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di € 1.500,00; per
[...] per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023 per un totale di € Parte_3
1.000,00; per per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_4
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 per un totale di € 2.500,00 e infine per per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e Parte_5
2021/2022 per un totale di € 1.500,00, ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso e ha genericamente eccepito la prescrizione relativa ai crediti anteriori ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso;
ha poi, in subordine, in particolare contestato la concessione del beneficio: ai ricorrenti (per gli Pt_1 anni 2021/2022 e 2022/2023), (per l'anno 2020/2021) e Pt_3
(per l'anno 2021/2022) in quanto destinatari di incarichi di Parte_4 docenza per supplenze brevi e saltuarie;
al ricorrente per l'anno Parte_4
2020/2021 in quanto non destinatario di alcun incarico;
per la ricorrente per l'anno 2024/2025 in quanto destinataria di incarico annuale su Pt_2
Pag. 3 di 12 posto vacante e disponibile per cui il beneficio spetta in via amministrativa e per il ricorrente er l'anno 2022/2023 in quanto destinatario di docenza Pt_3
solo per 8 ore settimanali e quindi in misura inferiore al 50% della prestazione lavorativa a tempo pieno.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
La Carta docente (art. 1, comma 121, l. 107/2015) dell'importo nominale di
500,00 euro annui, è riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, onde consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti. Quanto all'aggiornamento professionale, l'art. 282 del d.lgs. 297/1994 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente, gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, riconoscono l'importanza della formazione e della partecipazione alle attività di aggiornamento in quanto funzionali alla piena realizzazione della professionalità del personale. Come osservato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, la previsione di un beneficio economico che sia rapportato all'annualità scolastica, quale è appunto la Carta Docente, “evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima”
(SA civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961). Tale emolumento non pare quindi essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, ma è dovuto per consentire la formazione del personale a condizione che venga rispettata la “taratura annuale” (sent. 29961 cit.) sulla quale il sostegno è stato calibrato.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le “condizioni di impiego” che, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE,
Pag. 4 di 12 il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che la Suprema Corte di
SA (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del
27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro
; 8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana); Per_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del
Cerro , cit., punto 42); Per_1
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle
Pag. 5 di 12 mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
In altre parole, e con specifico riguardo alla Carta Docente, poiché il Legislatore ha calibrato il beneficio alla durata “annuale” della prestazione, non è consentito escludere quei docenti che, benché precari, abbiano svolto un'attività lavorativa pienamente equiparabile ai colleghi di ruolo, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato. In simili ipotesi, quindi, l'art. 1 della L. n.
107/2015 deve essere disapplicato nella parte in cui non riconosce la possibilità di usufruire della Carta Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Sul punto, si condividono i principi espressi dalla già citata sentenza della
Suprema Corte di SA n. 29961 del 27.10.2023, il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia. Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi dirimente il criterio della “taratura
Pag. 6 di 12 annuale” dell'incarico conferito al docente a tempo determinato, che rende assimilabile le attività formative e di aggiornamento svolte da entrambi le tipologie di lavoratori. Nello specifico, è stata ritenuta configurabile una relazione tra supplenza e didattica annua nelle ipotesi previste dall'art. 4, commi
1 e 2 della L. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario: trattasi infatti di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (vedasi Cass. 29961/2023 cit). Rispetto a detti incarichi, “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. È opportuno evidenziare che l'eventuale orario di lavoro ridotto assegnato al supplente non scalfisce le considerazioni poc'anzi enunciate, poiché il principio della “taratura annuale” dell'incarico rende irrilevante ogni ulteriore considerazione circa il minor impegno orario settimanale del docente.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno effettivamente svolto, per gli anni scolastici rivendicati, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99 ossia sino al termine delle attività didattiche o con incarico annuale su posto vacante e disponibile;
il ha quindi violato il diritto europeo per non aver CP_1
disapplicato la normativa nazionale e non aver riconosciuto alla parte ricorrente la Carta docente. Segnatamente, come risulta dallo stato matricolare in atti:
- la ricorrente , peraltro ad orario completo, ha prestato la propria attività Pt_1 lavorativa con contratti sino al termine delle attività didattiche negli aa.ss.
2023/2024 e 2024/2025 come docente dal mese di settembre o ottobre al 30
Pag. 7 di 12 giugno di ogni anno (e segnatamente dal 25.9.2023 al 30.6.2024 e dal 30.10.2024 al 30.6.2025);
- la ricorrente ha lavorato negli anni scolastici 2022/2023 e Pt_6
2023/2024 con contratto sino al termine delle attività didattiche, dal settembre al
30 giugno di ogni anno (e segnatamente, dal 22.9.2022 al 30.6.2023 e dal
27.9.2023-17.11.2023 sino al 30.6.2024);
- il ricorrente ha lavorato nell'anno scolastico 2022/2023 con Pt_3
contratto sino al termine delle attività didattiche dal 16.9.2022 al 30.6.2023; sul punto si precisa che, come sopra esposto, non rileva che egli abbia lavorato con orario ridotto in quanto il principio della “taratura annuale” rende irrilevante l'eventuale minore impegno orario settimanale del docente;
- il ricorrente ha prestato attività quale supplente negli anni Parte_4
2019/2020 e 2022/2023 con contratti sino al termine delle attività didattiche o con incarico annuale su posto vacante o disponibile (e segnatamente: dal
11.9.2019 al 30.6.2020 e dal 8.9.2022 al 31.8.2023);
- la docente a prestato il suo lavoro negli anni 2019/2020, 2020/2021 Pt_5
e 2021/2022 quale supplente sino al termine delle attività didattiche, ossia sino al
30 giugno di ogni anno (e segnatamente: dal 10.9.2019 al 30.6.2020, dal
14.9.2020 al 30.6.2021 e dal 4.9.2021 al 30.6.2022).
Il beneficio deve poi essere riconosciuto ai supplenti , e Pt_1 Pt_3 anche nelle annualità i cui hanno svolto incarichi di supplenza Parte_4
“brevi e saltuarie”, in quanto deve comunque ritenersi sussistente la continuità didattica su base annuale che costituisce il presupposto della spettanza della carta docente. Difatti,
- la ricorrente ha lavorato nell'a.s. 2021/2022 dal 28.10.2022 al Pt_1
27.6.2022 con quattro contratti a termine, ma senza soluzione di continuità tra loro, ad orario completo e sempre presso la Scuola di Primo Grado di Casirate
d'Adda; anche nell'a.s. 2022/2023 ha lavorato dal 12.12.2022 al 13.6.2023 con plurimi contratti a tempo determinato, ma anch'essi senza soluzione di continuità, ad orario completo e sempre presso il medesimo istituto, ossia
Pag. 8 di 12 l'Istituto Superiore Bellisario di Inzago, a riprova della continuatività della prestazione;
- il ricorrente ha lavorato nell'a.s. 2020/2021 dal 15.12.2020 al Pt_3
25.6.2021 con plurimi contratti a termine, ma tutti senza soluzione di continuità tra loro, ad orario completo e sempre presso il medesimo istituto, ossia la scuola di primo grado San Giovanni Bosco di Fara Gera d'Adda;
- il ricorrente ha lavorato, nell'anno scolastico 2021/2022, dal Parte_4
29.9.2021 al 28.6.2022 con tre contratti a termine, senza soluzione di continuità tra loro, ad orario completo e sempre presso l'Istituto E. Fermi di Cassago
Brianza;
Si precisa inoltre che il beneficio spetta ai docenti Pt_2 Parte_4 anche per l'anno 2024/2025 in quanto, nonostante con le modifiche alla legge di bilancio n. 207 del 30.12.2024 (art. 1 commi 572-573-574) la carta elettronica sia riconosciuta automaticamente anche ai docenti con contratto di lavoro “con supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, tale emolumento non è stato di fatto erogato ai due ricorrenti sicché deve essere adottata una pronuncia di condanna anche in riferimento a tale annualità. Del resto, il si è CP_1
limitato ad affermare genericamente che il beneficio, per tale annualità, spetta ai docenti in via amministrativa, ma non ha documentato la sua effettiva attribuzione che, in assenza di prova contraria, deve ritenersi non erogato.
La carta docente, come correttamente eccepito dal , non può invece CP_1
essere riconosciuta al ricorrente per l'anno scolastico 2020/2021 Parte_4 in quanto, come emerge dallo stato matricolare prodotto in atti, effettivamente per quella annualità egli non risulta destinatario di alcun incarico di docenza.
In definitiva, i servizi resi dalle parti ricorrenti nei periodi sopra indicati, sebbene assunte a tempo determinato, sono quindi pienamente comparabili a quelli svolti dai colleghi di ruolo ai fini del diritto alla Carta Docente. Del resto, gli argomenti spesi dal per contestare la sussistenza dei presupposti di operatività del CP_1
principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4 non sono decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle indicate.
Pag. 9 di 12 In ordine alle conseguenze, la Corte, con la sentenza citata, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis”, poiché le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti e poiché la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016. Ne consegue, per i docenti “in servizio” l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica mediante attribuzione della Carta;
difatti “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Diversamente, per i docenti che abbiano cessato il servizio residua l'azione risarcitoria per equivalente;
con la specificazione che per “cessazione dal servizio” deve intendersi la totale fuoriuscita dal sistema scolastico per cancellazione dalle graduatorie. Il precario che, pur non ancora di ruolo, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) permane invece nel sistema scolastico, con conseguente possibilità di esercitare il diritto all'adempimento in forma specifica. Va poi precisato che l'importo di € 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 D.P.C.M. del
28.11.2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. Nel caso di specie, come emerge dallo stato matricolare (doc.
1 fascicolo ), tutti i ricorrenti sono in servizio alle dipendenze del CP_1
come docenti, o perché assunti in ruolo a tempo indeterminato CP_1
( e o comunque in quanto Pt_2 Pt_3 Pt_5 Parte_4 assunti a tempo determinato con contratto sino al termine delle attività didattiche
( ). Ne consegue che la domanda di adempimento in forma specifica deve Pt_1 essere accolta.
Pag. 10 di 12 3.- Si osserva quanto di seguito in ordine alla prescrizione quinquennale per l'azione di adempimento, ai sensi dell'art. 2948 n. 4, c.c., decorrente dalla data di conferimento dell'incarico ex art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99 o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (vedasi Cass. 29941/2023).
Con riferimento alle ricorrenti e non si pone un problema Pt_1 Pt_2 di prescrizione quinquennale poiché le annualità più risalenti richieste sono rispettivamente gli anni 2021/2022 e 2022/2023. Per il ricorrente Pt_3 con riferimento all'annualità più risalente 2020/2021, si evidenzia che l'incarico
è stato conferito in data 15.12.2020 sicché la prescrizione (in scadenza il
15.12.2025) è stata interrotta dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
la ricorrente in riferimento all'anno scolastico 2019/2020, il Pt_5
cui incarico è stato conferito il 10.9.2019, ha invece utilmente interrotto la prescrizione (in scadenza il 10.9.2024) avendo inviato una lettera di costituzione in mora ricevuta dal il 6.9.2024. CP_1
La prescrizione è invece effettivamente maturata in riferimento al ricorrente per l'anno scolastico 2019/2020 in quanto per tale annualità Parte_4
l'incarico gli è stato conferito in data 11.9.2019, il termine per la registrazione sulla piattaforma era il 30.10.2019 e quindi la prescrizione scadeva al più tardi il
30.10.2024, senonché l'unico atto interruttivo prodotto in giudizio è la diffida di pagamento ricevuta dal il 19.11.2024 (cfr doc. 6 fascicolo ricorrente) a CP_1
termine già scaduto.
4.- Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del e vengono CP_1
liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento per ciascun ricorrente (da € 1.100,00 a € 5.200,00) e quindi: € 444,00 per la fase di studio, € 213,00 per cinque fasi introduttive (trattandosi di cinque ricorrenti), € 373,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa) per complessivi €
Pag. 11 di 12 1.882,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, e con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015: per , per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
2023/2024 e 2024/2025 per per gli anni scolastici Parte_2
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023; Parte_3
per per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e Parte_4
2024/2025; per per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e Parte_5
2021/2022;
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi Controparte_1
di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m.
28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che CP_1 liquida in € 1.882,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 29/10/2025 il Giudice del lavoro
CA EN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa CA EN, all'esito dell'udienza del 29/10/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1262/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc. Parte_2
); C.F._2
(Cod. Fisc. ; Parte_3 C.F._3
(Cod. Fisc. ) Parte_4 C.F._4
(Cod. Fisc. ) Parte_5 C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall'avv. PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE e dall'avv.
PESENTI ANDREA;
ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1
Pag. 1 di 12 sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
EP TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , Parte_1 Parte_2
[...] Parte_3 Parte_4
e hanno adito l'intestato Tribunale rappresentando di Parte_5
avere prestato servizio alle dipendenze del quali docenti supplenti con CP_1 una serie di contratti di lavoro a tempo determinato e segnatamente: quanto a , nell'a.s. 2021/2022 dal 17.10.2021 al 7.3.2022 Parte_1
e dal 8.5.2022 al 7.8.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 7.12.2022 al 7.5.2023, nell'a.s.
2023/2024 dal 25.9.2023 al 30.6.2024 e nell'a.s. 2024/2025 dal 30.10.2024 al
30.6.2025; quanto a , nell'a.s. 2022/2023 dal Parte_2
22.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal 22.09.2023 al 30.06.2024 e dal
27.09.23 al 30.06.24, nell'a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 31.08.2025; quanto a nell'a.s. 2020/2021 dal 15.12.2020 al Parte_3
25.06.2021 e nell'a.s. 2022/2023 dal 16.09.2022 al 30.06.2023; quanto a , nell'a.s. 2019/2020 dal 11.09.2019 al Parte_4
30.06.2020, nell'a.s. 2020/2021 dal 28.09.2020 al 31.05.2021, nell'a.s.
2021/2022 dal 29.09.2021 al 28.06.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al
31.08.2023 e nell'a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 30.06.2025; quanto a , nell'a.s. 2019/2020 dal 10.09.2019 al Parte_5
30.06.2020, nell'a.s. 2020/2021 dal 14.09.2020 al 30.06.2021 e nell'a.s.
2021/2022 dal 04.09.2021 al 30.06.2022.
Hanno quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra
Pag. 2 di 12 “Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta.
La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta CP_1 docente e all'accreditamento di € 500,00: per , per gli anni Parte_1
scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di €
2.000,00; per per gli anni scolastici Parte_2
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di € 1.500,00; per
[...] per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023 per un totale di € Parte_3
1.000,00; per per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_4
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 per un totale di € 2.500,00 e infine per per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e Parte_5
2021/2022 per un totale di € 1.500,00, ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso e ha genericamente eccepito la prescrizione relativa ai crediti anteriori ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso;
ha poi, in subordine, in particolare contestato la concessione del beneficio: ai ricorrenti (per gli Pt_1 anni 2021/2022 e 2022/2023), (per l'anno 2020/2021) e Pt_3
(per l'anno 2021/2022) in quanto destinatari di incarichi di Parte_4 docenza per supplenze brevi e saltuarie;
al ricorrente per l'anno Parte_4
2020/2021 in quanto non destinatario di alcun incarico;
per la ricorrente per l'anno 2024/2025 in quanto destinataria di incarico annuale su Pt_2
Pag. 3 di 12 posto vacante e disponibile per cui il beneficio spetta in via amministrativa e per il ricorrente er l'anno 2022/2023 in quanto destinatario di docenza Pt_3
solo per 8 ore settimanali e quindi in misura inferiore al 50% della prestazione lavorativa a tempo pieno.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
La Carta docente (art. 1, comma 121, l. 107/2015) dell'importo nominale di
500,00 euro annui, è riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, onde consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti. Quanto all'aggiornamento professionale, l'art. 282 del d.lgs. 297/1994 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente, gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, riconoscono l'importanza della formazione e della partecipazione alle attività di aggiornamento in quanto funzionali alla piena realizzazione della professionalità del personale. Come osservato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, la previsione di un beneficio economico che sia rapportato all'annualità scolastica, quale è appunto la Carta Docente, “evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima”
(SA civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961). Tale emolumento non pare quindi essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, ma è dovuto per consentire la formazione del personale a condizione che venga rispettata la “taratura annuale” (sent. 29961 cit.) sulla quale il sostegno è stato calibrato.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le “condizioni di impiego” che, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE,
Pag. 4 di 12 il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che la Suprema Corte di
SA (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del
27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro
; 8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana); Per_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del
Cerro , cit., punto 42); Per_1
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle
Pag. 5 di 12 mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
In altre parole, e con specifico riguardo alla Carta Docente, poiché il Legislatore ha calibrato il beneficio alla durata “annuale” della prestazione, non è consentito escludere quei docenti che, benché precari, abbiano svolto un'attività lavorativa pienamente equiparabile ai colleghi di ruolo, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato. In simili ipotesi, quindi, l'art. 1 della L. n.
107/2015 deve essere disapplicato nella parte in cui non riconosce la possibilità di usufruire della Carta Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Sul punto, si condividono i principi espressi dalla già citata sentenza della
Suprema Corte di SA n. 29961 del 27.10.2023, il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia. Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi dirimente il criterio della “taratura
Pag. 6 di 12 annuale” dell'incarico conferito al docente a tempo determinato, che rende assimilabile le attività formative e di aggiornamento svolte da entrambi le tipologie di lavoratori. Nello specifico, è stata ritenuta configurabile una relazione tra supplenza e didattica annua nelle ipotesi previste dall'art. 4, commi
1 e 2 della L. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario: trattasi infatti di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (vedasi Cass. 29961/2023 cit). Rispetto a detti incarichi, “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. È opportuno evidenziare che l'eventuale orario di lavoro ridotto assegnato al supplente non scalfisce le considerazioni poc'anzi enunciate, poiché il principio della “taratura annuale” dell'incarico rende irrilevante ogni ulteriore considerazione circa il minor impegno orario settimanale del docente.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno effettivamente svolto, per gli anni scolastici rivendicati, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99 ossia sino al termine delle attività didattiche o con incarico annuale su posto vacante e disponibile;
il ha quindi violato il diritto europeo per non aver CP_1
disapplicato la normativa nazionale e non aver riconosciuto alla parte ricorrente la Carta docente. Segnatamente, come risulta dallo stato matricolare in atti:
- la ricorrente , peraltro ad orario completo, ha prestato la propria attività Pt_1 lavorativa con contratti sino al termine delle attività didattiche negli aa.ss.
2023/2024 e 2024/2025 come docente dal mese di settembre o ottobre al 30
Pag. 7 di 12 giugno di ogni anno (e segnatamente dal 25.9.2023 al 30.6.2024 e dal 30.10.2024 al 30.6.2025);
- la ricorrente ha lavorato negli anni scolastici 2022/2023 e Pt_6
2023/2024 con contratto sino al termine delle attività didattiche, dal settembre al
30 giugno di ogni anno (e segnatamente, dal 22.9.2022 al 30.6.2023 e dal
27.9.2023-17.11.2023 sino al 30.6.2024);
- il ricorrente ha lavorato nell'anno scolastico 2022/2023 con Pt_3
contratto sino al termine delle attività didattiche dal 16.9.2022 al 30.6.2023; sul punto si precisa che, come sopra esposto, non rileva che egli abbia lavorato con orario ridotto in quanto il principio della “taratura annuale” rende irrilevante l'eventuale minore impegno orario settimanale del docente;
- il ricorrente ha prestato attività quale supplente negli anni Parte_4
2019/2020 e 2022/2023 con contratti sino al termine delle attività didattiche o con incarico annuale su posto vacante o disponibile (e segnatamente: dal
11.9.2019 al 30.6.2020 e dal 8.9.2022 al 31.8.2023);
- la docente a prestato il suo lavoro negli anni 2019/2020, 2020/2021 Pt_5
e 2021/2022 quale supplente sino al termine delle attività didattiche, ossia sino al
30 giugno di ogni anno (e segnatamente: dal 10.9.2019 al 30.6.2020, dal
14.9.2020 al 30.6.2021 e dal 4.9.2021 al 30.6.2022).
Il beneficio deve poi essere riconosciuto ai supplenti , e Pt_1 Pt_3 anche nelle annualità i cui hanno svolto incarichi di supplenza Parte_4
“brevi e saltuarie”, in quanto deve comunque ritenersi sussistente la continuità didattica su base annuale che costituisce il presupposto della spettanza della carta docente. Difatti,
- la ricorrente ha lavorato nell'a.s. 2021/2022 dal 28.10.2022 al Pt_1
27.6.2022 con quattro contratti a termine, ma senza soluzione di continuità tra loro, ad orario completo e sempre presso la Scuola di Primo Grado di Casirate
d'Adda; anche nell'a.s. 2022/2023 ha lavorato dal 12.12.2022 al 13.6.2023 con plurimi contratti a tempo determinato, ma anch'essi senza soluzione di continuità, ad orario completo e sempre presso il medesimo istituto, ossia
Pag. 8 di 12 l'Istituto Superiore Bellisario di Inzago, a riprova della continuatività della prestazione;
- il ricorrente ha lavorato nell'a.s. 2020/2021 dal 15.12.2020 al Pt_3
25.6.2021 con plurimi contratti a termine, ma tutti senza soluzione di continuità tra loro, ad orario completo e sempre presso il medesimo istituto, ossia la scuola di primo grado San Giovanni Bosco di Fara Gera d'Adda;
- il ricorrente ha lavorato, nell'anno scolastico 2021/2022, dal Parte_4
29.9.2021 al 28.6.2022 con tre contratti a termine, senza soluzione di continuità tra loro, ad orario completo e sempre presso l'Istituto E. Fermi di Cassago
Brianza;
Si precisa inoltre che il beneficio spetta ai docenti Pt_2 Parte_4 anche per l'anno 2024/2025 in quanto, nonostante con le modifiche alla legge di bilancio n. 207 del 30.12.2024 (art. 1 commi 572-573-574) la carta elettronica sia riconosciuta automaticamente anche ai docenti con contratto di lavoro “con supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, tale emolumento non è stato di fatto erogato ai due ricorrenti sicché deve essere adottata una pronuncia di condanna anche in riferimento a tale annualità. Del resto, il si è CP_1
limitato ad affermare genericamente che il beneficio, per tale annualità, spetta ai docenti in via amministrativa, ma non ha documentato la sua effettiva attribuzione che, in assenza di prova contraria, deve ritenersi non erogato.
La carta docente, come correttamente eccepito dal , non può invece CP_1
essere riconosciuta al ricorrente per l'anno scolastico 2020/2021 Parte_4 in quanto, come emerge dallo stato matricolare prodotto in atti, effettivamente per quella annualità egli non risulta destinatario di alcun incarico di docenza.
In definitiva, i servizi resi dalle parti ricorrenti nei periodi sopra indicati, sebbene assunte a tempo determinato, sono quindi pienamente comparabili a quelli svolti dai colleghi di ruolo ai fini del diritto alla Carta Docente. Del resto, gli argomenti spesi dal per contestare la sussistenza dei presupposti di operatività del CP_1
principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4 non sono decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle indicate.
Pag. 9 di 12 In ordine alle conseguenze, la Corte, con la sentenza citata, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis”, poiché le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti e poiché la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016. Ne consegue, per i docenti “in servizio” l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica mediante attribuzione della Carta;
difatti “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Diversamente, per i docenti che abbiano cessato il servizio residua l'azione risarcitoria per equivalente;
con la specificazione che per “cessazione dal servizio” deve intendersi la totale fuoriuscita dal sistema scolastico per cancellazione dalle graduatorie. Il precario che, pur non ancora di ruolo, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) permane invece nel sistema scolastico, con conseguente possibilità di esercitare il diritto all'adempimento in forma specifica. Va poi precisato che l'importo di € 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 D.P.C.M. del
28.11.2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. Nel caso di specie, come emerge dallo stato matricolare (doc.
1 fascicolo ), tutti i ricorrenti sono in servizio alle dipendenze del CP_1
come docenti, o perché assunti in ruolo a tempo indeterminato CP_1
( e o comunque in quanto Pt_2 Pt_3 Pt_5 Parte_4 assunti a tempo determinato con contratto sino al termine delle attività didattiche
( ). Ne consegue che la domanda di adempimento in forma specifica deve Pt_1 essere accolta.
Pag. 10 di 12 3.- Si osserva quanto di seguito in ordine alla prescrizione quinquennale per l'azione di adempimento, ai sensi dell'art. 2948 n. 4, c.c., decorrente dalla data di conferimento dell'incarico ex art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99 o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (vedasi Cass. 29941/2023).
Con riferimento alle ricorrenti e non si pone un problema Pt_1 Pt_2 di prescrizione quinquennale poiché le annualità più risalenti richieste sono rispettivamente gli anni 2021/2022 e 2022/2023. Per il ricorrente Pt_3 con riferimento all'annualità più risalente 2020/2021, si evidenzia che l'incarico
è stato conferito in data 15.12.2020 sicché la prescrizione (in scadenza il
15.12.2025) è stata interrotta dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
la ricorrente in riferimento all'anno scolastico 2019/2020, il Pt_5
cui incarico è stato conferito il 10.9.2019, ha invece utilmente interrotto la prescrizione (in scadenza il 10.9.2024) avendo inviato una lettera di costituzione in mora ricevuta dal il 6.9.2024. CP_1
La prescrizione è invece effettivamente maturata in riferimento al ricorrente per l'anno scolastico 2019/2020 in quanto per tale annualità Parte_4
l'incarico gli è stato conferito in data 11.9.2019, il termine per la registrazione sulla piattaforma era il 30.10.2019 e quindi la prescrizione scadeva al più tardi il
30.10.2024, senonché l'unico atto interruttivo prodotto in giudizio è la diffida di pagamento ricevuta dal il 19.11.2024 (cfr doc. 6 fascicolo ricorrente) a CP_1
termine già scaduto.
4.- Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del e vengono CP_1
liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento per ciascun ricorrente (da € 1.100,00 a € 5.200,00) e quindi: € 444,00 per la fase di studio, € 213,00 per cinque fasi introduttive (trattandosi di cinque ricorrenti), € 373,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa) per complessivi €
Pag. 11 di 12 1.882,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, e con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015: per , per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
2023/2024 e 2024/2025 per per gli anni scolastici Parte_2
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023; Parte_3
per per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e Parte_4
2024/2025; per per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e Parte_5
2021/2022;
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi Controparte_1
di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m.
28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che CP_1 liquida in € 1.882,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 29/10/2025 il Giudice del lavoro
CA EN
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